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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/12/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 2053/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18/11/25) nella causa n. 2053/2019 RGL, promossa da:
ass. dall'Avv.to TO FIORE, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
TO AN,
PARTE CONVENUTA
, ass. dall'avv. MATTIA DONEDDU e Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. MARCO PINNA VISTOSO,
, , ass. dall'Avv. GIUSEPPE TIANA, CP_3 C.F._2
, ass. dall'Avv. GIACOMO DETTORI, Controparte_4 P.IVA_3
, ass. dall'Avv. TULLIO Controparte_5 P.IVA_4
MASALA, PARTI TERZE CHIAMATE
Motivi della decisione
Premesso che:
− con atto di citazione del 15/3/19, ha convenuto in Parte_1 giudizio e CP_6 Controparte_7 Controparte_1 per essere risarcito del danno patito in seguito all'infortunio occorso in data
[...]
25/2/17, durante l'esecuzione di lavori di manutenzione per conto della propria datrice di lavoro, presso il capannone adibito a magazzino CP_6
“Eurospin” in Sassari, zona Predda Niedda;
l'attore ha dedotto che, mentre spostava una pompa per il lavaggio dei pannelli fotovoltaici collocati sul tetto,
1 finiva su un lucernaio che, rompendosi, lo faceva precipitare dall'altezza di circa 8-9 metri;
che alla caduta assistevano legale Controparte_7 rappresentante e socio della nonché e CP_6 Parte_2 Pt_3
, entrambi dipendenti della di avere subito lesioni
[...] CP_6 consistenti nella frattura di L1 (con anomalia di passaggio lombo-sacrale) tipo A3 secondo classificazione AOSpine;
che, in violazione degli artt. 2050 e 2087 c.c., il datore di lavoro non aveva approntato le misure di protezione di cui al D. Lgs. n. 81/08 per prevenire le cadute dall'alto; che l'invalidità permanente conseguente alle lesioni è del 13% e il danno ammonta ad € 58.803,52; ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
− con comparsa del 3/7/19 si è costituita Controparte_1 proprietaria di parte del capannone adibito a magazzino merci “Eurospin”, negando la propria responsabilità nell'infortunio occorso avendo la stessa appaltato i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla gestione dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto, alla società Controparte_2
(contratto doc. 2) la quale, in applicazione dell'art. 10 del contratto, li ha
[...] poi in parte sub-appaltati alla che le previsioni contrattuali CP_6 ribadiscono la responsabilità dell'appaltatrice per l'esecuzione del contratto anche in caso di sub-appalto garantendo l'obbligo del rispetto della normativa in materia di salute, sicurezza sul lavoro ed antinfortunistica (art. 10 lett. b contratto); la carenza, in ogni caso, di responsabilità del committente;
ha contestato la quantificazione del danno e invocato la detrazione di quanto
2 erogato dall'INAIL; ha chiesto la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, ; ha concluso domandando: Controparte_8
“vista l'istanza sub 5.3. autorizzi la citazione del terzo nella specie della MP di assicurazioni , in persona del proprio Controparte_8 legale rappresentante p.t., con sede in Roma., via Po n.20, contestualmente disponga lo spostamento della prima udienza, per consentire la chiamata in causa, ex art. 106 e 269 c.p.c., della predetta MP assicurativa nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.;
9. nel merito in via principale respinga la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, e mandi assolta da ogni avversa pretesa;
CP_9
10. in via subordinata, tenuto conto della misura e del grado di responsabilità delle parti nella causazione dell'infortunio sul lavoro, liquidi il danno patito dall'attore nei limiti della prova dallo stesso fornito, e comunque detratto quanto eventualmente corrisposto dall'INAIL;
11. nell'ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda attrice, per i titoli di cui all'espositiva, condanni la di Assicurazioni CP_10 Controparte_8
in persona del proprio legale rappresentante, a tenere indenne la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., da Controparte_1 quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, per l'effetto condannando la MP stessa al pagamento di tale somma in favore dell'attore; con condanna della compagnia stessa al rimborso delle spese legali sostenute dalla Società convenuta per resistere all'azione dell'attrice;
12. in ogni caso condanni la , Controparte_11 in persona del proprio legale rappresentante p.t., al rimborso delle spese legali sostenute da per resistere alla domanda Controparte_1 dell'attore;
13. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”;
− all'udienza del 18/09/19 parte ricorrente ha chiesto termine per rinotificare la citazione a la giudice ha rilevato la competenza funzionale del Controparte_7 giudice del lavoro rimettendo la causa al Presidente per la trasmissione alla sezione lavoro;
− con decreto del 25/11/19 è stata fissata udienza avanti al giudice del lavoro per il 1/4/20, poi rinviata al 3/3/21;
− in data 3/7/20 ha depositato note in cui ha Controparte_1 richiamato le difese e le domande svolte;
− all'udienza del 3/3/21 è stata dichiarata la contumacia di con CP_6 rinvio al 12/4/21 per la verifica della documentazione attestante la notifica a
Controparte_7
− l'udienza del 12/4/21 è stata rinviata in attesa del deposito della documentazione attestante la notifica a Controparte_7
3 − all'udienza del 5/10/21, è stato autorizzato al rinnovo della notifica a Pt_1
non andata a buon fine;
Controparte_7
− all'udienza del 26/1/22, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di è Controparte_7 Controparte_1 stata autorizzata alla chiamata di in garanzia;
Controparte_8
− in data 2/2/22 ha depositato delibera di ammissione al patrocinio a Pt_1 spese dello Stato “nel procedimento avente ad oggetto il ricorso per decreto ingiuntivo nanti il Tribunale di Sassari- sez. lavoro, nei confronti di CP_6
” del 21/01/22;
[...] Controparte_12
− la terza chiamata si è costituita il 19/5/22 Controparte_8 contestando l'an e il quantum delle pretese di nei confronti di Pt_1 [...] anche stante l'indennizzo ricevuto dall'INAIL che Controparte_1 ha riconosciuto il 10% di invalidità (doc. 1); ha rilevato, inoltre, la genericità delle allegazioni del lavoratore, che non consentono di individuare le lavorazioni in cui era occupato e le sue eventuali responsabilità; ha chiesto:
“a) In via principale, rigettare la domanda risarcitoria, poiché infondata in fatto come in diritto;
con relativa condanna al pagamento di spese e competenze di lite.
b) Nella reietta ipotesi di riconoscimento di un qualunque diritto risarcitorio in capo all' e in condanna dell'assicurata-SARA, rideterminato il quantum Pt_1 come emergente dall'istruttoria di causa – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. – e conseguentemente liquidatolo nella misura ritenuta di giustizia, dichiarare tenuta alla relativa manleva, nei Controparte_8 limiti contrattualmente previsti, compensando comunque le spese del giudizio.”;
− in data 4/1/23 ha formulato istanza di mutamento del rito ex art. Pt_1
426 c.p.c., disposto con decreto in pari data;
− parte ricorrente ha depositato memoria integrativa in data 25/1/23, Pt_1 confermando di aver ricevuto dall'INAIL l'importo di € 10.000 a titolo di indennizzo e precisando di domandare la liquidazione del danno differenziale;
ha depositato documentazione e integrato le istanze istruttorie;
− parte resistente ha depositato memoria Controparte_1 integrativa in data 21/2/23 richiamando le difese svolte e rilevando, in aggiunta, che l'infortunio si è verificato mentre eseguiva la Pt_1 manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico denominato “impianto panificio” di proprietà di e posizionato sul tetto del capannone CP_3 di proprietà del medesimo (doc. 1 e 2), posto che la propria porzione di tetto non comprende lucernai;
ha allegato che anche ha appaltato la CP_3 manutenzione alla la quale l'ha sub-appaltata alla Controparte_2 [...]
ha integrato documentazione e le istanze istruttorie;
CP_6
− la terza chiamata ha depositato memoria integrativa Controparte_8 in data 3/3/23 richiamando le medesime difese e integrando le istanze istruttorie;
4 − all'udienza del 21/3/23 parte ricorrente è stata autorizzata a chiamare in causa e CP_3 Controparte_2
− il terzo chiamato si è costituito in data 22/5/23 eccependo la CP_3 prescrizione di ogni pretesa nei suoi confronti in assenza di atti interruttivi prima della notifica della chiamata (11/4/23); ha lamentato la carenza di legittimazione passiva in assenza di esplicitazione da parte ricorrente del titolo di responsabilità ascritta;
ha rilevato che il tetto del capannone e l'impianto fotovoltaico posizionato sullo stesso sono di proprietà della “ditta Mura Umberto”; che l'impianto fotovoltaico è stato realizzato dalla società CP_1 giusto contratto del 12/07/2012 (Doc. 2 e 4); che la CP_2 manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico è appaltata alla stessa società con contratto di manutenzione ventennale del Controparte_2
14/06/2013 per il quale sostiene annualmente la spesa di € 2.422,00 oltre Iva (Doc. 3); che i locali all'interno dei quali è precipitato sono concessi in Pt_1 locazione commerciale alla a far data dal Controparte_1
3/11/2005 (doc. 5); che le previsioni contrattuali ribadiscono la responsabilità dell'appaltatrice per l'esecuzione del contratto anche in caso di sub-appalto garantendo l'obbligo del rispetto della normativa in materia di salute, sicurezza sul lavoro ed antinfortunistica (art. 10 lett. b contratto); ha contestato il quantum richiesto stante la mancata considerazione dell'indennizzo riconosciuto dall'INAIL; ha chiesto la chiamata in causa della propria assicurazione in garanzia;
ha pertanto concluso domandando:
“1) autorizzi la citazione del terzo nella specie della MP di assicurazioni
in persona del proprio legale rappresentante p.t., Controparte_8 con sede in Roma, via Po n°20, contestualmente, a modifica del decreto del 28/03/2023, pronunci un nuovo decreto con cui disponga lo spostamento della prima udienza, per consentire la chiamata in causa della predetta MP assicurativa nel rispetto dei termini di legge
2) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto avanzato da nei confronti della ditta;
Parte_1 CP_3
3) sempre in via preliminare ma subordinatamente, accerti e dichiari la carenza di legittimazione passiva della ditta in relazione ai fatti di causa;
CP_3
4) nel merito in via principale, respinga la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, e mandi assolta la ditta da ogni avversa CP_3 pretesa;
5) nel merito in via subordinata, accertata la misura e il grado della responsabilità di ciascuna delle parti nella causazione dell'infortunio sul lavoro per cui è causa, liquidi il danno patito dall'attore nei limiti della prova dallo stesso fornito, e comunque detratto quanto eventualmente corrisposto dall'INAIL;
6) nell'ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda attrice, per i titoli di cui all'espositiva, condanni la MP di Assicurazioni Controparte_8
in persona del proprio legale rappresentante, a tenere indenne la ditta
[...]
5 da quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente CP_3 responsabile, per l'effetto condannando la MP stessa al pagamento di tale somma in favore dell'attore;
7) in ogni caso condanni la MP di Controparte_8
in persona del proprio legale rappresentante p.t., al rimborso delle spese
[...] legali sostenute da ditta per resistere alla domanda dell'attore; CP_3
8) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.;
− in data 6/6/23 si è costituita assumendo di aver Controparte_2 ricevuto incarico dalla di realizzare un Controparte_1 impianto fotovoltaico sul tetto del capannone di da essa CP_3 locato;
di avere poi anche stipulato con Controparte_1 contratto di manutenzione dell'impianto; di aver nominato in data 20 luglio 2016 l'Ing. quale responsabile del servizio di prevenzione e Persona_1 protezione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 (doc. n. 1); che in data 1/12/16 è stato predisposto il "piano di sicurezza generale" (doc. n. 2) che è stato consegnato e sottoscritto dalla CP_6
che in data 2/12/16 è stata predisposta l'"analisi e valutazione dei rischi"
[...] dall'Ing. (doc. n. 3), consegnata e sottoscritta dalla Per_1 CP_6 che il 9/01/17 è stato trasmesso alla il "piano di sicurezza e di CP_6 coordinamento delle imprese per la presentazione delle offerte" (doc. n. 4), sottoscritto per presa visione;
che il 20/2/17 la ha sottoscritto CP_6 dichiarazione (doc. n. 5) con la quale dà atto di accettare il piano di sicurezza, di aver preso visione dei luoghi e di aver posto in essere tutte le attività successive;
che in pari data ha sottoscritto dichiarazione Controparte_7
(doc. n. 6) "di svolgere direttamente le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi"; di aver quindi dato mandato alla
[...] di provvedere alla pulizia dei pannelli fotovoltaici;
in diritto e CP_6 preliminarmente, la società ha rilevato la pendenza di giudizio penale e ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ha chiesto la chiamata in causa della propria assicurazione;
nel Controparte_13 merito ha sostenuto la propria assenza di responsabilità per avere il sig. CP_7 la qualifica di RSPP;
ha contestato la quantificazione del danno svolta dal ricorrente;
ha così concluso:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
IN VIA PRELIMINARE
2) Sospendersi ex art. 295 c.p.c. il presente processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale che accerti la responsabilità nella causazione dell'evento infortunio;
3) Autorizzarsi la in persona del legale rapp.te, a Controparte_2 chiamare in garanzia la Società Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano C.F./P.I.
con cui è assicurata per la RC con la polizza Artigiani e piccole P.IVA_5
6 imprese n. 646A4789, con conseguente slittamento della prima udienza a data successiva;
NEL MERITO IN VIA PRICIPALE
4) Assolversi la in persona del legale rapp.te, da Controparte_2 ogni avversa domanda;
5) Con vittoria di compensi professionali.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
6) Nella denegata e non creduta ipotesi che la in Controparte_2 persona del legale rapp.te, venga condannata a pagare alcuna somma, condannarsi la Società Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rapp.te, corrente in Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano C.F./P.I. 01627980152 con cui ha stipulato la polizza RC Artigiani e piccole imprese n. 646A4789 prodotta in giudizio, previa chiamata in causa, a tenerla indenne dal pagamento di tutto quanto richiesto dal ricorrente
, sia per quanto attiene al capitale, gli interessi, spese e compensi Pt_1 professionali della presente causa”;
− il contraddittorio è stato integrato con la chiamata in causa della
[...]
; Controparte_13
− in data 29/9/23 si è costituita Controparte_13 eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa e, in subordine, associandosi alle difese dell'assicurata sia con riferimento all'an che al quantum delle pretese attoree;
ha chiesto:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
- rispetto alla domanda di manleva promossa nei confronti della
[...]
: CP_5
- accertare e dichiarare che la polizza n. 646A4789 non copre il sinistro de quo per i motivi dedotti con la presente comparsa di costituzione e risposta ed in particolare sub paragrafo 1) e per l'effetto, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal ricorrente nei confronti della rigettare la domanda di manleva da Controparte_2 quest'ultima svolta nei confronti della;
Controparte_5 nel merito:
- rigettare le domande tutte svolte nei confronti della Controparte_2 perché del tutto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova e, conseguentemente, assolvere la in persona del legale Controparte_5 rappresentante, da ogni avversa domanda e/o pretesa o, altrimenti ed in subordine, condanni quest'ultima nei limiti della percentuale di responsabilità concorsuale in capo alle parti che il Giudice accerterà in corso di causa, in ogni caso entro i limiti del massimale di polizza.
- in ogni caso:
7 con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%)”.
− in data 11/10/23 , in garanzia di Controparte_8 CP_3
si è associata alle difese spiegate dall'assicurato e ha chiesto:
[...]
“a) In via principale, rigettare la domanda risarcitoria spiegata nei confronti dell'assicurato e conseguentemente (per manleva) di CP_3 [...]
poiché infondata in fatto come in diritto;
con vittoria di Controparte_8 spese e competenze di lite.
b) Nella reietta ipotesi di riconoscimento di un qualunque diritto risarcitorio in capo all' e in condanna dell' , rideterminato il quantum Pt_1 CP_14 come emergente dall'istruttoria di causa – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. – e conseguentemente liquidatolo nella misura ritenuta di giustizia, dichiarare tenuta alla relativa manleva, nei Controparte_8 limiti contrattualmente previsti, compensando comunque le spese del giudizio.”;
− tentata senza successo la conciliazione, il processo è stato interrotto in data 22/2/24 stante l'intervenuta cancellazione della dal registro CP_6 delle imprese;
− in data 22/2/24 parte ricorrente ha depositato documentazione attestante la liquidazione da parte dell'INAIL di € 11.407,24;
− con ricorso depositato il 19/3/24 in cui parte ricorrente ha richiamato gli atti già depositati, ivi incluse domande e conclusioni, il giudizio è stato riassunto nei confronti di: , in qualità di socio al 99% della Controparte_7 CP_6
, in qualità di socia all'1% della
[...] CP_15 CP_6 [...]
, , Controparte_1 Controparte_8 CP_3
e ; Controparte_2 Controparte_5
− fissata l'udienza di discussione, si sono costituiti, nell'ordine, , CP_3
, , Controparte_8 Controparte_5 Controparte_2
e richiamando difese e conclusioni già formulate;
[...] Controparte_1
− all'udienza del 18/6/24, parte ricorrente ha chiesto termine per verificare il perfezionamento della notifica alla socia di minoranza della e la CP_6 giudice ha rinviato l'udienza autorizzando parte ricorrente al deposito della documentazione ovvero al rinnovo della notifica nei termini di legge;
− all'udienza del 24/9/24, rilevata la regolarità della notifica al socio ne CP_7
è stata dichiarata la contumacia;
parte ricorrente ha chiesto termine per rinnovare la notifica alla socia la giudice, rilevato che “- CP_15 all'udienza del 18/6/24 parte ricorrente ha chiesto termine per depositare documentazione attestante il perfezionamento della notifica nei confronti della socia ed eventualmente rinnovarla;
- alla medesima udienza parte CP_15 ricorrente è stata autorizzata “alla produzione della documentazione attestante il perfezionamento della notifica entro la prossima udienza ovvero all'eventuale rinnovo della notifica nei termini di legge”; - ai sensi dell'art. 291 c.p.c. il termine assegnato per il rinnovo della notifica è perentorio e non può essere
8 prorogato o rinnovato (cfr. Cass. n. 28298/21: ”Stante l'improrogabilità e la non rinnovabilità del termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione, qualora la parte vi ottemperi parzialmente, un nuovo termine può essere assegnato solo se l'istanza sia tempestivamente presentata prima della scadenza del termine già concesso e la parte comprovi l'esistenza di un fatto non imputabile”); - considerato che le notifiche tentate alla socia non CP_15 si sono perfezionate e che parte ricorrente non ha rinnovato la notifica nel termine assegnato né ha formulato istanza prima della scadenza del termine;
”, ha rigettato l'istanza;
− alla luce delle istanze di estinzione del giudizio ex art. 291 comma 3 c.p.c. formulate dalle parti all'udienza del 22/10/24, la giudice, con ordinanza del 18/11/24, “ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale tra i soggetti succeduti alla società cancellata (cfr. Cass. n. 23574/14: “La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.”, ma anche Cass. n. SU 6070/13 che, traendone conferma dalla previsione di cui all'art. 2495 comma 2 ultimo periodo c.c., ha affermato: “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.”), richiamate le motivazioni di cui all'ordinanza a verbale del 24/9/24 in ordine alla mancata tempestiva rinnovazione della
9 notifica del ricorso alla socia , visto l'art. 291 comma 3 c.p.c., Controparte_16 ritenuto il disposto di tale articolo ostativo all'accoglimento dell'stanza di chiamata in causa del terzo formulata da parte ricorrente, Controparte_16 posto che l'accoglimento si risolverebbe in un illegittimo aggiramento della previsione citata, ritenuta, al contrario, l'insussistenza di un litisconsorzio necessario tra la società datrice di lavoro poi cancellata (oggi i suoi soci) e gli altri resistenti”, ha disposto la separazione del giudizio promosso nei confronti di e dichiarandone l'estinzione; CP_7 CP_15
− con istanza del 2/12/24, ha chiesto di essere Controparte_2 autorizzata a chiamare in causa in garanzia sul Controparte_7 presupposto che l'esigenza sia sorta in seguito all'esclusione di quest'ultimo dal giudizio con l'ordinanza sopra richiamata poiché, anteriormente, avrebbe invece trovato applicazione il principio della domanda “riconvenzionale trasversale” proposta avverso soggetto già parte del giudizio che non richiederebbe le forme della chiamata in causa del terzo previste dall'art. 269 c.p.c.;
− l'istanza è stata rigettata sul rilevo che alcuna domanda era stata proposta da nei confronti di non trovando quindi Controparte_2 CP_7 applicazione il principio richiamato e, in ogni caso, che la chiamata in causa avrebbe frustrato ulteriormente i principi di concentrazione e celerità nella definizione della controversia affermati da C. Cost. n. 67/23;
− all'udienza del 12/12/24 e Controparte_2 Controparte_5 hanno formulato riserva di appello avverso l'ordinanza del 18/12/24; la causa è stata ritenuta matura per la decisione con rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle memorie integrative richiamati negli atti in riassunzione;
− le parti sono state autorizzate al deposito di note conclusionali;
− e hanno depositato Controparte_2 Controparte_1 sentenza penale n. 2503 del 19/12/24, irrevocabile dal 7/3/25, di assoluzione dei propri legali rappresentanti per non aver commesso il fatto (rispettivamente doc. 12 e doc. 9);
− nelle note, parte ricorrente ha così concluso:
“A) ; Controparte_17
B) PREVIA NOMINA DI CTU MEDICO LEGALE CHE VALUTI
1) IL NESSO CAUSALE FRA FATTO ED EVENTO;
2) IL GRADO DI INVALIDITà PERMANENTE
3) I GIORNI DI MALATTIA E INABILITà
4) IL GRADO DI SOFFERENZA SPECIFICA
5) L'ENTITà DELLE SPESE MEDICHE OCCORSE C) ACCERTARE LA RESPONSABILITà SOLIDALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2043, 2050, 2051, 2055 C.C DI NORD Controparte_1
DITTA MURA UMBERTO, SARDEGNA CIRCA IL SINISTRO DEL 22 CP_2
FEBBRAIO 2017 OCCORSO AL RICORRENTE
10 D) CONDANNARE ANCHE AI DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 2055 C.C. CP_18
NORD DITTA MURA UMBERTO, AL Controparte_1 Controparte_2
PAGAMENTO DI EURO 42475,10 OLTRE Parte_4
INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLA DATA DELL'EVENTO AL SALDO E) CON VITTORIA DI SPESE DIRITTI E ONORARI”;
− impregiudicata ogni valutazione sull'an, è stata ammessa CTU medico legale sui danni patiti dal ricorrente e, in seguito, la causa è stata discussa dalle parti.
Ritenuto che:
1. occorre preliminarmente ricostruire la formulazione delle domande attoree: parte ricorrente ha, dapprima, allegato la responsabilità della (sola) società datrice di lavoro ai sensi degli artt. 2050 e 2087 c.c. nonché CP_6 la violazione della normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08, chiesto l'accertamento della responsabilità della stessa e “dell'eurospin spa” (verosimilmente trattasi di errore materiale intendendo per essa la
[...]
proprietaria di parte del capannone e conduttrice di altra Controparte_1 parte dello stesso) e domandato la condanna solidale di CP_6
(legale rappresentante di e Controparte_7 CP_6 [...] al pagamento dei danni subiti (cfr. atto di citazione Controparte_1 del 15/3/19, successiva memoria integrativa del 25/1/23 e ricorso in riassunzione del 19/3/24 in cui le medesime conclusioni vengono richiamate);
2. successivamente, nelle memorie conclusive del 27/2/25, ha Pt_1 imputato la responsabilità per l'infortunio del 25/2/17 (ivi erroneamente indicato nel 22/2/17) alla mancata verifica dell'attuazione del programma di sicurezza predisposto dall'Ing. per conto della Per_1 Controparte_2
e chiesto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale (rif. artt. 2043, 2050, 2051 c.c.) delle sole Controparte_1 [...]
e con conseguente condanna solidale al CP_2 CP_3 pagamento del danno subito, decurtato di quanto ricevuto dall'INAIL a titolo di indennizzo;
3. infatti, cancellata la società datrice di lavoro, parte ricorrente ha riassunto la causa nei confronti di , Controparte_1 CP_3
e Controparte_2 Controparte_8 Controparte_5
, oltre che di –quale socio di maggioranza- e
[...] Controparte_7 [...]
-quale socia di minoranza- della tuttavia, stante CP_16 CP_6 la violazione dell'art. 291 comma 3 c.p.c. in relazione alla notifica alla socia il giudizio nei confronti dei soci litisconsorti necessari si è estinto per CP_15 le ragioni esplicitate nella sopra richiamata ordinanza del 18/11/24; d'altro canto, deve rilevarsi la totale assenza di allegazioni in ordine al titolo di responsabilità attribuita ai chiamati soci della srl cancellata i quali, in quanto tali, godono dello schermo societario e possono rispondere, al più, nei limiti di quanto eventualmente riscosso all'esito della liquidazione della società ai sensi dell'art. 2495 comma 3 c.c. (cfr. Cass. n. 517/20: “ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore agisca facendo valere la
11 loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria "ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato.”);
4. allega che rivestiva anche il ruolo di RSPP Controparte_2 CP_7 per la tuttavia alcuna domanda di manleva è formulata nei CP_6 suoi confronti, risultando la causa riassunta nei confronti di unicamente CP_7 da parte del ricorrente e solo quale socio della con le CP_6 conseguenze di cui sopra;
5. ciò detto in relazione alle domande formulate e alle parti del giudizio, anche in forza del potere del giudice di individuare e qualificare il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, senza obbligo di uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr. Cass. ord. n. 9909/25, ma anche Cass. ord. n. 10402/24, 29232/24, 32932/24), deve concludersi che la causa abbia ad oggetto il risarcimento del danno differenziale patito dal ricorrente in seguito all'infortunio occorso il 25/2/17 mentre, su incarico della datrice di lavoro e subappaltatrice era intento nell'attività qualificata come “pericolosa” di pulizia CP_6 dei pannelli fotovoltaici installati e manutenuti dall'appaltatrice
[...]
giusti contratti stipulati con le committenti e proprietarie di CP_2 diverse porzioni del capannone e da Controparte_1 [...] Contr
(rif. doc. 2 e doc. 3 contratti di appalto per la CP_3 CP_3 manutenzione del 2013), a causa della mancata predisposizione e verifica della attuazione delle misure di sicurezza per la prevenzione della caduta dall'alto;
6. ebbene, in relazione ai medesimi fatti ed illeciti dedotti in causa, è nelle more intervenuta sentenza penale di assoluzione di (lrpt di CP_19 [...]
e (lrpt di per non CP_2 CP_20 Controparte_1 aver commesso il fatto, irrevocabile dal 7/3/25; stante la costituzione del ricorrente quale parte civile nel giudizio penale, deve quindi valutarsi l'incidenza di tali statuizioni sul presente giudizio;
questi, infatti, i capi di imputazione:
12 7. come la S.C. ha più volte affermato, sia in virtù dell'articolo 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) che dell'articolo 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) del c.p.p., il giudicato penale di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dalla conclusione relativa all'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato (v. Cass. n. 20325/06, 17401/04, 7765/03, 10399/01, 14557/00, 3330/98);
8. in altre parole, l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato; inoltre, l'autorità del giudicato (anche penale) copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione (c.d. "giudicato esplicito"), ma anche le questioni che - sebbene non investite esplicitamente dalla decisione - costituiscano comunque presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa (c.d "giudicato implicito"), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato (cfr. Cass. n. 9235/06);
9. “Pertanto, alla stregua dei suddetti principi, il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste"”- ma deve ritenersi anche che
“perché l'imputato non lo ha commesso”- “preclude la proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, che risultino esclusi - sia pure implicitamente dal giudicato penale.”; si tratta di quanto affermato da Cass. n. 4498/16 richiamando Cass. n. 9235/06 nella quale, con riguardo all'azione di un lavoratore infortunato per il risarcimento del c.d. "danno differenziale", è stato confermato che la predetta azione doveva considerarsi preclusa dal giudicato penale di assoluzione dal reato di lesioni colpose, del legale rappresentante della società datrice di lavoro, per insussistenza del fatto, in dipendenza della ravvisata carenza del nesso causale tra condotta dell'imputato ed evento pregiudizievole, che copriva,
13 quantomeno implicitamente, anche l'addebito di "omessa adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla legge";
10. nello stesso senso, Cass. n. 19559/06, relativa all'azione di un lavoratore infortunato per il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di un'ulteriore indagine nei confronti dei vertici della società, mancando il presupposto di una loro responsabilità a qualsiasi titolo, essendo stati in sede penale assolti i dipendenti preposti all'officina presso la quale era avvenuto il sinistro, perché il fatto non costituiva reato, ed essendo stato acclarato, in fatto, in quella sede che l'ambiente di lavoro era conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza e che l'infortunio era avvenuto a causa di una condotta anomala e colposa del lavoratore;
11. dal punto di vista della coincidenza soggettiva delle parti processuali, deve peraltro rilevarsi che la materia infortunistica costituisce un'eccezione rispetto alla regolare generale: nella citata sentenza n. 20325/06, la Corte chiarisce, infatti, che dovendo il giudice civile tenere conto anche della motivazione della sentenza penale, individuando l'effettiva ragione dell'assoluzione dell'imputato ai fini dell'incidenza nel giudizio civile, se del caso pure prescindendo dalla formula assolutoria utilizzata in dispositivo (cfr. Cass. n. 4775/04), l'articolo 652 c.p.p. deve costituire oggetto di stretta interpretazione e pertanto deve escludersene l'operatività laddove tra il giudizio penale e quello civile non vi sia coincidenza soggettiva;
in particolare, la sentenza richiama quanto già statuito con riferimento all'articolo 654 c.p.p. ovvero che, sotto l'aspetto soggettivo, gli effetti del giudicato penale sono limitati al danneggiato costituitosi parte civile nel procedimento penale ed a quanti nel medesimo abbiano assunto la qualità di parte (cfr. Cass. n. 15408/04); “Condizione per l'estensione del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo”, prosegue la Corte, “è cioè il fatto che non soltanto l'imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (v. Cass. n. 10665/06; Cass. n. 1218/05, Cass. n.11998/05; Cass. n. 2975/05; Cass. n. 11272/01; Cass. n. 10277/98), pur non potendosene trarre il corollario che la parte costituitasi parte civile in sede penale non possa agire -autonomamente per il risarcimento dei danni in sede civile contro terzi che non abbiano partecipato al giudizio penale, e che ritenga corresponsabili dell'evento (cfr., con riferimento all'art. 651 c.p.p., Cass. n. 15408/04; Cass. n. 13692/01)”;
12. tale regola, tuttavia, come affermato nella stessa sentenza, patisce alcune eccezioni come “ad es. in tema di responsabilità per infortunio occorso ad un lavoratore” posto che “l'articolo 10 Dpr. 1124/65, [ove] non solo [si] prevede la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, ma altresì si stabilisce che la responsabilità del datore di lavoro permane quando la sentenza penale accerti che l'infortunio è avvenuto per fatto imputabile a coloro che il medesimo abbia incaricato della direzione o della sorveglianza del lavoro, se del fatto degli stessi debba rispondere secondo il codice civile. Priva di rilievo in tal caso essendo la
14 circostanza che la società datrice di lavoro non sia stata parte nel giudizio penale conclusosi con la condanna del legale rappresentante della società stessa, quale organo attraverso il quale la medesima ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro (v. al riguardo Cass. n. 11432/04, ove si sottolinea che la sentenza penale di condanna, quale fatto oggettivo, costituisce il presupposto per la pronuncia di risarcimento del danno in sede civile).”;
13. pertanto, in materia infortunistica, non è possibile valutare successivamente la responsabilità della datrice di lavoro come ascrivibile ad un soggetto diverso, trattandosi dei medesimi fatti e controvertendosi intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende degli stessi fatti materiali accertati in sede penale (cfr. Cass. n. 8303/2015);
14. l'art 652 c.p.p., richiamando l'art. 75 comma 2 c.p.p., fa peraltro salva l'ipotesi che il danneggiato dal reato abbia già esercitato l'azione in sede civile, ma non è questo il caso di specie, dovendosi ritenere che il ricorrente abbia esercitato l'azione civile successivamente alla costituzione di parte civile nel processo penale;
15. calando i suddetti principi al caso in esame, deve dedursi che l'azione nei confronti di e per Controparte_1 Controparte_2 violazione delle norme antiinfortunistiche con conseguente responsabilità per l'infortunio occorso dal ricorrente sia in ogni caso preclusa essendo stati assolti i rispettivi legali rappresentanti per non aver commesso il fatto con motivazione attinente all'assenza di responsabilità soggettiva rispetto alle carenze di sicurezza riscontrate nel cantiere;
16. così motiva, infatti, il giudice penale:
15 16 17. il giudizio penale è dunque entrato nel merito delle condotte ascritte, affermando l'insussistenza di responsabilità in capo agli imputati per l'evento dannoso occorso con accertamento che, per quanto detto sopra, si estende alle rispettive società poi evocate nel giudizio civile;
il giudizio civile nei loro confronti è dunque radicalmente inammissibile in quanto precluso dal giudicato penale di assoluzione;
18. ne consegue l'assorbimento delle domande di manleva formulate da e rispettivamente Controparte_2 Controparte_1 nei confronti della e di Controparte_13 [...]
; Controparte_8
19. ciò posto, la domanda attorea deve comunque essere esaminata nei confronti di , titolare di omonima ditta, proprietario di una parte del CP_3 capannone e committente, per tale porzione, delle opere di installazione e manutenzione dell'impianto fotovoltaico;
17 20. è peraltro agli atti il contratto di locazione commerciale stipulato tra il locatario e la conduttrice il 3/11/2005 CP_3 Controparte_1 relativo alla porzione di capannone denominato “panificio” (doc. 5 ; CP_3
21. deve, poi, ritenersi pacifico tra le parti che il ricorrente sia precipitato a causa della rottura di un lucernaio ubicato nella porzione di tetto relativa al magazzino di proprietà di locato alla e CP_3 Controparte_1 denominato “panificio”;
22. è, ancora, incontestato quanto allegato da parte ricorrente e rilevato dallo (cfr. doc. 7 pag. 6 e ss. ricorrente) ovvero che “la zona di lavoro era CP_21 completamente sprovvista di percorsi sicuri e totalmente prova di protezioni in corrispondenza dei lucernari, costituiti da pannelli ondulati in vetroresina, non adatti al camminamento;
il lavoratore operava senza l'ausilio di dispositivi di protezione individuale per il rischio di caduta dall'alto e non aveva ricevuto addestramenti in relazione al lavoro da svolgere in quel determinato contesto;
inoltre c'era totale assenza di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto”;
23. l'ente suddetto, all'esito delle verifiche, ha infatti sanzionato:
- il datore di lavoro della committente (sig. Controparte_1
) ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 81/08 per CP_20 non aver fornito dettagliate informazioni all'appaltatrice sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività,
- il datore di lavoro dell'appaltatrice (sig. Controparte_2 CP_19
) ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 81/08 per non aver
[...] cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
- il datore di lavoro dell'impresa esecutrice CP_6 Controparte_7 ai sensi degli art. 18 comma 1 lett. e) e 55 comma 5 lett. c) D. Lgs. n. 81/08 per non aver fornito i lavoratori adeguate istruzioni e specifico addestramento in relazione alle mansioni tra svolgere, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett a) e 55 comma 5 lett. d) del D. Lgs. n. 81/08 per non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorativa oggetto dell'appalto, ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 55 comma 1 D. Lgs. n. 81/08 per non aver effettuato la valutazione ed elaborato il documento di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) in collaborazione con i responsabili del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente nei casi di cui all'articolo 41 e, infine, ai sensi degli artt. 75 e 87 comma 2 lett. d) D. Lgs. n. 81/08 ciò per non aver utilizzato idonei DPI atti ad eliminare o ridurre in maniera sufficientemente adeguata il rischio di caduta dall'alto;
24. non è agli atti il contratto di subappalto tra la e la Controparte_2
asseritamente relativo alla sola pulizia dell'impianto CP_6 fotovoltaico;
18 25. ha invece prodotto (rif. memoria 6/6/23): nomina Controparte_2 del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 datata 20/7/16, Ing.
(doc. n. 1), "piano di sicurezza generale" del 1/12/16 (doc. Persona_1
n. 2), "analisi e valutazione dei rischi" del 2/12/16 (doc. n. 3), trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento delle imprese per la presentazione delle offerte del 9/1/17 (doc. n. 4) sottoscritti dalla dichiarazione CP_6 del 20/2/17 di (doc. n. 5) e dichiarazione del 20/2/17 di CP_6
(doc. n. 6); Controparte_7
26. ebbene, analizzando la documentazione prodotta, si rileva quanto segue:
- "piano di sicurezza generale" del 1/12/16 (doc. n. 2):
▪ risulta avere ad oggetto l'appalto dei “servizi manutenzione e gestione di un impianto fotovoltaico – Impianto Eurospin Sassari- Impianto Panificio- Nord Sardegna Discount srl” (pag. 1) ed in particolare (pag. 2) alla voce “natura dell'opera” è indicata “opera elettrica”;
▪ sebbene a pag. 1 vi sia timbro e firma della a pag. 5, CP_6 nella categoria “impresa esecutrice” viene indicato solo “Da definire”;
▪ a pag. 7, alla voce “descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere” è indicato: “L'appalto in oggetto consiste in Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti fotovoltaici, dell'impianto di Eurospin Sassari - Nord Sardegna Discount S.r.l. Via delle Conce 25 07100 Sassari (SS) P.Iva Il presente P.IVA_1 documento pertanto consiste in un documento generale nel quale si prenderanno in considerazione le tipologie di lavorazioni convenzionali per il tipo di appalto, e servirà da indirizzo per i Piani Operativi di Sicurezza specifici”;
▪ sempre a pag. 7, alla voce “descrizione sintetica dell'opera” è scritto:
“L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di un impianto solare fotovoltaico da realizzare presso Impianto Eurospin Sassari - Panificio
Umberto Mura Via Stanis Manca 16 , 07100 Sassari (SS) P.Iva
P.IVA_1
I lavori saranno eseguiti in compresenza delle normali attività svolte all'interno del complesso.
Pertanto sono da considerare critiche tutte le attività che comportino interazioni con l'ambiente circostante l'area di cantiere che insiste su un'area pertinente il complesso.
Il campo fotovoltaico, sarà installato in copertura su struttura dedicata.
I lavori vengono così definiti:
a) Servizio di manutenzione ordinaria semestrale del generatore fotovoltaico con pulizia e verifica integrità:
19 · Controllo visivo dell'integrità dei pannelli e delle strutture di ancoraggio
· Controllo ed eventuale serraggio delle bullonerie di ancoraggio dei moduli fotovoltaici alla struttura e di questa alla sottostruttura.
· Controllo ciclo di funzionamento della protezione di interfaccia
· Verifica funzionamento dispositivi di allarme
· Lavaggio moduli se necessario con getto d'acqua e prodotto specifico sgrassante-idrorepellente il tutto con macchinari specifici per la pulizia di superfici vetrose nel rispetto dei moduli stessi
b) Servizio manutenzione e controllo parti elettriche e rendimenti:
· controllo a vista delle apparecchiature elettriche
· controllo e serraggio dei collegamenti elettrici
· Controllo e prove funzionali delle apparecchiature, interruttori magnetotermici, differenziali di bassa tensione, interruttori di media tensione
· Pulizia delle apparecchiature
· Controllo continuità dell'impianto di terra
· Prove di funzionamento elettriche
· Verifica della produzione dell'impianto
· Verifica delle tensioni di lavoro”;
▪ a pag. 9, nelle “caratteristiche area cantiere” è dichiarato, per quanto di interesse: “Il cantiere in oggetto ha accesso dalla scala di sicurezza laterale, con capannone alto mt 8 circa e con presenza di lucernai in ondulino non protetti. Il capannone si presenta senza protezione perimetrale.”;
▪ a pag. 14, nell'ambito dei rischi verso i terzi, è previsto, quale rischio specifico “1) Caduta dall'alto; Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore”;
▪ il rischio caduta dall'alto è poi previsto, per quanto di attinenza, a pag. 29 nell'ambito dell'attività di “pulizia di moduli fotovoltaici” ove, tra le
“misure preventive e protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo” è indicato: “a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) guanti;
c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;
d) mascherina con
20 filtro antipolvere;
e) indumenti protettivi (tute); f) cintura di sicurezza.”;
▪ nel paragrafo denominato “RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE” a pag.32, il rischio caduta dall'alto è il primo indicato ed è così previsto: “Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Revisione o ripristino di moduli fotovoltaici;
Pulizia di moduli fotovoltaici;
Ripristino impermeabilizzazione di coperture;
Ripristino di opere di lattoneria;
Posa linea vita;
Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta;
sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
b) Nelle lavorazioni: Revisione o ripristino di moduli fotovoltaici;
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
Prescrizioni Esecutive:
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148.”;
- "analisi e valutazione dei rischi" del 2/12/16 (doc. n. 3):
▪ l'oggetto è “SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO- Impianto Eurospin Sassari. Impianto Panificio- Nord Sardegna Discount srl” e in prima pagina è presente il timbro e la firma di quale impresa esecutrice;
CP_6
21 ▪ a pag. 5 il rischio caduta dall'alto per gli addetti alla pulizia dei moduli fotovoltaici è definito “accettabile”;
- dichiarazione del 20/2/17 di (doc. n. 5): CP_6
▪ la subappaltatrice dichiara: “-Di aver preso visione e di aver sottoposto ai propri Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e al Responsabile del Servizio di prevenzione protezione il piano di sicurezza dell'opera in oggetto, sottoposto dalla ditta appaltatrice
. Controparte_2
-Di accettare, senza alcune riserve, il contenuto del piano di coordinamento della sicurezza dell'opera in oggetto.
-Di aver preso visione dei luoghi oggetto delle lavorazioni e di aver valutato i rischi connessi alle stesse, individuando le misure di protezione e di redigere il POS per le opere in oggetto ed inviarlo per tempo al committente.
- Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'allegato II al D. Lgs. n. 9/04/2008 n. 81 e di svolgere direttamente le funzioni di RSPP.
- Di aver provveduto alla informazione e alla formazione delle maestranze sui rischi connessi col cantiere in oggetto.
- Di aver provveduto a fornire i corretti DPI derivanti dalla valutazione dei rischi.
- Di aver provveduto alla formazione e dall'addestramento delle maestranze all'uso dei DPI di III categoria.
- Di avere provveduto alla nomina e alla formazione dei preposti e degli addetti alla gestione delle emergenze.
- Di aver provveduto alla verifica della idoneità sanitaria dei lavoratori.
- Per quanto sopra non riportato di avere provveduto a rispettare quanto richiesto dal D. Lgs. 81/08.”
- lettera del 20/2/17 su carta intestata indirizzata a CP_6 CP_7
sottoscritta da “ ( ” e per ricevuta
[...] CP_6 Controparte_7 da ”(doc. n. 6): informa la Controparte_7 Controparte_7 CP_6 di "di svolgere direttamente le funzioni di Responsabile del servizio di
[...] prevenzione e protezione dei rischi";
27. dagli analizzati documenti, ed in assenza del contratto di subappalto, deve, innanzitutto, rilevarsi che l'oggetto delle opere appaltate è variamente indicato: dapprima come “servizi manutenzione e gestione di un impianto fotovoltaico”, poi come “opera elettrica”, successivamente come “ fornitura e la posa in opera di un impianto solare fotovoltaico da realizzare” e, da ultimo, come “Servizio di manutenzione ordinaria semestrale del generatore fotovoltaico con pulizia e verifica integrità” e “Servizio manutenzione e controllo parti elettriche e
22 rendimenti” nell'ambito dei quali è prevista l'attività di pulizia nella quale era intento il ricorrente il giorno dell'infortunio;
28. in secondo luogo, deve rilevarsi che è confermata l'assenza di protezioni rispetto ai lucernai e su tutto il perimetro del tetto (rif. pag. 9 di "piano di sicurezza generale" doc. 2 cit.: “Il cantiere in oggetto ha accesso dalla scala di sicurezza laterale, con capannone alto mt 8 circa e con presenza di lucernai in ondulino non protetti. Il capannone si presenta senza protezione perimetrale.”);
29. deve, inoltre, darsi atto che il rischio caduta dall'alto è previsto per l'attività di pulizia, sebbene non con riferimento al rischio specifico riferito alla presenza di lucernai sul lastrico solare;
30. infine, ha attestato il rispetto della normativa di cui al D. Lgs. CP_6
n. 81/08, ma alcuno dei documenti citati nella lettera del 20/2/17 è agli atti;
in particolare, non risultano il POS o documentazione relativa all'adeguatezza dell'impresa per lo svolgimento dell'opera; tale adeguatezza non può neanche evincersi dal piano di sicurezza generale della (doc. Controparte_2
n. 2) posto che, come rilevato, è assente ogni analisi e financo individuazione della società nella sezione “impresa esecutrice” a pag. 5;
31. quanto ai rapporti tra i proprietari committenti e CP_3 CP_1
e l'appaltatrice sono prodotti i
[...] Controparte_2 contratti di appalto nei quali sono regolate le obbligazioni reciproche (rispettivamente doc. n. 3 e doc. n. 2), ma nulla risulta espressamente previsto rispetto alla concreta messa in sicurezza del tetto/cantiere;
32. parte ricorrente, dipendente del subappaltatore cessato, chiede quindi accertarsi la responsabilità solidale dei proprietari del tetto committenti originari del servizio di manutenzione dell'impianto fotovoltaico e dell'appaltatore/sub committente;
33. per le ragioni anzidette le responsabilità di e Controparte_22 non possono ulteriormente essere indagate in questa Controparte_2 sede, ma per quanto attiene a deve ritenersi che il titolo di CP_3 responsabilità richiamato dal ricorrente (mancata verifica dell'attuazione del programma di sicurezza predisposto dall'Ing. per conto della Per_1 [...]
trovi fondamento nella previsione specialistica di cui all'art. 26 CP_2
D. Lgs. n. 81/08 il quale, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”, nella versione ratione temporis applicabile, al comma 1 prevedeva:
“Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda,
o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
23 a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.”;
34. ai successivi commi 2 e 3 disponeva che:
“
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al
24 primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”;
35. infine, per quanto di interesse, al comma 4 era previsto:
“
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”;
36. pertanto, il committente ha specifici e diretti obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale del soggetto cui affida l'opera o il servizio, di informazione circa le insidie dell'ambiente di lavoro anche verso i dipendenti degli altri imprenditori/datori di lavoro e di cooperazione e coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
inoltre, tutti gli imprenditori/datori di lavoro devono informarsi reciprocamente sui rischi presenti nell'ambiente sia in fase preventiva sia durante l'esecuzione dei lavori e sulle possibili interferenze e cooperare all'attuazione di misure di prevenzione e protezione;
37. tali obblighi gravano parimenti sull'appaltatore subcommittente in quanto, come affermato chiaramente da Cass. n. 12465/20, anch'egli è “responsabile di una scelta di per sé rischiosa secondo la legge (quella dell'ulteriore segmentazione dell'attività produttiva) che incide, elevandoli, sui rischi relativi al processo produttivo quando mantenga sotto il proprio controllo un'area aziendale e mette a disposizione dei subappaltatori proprie macchine pericolose.
7. risulta invero evidente che anche il sub committente, come il committente, debba promuovere la protezione antinfortunistica negli stessi termini indicati dalla norma, allo scopo di fare aderire la valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e l'apparato di misure predisposto per fronteggiarla, all'evoluzione impressa all'esecuzione dell'attività lavorativa attraverso successivi contratti di subappalto, derivati dal contratto di appalto originario, che innalzano il livello di rischio per la sicurezza sul lavoro, ove non fronteggiato nei termini imposti dalla legge. Tanto più quando l'appaltatore sub committente (datore di lavoro) mantenga il controllo di un'area aziendale e mette a
25 disposizione dei subappaltatori proprie macchine operatrici all'interno di locali di cui abbia la disponibilità.
8. tutto ciò vale, ovviamente, oggettivamente, a prescindere cioè dalla prova che il committente (o sub committente) sappia o non sappia degli ulteriori subappalti intervenuti con il proprio appaltatore (o subappaltatore); […]
10.
Per questi motivi
il committente o sub committente (il datore di lavoro), chiamato a rispondere dell'adempimento dei propri obblighi in base art. 7 cit., non può mai andare esente dalla propria responsabilità per il mero fatto che non sapesse del subappalto;
dovendo invece di mostrare in positivo cosa ha fatto e come ha adempiuto i propri obblighi di legge. sicché egli non può disinteressarsi dell'affidamento ad altre imprese di fasi dell'attività produttiva inerente al risultato dedotto nel contratto di appalto.
11. Alla luce di quanto precede, risulta quindi che in materia di infortuni sul lavoro va ritenuta superata la tradizionale limitativa concezione che -in virtù della normale autonomia e responsabilità dell'appaltatore quale elemento naturale del contratto- configurava la responsabilità del committente come eccezione, ossia solamente nei casi di culpa in eligendo o in caso di ingerenza nell'esecuzione dell'appalto (11757/11, 10588/08,21540/07, 15185/04, 9065/06) o alla luce del fatto concreto (Cass. 25758/13,2451/11).
12. Come risulta invece, dalle più recenti pronunce, già citate (Cass. n. 12561/17; n. 798/17; n. 21694/11; n. 19494/09; n. 24935/15), la responsabilità del committente (e per quanto già detto di ciascun sub committente) va integrata la luce della disciplina dell'art. 7 D. Lgs. n. 626/04 (ed ora dell'art. 26 del Tu 81/2008) il quale in ipotesi di appalti prevede un corredo di obblighi la cui attuazione da parte del committente risulta di essenziale importanza ai fini dell'esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza in tutti i casi di affidamento ad altre imprese, delle singole fasi di produzione (valutazione dei rischi, informazioni, formazione, adozione di misure, cooperazione all'attuazione delle misure, coordinamento, controllo). Ne consegue che la responsabilità del committente (in relazione agli obblighi in discorso) è oggi normalmente implicata nell'esecuzione di un'attività produttiva attraverso contratti di appalto;
tal che il committente ne risponde tutte le volte in cui nel caso concreto non adempiuto ai propri obblighi in materia, limitandosi ad affermare di non sapere nulla del subappalto.” (Cass. n. 12465/20);
38. pertanto, “La responsabilità del committente o del sub-committente per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub- appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, è configurabile, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, a prescindere dalla conoscenza dell'esistenza del sub-appalto, atteso che il citato art. 7 (ora art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008) pone a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché quello di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività
26 appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, obblighi rispetto al cui adempimento il dovere di sapere del sub-appalto costituisce una essenziale precondizione” (Cass. n. 12465/20);
39. con la recente sentenza n. 9178/23, la Corte di Cassazione ha poi specificato che “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”;
40. in altri termini, deve ritenersi che l'impresa committente (e/o sub committente stante l'analogia rilevata) si libera da responsabilità ove dimostri che il danno subito dal lavoratore è conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, per ciò intendendo un rischio che afferisce a precauzioni che richiedono una peculiare competenza tecnica nelle procedure da adottare in specifiche lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine, in relazione alle quali non risulta postulabile alcun intervento causalmente ostativo dell'evento;
41. la ratio è quella di ripartire le responsabilità conseguenti agli obblighi di sicurezza tenendo conto da un lato, dell'impossibilità di addossare al committente un controllo pressante e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, presumendo quindi la piena capacità organizzativa della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori e limitando ad essa i doveri di protezione relativi alle lavorazioni che costituiscono attività propria dell'impresa appaltatrice ma, dall'altro lato, della necessaria affermazione della corresponsabilità del committente per i cosiddetti rischi da interferenza, ovvero quelli che derivano da un'incidenza (ampiamente intesa) della condotta della committente nell'eziologia dell'evento;
42. applicando i suddetti principi al caso di specie, in disparte per le preclusioni sopra riferite ogni considerazione relativa alla sub committente
[...]
deve essere vagliata la responsabilità di CP_2 CP_3 titolare di omonima ditta, proprietario della porzione di capannone in cui pacificamente ha avuto luogo l'infortunio e committente dei lavori di manutenzione alla Controparte_2
43. innanzitutto – ed in senso assorbente- non risulta agli atti alcuna allegazione, e men che meno prova, del rispetto degli obblighi posti dall'art. 26 D. Lgs. n. 81/08 da parte del committente nell'affidamento dei lavori alla
[...]
in particolare, non è prodotta alcuna prova relativa alla verifica CP_2
27 dell'idoneità tecnico professionale della mediante Controparte_23
l'acquisizione della documentazione indicata nella norma, né della predisposizione di informativa dettagliata sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione da attuare e, neanche, della cooperazione nella attuazione delle misure di prevenzione individuate in forza della prescritta in collaborazione tra gli imprenditori;
misure, infatti, pacificamente non realizzate;
44. inoltre, deve rilevarsi che la tipologia di rischio concretizzatosi (caduta dall'alto per rottura della copertura di un lucernaio) non risulta afferente ad una qualsivoglia specificità dell'attività appaltata (manutenzione pannelli fotovoltaici) e deve ritenersi essere agevole ed immediata la percepibilità del pericolo anche da parte del committente che nulla ha fatto per segnalare il pericolo o prevenire il danno, non potendo pertanto andare esente da responsabilità;
45. non può poi trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione di ogni pretesa economica sollevata da sul presupposto della natura CP_3 extracontrattuale della responsabilità attribuitagli, dovendosi, al contrario, ritenere che l'obbligazione in parola, derivando da un'estensione ex lege degli oneri contrattuali di tutela e sicurezza ascritti al datore di lavoro, ne condivida altresì la natura e, in conseguenza, il termine decennale di prescrizione;
46. è, infatti, ben vero che nelle conclusioni dell'atto parte ricorrente richiama titoli di responsabilità extracontrattuale, ma come ricostruito in apertura della motivazione, deve ritenersi che la principale causa petendi sia riconducibile alla violazione degli obblighi di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 alla luce delle argomentazioni svolte in narrativa;
47. in assenza di eccezioni in ordine all'operatività della polizza stipulata da con e alla luce del contratto CP_3 Controparte_8 prodotto sub doc. 8 memoria dep. il 13/4/24, deve essere affermato il diritto di ad essere manlevato dalle pretese di parte ricorrente CP_3 conseguenti all'accertamento della responsabilità dello stesso;
48. venendo ora al danno patito dal ricorrente, il CTU cui è stato assegnato l'incarico di determinare il danno civilistico causalmente ricollegabile all'infortunio ha concluso che:
“
1. I postumi lamentati da parte ricorrente sono casualmente correlati all'infortunio del 25/02/2017.
2. L'infortunio per cui è causa ha determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta della durata di giorni undici di ricovero ospedaliero
3. L'infortunio per cui è causa ha determinato un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% della durata di giorni novanta ed al 50% di giorni trenta.
28
4. I predetti postumi hanno determinato una inabilità permanente assoluta nella misura del dodici per cento.
5. Non sono state prodotte agli atti spese mediche documentalmente e casualmente ricollegabili all'infortunio e non rimborsabili dall'INAIL.
6. Il calcolo del danno differenziale è il seguente: Il danno INAIL calcolato sulla base delle tabelle Inail è pari al dieci%. Il danno calcolato sulla base dei bareme utilizzati nelle valutazioni medico legali del danno alla persona in ambito civilistico è pari al dodici per cento in considerazione di una compressione del corpo vertebrale compresa tra il 50 ed il 25% con lieve protrusione dell'angolo postero superiore del muro posteriore della L1.”
49. da tali conclusioni non vi è ragione di discostarsi, essendo analoghe a quelle dell'INAIL il quale, secondo i propri parametri, ha riconosciuto un'invalidità del 10%, e posto che le resistenti/terze chiamate non hanno formulato osservazioni alla bozza di elaborato peritale;
50.rispetto alla determinazione del danno, si fa ricorso alle più recenti tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano che, come noto, sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. n. 8532/20);
51.non risulta infatti applicabile alla presente controversia la tabella unica nazionale relativa alle menomazioni permanenti di non lieve entità introdotta con il DPR n. 12 del 13/01/25, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18/2/25 evocato da parte ricorrente, posto che l'ambito di applicazione concerne i sinistri stradali e nautici nonché risarcimenti dei danni cagionati da malpractice sanitaria;
52. con riferimento alla tabella applicabile, la Suprema Corte ritiene che nel calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale, debbano essere utilizzate le tabelle vigenti al momento della decisione, che tengono in considerazione le ulteriori rilevazioni statistiche dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, laddove l'applicazione di una tabella non più attuale si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 7272/2012, n. 25485/16);
53. sul punto, le tabelle più recenti sono quelle dell'anno 2024, che hanno rivalutato gli importi già stabiliti in quelle del 2021, e che si erano a loro volta adeguate alle prescrizioni della Suprema Corte in ordine alla necessità di liquidare separatamente il danno alla vita di relazione rispetto a quello da sofferenza interiore, mediante scissione dei due importi (entrambe componenti del danno non patrimoniale complessivamente considerato), con possibilità di aumentare in via di personalizzazione la componente del danno biologico;
29 54. la Cassazione ha quindi stabilito, ancorché con riferimento alle tabelle elaborate nel 2018 (che prevedevano un importo complessivo del punto di danno biologico e morale, laddove quelle attuali prevedono invece importi scorporati), che in tema di risarcimento del danno alla persona nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c. ass. (Cass. n. 7892/24);
55. nel caso di specie al ricorrente è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 12% e la stabilizzazione dei postumi deve essere individuata all'età di 21 anni, conformemente all'indirizzo della Corte di Cassazione che afferma che nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (Cass. civ., n. 3121 del 2017); peraltro, nel caso di specie vi è coincidenza tra l'età al momento del sinistro (25/2/17) e quella alla data di stabilizzazione dei postumi (6/7/17), essendo il ricorrente nato il [...];
56. quanto alla determinazione del danno biologico temporaneo, avendo il CTU accertato un'invalidità temporanea totale pari a 11 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 75% di 90 giorni e un'invalidità temporanea parziale al 50% pari a 30 giorni, utilizzando l'importo di € 115,00 individuato dalla tabella quale punto base per un giorno di invalidità temporanea totale, spetta al ricorrente un importo risarcitorio complessivo di € 10.752,50;
57. con riferimento al danno non patrimoniale permanente, la tabella prevede un punto base di danno biologico pari ad € 2.851,87, nonché un importo di € 798,52 in virtù dell'incremento percentuale del 28% per sofferenza soggettiva, per un punto di danno non patrimoniale complessivo di € 3.650,39; quest'ultimo, considerato il grado di invalidità del 12% e il coefficiente di demoltiplicazione previsto di 0,900, porta a un risarcimento complessivo pari ad
30 € 39.424,00, composto nelle due componenti di € 30.800,00 a titolo di danno biologico ed € 8.624,00 a titolo di pregiudizio morale;
58. rispetto alle componenti del danno, tenuto conto che il danno morale si sostanzia in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamiche relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. n. 9006/22), la giudice ritiene di poter riconoscere tale componente risarcitoria, anche in via presuntiva (cfr. Cass. ord. n. 23469/18), alla luce dell'età del ricorrente al momento dell'infortunio e della gravità delle lesioni permanenti riportate e del lungo periodo di inabilità temporanea accertato;
59. non vi sono tuttavia allegazioni che consentano di addivenire, anche in via presuntiva, al riconoscimento di una c.d. personalizzazione del danno in termini di sofferenza interiore, determinante un pregiudizio ulteriore ed eccezionale a carico del ricorrente;
60.difatti, il punto di danno biologico e l'importo individuato dalle tabelle tengono già in considerazione le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire), per cui ai fini della personalizzazione del risarcimento occorre la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali, spettando in capo all'interessato di dedurre e dimostrare che l'evento lesivo subito ha comportato delle conseguenze più gravi rispetto ai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. n. 23778/14, 24471/14, 7513/18);
61. a questo punto, al fine di determinare l'importo spettante al ricorrente, si tratta di applicare il principio della compensatio lucri cum damno, al fine del diffalco dalla somma del risarcimento di quanto indennizzato dall'INAIL per il medesimo evento lesivo;
e ciò seguendo il principio secondo cui le somme corrisposte dall'INAIL devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento “civilistico”), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo (Cass. n. 30293/23);
62. invero, sul tema si rammenta che nel caso di infortunio non mortale, l'INAIL esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:
a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene
31 liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16%, e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), secondo cui: “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita (...) commisurata (...) alla retribuzione dell'assicurato (…) per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali”); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000;
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (D.P.R. n. 1124 del 1965 cit., art. 68);
d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66);
63. l'INAIL, dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna “personalizzazione” dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto e non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali);
64. in relazione all'infortunio occorso al ricorrente, l'INAIL ha erogato un indennizzo di € 11.407,24 così come risulta dal documento n. 8) depositato dal ricorrente in data 16/2/24 che deve quindi essere sottratto dal danno biologico sopra indicato in € 30.800,00, per una differenza residua di € 19.392,76;
65. a tale posta devono essere aggiunti i danni complementari, ovvero il danno biologico per invalidità temporanea totale per € 10.752,50 e il danno morale per
€ 8.624,00, per un totale di € 38.769,26, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della stabilizzazione dei postumi – id est cessazione dell'inabilità temporanea - ed indi annualmente rivalutata secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia, e così per € 43.146,06; successivamente, trasformato il debito di valore in debito di valuta, decorreranno invece gli interessi legali fino al giorno dell'adempimento;
66. accertata la responsabilità del committente nella causazione CP_3 dell'infortunio, lo stesso deve quindi essere condannato a corrispondere a parte ricorrente l'importo di € 38.769,26, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della stabilizzazione dei postumi ed indi annualmente rivalutata secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia e così per € 43.146,06; successivamente, trasformato il debito di valore in debito di valuta, decorreranno invece gli interessi legali fino al giorno dell'adempimento;
32 67. d'altro lato, ritenuta l'operatività della polizza assicurativa stipulata con
[...]
, quest'ultima deve essere condannata a tenere indenne Controparte_8 di quanto corrisposto a parte ricorrente per i titoli suddetti;
CP_3
68. quanto alle spese di lite, ritiene questa giudice, alla luce dell'accertato danno patito dal ricorrente, delle oggettive difficoltà di allocazione delle responsabilità nella catena di appalti realizzata e della disponibilità conciliativa dimostrata, di compensare le spese tra parte ricorrente e la resistente CP_1
e tra parte ricorrente e la terza chiamata
[...] Controparte_2
per le stesse ragioni compensa altresì le spese di lite tra parte ricorrente,
[...] cui le stesse dovrebbero essere imputabili in forza del principio di causalità (Cass. ord. n. 23123/19) e per le difese approntate Controparte_8 per l'assicurata e tra parte ricorrente e Controparte_1
; Controparte_5
69. condanna, invece, a rifondere le spese di lite a parte CP_3 ricorrente come liquidate in dispositivo;
70. condanna a rifondere a le spese Controparte_8 CP_3 di lite proprie e quelle corrisposte a parte ricorrente come liquidate in dispositivo;
71. infine, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte soccombente tenuto indenne da CP_3 [...]
. Controparte_8
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile la domanda nei confronti della resistente CP_1
e della terza chiamata
[...] Controparte_2
-dichiara assorbite le domande di garanzia formulate da Controparte_1
e rispettivamente nei confronti di
[...] Controparte_2 [...]
e di Controparte_8 Controparte_5
-accerta la responsabilità in capo a per l'infortunio occorso a parte CP_3 ricorrente il 25/2/17;
- condanna a pagare a parte ricorrente l'importo di € 43.146,06, CP_3 oltre interessi legali dalla pronuncia fino al giorno dell'adempimento;
- condanna a rifondere all'assicurato Controparte_8 CP_3 quanto corrisposto a parte ricorrente in forza della presente sentenza a titolo di capitale, interessi, spese di lite e CTU;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e la resistente CP_1
[...]
33 - compensa le spese di lite tra parte ricorrente e la terza chiamata
[...]
CP_2
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e per le Controparte_8 difese approntate per l'assicurata e tra parte Controparte_1 ricorrente e Controparte_5
- condanna a rifondere le spese di lite a parte ricorrente liquidate in € CP_3
8.000,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato;
- condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_8 CP_3 in € 8.000,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato;
- pone definitivamente in capo a le spese di CTU liquidate in separato CP_3 decreto.
Sassari, 4/12/25
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
34
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18/11/25) nella causa n. 2053/2019 RGL, promossa da:
ass. dall'Avv.to TO FIORE, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
TO AN,
PARTE CONVENUTA
, ass. dall'avv. MATTIA DONEDDU e Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. MARCO PINNA VISTOSO,
, , ass. dall'Avv. GIUSEPPE TIANA, CP_3 C.F._2
, ass. dall'Avv. GIACOMO DETTORI, Controparte_4 P.IVA_3
, ass. dall'Avv. TULLIO Controparte_5 P.IVA_4
MASALA, PARTI TERZE CHIAMATE
Motivi della decisione
Premesso che:
− con atto di citazione del 15/3/19, ha convenuto in Parte_1 giudizio e CP_6 Controparte_7 Controparte_1 per essere risarcito del danno patito in seguito all'infortunio occorso in data
[...]
25/2/17, durante l'esecuzione di lavori di manutenzione per conto della propria datrice di lavoro, presso il capannone adibito a magazzino CP_6
“Eurospin” in Sassari, zona Predda Niedda;
l'attore ha dedotto che, mentre spostava una pompa per il lavaggio dei pannelli fotovoltaici collocati sul tetto,
1 finiva su un lucernaio che, rompendosi, lo faceva precipitare dall'altezza di circa 8-9 metri;
che alla caduta assistevano legale Controparte_7 rappresentante e socio della nonché e CP_6 Parte_2 Pt_3
, entrambi dipendenti della di avere subito lesioni
[...] CP_6 consistenti nella frattura di L1 (con anomalia di passaggio lombo-sacrale) tipo A3 secondo classificazione AOSpine;
che, in violazione degli artt. 2050 e 2087 c.c., il datore di lavoro non aveva approntato le misure di protezione di cui al D. Lgs. n. 81/08 per prevenire le cadute dall'alto; che l'invalidità permanente conseguente alle lesioni è del 13% e il danno ammonta ad € 58.803,52; ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
− con comparsa del 3/7/19 si è costituita Controparte_1 proprietaria di parte del capannone adibito a magazzino merci “Eurospin”, negando la propria responsabilità nell'infortunio occorso avendo la stessa appaltato i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla gestione dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto, alla società Controparte_2
(contratto doc. 2) la quale, in applicazione dell'art. 10 del contratto, li ha
[...] poi in parte sub-appaltati alla che le previsioni contrattuali CP_6 ribadiscono la responsabilità dell'appaltatrice per l'esecuzione del contratto anche in caso di sub-appalto garantendo l'obbligo del rispetto della normativa in materia di salute, sicurezza sul lavoro ed antinfortunistica (art. 10 lett. b contratto); la carenza, in ogni caso, di responsabilità del committente;
ha contestato la quantificazione del danno e invocato la detrazione di quanto
2 erogato dall'INAIL; ha chiesto la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, ; ha concluso domandando: Controparte_8
“vista l'istanza sub 5.3. autorizzi la citazione del terzo nella specie della MP di assicurazioni , in persona del proprio Controparte_8 legale rappresentante p.t., con sede in Roma., via Po n.20, contestualmente disponga lo spostamento della prima udienza, per consentire la chiamata in causa, ex art. 106 e 269 c.p.c., della predetta MP assicurativa nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.;
9. nel merito in via principale respinga la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, e mandi assolta da ogni avversa pretesa;
CP_9
10. in via subordinata, tenuto conto della misura e del grado di responsabilità delle parti nella causazione dell'infortunio sul lavoro, liquidi il danno patito dall'attore nei limiti della prova dallo stesso fornito, e comunque detratto quanto eventualmente corrisposto dall'INAIL;
11. nell'ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda attrice, per i titoli di cui all'espositiva, condanni la di Assicurazioni CP_10 Controparte_8
in persona del proprio legale rappresentante, a tenere indenne la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., da Controparte_1 quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, per l'effetto condannando la MP stessa al pagamento di tale somma in favore dell'attore; con condanna della compagnia stessa al rimborso delle spese legali sostenute dalla Società convenuta per resistere all'azione dell'attrice;
12. in ogni caso condanni la , Controparte_11 in persona del proprio legale rappresentante p.t., al rimborso delle spese legali sostenute da per resistere alla domanda Controparte_1 dell'attore;
13. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”;
− all'udienza del 18/09/19 parte ricorrente ha chiesto termine per rinotificare la citazione a la giudice ha rilevato la competenza funzionale del Controparte_7 giudice del lavoro rimettendo la causa al Presidente per la trasmissione alla sezione lavoro;
− con decreto del 25/11/19 è stata fissata udienza avanti al giudice del lavoro per il 1/4/20, poi rinviata al 3/3/21;
− in data 3/7/20 ha depositato note in cui ha Controparte_1 richiamato le difese e le domande svolte;
− all'udienza del 3/3/21 è stata dichiarata la contumacia di con CP_6 rinvio al 12/4/21 per la verifica della documentazione attestante la notifica a
Controparte_7
− l'udienza del 12/4/21 è stata rinviata in attesa del deposito della documentazione attestante la notifica a Controparte_7
3 − all'udienza del 5/10/21, è stato autorizzato al rinnovo della notifica a Pt_1
non andata a buon fine;
Controparte_7
− all'udienza del 26/1/22, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di è Controparte_7 Controparte_1 stata autorizzata alla chiamata di in garanzia;
Controparte_8
− in data 2/2/22 ha depositato delibera di ammissione al patrocinio a Pt_1 spese dello Stato “nel procedimento avente ad oggetto il ricorso per decreto ingiuntivo nanti il Tribunale di Sassari- sez. lavoro, nei confronti di CP_6
” del 21/01/22;
[...] Controparte_12
− la terza chiamata si è costituita il 19/5/22 Controparte_8 contestando l'an e il quantum delle pretese di nei confronti di Pt_1 [...] anche stante l'indennizzo ricevuto dall'INAIL che Controparte_1 ha riconosciuto il 10% di invalidità (doc. 1); ha rilevato, inoltre, la genericità delle allegazioni del lavoratore, che non consentono di individuare le lavorazioni in cui era occupato e le sue eventuali responsabilità; ha chiesto:
“a) In via principale, rigettare la domanda risarcitoria, poiché infondata in fatto come in diritto;
con relativa condanna al pagamento di spese e competenze di lite.
b) Nella reietta ipotesi di riconoscimento di un qualunque diritto risarcitorio in capo all' e in condanna dell'assicurata-SARA, rideterminato il quantum Pt_1 come emergente dall'istruttoria di causa – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. – e conseguentemente liquidatolo nella misura ritenuta di giustizia, dichiarare tenuta alla relativa manleva, nei Controparte_8 limiti contrattualmente previsti, compensando comunque le spese del giudizio.”;
− in data 4/1/23 ha formulato istanza di mutamento del rito ex art. Pt_1
426 c.p.c., disposto con decreto in pari data;
− parte ricorrente ha depositato memoria integrativa in data 25/1/23, Pt_1 confermando di aver ricevuto dall'INAIL l'importo di € 10.000 a titolo di indennizzo e precisando di domandare la liquidazione del danno differenziale;
ha depositato documentazione e integrato le istanze istruttorie;
− parte resistente ha depositato memoria Controparte_1 integrativa in data 21/2/23 richiamando le difese svolte e rilevando, in aggiunta, che l'infortunio si è verificato mentre eseguiva la Pt_1 manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico denominato “impianto panificio” di proprietà di e posizionato sul tetto del capannone CP_3 di proprietà del medesimo (doc. 1 e 2), posto che la propria porzione di tetto non comprende lucernai;
ha allegato che anche ha appaltato la CP_3 manutenzione alla la quale l'ha sub-appaltata alla Controparte_2 [...]
ha integrato documentazione e le istanze istruttorie;
CP_6
− la terza chiamata ha depositato memoria integrativa Controparte_8 in data 3/3/23 richiamando le medesime difese e integrando le istanze istruttorie;
4 − all'udienza del 21/3/23 parte ricorrente è stata autorizzata a chiamare in causa e CP_3 Controparte_2
− il terzo chiamato si è costituito in data 22/5/23 eccependo la CP_3 prescrizione di ogni pretesa nei suoi confronti in assenza di atti interruttivi prima della notifica della chiamata (11/4/23); ha lamentato la carenza di legittimazione passiva in assenza di esplicitazione da parte ricorrente del titolo di responsabilità ascritta;
ha rilevato che il tetto del capannone e l'impianto fotovoltaico posizionato sullo stesso sono di proprietà della “ditta Mura Umberto”; che l'impianto fotovoltaico è stato realizzato dalla società CP_1 giusto contratto del 12/07/2012 (Doc. 2 e 4); che la CP_2 manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico è appaltata alla stessa società con contratto di manutenzione ventennale del Controparte_2
14/06/2013 per il quale sostiene annualmente la spesa di € 2.422,00 oltre Iva (Doc. 3); che i locali all'interno dei quali è precipitato sono concessi in Pt_1 locazione commerciale alla a far data dal Controparte_1
3/11/2005 (doc. 5); che le previsioni contrattuali ribadiscono la responsabilità dell'appaltatrice per l'esecuzione del contratto anche in caso di sub-appalto garantendo l'obbligo del rispetto della normativa in materia di salute, sicurezza sul lavoro ed antinfortunistica (art. 10 lett. b contratto); ha contestato il quantum richiesto stante la mancata considerazione dell'indennizzo riconosciuto dall'INAIL; ha chiesto la chiamata in causa della propria assicurazione in garanzia;
ha pertanto concluso domandando:
“1) autorizzi la citazione del terzo nella specie della MP di assicurazioni
in persona del proprio legale rappresentante p.t., Controparte_8 con sede in Roma, via Po n°20, contestualmente, a modifica del decreto del 28/03/2023, pronunci un nuovo decreto con cui disponga lo spostamento della prima udienza, per consentire la chiamata in causa della predetta MP assicurativa nel rispetto dei termini di legge
2) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto avanzato da nei confronti della ditta;
Parte_1 CP_3
3) sempre in via preliminare ma subordinatamente, accerti e dichiari la carenza di legittimazione passiva della ditta in relazione ai fatti di causa;
CP_3
4) nel merito in via principale, respinga la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, e mandi assolta la ditta da ogni avversa CP_3 pretesa;
5) nel merito in via subordinata, accertata la misura e il grado della responsabilità di ciascuna delle parti nella causazione dell'infortunio sul lavoro per cui è causa, liquidi il danno patito dall'attore nei limiti della prova dallo stesso fornito, e comunque detratto quanto eventualmente corrisposto dall'INAIL;
6) nell'ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda attrice, per i titoli di cui all'espositiva, condanni la MP di Assicurazioni Controparte_8
in persona del proprio legale rappresentante, a tenere indenne la ditta
[...]
5 da quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente CP_3 responsabile, per l'effetto condannando la MP stessa al pagamento di tale somma in favore dell'attore;
7) in ogni caso condanni la MP di Controparte_8
in persona del proprio legale rappresentante p.t., al rimborso delle spese
[...] legali sostenute da ditta per resistere alla domanda dell'attore; CP_3
8) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.;
− in data 6/6/23 si è costituita assumendo di aver Controparte_2 ricevuto incarico dalla di realizzare un Controparte_1 impianto fotovoltaico sul tetto del capannone di da essa CP_3 locato;
di avere poi anche stipulato con Controparte_1 contratto di manutenzione dell'impianto; di aver nominato in data 20 luglio 2016 l'Ing. quale responsabile del servizio di prevenzione e Persona_1 protezione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 (doc. n. 1); che in data 1/12/16 è stato predisposto il "piano di sicurezza generale" (doc. n. 2) che è stato consegnato e sottoscritto dalla CP_6
che in data 2/12/16 è stata predisposta l'"analisi e valutazione dei rischi"
[...] dall'Ing. (doc. n. 3), consegnata e sottoscritta dalla Per_1 CP_6 che il 9/01/17 è stato trasmesso alla il "piano di sicurezza e di CP_6 coordinamento delle imprese per la presentazione delle offerte" (doc. n. 4), sottoscritto per presa visione;
che il 20/2/17 la ha sottoscritto CP_6 dichiarazione (doc. n. 5) con la quale dà atto di accettare il piano di sicurezza, di aver preso visione dei luoghi e di aver posto in essere tutte le attività successive;
che in pari data ha sottoscritto dichiarazione Controparte_7
(doc. n. 6) "di svolgere direttamente le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi"; di aver quindi dato mandato alla
[...] di provvedere alla pulizia dei pannelli fotovoltaici;
in diritto e CP_6 preliminarmente, la società ha rilevato la pendenza di giudizio penale e ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ha chiesto la chiamata in causa della propria assicurazione;
nel Controparte_13 merito ha sostenuto la propria assenza di responsabilità per avere il sig. CP_7 la qualifica di RSPP;
ha contestato la quantificazione del danno svolta dal ricorrente;
ha così concluso:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
IN VIA PRELIMINARE
2) Sospendersi ex art. 295 c.p.c. il presente processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale che accerti la responsabilità nella causazione dell'evento infortunio;
3) Autorizzarsi la in persona del legale rapp.te, a Controparte_2 chiamare in garanzia la Società Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano C.F./P.I.
con cui è assicurata per la RC con la polizza Artigiani e piccole P.IVA_5
6 imprese n. 646A4789, con conseguente slittamento della prima udienza a data successiva;
NEL MERITO IN VIA PRICIPALE
4) Assolversi la in persona del legale rapp.te, da Controparte_2 ogni avversa domanda;
5) Con vittoria di compensi professionali.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
6) Nella denegata e non creduta ipotesi che la in Controparte_2 persona del legale rapp.te, venga condannata a pagare alcuna somma, condannarsi la Società Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rapp.te, corrente in Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano C.F./P.I. 01627980152 con cui ha stipulato la polizza RC Artigiani e piccole imprese n. 646A4789 prodotta in giudizio, previa chiamata in causa, a tenerla indenne dal pagamento di tutto quanto richiesto dal ricorrente
, sia per quanto attiene al capitale, gli interessi, spese e compensi Pt_1 professionali della presente causa”;
− il contraddittorio è stato integrato con la chiamata in causa della
[...]
; Controparte_13
− in data 29/9/23 si è costituita Controparte_13 eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa e, in subordine, associandosi alle difese dell'assicurata sia con riferimento all'an che al quantum delle pretese attoree;
ha chiesto:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
- rispetto alla domanda di manleva promossa nei confronti della
[...]
: CP_5
- accertare e dichiarare che la polizza n. 646A4789 non copre il sinistro de quo per i motivi dedotti con la presente comparsa di costituzione e risposta ed in particolare sub paragrafo 1) e per l'effetto, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal ricorrente nei confronti della rigettare la domanda di manleva da Controparte_2 quest'ultima svolta nei confronti della;
Controparte_5 nel merito:
- rigettare le domande tutte svolte nei confronti della Controparte_2 perché del tutto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova e, conseguentemente, assolvere la in persona del legale Controparte_5 rappresentante, da ogni avversa domanda e/o pretesa o, altrimenti ed in subordine, condanni quest'ultima nei limiti della percentuale di responsabilità concorsuale in capo alle parti che il Giudice accerterà in corso di causa, in ogni caso entro i limiti del massimale di polizza.
- in ogni caso:
7 con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%)”.
− in data 11/10/23 , in garanzia di Controparte_8 CP_3
si è associata alle difese spiegate dall'assicurato e ha chiesto:
[...]
“a) In via principale, rigettare la domanda risarcitoria spiegata nei confronti dell'assicurato e conseguentemente (per manleva) di CP_3 [...]
poiché infondata in fatto come in diritto;
con vittoria di Controparte_8 spese e competenze di lite.
b) Nella reietta ipotesi di riconoscimento di un qualunque diritto risarcitorio in capo all' e in condanna dell' , rideterminato il quantum Pt_1 CP_14 come emergente dall'istruttoria di causa – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. – e conseguentemente liquidatolo nella misura ritenuta di giustizia, dichiarare tenuta alla relativa manleva, nei Controparte_8 limiti contrattualmente previsti, compensando comunque le spese del giudizio.”;
− tentata senza successo la conciliazione, il processo è stato interrotto in data 22/2/24 stante l'intervenuta cancellazione della dal registro CP_6 delle imprese;
− in data 22/2/24 parte ricorrente ha depositato documentazione attestante la liquidazione da parte dell'INAIL di € 11.407,24;
− con ricorso depositato il 19/3/24 in cui parte ricorrente ha richiamato gli atti già depositati, ivi incluse domande e conclusioni, il giudizio è stato riassunto nei confronti di: , in qualità di socio al 99% della Controparte_7 CP_6
, in qualità di socia all'1% della
[...] CP_15 CP_6 [...]
, , Controparte_1 Controparte_8 CP_3
e ; Controparte_2 Controparte_5
− fissata l'udienza di discussione, si sono costituiti, nell'ordine, , CP_3
, , Controparte_8 Controparte_5 Controparte_2
e richiamando difese e conclusioni già formulate;
[...] Controparte_1
− all'udienza del 18/6/24, parte ricorrente ha chiesto termine per verificare il perfezionamento della notifica alla socia di minoranza della e la CP_6 giudice ha rinviato l'udienza autorizzando parte ricorrente al deposito della documentazione ovvero al rinnovo della notifica nei termini di legge;
− all'udienza del 24/9/24, rilevata la regolarità della notifica al socio ne CP_7
è stata dichiarata la contumacia;
parte ricorrente ha chiesto termine per rinnovare la notifica alla socia la giudice, rilevato che “- CP_15 all'udienza del 18/6/24 parte ricorrente ha chiesto termine per depositare documentazione attestante il perfezionamento della notifica nei confronti della socia ed eventualmente rinnovarla;
- alla medesima udienza parte CP_15 ricorrente è stata autorizzata “alla produzione della documentazione attestante il perfezionamento della notifica entro la prossima udienza ovvero all'eventuale rinnovo della notifica nei termini di legge”; - ai sensi dell'art. 291 c.p.c. il termine assegnato per il rinnovo della notifica è perentorio e non può essere
8 prorogato o rinnovato (cfr. Cass. n. 28298/21: ”Stante l'improrogabilità e la non rinnovabilità del termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione, qualora la parte vi ottemperi parzialmente, un nuovo termine può essere assegnato solo se l'istanza sia tempestivamente presentata prima della scadenza del termine già concesso e la parte comprovi l'esistenza di un fatto non imputabile”); - considerato che le notifiche tentate alla socia non CP_15 si sono perfezionate e che parte ricorrente non ha rinnovato la notifica nel termine assegnato né ha formulato istanza prima della scadenza del termine;
”, ha rigettato l'istanza;
− alla luce delle istanze di estinzione del giudizio ex art. 291 comma 3 c.p.c. formulate dalle parti all'udienza del 22/10/24, la giudice, con ordinanza del 18/11/24, “ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale tra i soggetti succeduti alla società cancellata (cfr. Cass. n. 23574/14: “La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.”, ma anche Cass. n. SU 6070/13 che, traendone conferma dalla previsione di cui all'art. 2495 comma 2 ultimo periodo c.c., ha affermato: “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.”), richiamate le motivazioni di cui all'ordinanza a verbale del 24/9/24 in ordine alla mancata tempestiva rinnovazione della
9 notifica del ricorso alla socia , visto l'art. 291 comma 3 c.p.c., Controparte_16 ritenuto il disposto di tale articolo ostativo all'accoglimento dell'stanza di chiamata in causa del terzo formulata da parte ricorrente, Controparte_16 posto che l'accoglimento si risolverebbe in un illegittimo aggiramento della previsione citata, ritenuta, al contrario, l'insussistenza di un litisconsorzio necessario tra la società datrice di lavoro poi cancellata (oggi i suoi soci) e gli altri resistenti”, ha disposto la separazione del giudizio promosso nei confronti di e dichiarandone l'estinzione; CP_7 CP_15
− con istanza del 2/12/24, ha chiesto di essere Controparte_2 autorizzata a chiamare in causa in garanzia sul Controparte_7 presupposto che l'esigenza sia sorta in seguito all'esclusione di quest'ultimo dal giudizio con l'ordinanza sopra richiamata poiché, anteriormente, avrebbe invece trovato applicazione il principio della domanda “riconvenzionale trasversale” proposta avverso soggetto già parte del giudizio che non richiederebbe le forme della chiamata in causa del terzo previste dall'art. 269 c.p.c.;
− l'istanza è stata rigettata sul rilevo che alcuna domanda era stata proposta da nei confronti di non trovando quindi Controparte_2 CP_7 applicazione il principio richiamato e, in ogni caso, che la chiamata in causa avrebbe frustrato ulteriormente i principi di concentrazione e celerità nella definizione della controversia affermati da C. Cost. n. 67/23;
− all'udienza del 12/12/24 e Controparte_2 Controparte_5 hanno formulato riserva di appello avverso l'ordinanza del 18/12/24; la causa è stata ritenuta matura per la decisione con rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle memorie integrative richiamati negli atti in riassunzione;
− le parti sono state autorizzate al deposito di note conclusionali;
− e hanno depositato Controparte_2 Controparte_1 sentenza penale n. 2503 del 19/12/24, irrevocabile dal 7/3/25, di assoluzione dei propri legali rappresentanti per non aver commesso il fatto (rispettivamente doc. 12 e doc. 9);
− nelle note, parte ricorrente ha così concluso:
“A) ; Controparte_17
B) PREVIA NOMINA DI CTU MEDICO LEGALE CHE VALUTI
1) IL NESSO CAUSALE FRA FATTO ED EVENTO;
2) IL GRADO DI INVALIDITà PERMANENTE
3) I GIORNI DI MALATTIA E INABILITà
4) IL GRADO DI SOFFERENZA SPECIFICA
5) L'ENTITà DELLE SPESE MEDICHE OCCORSE C) ACCERTARE LA RESPONSABILITà SOLIDALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2043, 2050, 2051, 2055 C.C DI NORD Controparte_1
DITTA MURA UMBERTO, SARDEGNA CIRCA IL SINISTRO DEL 22 CP_2
FEBBRAIO 2017 OCCORSO AL RICORRENTE
10 D) CONDANNARE ANCHE AI DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 2055 C.C. CP_18
NORD DITTA MURA UMBERTO, AL Controparte_1 Controparte_2
PAGAMENTO DI EURO 42475,10 OLTRE Parte_4
INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLA DATA DELL'EVENTO AL SALDO E) CON VITTORIA DI SPESE DIRITTI E ONORARI”;
− impregiudicata ogni valutazione sull'an, è stata ammessa CTU medico legale sui danni patiti dal ricorrente e, in seguito, la causa è stata discussa dalle parti.
Ritenuto che:
1. occorre preliminarmente ricostruire la formulazione delle domande attoree: parte ricorrente ha, dapprima, allegato la responsabilità della (sola) società datrice di lavoro ai sensi degli artt. 2050 e 2087 c.c. nonché CP_6 la violazione della normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08, chiesto l'accertamento della responsabilità della stessa e “dell'eurospin spa” (verosimilmente trattasi di errore materiale intendendo per essa la
[...]
proprietaria di parte del capannone e conduttrice di altra Controparte_1 parte dello stesso) e domandato la condanna solidale di CP_6
(legale rappresentante di e Controparte_7 CP_6 [...] al pagamento dei danni subiti (cfr. atto di citazione Controparte_1 del 15/3/19, successiva memoria integrativa del 25/1/23 e ricorso in riassunzione del 19/3/24 in cui le medesime conclusioni vengono richiamate);
2. successivamente, nelle memorie conclusive del 27/2/25, ha Pt_1 imputato la responsabilità per l'infortunio del 25/2/17 (ivi erroneamente indicato nel 22/2/17) alla mancata verifica dell'attuazione del programma di sicurezza predisposto dall'Ing. per conto della Per_1 Controparte_2
e chiesto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale (rif. artt. 2043, 2050, 2051 c.c.) delle sole Controparte_1 [...]
e con conseguente condanna solidale al CP_2 CP_3 pagamento del danno subito, decurtato di quanto ricevuto dall'INAIL a titolo di indennizzo;
3. infatti, cancellata la società datrice di lavoro, parte ricorrente ha riassunto la causa nei confronti di , Controparte_1 CP_3
e Controparte_2 Controparte_8 Controparte_5
, oltre che di –quale socio di maggioranza- e
[...] Controparte_7 [...]
-quale socia di minoranza- della tuttavia, stante CP_16 CP_6 la violazione dell'art. 291 comma 3 c.p.c. in relazione alla notifica alla socia il giudizio nei confronti dei soci litisconsorti necessari si è estinto per CP_15 le ragioni esplicitate nella sopra richiamata ordinanza del 18/11/24; d'altro canto, deve rilevarsi la totale assenza di allegazioni in ordine al titolo di responsabilità attribuita ai chiamati soci della srl cancellata i quali, in quanto tali, godono dello schermo societario e possono rispondere, al più, nei limiti di quanto eventualmente riscosso all'esito della liquidazione della società ai sensi dell'art. 2495 comma 3 c.c. (cfr. Cass. n. 517/20: “ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore agisca facendo valere la
11 loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria "ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato.”);
4. allega che rivestiva anche il ruolo di RSPP Controparte_2 CP_7 per la tuttavia alcuna domanda di manleva è formulata nei CP_6 suoi confronti, risultando la causa riassunta nei confronti di unicamente CP_7 da parte del ricorrente e solo quale socio della con le CP_6 conseguenze di cui sopra;
5. ciò detto in relazione alle domande formulate e alle parti del giudizio, anche in forza del potere del giudice di individuare e qualificare il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, senza obbligo di uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr. Cass. ord. n. 9909/25, ma anche Cass. ord. n. 10402/24, 29232/24, 32932/24), deve concludersi che la causa abbia ad oggetto il risarcimento del danno differenziale patito dal ricorrente in seguito all'infortunio occorso il 25/2/17 mentre, su incarico della datrice di lavoro e subappaltatrice era intento nell'attività qualificata come “pericolosa” di pulizia CP_6 dei pannelli fotovoltaici installati e manutenuti dall'appaltatrice
[...]
giusti contratti stipulati con le committenti e proprietarie di CP_2 diverse porzioni del capannone e da Controparte_1 [...] Contr
(rif. doc. 2 e doc. 3 contratti di appalto per la CP_3 CP_3 manutenzione del 2013), a causa della mancata predisposizione e verifica della attuazione delle misure di sicurezza per la prevenzione della caduta dall'alto;
6. ebbene, in relazione ai medesimi fatti ed illeciti dedotti in causa, è nelle more intervenuta sentenza penale di assoluzione di (lrpt di CP_19 [...]
e (lrpt di per non CP_2 CP_20 Controparte_1 aver commesso il fatto, irrevocabile dal 7/3/25; stante la costituzione del ricorrente quale parte civile nel giudizio penale, deve quindi valutarsi l'incidenza di tali statuizioni sul presente giudizio;
questi, infatti, i capi di imputazione:
12 7. come la S.C. ha più volte affermato, sia in virtù dell'articolo 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) che dell'articolo 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) del c.p.p., il giudicato penale di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dalla conclusione relativa all'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato (v. Cass. n. 20325/06, 17401/04, 7765/03, 10399/01, 14557/00, 3330/98);
8. in altre parole, l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato; inoltre, l'autorità del giudicato (anche penale) copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione (c.d. "giudicato esplicito"), ma anche le questioni che - sebbene non investite esplicitamente dalla decisione - costituiscano comunque presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa (c.d "giudicato implicito"), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato (cfr. Cass. n. 9235/06);
9. “Pertanto, alla stregua dei suddetti principi, il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste"”- ma deve ritenersi anche che
“perché l'imputato non lo ha commesso”- “preclude la proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, che risultino esclusi - sia pure implicitamente dal giudicato penale.”; si tratta di quanto affermato da Cass. n. 4498/16 richiamando Cass. n. 9235/06 nella quale, con riguardo all'azione di un lavoratore infortunato per il risarcimento del c.d. "danno differenziale", è stato confermato che la predetta azione doveva considerarsi preclusa dal giudicato penale di assoluzione dal reato di lesioni colpose, del legale rappresentante della società datrice di lavoro, per insussistenza del fatto, in dipendenza della ravvisata carenza del nesso causale tra condotta dell'imputato ed evento pregiudizievole, che copriva,
13 quantomeno implicitamente, anche l'addebito di "omessa adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla legge";
10. nello stesso senso, Cass. n. 19559/06, relativa all'azione di un lavoratore infortunato per il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di un'ulteriore indagine nei confronti dei vertici della società, mancando il presupposto di una loro responsabilità a qualsiasi titolo, essendo stati in sede penale assolti i dipendenti preposti all'officina presso la quale era avvenuto il sinistro, perché il fatto non costituiva reato, ed essendo stato acclarato, in fatto, in quella sede che l'ambiente di lavoro era conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza e che l'infortunio era avvenuto a causa di una condotta anomala e colposa del lavoratore;
11. dal punto di vista della coincidenza soggettiva delle parti processuali, deve peraltro rilevarsi che la materia infortunistica costituisce un'eccezione rispetto alla regolare generale: nella citata sentenza n. 20325/06, la Corte chiarisce, infatti, che dovendo il giudice civile tenere conto anche della motivazione della sentenza penale, individuando l'effettiva ragione dell'assoluzione dell'imputato ai fini dell'incidenza nel giudizio civile, se del caso pure prescindendo dalla formula assolutoria utilizzata in dispositivo (cfr. Cass. n. 4775/04), l'articolo 652 c.p.p. deve costituire oggetto di stretta interpretazione e pertanto deve escludersene l'operatività laddove tra il giudizio penale e quello civile non vi sia coincidenza soggettiva;
in particolare, la sentenza richiama quanto già statuito con riferimento all'articolo 654 c.p.p. ovvero che, sotto l'aspetto soggettivo, gli effetti del giudicato penale sono limitati al danneggiato costituitosi parte civile nel procedimento penale ed a quanti nel medesimo abbiano assunto la qualità di parte (cfr. Cass. n. 15408/04); “Condizione per l'estensione del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo”, prosegue la Corte, “è cioè il fatto che non soltanto l'imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (v. Cass. n. 10665/06; Cass. n. 1218/05, Cass. n.11998/05; Cass. n. 2975/05; Cass. n. 11272/01; Cass. n. 10277/98), pur non potendosene trarre il corollario che la parte costituitasi parte civile in sede penale non possa agire -autonomamente per il risarcimento dei danni in sede civile contro terzi che non abbiano partecipato al giudizio penale, e che ritenga corresponsabili dell'evento (cfr., con riferimento all'art. 651 c.p.p., Cass. n. 15408/04; Cass. n. 13692/01)”;
12. tale regola, tuttavia, come affermato nella stessa sentenza, patisce alcune eccezioni come “ad es. in tema di responsabilità per infortunio occorso ad un lavoratore” posto che “l'articolo 10 Dpr. 1124/65, [ove] non solo [si] prevede la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, ma altresì si stabilisce che la responsabilità del datore di lavoro permane quando la sentenza penale accerti che l'infortunio è avvenuto per fatto imputabile a coloro che il medesimo abbia incaricato della direzione o della sorveglianza del lavoro, se del fatto degli stessi debba rispondere secondo il codice civile. Priva di rilievo in tal caso essendo la
14 circostanza che la società datrice di lavoro non sia stata parte nel giudizio penale conclusosi con la condanna del legale rappresentante della società stessa, quale organo attraverso il quale la medesima ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro (v. al riguardo Cass. n. 11432/04, ove si sottolinea che la sentenza penale di condanna, quale fatto oggettivo, costituisce il presupposto per la pronuncia di risarcimento del danno in sede civile).”;
13. pertanto, in materia infortunistica, non è possibile valutare successivamente la responsabilità della datrice di lavoro come ascrivibile ad un soggetto diverso, trattandosi dei medesimi fatti e controvertendosi intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende degli stessi fatti materiali accertati in sede penale (cfr. Cass. n. 8303/2015);
14. l'art 652 c.p.p., richiamando l'art. 75 comma 2 c.p.p., fa peraltro salva l'ipotesi che il danneggiato dal reato abbia già esercitato l'azione in sede civile, ma non è questo il caso di specie, dovendosi ritenere che il ricorrente abbia esercitato l'azione civile successivamente alla costituzione di parte civile nel processo penale;
15. calando i suddetti principi al caso in esame, deve dedursi che l'azione nei confronti di e per Controparte_1 Controparte_2 violazione delle norme antiinfortunistiche con conseguente responsabilità per l'infortunio occorso dal ricorrente sia in ogni caso preclusa essendo stati assolti i rispettivi legali rappresentanti per non aver commesso il fatto con motivazione attinente all'assenza di responsabilità soggettiva rispetto alle carenze di sicurezza riscontrate nel cantiere;
16. così motiva, infatti, il giudice penale:
15 16 17. il giudizio penale è dunque entrato nel merito delle condotte ascritte, affermando l'insussistenza di responsabilità in capo agli imputati per l'evento dannoso occorso con accertamento che, per quanto detto sopra, si estende alle rispettive società poi evocate nel giudizio civile;
il giudizio civile nei loro confronti è dunque radicalmente inammissibile in quanto precluso dal giudicato penale di assoluzione;
18. ne consegue l'assorbimento delle domande di manleva formulate da e rispettivamente Controparte_2 Controparte_1 nei confronti della e di Controparte_13 [...]
; Controparte_8
19. ciò posto, la domanda attorea deve comunque essere esaminata nei confronti di , titolare di omonima ditta, proprietario di una parte del CP_3 capannone e committente, per tale porzione, delle opere di installazione e manutenzione dell'impianto fotovoltaico;
17 20. è peraltro agli atti il contratto di locazione commerciale stipulato tra il locatario e la conduttrice il 3/11/2005 CP_3 Controparte_1 relativo alla porzione di capannone denominato “panificio” (doc. 5 ; CP_3
21. deve, poi, ritenersi pacifico tra le parti che il ricorrente sia precipitato a causa della rottura di un lucernaio ubicato nella porzione di tetto relativa al magazzino di proprietà di locato alla e CP_3 Controparte_1 denominato “panificio”;
22. è, ancora, incontestato quanto allegato da parte ricorrente e rilevato dallo (cfr. doc. 7 pag. 6 e ss. ricorrente) ovvero che “la zona di lavoro era CP_21 completamente sprovvista di percorsi sicuri e totalmente prova di protezioni in corrispondenza dei lucernari, costituiti da pannelli ondulati in vetroresina, non adatti al camminamento;
il lavoratore operava senza l'ausilio di dispositivi di protezione individuale per il rischio di caduta dall'alto e non aveva ricevuto addestramenti in relazione al lavoro da svolgere in quel determinato contesto;
inoltre c'era totale assenza di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto”;
23. l'ente suddetto, all'esito delle verifiche, ha infatti sanzionato:
- il datore di lavoro della committente (sig. Controparte_1
) ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 81/08 per CP_20 non aver fornito dettagliate informazioni all'appaltatrice sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività,
- il datore di lavoro dell'appaltatrice (sig. Controparte_2 CP_19
) ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 81/08 per non aver
[...] cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
- il datore di lavoro dell'impresa esecutrice CP_6 Controparte_7 ai sensi degli art. 18 comma 1 lett. e) e 55 comma 5 lett. c) D. Lgs. n. 81/08 per non aver fornito i lavoratori adeguate istruzioni e specifico addestramento in relazione alle mansioni tra svolgere, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett a) e 55 comma 5 lett. d) del D. Lgs. n. 81/08 per non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorativa oggetto dell'appalto, ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 55 comma 1 D. Lgs. n. 81/08 per non aver effettuato la valutazione ed elaborato il documento di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) in collaborazione con i responsabili del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente nei casi di cui all'articolo 41 e, infine, ai sensi degli artt. 75 e 87 comma 2 lett. d) D. Lgs. n. 81/08 ciò per non aver utilizzato idonei DPI atti ad eliminare o ridurre in maniera sufficientemente adeguata il rischio di caduta dall'alto;
24. non è agli atti il contratto di subappalto tra la e la Controparte_2
asseritamente relativo alla sola pulizia dell'impianto CP_6 fotovoltaico;
18 25. ha invece prodotto (rif. memoria 6/6/23): nomina Controparte_2 del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 datata 20/7/16, Ing.
(doc. n. 1), "piano di sicurezza generale" del 1/12/16 (doc. Persona_1
n. 2), "analisi e valutazione dei rischi" del 2/12/16 (doc. n. 3), trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento delle imprese per la presentazione delle offerte del 9/1/17 (doc. n. 4) sottoscritti dalla dichiarazione CP_6 del 20/2/17 di (doc. n. 5) e dichiarazione del 20/2/17 di CP_6
(doc. n. 6); Controparte_7
26. ebbene, analizzando la documentazione prodotta, si rileva quanto segue:
- "piano di sicurezza generale" del 1/12/16 (doc. n. 2):
▪ risulta avere ad oggetto l'appalto dei “servizi manutenzione e gestione di un impianto fotovoltaico – Impianto Eurospin Sassari- Impianto Panificio- Nord Sardegna Discount srl” (pag. 1) ed in particolare (pag. 2) alla voce “natura dell'opera” è indicata “opera elettrica”;
▪ sebbene a pag. 1 vi sia timbro e firma della a pag. 5, CP_6 nella categoria “impresa esecutrice” viene indicato solo “Da definire”;
▪ a pag. 7, alla voce “descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere” è indicato: “L'appalto in oggetto consiste in Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti fotovoltaici, dell'impianto di Eurospin Sassari - Nord Sardegna Discount S.r.l. Via delle Conce 25 07100 Sassari (SS) P.Iva Il presente P.IVA_1 documento pertanto consiste in un documento generale nel quale si prenderanno in considerazione le tipologie di lavorazioni convenzionali per il tipo di appalto, e servirà da indirizzo per i Piani Operativi di Sicurezza specifici”;
▪ sempre a pag. 7, alla voce “descrizione sintetica dell'opera” è scritto:
“L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di un impianto solare fotovoltaico da realizzare presso Impianto Eurospin Sassari - Panificio
Umberto Mura Via Stanis Manca 16 , 07100 Sassari (SS) P.Iva
P.IVA_1
I lavori saranno eseguiti in compresenza delle normali attività svolte all'interno del complesso.
Pertanto sono da considerare critiche tutte le attività che comportino interazioni con l'ambiente circostante l'area di cantiere che insiste su un'area pertinente il complesso.
Il campo fotovoltaico, sarà installato in copertura su struttura dedicata.
I lavori vengono così definiti:
a) Servizio di manutenzione ordinaria semestrale del generatore fotovoltaico con pulizia e verifica integrità:
19 · Controllo visivo dell'integrità dei pannelli e delle strutture di ancoraggio
· Controllo ed eventuale serraggio delle bullonerie di ancoraggio dei moduli fotovoltaici alla struttura e di questa alla sottostruttura.
· Controllo ciclo di funzionamento della protezione di interfaccia
· Verifica funzionamento dispositivi di allarme
· Lavaggio moduli se necessario con getto d'acqua e prodotto specifico sgrassante-idrorepellente il tutto con macchinari specifici per la pulizia di superfici vetrose nel rispetto dei moduli stessi
b) Servizio manutenzione e controllo parti elettriche e rendimenti:
· controllo a vista delle apparecchiature elettriche
· controllo e serraggio dei collegamenti elettrici
· Controllo e prove funzionali delle apparecchiature, interruttori magnetotermici, differenziali di bassa tensione, interruttori di media tensione
· Pulizia delle apparecchiature
· Controllo continuità dell'impianto di terra
· Prove di funzionamento elettriche
· Verifica della produzione dell'impianto
· Verifica delle tensioni di lavoro”;
▪ a pag. 9, nelle “caratteristiche area cantiere” è dichiarato, per quanto di interesse: “Il cantiere in oggetto ha accesso dalla scala di sicurezza laterale, con capannone alto mt 8 circa e con presenza di lucernai in ondulino non protetti. Il capannone si presenta senza protezione perimetrale.”;
▪ a pag. 14, nell'ambito dei rischi verso i terzi, è previsto, quale rischio specifico “1) Caduta dall'alto; Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore”;
▪ il rischio caduta dall'alto è poi previsto, per quanto di attinenza, a pag. 29 nell'ambito dell'attività di “pulizia di moduli fotovoltaici” ove, tra le
“misure preventive e protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo” è indicato: “a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
b) guanti;
c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;
d) mascherina con
20 filtro antipolvere;
e) indumenti protettivi (tute); f) cintura di sicurezza.”;
▪ nel paragrafo denominato “RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE” a pag.32, il rischio caduta dall'alto è il primo indicato ed è così previsto: “Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Revisione o ripristino di moduli fotovoltaici;
Pulizia di moduli fotovoltaici;
Ripristino impermeabilizzazione di coperture;
Ripristino di opere di lattoneria;
Posa linea vita;
Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta;
sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
b) Nelle lavorazioni: Revisione o ripristino di moduli fotovoltaici;
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
Prescrizioni Esecutive:
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148.”;
- "analisi e valutazione dei rischi" del 2/12/16 (doc. n. 3):
▪ l'oggetto è “SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO- Impianto Eurospin Sassari. Impianto Panificio- Nord Sardegna Discount srl” e in prima pagina è presente il timbro e la firma di quale impresa esecutrice;
CP_6
21 ▪ a pag. 5 il rischio caduta dall'alto per gli addetti alla pulizia dei moduli fotovoltaici è definito “accettabile”;
- dichiarazione del 20/2/17 di (doc. n. 5): CP_6
▪ la subappaltatrice dichiara: “-Di aver preso visione e di aver sottoposto ai propri Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e al Responsabile del Servizio di prevenzione protezione il piano di sicurezza dell'opera in oggetto, sottoposto dalla ditta appaltatrice
. Controparte_2
-Di accettare, senza alcune riserve, il contenuto del piano di coordinamento della sicurezza dell'opera in oggetto.
-Di aver preso visione dei luoghi oggetto delle lavorazioni e di aver valutato i rischi connessi alle stesse, individuando le misure di protezione e di redigere il POS per le opere in oggetto ed inviarlo per tempo al committente.
- Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'allegato II al D. Lgs. n. 9/04/2008 n. 81 e di svolgere direttamente le funzioni di RSPP.
- Di aver provveduto alla informazione e alla formazione delle maestranze sui rischi connessi col cantiere in oggetto.
- Di aver provveduto a fornire i corretti DPI derivanti dalla valutazione dei rischi.
- Di aver provveduto alla formazione e dall'addestramento delle maestranze all'uso dei DPI di III categoria.
- Di avere provveduto alla nomina e alla formazione dei preposti e degli addetti alla gestione delle emergenze.
- Di aver provveduto alla verifica della idoneità sanitaria dei lavoratori.
- Per quanto sopra non riportato di avere provveduto a rispettare quanto richiesto dal D. Lgs. 81/08.”
- lettera del 20/2/17 su carta intestata indirizzata a CP_6 CP_7
sottoscritta da “ ( ” e per ricevuta
[...] CP_6 Controparte_7 da ”(doc. n. 6): informa la Controparte_7 Controparte_7 CP_6 di "di svolgere direttamente le funzioni di Responsabile del servizio di
[...] prevenzione e protezione dei rischi";
27. dagli analizzati documenti, ed in assenza del contratto di subappalto, deve, innanzitutto, rilevarsi che l'oggetto delle opere appaltate è variamente indicato: dapprima come “servizi manutenzione e gestione di un impianto fotovoltaico”, poi come “opera elettrica”, successivamente come “ fornitura e la posa in opera di un impianto solare fotovoltaico da realizzare” e, da ultimo, come “Servizio di manutenzione ordinaria semestrale del generatore fotovoltaico con pulizia e verifica integrità” e “Servizio manutenzione e controllo parti elettriche e
22 rendimenti” nell'ambito dei quali è prevista l'attività di pulizia nella quale era intento il ricorrente il giorno dell'infortunio;
28. in secondo luogo, deve rilevarsi che è confermata l'assenza di protezioni rispetto ai lucernai e su tutto il perimetro del tetto (rif. pag. 9 di "piano di sicurezza generale" doc. 2 cit.: “Il cantiere in oggetto ha accesso dalla scala di sicurezza laterale, con capannone alto mt 8 circa e con presenza di lucernai in ondulino non protetti. Il capannone si presenta senza protezione perimetrale.”);
29. deve, inoltre, darsi atto che il rischio caduta dall'alto è previsto per l'attività di pulizia, sebbene non con riferimento al rischio specifico riferito alla presenza di lucernai sul lastrico solare;
30. infine, ha attestato il rispetto della normativa di cui al D. Lgs. CP_6
n. 81/08, ma alcuno dei documenti citati nella lettera del 20/2/17 è agli atti;
in particolare, non risultano il POS o documentazione relativa all'adeguatezza dell'impresa per lo svolgimento dell'opera; tale adeguatezza non può neanche evincersi dal piano di sicurezza generale della (doc. Controparte_2
n. 2) posto che, come rilevato, è assente ogni analisi e financo individuazione della società nella sezione “impresa esecutrice” a pag. 5;
31. quanto ai rapporti tra i proprietari committenti e CP_3 CP_1
e l'appaltatrice sono prodotti i
[...] Controparte_2 contratti di appalto nei quali sono regolate le obbligazioni reciproche (rispettivamente doc. n. 3 e doc. n. 2), ma nulla risulta espressamente previsto rispetto alla concreta messa in sicurezza del tetto/cantiere;
32. parte ricorrente, dipendente del subappaltatore cessato, chiede quindi accertarsi la responsabilità solidale dei proprietari del tetto committenti originari del servizio di manutenzione dell'impianto fotovoltaico e dell'appaltatore/sub committente;
33. per le ragioni anzidette le responsabilità di e Controparte_22 non possono ulteriormente essere indagate in questa Controparte_2 sede, ma per quanto attiene a deve ritenersi che il titolo di CP_3 responsabilità richiamato dal ricorrente (mancata verifica dell'attuazione del programma di sicurezza predisposto dall'Ing. per conto della Per_1 [...]
trovi fondamento nella previsione specialistica di cui all'art. 26 CP_2
D. Lgs. n. 81/08 il quale, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”, nella versione ratione temporis applicabile, al comma 1 prevedeva:
“Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda,
o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
23 a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.”;
34. ai successivi commi 2 e 3 disponeva che:
“
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al
24 primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”;
35. infine, per quanto di interesse, al comma 4 era previsto:
“
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”;
36. pertanto, il committente ha specifici e diretti obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale del soggetto cui affida l'opera o il servizio, di informazione circa le insidie dell'ambiente di lavoro anche verso i dipendenti degli altri imprenditori/datori di lavoro e di cooperazione e coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
inoltre, tutti gli imprenditori/datori di lavoro devono informarsi reciprocamente sui rischi presenti nell'ambiente sia in fase preventiva sia durante l'esecuzione dei lavori e sulle possibili interferenze e cooperare all'attuazione di misure di prevenzione e protezione;
37. tali obblighi gravano parimenti sull'appaltatore subcommittente in quanto, come affermato chiaramente da Cass. n. 12465/20, anch'egli è “responsabile di una scelta di per sé rischiosa secondo la legge (quella dell'ulteriore segmentazione dell'attività produttiva) che incide, elevandoli, sui rischi relativi al processo produttivo quando mantenga sotto il proprio controllo un'area aziendale e mette a disposizione dei subappaltatori proprie macchine pericolose.
7. risulta invero evidente che anche il sub committente, come il committente, debba promuovere la protezione antinfortunistica negli stessi termini indicati dalla norma, allo scopo di fare aderire la valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e l'apparato di misure predisposto per fronteggiarla, all'evoluzione impressa all'esecuzione dell'attività lavorativa attraverso successivi contratti di subappalto, derivati dal contratto di appalto originario, che innalzano il livello di rischio per la sicurezza sul lavoro, ove non fronteggiato nei termini imposti dalla legge. Tanto più quando l'appaltatore sub committente (datore di lavoro) mantenga il controllo di un'area aziendale e mette a
25 disposizione dei subappaltatori proprie macchine operatrici all'interno di locali di cui abbia la disponibilità.
8. tutto ciò vale, ovviamente, oggettivamente, a prescindere cioè dalla prova che il committente (o sub committente) sappia o non sappia degli ulteriori subappalti intervenuti con il proprio appaltatore (o subappaltatore); […]
10.
Per questi motivi
il committente o sub committente (il datore di lavoro), chiamato a rispondere dell'adempimento dei propri obblighi in base art. 7 cit., non può mai andare esente dalla propria responsabilità per il mero fatto che non sapesse del subappalto;
dovendo invece di mostrare in positivo cosa ha fatto e come ha adempiuto i propri obblighi di legge. sicché egli non può disinteressarsi dell'affidamento ad altre imprese di fasi dell'attività produttiva inerente al risultato dedotto nel contratto di appalto.
11. Alla luce di quanto precede, risulta quindi che in materia di infortuni sul lavoro va ritenuta superata la tradizionale limitativa concezione che -in virtù della normale autonomia e responsabilità dell'appaltatore quale elemento naturale del contratto- configurava la responsabilità del committente come eccezione, ossia solamente nei casi di culpa in eligendo o in caso di ingerenza nell'esecuzione dell'appalto (11757/11, 10588/08,21540/07, 15185/04, 9065/06) o alla luce del fatto concreto (Cass. 25758/13,2451/11).
12. Come risulta invece, dalle più recenti pronunce, già citate (Cass. n. 12561/17; n. 798/17; n. 21694/11; n. 19494/09; n. 24935/15), la responsabilità del committente (e per quanto già detto di ciascun sub committente) va integrata la luce della disciplina dell'art. 7 D. Lgs. n. 626/04 (ed ora dell'art. 26 del Tu 81/2008) il quale in ipotesi di appalti prevede un corredo di obblighi la cui attuazione da parte del committente risulta di essenziale importanza ai fini dell'esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza in tutti i casi di affidamento ad altre imprese, delle singole fasi di produzione (valutazione dei rischi, informazioni, formazione, adozione di misure, cooperazione all'attuazione delle misure, coordinamento, controllo). Ne consegue che la responsabilità del committente (in relazione agli obblighi in discorso) è oggi normalmente implicata nell'esecuzione di un'attività produttiva attraverso contratti di appalto;
tal che il committente ne risponde tutte le volte in cui nel caso concreto non adempiuto ai propri obblighi in materia, limitandosi ad affermare di non sapere nulla del subappalto.” (Cass. n. 12465/20);
38. pertanto, “La responsabilità del committente o del sub-committente per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub- appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, è configurabile, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, a prescindere dalla conoscenza dell'esistenza del sub-appalto, atteso che il citato art. 7 (ora art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008) pone a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché quello di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività
26 appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, obblighi rispetto al cui adempimento il dovere di sapere del sub-appalto costituisce una essenziale precondizione” (Cass. n. 12465/20);
39. con la recente sentenza n. 9178/23, la Corte di Cassazione ha poi specificato che “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”;
40. in altri termini, deve ritenersi che l'impresa committente (e/o sub committente stante l'analogia rilevata) si libera da responsabilità ove dimostri che il danno subito dal lavoratore è conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, per ciò intendendo un rischio che afferisce a precauzioni che richiedono una peculiare competenza tecnica nelle procedure da adottare in specifiche lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine, in relazione alle quali non risulta postulabile alcun intervento causalmente ostativo dell'evento;
41. la ratio è quella di ripartire le responsabilità conseguenti agli obblighi di sicurezza tenendo conto da un lato, dell'impossibilità di addossare al committente un controllo pressante e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, presumendo quindi la piena capacità organizzativa della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori e limitando ad essa i doveri di protezione relativi alle lavorazioni che costituiscono attività propria dell'impresa appaltatrice ma, dall'altro lato, della necessaria affermazione della corresponsabilità del committente per i cosiddetti rischi da interferenza, ovvero quelli che derivano da un'incidenza (ampiamente intesa) della condotta della committente nell'eziologia dell'evento;
42. applicando i suddetti principi al caso di specie, in disparte per le preclusioni sopra riferite ogni considerazione relativa alla sub committente
[...]
deve essere vagliata la responsabilità di CP_2 CP_3 titolare di omonima ditta, proprietario della porzione di capannone in cui pacificamente ha avuto luogo l'infortunio e committente dei lavori di manutenzione alla Controparte_2
43. innanzitutto – ed in senso assorbente- non risulta agli atti alcuna allegazione, e men che meno prova, del rispetto degli obblighi posti dall'art. 26 D. Lgs. n. 81/08 da parte del committente nell'affidamento dei lavori alla
[...]
in particolare, non è prodotta alcuna prova relativa alla verifica CP_2
27 dell'idoneità tecnico professionale della mediante Controparte_23
l'acquisizione della documentazione indicata nella norma, né della predisposizione di informativa dettagliata sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione da attuare e, neanche, della cooperazione nella attuazione delle misure di prevenzione individuate in forza della prescritta in collaborazione tra gli imprenditori;
misure, infatti, pacificamente non realizzate;
44. inoltre, deve rilevarsi che la tipologia di rischio concretizzatosi (caduta dall'alto per rottura della copertura di un lucernaio) non risulta afferente ad una qualsivoglia specificità dell'attività appaltata (manutenzione pannelli fotovoltaici) e deve ritenersi essere agevole ed immediata la percepibilità del pericolo anche da parte del committente che nulla ha fatto per segnalare il pericolo o prevenire il danno, non potendo pertanto andare esente da responsabilità;
45. non può poi trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione di ogni pretesa economica sollevata da sul presupposto della natura CP_3 extracontrattuale della responsabilità attribuitagli, dovendosi, al contrario, ritenere che l'obbligazione in parola, derivando da un'estensione ex lege degli oneri contrattuali di tutela e sicurezza ascritti al datore di lavoro, ne condivida altresì la natura e, in conseguenza, il termine decennale di prescrizione;
46. è, infatti, ben vero che nelle conclusioni dell'atto parte ricorrente richiama titoli di responsabilità extracontrattuale, ma come ricostruito in apertura della motivazione, deve ritenersi che la principale causa petendi sia riconducibile alla violazione degli obblighi di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 alla luce delle argomentazioni svolte in narrativa;
47. in assenza di eccezioni in ordine all'operatività della polizza stipulata da con e alla luce del contratto CP_3 Controparte_8 prodotto sub doc. 8 memoria dep. il 13/4/24, deve essere affermato il diritto di ad essere manlevato dalle pretese di parte ricorrente CP_3 conseguenti all'accertamento della responsabilità dello stesso;
48. venendo ora al danno patito dal ricorrente, il CTU cui è stato assegnato l'incarico di determinare il danno civilistico causalmente ricollegabile all'infortunio ha concluso che:
“
1. I postumi lamentati da parte ricorrente sono casualmente correlati all'infortunio del 25/02/2017.
2. L'infortunio per cui è causa ha determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta della durata di giorni undici di ricovero ospedaliero
3. L'infortunio per cui è causa ha determinato un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% della durata di giorni novanta ed al 50% di giorni trenta.
28
4. I predetti postumi hanno determinato una inabilità permanente assoluta nella misura del dodici per cento.
5. Non sono state prodotte agli atti spese mediche documentalmente e casualmente ricollegabili all'infortunio e non rimborsabili dall'INAIL.
6. Il calcolo del danno differenziale è il seguente: Il danno INAIL calcolato sulla base delle tabelle Inail è pari al dieci%. Il danno calcolato sulla base dei bareme utilizzati nelle valutazioni medico legali del danno alla persona in ambito civilistico è pari al dodici per cento in considerazione di una compressione del corpo vertebrale compresa tra il 50 ed il 25% con lieve protrusione dell'angolo postero superiore del muro posteriore della L1.”
49. da tali conclusioni non vi è ragione di discostarsi, essendo analoghe a quelle dell'INAIL il quale, secondo i propri parametri, ha riconosciuto un'invalidità del 10%, e posto che le resistenti/terze chiamate non hanno formulato osservazioni alla bozza di elaborato peritale;
50.rispetto alla determinazione del danno, si fa ricorso alle più recenti tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano che, come noto, sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. n. 8532/20);
51.non risulta infatti applicabile alla presente controversia la tabella unica nazionale relativa alle menomazioni permanenti di non lieve entità introdotta con il DPR n. 12 del 13/01/25, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18/2/25 evocato da parte ricorrente, posto che l'ambito di applicazione concerne i sinistri stradali e nautici nonché risarcimenti dei danni cagionati da malpractice sanitaria;
52. con riferimento alla tabella applicabile, la Suprema Corte ritiene che nel calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale, debbano essere utilizzate le tabelle vigenti al momento della decisione, che tengono in considerazione le ulteriori rilevazioni statistiche dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, laddove l'applicazione di una tabella non più attuale si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 7272/2012, n. 25485/16);
53. sul punto, le tabelle più recenti sono quelle dell'anno 2024, che hanno rivalutato gli importi già stabiliti in quelle del 2021, e che si erano a loro volta adeguate alle prescrizioni della Suprema Corte in ordine alla necessità di liquidare separatamente il danno alla vita di relazione rispetto a quello da sofferenza interiore, mediante scissione dei due importi (entrambe componenti del danno non patrimoniale complessivamente considerato), con possibilità di aumentare in via di personalizzazione la componente del danno biologico;
29 54. la Cassazione ha quindi stabilito, ancorché con riferimento alle tabelle elaborate nel 2018 (che prevedevano un importo complessivo del punto di danno biologico e morale, laddove quelle attuali prevedono invece importi scorporati), che in tema di risarcimento del danno alla persona nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c. ass. (Cass. n. 7892/24);
55. nel caso di specie al ricorrente è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 12% e la stabilizzazione dei postumi deve essere individuata all'età di 21 anni, conformemente all'indirizzo della Corte di Cassazione che afferma che nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (Cass. civ., n. 3121 del 2017); peraltro, nel caso di specie vi è coincidenza tra l'età al momento del sinistro (25/2/17) e quella alla data di stabilizzazione dei postumi (6/7/17), essendo il ricorrente nato il [...];
56. quanto alla determinazione del danno biologico temporaneo, avendo il CTU accertato un'invalidità temporanea totale pari a 11 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 75% di 90 giorni e un'invalidità temporanea parziale al 50% pari a 30 giorni, utilizzando l'importo di € 115,00 individuato dalla tabella quale punto base per un giorno di invalidità temporanea totale, spetta al ricorrente un importo risarcitorio complessivo di € 10.752,50;
57. con riferimento al danno non patrimoniale permanente, la tabella prevede un punto base di danno biologico pari ad € 2.851,87, nonché un importo di € 798,52 in virtù dell'incremento percentuale del 28% per sofferenza soggettiva, per un punto di danno non patrimoniale complessivo di € 3.650,39; quest'ultimo, considerato il grado di invalidità del 12% e il coefficiente di demoltiplicazione previsto di 0,900, porta a un risarcimento complessivo pari ad
30 € 39.424,00, composto nelle due componenti di € 30.800,00 a titolo di danno biologico ed € 8.624,00 a titolo di pregiudizio morale;
58. rispetto alle componenti del danno, tenuto conto che il danno morale si sostanzia in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamiche relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. n. 9006/22), la giudice ritiene di poter riconoscere tale componente risarcitoria, anche in via presuntiva (cfr. Cass. ord. n. 23469/18), alla luce dell'età del ricorrente al momento dell'infortunio e della gravità delle lesioni permanenti riportate e del lungo periodo di inabilità temporanea accertato;
59. non vi sono tuttavia allegazioni che consentano di addivenire, anche in via presuntiva, al riconoscimento di una c.d. personalizzazione del danno in termini di sofferenza interiore, determinante un pregiudizio ulteriore ed eccezionale a carico del ricorrente;
60.difatti, il punto di danno biologico e l'importo individuato dalle tabelle tengono già in considerazione le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire), per cui ai fini della personalizzazione del risarcimento occorre la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali, spettando in capo all'interessato di dedurre e dimostrare che l'evento lesivo subito ha comportato delle conseguenze più gravi rispetto ai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. n. 23778/14, 24471/14, 7513/18);
61. a questo punto, al fine di determinare l'importo spettante al ricorrente, si tratta di applicare il principio della compensatio lucri cum damno, al fine del diffalco dalla somma del risarcimento di quanto indennizzato dall'INAIL per il medesimo evento lesivo;
e ciò seguendo il principio secondo cui le somme corrisposte dall'INAIL devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento “civilistico”), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo (Cass. n. 30293/23);
62. invero, sul tema si rammenta che nel caso di infortunio non mortale, l'INAIL esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:
a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene
31 liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16%, e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), secondo cui: “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita (...) commisurata (...) alla retribuzione dell'assicurato (…) per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali”); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000;
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (D.P.R. n. 1124 del 1965 cit., art. 68);
d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66);
63. l'INAIL, dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna “personalizzazione” dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto e non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali);
64. in relazione all'infortunio occorso al ricorrente, l'INAIL ha erogato un indennizzo di € 11.407,24 così come risulta dal documento n. 8) depositato dal ricorrente in data 16/2/24 che deve quindi essere sottratto dal danno biologico sopra indicato in € 30.800,00, per una differenza residua di € 19.392,76;
65. a tale posta devono essere aggiunti i danni complementari, ovvero il danno biologico per invalidità temporanea totale per € 10.752,50 e il danno morale per
€ 8.624,00, per un totale di € 38.769,26, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della stabilizzazione dei postumi – id est cessazione dell'inabilità temporanea - ed indi annualmente rivalutata secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia, e così per € 43.146,06; successivamente, trasformato il debito di valore in debito di valuta, decorreranno invece gli interessi legali fino al giorno dell'adempimento;
66. accertata la responsabilità del committente nella causazione CP_3 dell'infortunio, lo stesso deve quindi essere condannato a corrispondere a parte ricorrente l'importo di € 38.769,26, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della stabilizzazione dei postumi ed indi annualmente rivalutata secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia e così per € 43.146,06; successivamente, trasformato il debito di valore in debito di valuta, decorreranno invece gli interessi legali fino al giorno dell'adempimento;
32 67. d'altro lato, ritenuta l'operatività della polizza assicurativa stipulata con
[...]
, quest'ultima deve essere condannata a tenere indenne Controparte_8 di quanto corrisposto a parte ricorrente per i titoli suddetti;
CP_3
68. quanto alle spese di lite, ritiene questa giudice, alla luce dell'accertato danno patito dal ricorrente, delle oggettive difficoltà di allocazione delle responsabilità nella catena di appalti realizzata e della disponibilità conciliativa dimostrata, di compensare le spese tra parte ricorrente e la resistente CP_1
e tra parte ricorrente e la terza chiamata
[...] Controparte_2
per le stesse ragioni compensa altresì le spese di lite tra parte ricorrente,
[...] cui le stesse dovrebbero essere imputabili in forza del principio di causalità (Cass. ord. n. 23123/19) e per le difese approntate Controparte_8 per l'assicurata e tra parte ricorrente e Controparte_1
; Controparte_5
69. condanna, invece, a rifondere le spese di lite a parte CP_3 ricorrente come liquidate in dispositivo;
70. condanna a rifondere a le spese Controparte_8 CP_3 di lite proprie e quelle corrisposte a parte ricorrente come liquidate in dispositivo;
71. infine, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte soccombente tenuto indenne da CP_3 [...]
. Controparte_8
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile la domanda nei confronti della resistente CP_1
e della terza chiamata
[...] Controparte_2
-dichiara assorbite le domande di garanzia formulate da Controparte_1
e rispettivamente nei confronti di
[...] Controparte_2 [...]
e di Controparte_8 Controparte_5
-accerta la responsabilità in capo a per l'infortunio occorso a parte CP_3 ricorrente il 25/2/17;
- condanna a pagare a parte ricorrente l'importo di € 43.146,06, CP_3 oltre interessi legali dalla pronuncia fino al giorno dell'adempimento;
- condanna a rifondere all'assicurato Controparte_8 CP_3 quanto corrisposto a parte ricorrente in forza della presente sentenza a titolo di capitale, interessi, spese di lite e CTU;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e la resistente CP_1
[...]
33 - compensa le spese di lite tra parte ricorrente e la terza chiamata
[...]
CP_2
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e per le Controparte_8 difese approntate per l'assicurata e tra parte Controparte_1 ricorrente e Controparte_5
- condanna a rifondere le spese di lite a parte ricorrente liquidate in € CP_3
8.000,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato;
- condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_8 CP_3 in € 8.000,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato;
- pone definitivamente in capo a le spese di CTU liquidate in separato CP_3 decreto.
Sassari, 4/12/25
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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