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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_21
Ricorrente 1 Snc - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25121 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101903 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101903 IRAP 2017
- sul ricorso n. 310/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente 2-CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25121 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B102350 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 311/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25121 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01B102349 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi la 1 Ricorrente_1 snc, nonché i soci Società_1 e
Ricorrente 2, hanno impugnato rispettivamente l'avviso di accertamento n. T9H02B101903/2023, relativo all'anno d'imposta 2017 e i conseguenti avvisi emessi ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR. L'atto societario contesta la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA relative a dieci fatture emesse dalla ditta Società 2 di Nominativo_2, ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. I due ricorsi dei soci censurano la ripresa a loro carico derivante dalla maggiore quota di reddito di partecipazione imputata in via proporzionale.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita nei tre giudizi, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dei ricorsi per tardiva costituzione ex artt. 18 e 22 D.Lgs. 546/1992, in ragione dell'intervenuta abrogazione dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 ad opera del d.lgs. 220/2023; nel merito insiste per il rigetto dei ricorsi, richiamando l'istruttoria svolta sull'emittente Società 2 e la sentenza n. 320/02/2023 con cui questa Corte ha già qualificato la stessa come impresa cartiera.
I contribuenti hanno contestato sia l'eccezione preliminare e sia le argomentazioni di merito proposte dall'Ufficio. Quanto alla prima, hanno sostenuto che l'art. 4 del d.lgs. 220/2023 differisca l'effettiva operatività dell'abrogazione dell'istituto della mediazione ai ricorsi notificati dopo il 1° settembre 2024, con conseguente permanenza del termine di 90 giorni;
aggiungono di avere confidato, per mancanza di chiarimenti intertemporali, nel regime previgente. Quanto al merito, affermano che le lavorazioni affidate a Società_2 erano semplici montaggi di componenti metallici, eseguibili senza mezzi propri né strutture produttive rilevanti.
Con memoria integrativa la società ribadisce che la contestazione dell'Ufficio sarebbe fondata su mere presunzioni e che la ditta Società_2 avrebbe comunque avuto un capannone e una minima organizzazione;
sostiene inoltre che non vi sarebbe prova di bonifici circolari o retrocessioni.
Con memoria di replica depositata dall'Ufficio si ribadisce invece la natura di cartiera dell'emittente, l'assenza totale di mezzi, acquisti, strutture e consumi energetici, e la divergenza radicale tra volume di affari dichiarato e quello risultante dallo spesometro.
Dopo la riunione dei ricorsi (disposta con provvedimento fuori udienza), all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Ufficio per tardiva costituzione in giudizio.
L'Ufficio ritiene che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 a decorrere dal 4 gennaio
2024 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 220/2023, il ricorrente avrebbe dovuto costituirsi entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta l'8 gennaio 2024. La tesi non può essere condivisa. La disciplina intertemporale è regolata dall'art. 4 del medesimo d.lgs. 220/2023, norma che espressamente differisce l'applicazione degli artt. 1, 2 e 3 e dunque anche dell'abrogazione dell'istituto della mediazione - ai
―
giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Ne consegue che, per i ricorsi notificati nel periodo compreso tra il 4 gennaio e il 1° settembre 2024, continua ad applicarsi il regime previgente, comprensivo del termine di 90 giorni assegnato alla procedura di reclamo-mediazione, cui segue il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio. Tale interpretazione, oltre a risultare coerente con la lettera della norma, evita che una sopravvenienza normativa priva di chiara disciplina transitoria incida irragionevolmente sul diritto di difesa del contribuente. La costituzione avvenuta il 4 marzo 2024 deve pertanto considerarsi tempestiva. L'eccezione di inammissibilità va dunque respinta.
Passando al merito, i ricorsi sono infondati. La verifica svolta dall'Ufficio sull'emittente Società 2 ha accertato l'assoluta inattendibilità della posizione dichiarativa della ditta e la sua totale inidoneità a porre in essere le operazioni documentate: nessun acquisto di merci, assenza di consumi di energia elettrica nel luogo dichiarato per l'esercizio dell'attività, assenza di macchinari o dipendenti, dichiarazione di ricavi pari a zero nel 2016 e 2017, a fronte di un volume di fatturato risultante dallo spesometro superiore a cinque milioni di euro. A ciò si aggiunge la sentenza n. 320/02/2023 di questa stessa Corte, che già ha qualificato la ditta Società 2 come mera cartiera, ponendo un precedente rilevante anche ai fini del presente giudizio.
La società ricorrente sostiene che le prestazioni sarebbero consistite in semplici montaggi di guarnizioni, per i quali non sarebbero necessari mezzi produttivi significativi. Tale affermazione è rimasta priva di concreta dimostrazione, posto che le memorie di parte ricorrente mostrano di contestare il ruolo di cartiera dell'emittente ma non forniscono alcun elemento oggettivo che dimostri l'effettiva esecuzione delle lavorazioni: non risultano evidenziati né flussi fisici dei beni, né attestazioni di personale impiegato, né tracciabilità di materiali, né corrispondenza documentale verificabile dell'attività svolta. L'esistenza di un capannone e di un conto corrente intestato all'emittente, richiamati nelle memorie del ricorrente, non costituiscono elementi idonei a superare le risultanze dell'istruttoria fiscale, radicalmente incompatibili con la capacità produttiva dichiarata. Anche l'argomento relativo all'assenza di bonifici restitutivi non è sufficiente per dimostrare l'effettività delle operazioni, poiché la prova dell'inesistenza oggettiva può fondarsi - come da consolidata giurisprudenza - sulla totale inidoneità dell'emittente allo svolgimento dell'attività fatturata.
Le difese dei soci, a loro volta, si risolvono nell'affermazione della natura derivata dei loro accertamenti e nella richiesta che il maggior reddito sia rideterminato sulla base dell'esito del giudizio societario. Poiché il ricorso della società deve essere rigettato, identica sorte deve seguire la pretesa fiscale nei confronti dei soci, i cui avvisi risultano conformi alla percentuale di partecipazione al reddito accertato.
In conclusione, le argomentazioni proposte dai ricorrenti non sono idonee a superare il quadro probatorio illustrato dall'Ufficio, il quale risulta coerente, completo e smentisce in radice la pretesa effettività delle operazioni documentate. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Considerata tuttavia la particolare novità della disciplina intertemporale relativa alla mediazione tributaria e la complessità del quadro fattuale, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta i riuniti ricorsi e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 12.12.2025
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_21
Ricorrente 1 Snc - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25121 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101903 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101903 IRAP 2017
- sul ricorso n. 310/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente 2-CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25121 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B102350 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 311/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25121 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01B102349 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi la 1 Ricorrente_1 snc, nonché i soci Società_1 e
Ricorrente 2, hanno impugnato rispettivamente l'avviso di accertamento n. T9H02B101903/2023, relativo all'anno d'imposta 2017 e i conseguenti avvisi emessi ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR. L'atto societario contesta la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA relative a dieci fatture emesse dalla ditta Società 2 di Nominativo_2, ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. I due ricorsi dei soci censurano la ripresa a loro carico derivante dalla maggiore quota di reddito di partecipazione imputata in via proporzionale.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita nei tre giudizi, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dei ricorsi per tardiva costituzione ex artt. 18 e 22 D.Lgs. 546/1992, in ragione dell'intervenuta abrogazione dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 ad opera del d.lgs. 220/2023; nel merito insiste per il rigetto dei ricorsi, richiamando l'istruttoria svolta sull'emittente Società 2 e la sentenza n. 320/02/2023 con cui questa Corte ha già qualificato la stessa come impresa cartiera.
I contribuenti hanno contestato sia l'eccezione preliminare e sia le argomentazioni di merito proposte dall'Ufficio. Quanto alla prima, hanno sostenuto che l'art. 4 del d.lgs. 220/2023 differisca l'effettiva operatività dell'abrogazione dell'istituto della mediazione ai ricorsi notificati dopo il 1° settembre 2024, con conseguente permanenza del termine di 90 giorni;
aggiungono di avere confidato, per mancanza di chiarimenti intertemporali, nel regime previgente. Quanto al merito, affermano che le lavorazioni affidate a Società_2 erano semplici montaggi di componenti metallici, eseguibili senza mezzi propri né strutture produttive rilevanti.
Con memoria integrativa la società ribadisce che la contestazione dell'Ufficio sarebbe fondata su mere presunzioni e che la ditta Società_2 avrebbe comunque avuto un capannone e una minima organizzazione;
sostiene inoltre che non vi sarebbe prova di bonifici circolari o retrocessioni.
Con memoria di replica depositata dall'Ufficio si ribadisce invece la natura di cartiera dell'emittente, l'assenza totale di mezzi, acquisti, strutture e consumi energetici, e la divergenza radicale tra volume di affari dichiarato e quello risultante dallo spesometro.
Dopo la riunione dei ricorsi (disposta con provvedimento fuori udienza), all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Ufficio per tardiva costituzione in giudizio.
L'Ufficio ritiene che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 a decorrere dal 4 gennaio
2024 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 220/2023, il ricorrente avrebbe dovuto costituirsi entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta l'8 gennaio 2024. La tesi non può essere condivisa. La disciplina intertemporale è regolata dall'art. 4 del medesimo d.lgs. 220/2023, norma che espressamente differisce l'applicazione degli artt. 1, 2 e 3 e dunque anche dell'abrogazione dell'istituto della mediazione - ai
―
giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Ne consegue che, per i ricorsi notificati nel periodo compreso tra il 4 gennaio e il 1° settembre 2024, continua ad applicarsi il regime previgente, comprensivo del termine di 90 giorni assegnato alla procedura di reclamo-mediazione, cui segue il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio. Tale interpretazione, oltre a risultare coerente con la lettera della norma, evita che una sopravvenienza normativa priva di chiara disciplina transitoria incida irragionevolmente sul diritto di difesa del contribuente. La costituzione avvenuta il 4 marzo 2024 deve pertanto considerarsi tempestiva. L'eccezione di inammissibilità va dunque respinta.
Passando al merito, i ricorsi sono infondati. La verifica svolta dall'Ufficio sull'emittente Società 2 ha accertato l'assoluta inattendibilità della posizione dichiarativa della ditta e la sua totale inidoneità a porre in essere le operazioni documentate: nessun acquisto di merci, assenza di consumi di energia elettrica nel luogo dichiarato per l'esercizio dell'attività, assenza di macchinari o dipendenti, dichiarazione di ricavi pari a zero nel 2016 e 2017, a fronte di un volume di fatturato risultante dallo spesometro superiore a cinque milioni di euro. A ciò si aggiunge la sentenza n. 320/02/2023 di questa stessa Corte, che già ha qualificato la ditta Società 2 come mera cartiera, ponendo un precedente rilevante anche ai fini del presente giudizio.
La società ricorrente sostiene che le prestazioni sarebbero consistite in semplici montaggi di guarnizioni, per i quali non sarebbero necessari mezzi produttivi significativi. Tale affermazione è rimasta priva di concreta dimostrazione, posto che le memorie di parte ricorrente mostrano di contestare il ruolo di cartiera dell'emittente ma non forniscono alcun elemento oggettivo che dimostri l'effettiva esecuzione delle lavorazioni: non risultano evidenziati né flussi fisici dei beni, né attestazioni di personale impiegato, né tracciabilità di materiali, né corrispondenza documentale verificabile dell'attività svolta. L'esistenza di un capannone e di un conto corrente intestato all'emittente, richiamati nelle memorie del ricorrente, non costituiscono elementi idonei a superare le risultanze dell'istruttoria fiscale, radicalmente incompatibili con la capacità produttiva dichiarata. Anche l'argomento relativo all'assenza di bonifici restitutivi non è sufficiente per dimostrare l'effettività delle operazioni, poiché la prova dell'inesistenza oggettiva può fondarsi - come da consolidata giurisprudenza - sulla totale inidoneità dell'emittente allo svolgimento dell'attività fatturata.
Le difese dei soci, a loro volta, si risolvono nell'affermazione della natura derivata dei loro accertamenti e nella richiesta che il maggior reddito sia rideterminato sulla base dell'esito del giudizio societario. Poiché il ricorso della società deve essere rigettato, identica sorte deve seguire la pretesa fiscale nei confronti dei soci, i cui avvisi risultano conformi alla percentuale di partecipazione al reddito accertato.
In conclusione, le argomentazioni proposte dai ricorrenti non sono idonee a superare il quadro probatorio illustrato dall'Ufficio, il quale risulta coerente, completo e smentisce in radice la pretesa effettività delle operazioni documentate. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Considerata tuttavia la particolare novità della disciplina intertemporale relativa alla mediazione tributaria e la complessità del quadro fattuale, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta i riuniti ricorsi e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 12.12.2025
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro