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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/10/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 843 / 2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11
, e
[...] Parte_12 Parte_13
rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Enzo Molettieri.
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso giusta procura in atti dal prof. avv. Marco Capece.
RESISTENTE
OGGETTO: rimborso chilometrico.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione, escussi testi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Preliminarmente deve dichiararsi che il thema decidendum nel corso del giudizio è stato limitato ai soli ricorrenti , , Parte_1 Parte_3
e mentre per gli altri ricorrenti deve Parte_5 Parte_7
dichiararsi cessata la materia del contendere così come concordemente dichiarato dalle parti.
Nel merito i suddetti ricorrenti , , Parte_1 Parte_3 Pt_5
e hanno chiesto condannarsi il
[...] Parte_7 [...]
al pagamento di somme a titolo di Controparte_1
rimborso chilometrico non corrisposto per l'utilizzo della propria autovettura
(utilizzata al fine di per raggiungere i vari cantieri di lavoro nell'ambito del territorio del comprensorio consortile), ai sensi dell'artt. 2, comma 1, lett. b), e dell'art. 9, commi 1, 2, lett. c), nonché dell'art. 3, allegato B, C.C.N.L. del 25 marzo 2010 e C.C.N.L. del 24 luglio 2017, in relazione ai periodi analiticamente indicati in ricorso (ricompresi tra il 2014 ed il 2021).
All'uopo i ricorrenti hanno dedotto di aver percorso giornalmente una media, tra andata e ritorno, di circa 30 km, documentando anche la tipologia del mezzo di trasporto adoperto.
A norma del dell'art. 2, comma 1, lett. b), allegato B, C.C.N.L. del 25 marzo
2010 e C.C.N.L. del 24 luglio 2017,non vengono considerati in trasferta: (…) il personale comunque addetto a compiti di vigilanza, di custodia, di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica ed irrigue, richiedenti istituzionalmente
o per disposizioni regolamentari abituali spostamenti nell'ambito del comprensorio consortile, ovvero nell'ambito della zona della zona o del reparto cui il dipendente è destinato, nell'ipotesi in cui il comprensorio sia o venga suddiviso in zone o reparti;
Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, lett. b e c), “
Ebbene le suddette fonti contrattuali risultano essere effettivamente presenti nell'Allegato B ai sensi del quale (art. Parte_14
2) non sono considerate trasferte quelle inferiori agli 8 Km dalla sede abituale di lavoro;
non viene comunque considerato in trasferta (…) il personale addetto ad opere di bonifica e irrigue la cui prestazione richieda, istituzionalmente o per disposizioni regolamentari, continui spostamenti sul territorio consortile ovvero nell'ambito della zona o del reparto ove il lavoratore
è destinato. L'art. 9 successivo prevede il rimborso chilometrico per i soli dipendenti che sono in “trasferta” o in “missione” (richiamando difatti il precedente art. 8 che testualmente riguarda “il personale comandato in trasferta o in missione”). Non si rinviene invece una norma contrattuale che preveda il rimborso chilometrico a prescindere dai suddetti istituti.
Dalla prova testimoniale e dallo stesso tenore del ricorso si evince che i ricorrenti erano tutti operai addetti a svolgere la propria opera di vigilanza, di custodia, di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica ed irrigue. Tali mansioni richiedono in modo istituzionale lo spostamento territoriale sull'intera area del bacino di appartenenza nell'ambito del territorio consortile.
Il ricorrente non ha dimostrato di essere stato autorizzato alla trasferta o alla missione di fuori dei casi documentati dalle buste paga e pacificamente già retribuiti.
Con disposizione di servizio n. 20041 del 5.10.2011 fu, peraltro, esclusa la liquidazione di rimborsi chilometrici se non previamente autorizzati.
L'attore non ha comprovato di essere stato autorizzato dal datore di lavoro all'uso del mezzo proprio, ma i testi hanno riferito che egli si recava quotidianamente con la propria autovettura, sino almeno al punto di raccolta.
Il contrasto esistente tra la prova testimoniale ed le distanze dichiarate in ricorso, nonché l'incertezza interpretativa delle fonti contrattuali citate (che sembrano limitare il rimborso chilometrico alle sole ipotesi della trasferta o della missione, ipotesi qui non dimostrate) non consentono di accogliere il ricorso.
Le spese in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio sono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: dichiara cessata la materia del contendere per i ricorrenti , Parte_2
, , , Parte_4 Parte_6 Parte_8 Parte_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
e ; rigetta il ricorso per i restanti ricorrenti e
[...] Parte_13
compensa le spese.
Nocera Inferiore
2.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11
, e
[...] Parte_12 Parte_13
rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Enzo Molettieri.
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso giusta procura in atti dal prof. avv. Marco Capece.
RESISTENTE
OGGETTO: rimborso chilometrico.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione, escussi testi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Preliminarmente deve dichiararsi che il thema decidendum nel corso del giudizio è stato limitato ai soli ricorrenti , , Parte_1 Parte_3
e mentre per gli altri ricorrenti deve Parte_5 Parte_7
dichiararsi cessata la materia del contendere così come concordemente dichiarato dalle parti.
Nel merito i suddetti ricorrenti , , Parte_1 Parte_3 Pt_5
e hanno chiesto condannarsi il
[...] Parte_7 [...]
al pagamento di somme a titolo di Controparte_1
rimborso chilometrico non corrisposto per l'utilizzo della propria autovettura
(utilizzata al fine di per raggiungere i vari cantieri di lavoro nell'ambito del territorio del comprensorio consortile), ai sensi dell'artt. 2, comma 1, lett. b), e dell'art. 9, commi 1, 2, lett. c), nonché dell'art. 3, allegato B, C.C.N.L. del 25 marzo 2010 e C.C.N.L. del 24 luglio 2017, in relazione ai periodi analiticamente indicati in ricorso (ricompresi tra il 2014 ed il 2021).
All'uopo i ricorrenti hanno dedotto di aver percorso giornalmente una media, tra andata e ritorno, di circa 30 km, documentando anche la tipologia del mezzo di trasporto adoperto.
A norma del dell'art. 2, comma 1, lett. b), allegato B, C.C.N.L. del 25 marzo
2010 e C.C.N.L. del 24 luglio 2017,non vengono considerati in trasferta: (…) il personale comunque addetto a compiti di vigilanza, di custodia, di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica ed irrigue, richiedenti istituzionalmente
o per disposizioni regolamentari abituali spostamenti nell'ambito del comprensorio consortile, ovvero nell'ambito della zona della zona o del reparto cui il dipendente è destinato, nell'ipotesi in cui il comprensorio sia o venga suddiviso in zone o reparti;
Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, lett. b e c), “
Ebbene le suddette fonti contrattuali risultano essere effettivamente presenti nell'Allegato B ai sensi del quale (art. Parte_14
2) non sono considerate trasferte quelle inferiori agli 8 Km dalla sede abituale di lavoro;
non viene comunque considerato in trasferta (…) il personale addetto ad opere di bonifica e irrigue la cui prestazione richieda, istituzionalmente o per disposizioni regolamentari, continui spostamenti sul territorio consortile ovvero nell'ambito della zona o del reparto ove il lavoratore
è destinato. L'art. 9 successivo prevede il rimborso chilometrico per i soli dipendenti che sono in “trasferta” o in “missione” (richiamando difatti il precedente art. 8 che testualmente riguarda “il personale comandato in trasferta o in missione”). Non si rinviene invece una norma contrattuale che preveda il rimborso chilometrico a prescindere dai suddetti istituti.
Dalla prova testimoniale e dallo stesso tenore del ricorso si evince che i ricorrenti erano tutti operai addetti a svolgere la propria opera di vigilanza, di custodia, di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica ed irrigue. Tali mansioni richiedono in modo istituzionale lo spostamento territoriale sull'intera area del bacino di appartenenza nell'ambito del territorio consortile.
Il ricorrente non ha dimostrato di essere stato autorizzato alla trasferta o alla missione di fuori dei casi documentati dalle buste paga e pacificamente già retribuiti.
Con disposizione di servizio n. 20041 del 5.10.2011 fu, peraltro, esclusa la liquidazione di rimborsi chilometrici se non previamente autorizzati.
L'attore non ha comprovato di essere stato autorizzato dal datore di lavoro all'uso del mezzo proprio, ma i testi hanno riferito che egli si recava quotidianamente con la propria autovettura, sino almeno al punto di raccolta.
Il contrasto esistente tra la prova testimoniale ed le distanze dichiarate in ricorso, nonché l'incertezza interpretativa delle fonti contrattuali citate (che sembrano limitare il rimborso chilometrico alle sole ipotesi della trasferta o della missione, ipotesi qui non dimostrate) non consentono di accogliere il ricorso.
Le spese in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio sono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: dichiara cessata la materia del contendere per i ricorrenti , Parte_2
, , , Parte_4 Parte_6 Parte_8 Parte_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
e ; rigetta il ricorso per i restanti ricorrenti e
[...] Parte_13
compensa le spese.
Nocera Inferiore
2.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)