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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5868/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6078/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35497 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3188/2025 depositato il
30/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1 RS in data 27 novembre 2024, Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza n. 6078/2024, depositata in data 6.5.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva accolto il ricorso della contribuente riguardante l'avviso di accertamento n.
35497 del 31.01.2022 avente ad oggetto la richiesta di maggiore imposta IMU per l'anno 20017, relativo a tre immobili, caduti in successione testamentaria del figlio, deceduto in data 4.2.2017. In primo grado la contribuente aveva rappresentato che il figlio aveva nominato eredi testamentari altri soggetti, ledendo la quota legittima a lei spettante quale madre, e con atto del 8.3.2018 gli eredi testamentari e la ricorrente avevano proceduto alla divisione dell'eredità senza che detti immobili fossero assegnati alla ricorrente, con la conseguenza che, stante la natura dichiarativa della divisione ex art. 757 c.c, detti beni dovevano ritenersi come mai entrati nel suo patrimonio.
Con la sentenza impugnata i Giudici di I grado hanno accolto l'assunto della Resistente_1, rilevando che relativamente ad un bene oggetto di divisione ereditaria soggetto passivo è il solo assegnatario del bene, in quanto, una volta intervenuta la divisione, il bene deve ritenersi retroattivamente appartenente all'erede assegnatario;
sicché, non essendo stati gli immobili oggetto di imposizione assegnati alla contribuente, non sussisteva l'obbligo impositivo a suo carico .
Con l'atto di appello Roma Capitale ha censurato la sentenza rilevando che l'avviso di accertamento aveva ad oggetto la richiesta dell'imposta pari ad un terzo, a seguito di reintegrazione di legittima della
Resistente_1 nei beni immobili caduti in successione, con rogito 6 febbraio 2018, e pertanto soggetto passivo nell'arco temporale tra la data di decesso del figlio e l'atto di divisione.
Chiedeva pertanto che in riforma dell'impugnata sentenza venisse confermato l'atto impugnato, con vittoria di spese.
La Resistente_1 non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' provato che nell'atto di divisione intervenuto data 9 marzo 2018 tra la contribuente e gli eredi testamentari si dava atto che la Resistente_1 era titolare, a seguito di reintegrazione di legittima, di un terzo indiviso e di due terzi indivisi di beni caduti in successione, e tra questi gli immobili oggetto di accertamento. La reintegrazione della quota legittima, spettante per legge alla contribuente, e avvenuta con rogito in data 6 febbraio 2018 rep. 79328, registrato in data 13.2.2018, tra la Resistente_1, legittimaria pretermessa, e gli eredi beneficiari dell'atto testamentario riducibile, ha avuto effetto retroattivo circa la titolarità dei beni al momento del decesso del dante causa.
Per effetto dell'accordo negoziale si era determinata l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive e il conseguente acquisto di beni ereditari da parte della Resistente_1, quale legittimaria mortis causa direttamente dal figlio, con effetto retroattivo dall'apertura della successione.
Si era venuta quindi a determinare la comunione ereditaria tra gli eredi testamentari e la Resistente_1, alla quale era spettato il diritto di possesso pro indiviso dei beni ereditari in misura corrispondente alla sua quota di riserva.
La divisione ha avuto causa attributiva e distributiva dei beni, essendo tali beni, ricaduti in successione, stati poi attribuiti, per effetto dello scioglimento della comunione, ad altro erede con effetti costitutivi;
ma sino all'atto di divisione, i beni dovevano ritenersi facenti parte della comunione ereditaria.
Considerato che in caso di comunione ereditaria la responsabilità per il pagamento dell'imposta IMU spetta a tutti gli eredi in proporzione delle rispettive quote fino all'atto di divisione, consegue pertanto l'obbligo della Resistente_1 di provvedere al pagamento della quota parte dell'imposta relativa al periodo in riferimento.
Stante la particolarità della questione trattata, si ravvisano le condizioni per non gravare sulla parte contribuente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune. Compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5868/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6078/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35497 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3188/2025 depositato il
30/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1 RS in data 27 novembre 2024, Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza n. 6078/2024, depositata in data 6.5.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva accolto il ricorso della contribuente riguardante l'avviso di accertamento n.
35497 del 31.01.2022 avente ad oggetto la richiesta di maggiore imposta IMU per l'anno 20017, relativo a tre immobili, caduti in successione testamentaria del figlio, deceduto in data 4.2.2017. In primo grado la contribuente aveva rappresentato che il figlio aveva nominato eredi testamentari altri soggetti, ledendo la quota legittima a lei spettante quale madre, e con atto del 8.3.2018 gli eredi testamentari e la ricorrente avevano proceduto alla divisione dell'eredità senza che detti immobili fossero assegnati alla ricorrente, con la conseguenza che, stante la natura dichiarativa della divisione ex art. 757 c.c, detti beni dovevano ritenersi come mai entrati nel suo patrimonio.
Con la sentenza impugnata i Giudici di I grado hanno accolto l'assunto della Resistente_1, rilevando che relativamente ad un bene oggetto di divisione ereditaria soggetto passivo è il solo assegnatario del bene, in quanto, una volta intervenuta la divisione, il bene deve ritenersi retroattivamente appartenente all'erede assegnatario;
sicché, non essendo stati gli immobili oggetto di imposizione assegnati alla contribuente, non sussisteva l'obbligo impositivo a suo carico .
Con l'atto di appello Roma Capitale ha censurato la sentenza rilevando che l'avviso di accertamento aveva ad oggetto la richiesta dell'imposta pari ad un terzo, a seguito di reintegrazione di legittima della
Resistente_1 nei beni immobili caduti in successione, con rogito 6 febbraio 2018, e pertanto soggetto passivo nell'arco temporale tra la data di decesso del figlio e l'atto di divisione.
Chiedeva pertanto che in riforma dell'impugnata sentenza venisse confermato l'atto impugnato, con vittoria di spese.
La Resistente_1 non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' provato che nell'atto di divisione intervenuto data 9 marzo 2018 tra la contribuente e gli eredi testamentari si dava atto che la Resistente_1 era titolare, a seguito di reintegrazione di legittima, di un terzo indiviso e di due terzi indivisi di beni caduti in successione, e tra questi gli immobili oggetto di accertamento. La reintegrazione della quota legittima, spettante per legge alla contribuente, e avvenuta con rogito in data 6 febbraio 2018 rep. 79328, registrato in data 13.2.2018, tra la Resistente_1, legittimaria pretermessa, e gli eredi beneficiari dell'atto testamentario riducibile, ha avuto effetto retroattivo circa la titolarità dei beni al momento del decesso del dante causa.
Per effetto dell'accordo negoziale si era determinata l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive e il conseguente acquisto di beni ereditari da parte della Resistente_1, quale legittimaria mortis causa direttamente dal figlio, con effetto retroattivo dall'apertura della successione.
Si era venuta quindi a determinare la comunione ereditaria tra gli eredi testamentari e la Resistente_1, alla quale era spettato il diritto di possesso pro indiviso dei beni ereditari in misura corrispondente alla sua quota di riserva.
La divisione ha avuto causa attributiva e distributiva dei beni, essendo tali beni, ricaduti in successione, stati poi attribuiti, per effetto dello scioglimento della comunione, ad altro erede con effetti costitutivi;
ma sino all'atto di divisione, i beni dovevano ritenersi facenti parte della comunione ereditaria.
Considerato che in caso di comunione ereditaria la responsabilità per il pagamento dell'imposta IMU spetta a tutti gli eredi in proporzione delle rispettive quote fino all'atto di divisione, consegue pertanto l'obbligo della Resistente_1 di provvedere al pagamento della quota parte dell'imposta relativa al periodo in riferimento.
Stante la particolarità della questione trattata, si ravvisano le condizioni per non gravare sulla parte contribuente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune. Compensa le spese.