Cass. pen., sez. II, sentenza 29/02/2024, n. 16351
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Sentenza 29 febbraio 2024

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Il divieto di "reformatio in peius" non opera nel giudizio conseguente all'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, in quanto la ritenuta nullità, assoluta e insanabile, della dichiarazione di assenza travolge l'intero giudizio e la sentenza con cui esso è stato definito, sicché nel nuovo e del tutto autonomo processo non sussiste alcun limite al potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il nuovo giudizio disposto ai sensi dell'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., diversamente da quello di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen, non configura una fase di impugnazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/02/2024, n. 16351
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16351
    Data del deposito : 29 febbraio 2024

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