Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità per tardiva costituzione

    La Corte rigetta l'eccezione ritenendo che la disciplina intertemporale di cui all'art. 4 del d.lgs. 220/2023 differisca l'applicazione dell'abrogazione ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024, confermando la tempestività della costituzione avvenuta il 4 marzo 2024.

  • Rigettato
    Contestazione deduzione costi e detrazione IVA per operazioni oggettivamente inesistenti

    La Corte rigetta il ricorso ritenendo provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni, basandosi sull'istruttoria fiscale che ha accertato l'inattendibilità della ditta emittente (assenza di acquisti, consumi, dipendenti, ricavi a fronte di elevato fatturato dichiarato, e precedente qualifica come 'cartiera'). Le difese della società relative alla natura delle lavorazioni e all'assenza di bonifici restitutivi non sono state ritenute sufficienti a superare le risultanze dell'istruttoria.

  • Rigettato
    Inammissibilità per tardiva costituzione

    La Corte rigetta l'eccezione ritenendo che la disciplina intertemporale di cui all'art. 4 del d.lgs. 220/2023 differisca l'applicazione dell'abrogazione ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024, confermando la tempestività della costituzione avvenuta il 4 marzo 2024.

  • Rigettato
    Contestazione deduzione costi e detrazione IVA per operazioni oggettivamente inesistenti

    La Corte rigetta il ricorso ritenendo provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni, basandosi sull'istruttoria fiscale che ha accertato l'inattendibilità della ditta emittente (assenza di acquisti, consumi, dipendenti, ricavi a fronte di elevato fatturato dichiarato, e precedente qualifica come 'cartiera'). Le difese della società relative alla natura delle lavorazioni e all'assenza di bonifici restitutivi non sono state ritenute sufficienti a superare le risultanze dell'istruttoria.

  • Rigettato
    Inammissibilità per tardiva costituzione

    La Corte rigetta l'eccezione ritenendo che la disciplina intertemporale di cui all'art. 4 del d.lgs. 220/2023 differisca l'applicazione dell'abrogazione ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024, confermando la tempestività della costituzione avvenuta il 4 marzo 2024.

  • Rigettato
    Natura derivata degli accertamenti e richiesta rideterminazione reddito

    Poiché il ricorso della società è stato rigettato, la Corte rigetta anche la pretesa fiscale nei confronti dei soci, ritenendo gli avvisi conformi alla percentuale di partecipazione al reddito accertato.

  • Rigettato
    Inammissibilità per tardiva costituzione

    La Corte rigetta l'eccezione ritenendo che la disciplina intertemporale di cui all'art. 4 del d.lgs. 220/2023 differisca l'applicazione dell'abrogazione ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024, confermando la tempestività della costituzione avvenuta il 4 marzo 2024.

  • Rigettato
    Natura derivata degli accertamenti e richiesta rideterminazione reddito

    Poiché il ricorso della società è stato rigettato, la Corte rigetta anche la pretesa fiscale nei confronti dei soci, ritenendo gli avvisi conformi alla percentuale di partecipazione al reddito accertato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 40
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo