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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati: Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera Dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al N. RG. 484/2024 promossa da
Parte_1
Avv. Guglielmo Borri nei confronti di
- appellato- CP_1
Avv. Silvano Imbriaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, giudice del lavoro, n. 82/2024, pubblicata il 20.2.2024. All'udienza del 3 aprile 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza oggi appellata, ha respinto il ricorso proposto da – cittadina italiana - nei confronti Parte_1 dell con il quale la parte privata ha contestato il provvedimento di revoca del CP_1 reddito di cittadinanza a lei comunicato il 16.3.2022.
In sostanza, l'odierna appellante ha ottenuto la concessione del reddito di cittadinanza nel luglio 2021 ed ha percepito i relativi ratei. Nel marzo del 2022, l le ha comunicato la revoca del beneficio, dalla quale deriva un indebito per CP_1
€ 13mila, in quanto la appellante sarebbe risultata assente dall'Italia nel biennio precedente la domanda. In fatto, la si è recata nella Repubblica Dominicana, suo luogo di Parte_1 nascita, ove si trovano i genitori, nel marzo 2020. In seguito, sostiene di non aver potuto fare ritorno in Italia a causa della pandemia da COVID 19 che era in corso in quel periodo, anche considerando che il 18.6.2020 aveva dato alla luce suo figlio,
. È tornata in Italia nel marzo 2021, quindi circa un anno dopo. Per_1
Il Tribunale di Arezzo ha respinto la domanda della parte privata ritenendo, in sintesi, che nella vicenda in esame non fosse ravvisabile un'ipotesi di forza maggiore: A tal proposito ritiene il giudicante che, se da un lato l'epidemia da COVID-19 possa considerarsi causa di forza maggiore tale da non consentire il rientro in Italia della ricorrente quantomeno nel periodo da Marzo a Luglio 2020, è pur vero che nel periodo successivo la stessa avrebbe ben potuto far rientro in Italia, anche alla presenza del figlio neonato. Difatti, in assenza di deduzione in merito particolari patologie del figlio minore, nulla ostava all'esecuzione di un viaggio aereo di rientro in Italia, rilevato che per comune esperienza i neonati già dopo una settimana dalla nascita possono salire in aereo senza alcun tipo di problematica
Sotto altro aspetto il Tribunale osserva che: il viaggio aereo è stato eseguito in data 20.03.2020, e quindi durante la piena operatività delle restrizioni alla mobilità derivanti dalla pandemia da COVID-19, e pertanto nella piena consapevolezza di non poter rientrare in Italia in tempi ragionevoli, dato anche l'avanzato stato di gravidanza della ricorrente,
In definitiva, il Tribunale ritiene che il periodo di soggiorno all'estero sia valutabile come trasferimento definitivo della dimora abituale della ricorrente.
Appella la sostenendo la erroneità della decisione del primo Parte_1
Giudice co
Con il primo motivo viene contestata la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude che la appellante si sia trovata nella impossibilità di fare rientro in Italia a causa di una, imprevedibile, situazione di forza maggiore. Per la ricorrente, giovane e inesperta mamma in un paese straniero (Repubblica Dominicana), i cui standard sanitari le erano sconosciuti, così come i rischi per il figlio di poche settimane, la scelta prudenziale di rimanere più tempo in un luogo sicuro, durante l'epidemia COVID, non può essere valutato come la volontà di spostare il proprio domicilio, il centro dei propri interessi in tale luogo lontano. Non è comprensibile, come non si
2 sia considerato che tutta la vicenda si sia svolta in condizioni eccezionali, di fronte a fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera d'azione della donna. Come già osservato nel giudizio di primo grado, il requisito di straordinarietà, secondo la Suprema Corte, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione. Nel caso di specie, l'isolamento a causa del COVID, il parto, i rischi per il neonato e la cancellazione dei voli aerei intercontinentali, la distanza dall'Italia, la capacità di aiuto della famiglia di origine in questa fase di eccezionale straordinarietà, rappresentano quegli indiscutibili eventi straordinario indipendente dalla volontà dell'istante. A tal proposito, la appellante rappresenta di aver acquistato per tempo il biglietto aereo di rientro in Italia per il 20 aprile 2020, rientro che non è stato possibile per le ragioni sopra indicate.
Con il secondo motivo, la sentenza appellata viene censurata per aver ritenuto che la appellante abbia trasferito la propria dimora sulla base delle sole risultanze dei registri anagrafici. È vero che la appellante risulta residente nel Comune di Genova dal 31.05.2010 al 12.05.2020 e nel Comune di na-Pergine Valdarno dal 23.04.2021. Da questo nasce la contestazione di che ravvisa la mancata CP_1 sussistenza del requisito di residenza biennale continuativa nel territorio dello Stato Italiano in quanto interrotto dal “vuoto” intercorrente tra il 12.05.2020 ed il 23.04.2021, coincidente in larga parte con il periodo di soggiorno all'estero della appellante. Secondo parte appellante, tuttavia, le risultanze dei registri anagrafici non dimostrano residenza o dimora in modo incontrovertibile. Trovandosi all'estero, ella nulla sapeva del provvedimento adottato dal Comune di Laterina – Pergine Valdarno che mai le era stato comunicato.
Con il terzo motivo si impugna la sentenza di primo grado poiché in essa non è stata affrontata e decisa la domanda relativa all'annullamento dell'indebito, proposta dalla ricorrente. Sul punto, la sentenza appare totalmente viziata per mancanza di pronuncia su una domanda, il che la rende nulla, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c..
Si è costituito l chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza CP_1 impugnata.
3 Così riassunti i termini della controversia, secondo la Corte l'appello è infondato.
La norma di riferimento è contenuta nell'art. 2 DL 4 del 2019, convertito in legge 26 del 2019, che, con riguardo ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno pone, come condizione per la fruizione del reddito di cittadinanza, l'essere 2) residente in
Italia per almeno 10 anni (5 anni dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 31 del 2025), di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Nella citata sentenza n. 31 del 2025, la Corte Costituzionale ha ribadito che: «il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)» (ancora sentenza n. 19 del 2022). In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà”.
4 Ne deriva, secondo la Corte Costituzionale, che: “Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile”.
In altre parole, si deve ritenere che il requisito del radicamento territoriale si esprima, nel caso del reddito di cittadinanza, nella necessità che il richiedente, negli ultimi 2 anni, abbia avuto una residenza stabile ed effettiva in Italia, ossia sia stato effettivamente presente nel territorio italiano per un periodo continuativo di 2 anni.
In questi termini, secondo la Corte, l'appello non è fondato.
Come detto, l'odierna appellante si è recata nella Repubblica Dominicana il 20.3.2020 ed ha fatto ritorno in Italia il 4.3.2021. E' rimasta, quindi, lontana dall'Italia per circa un anno.
Le ragioni che parte appellante indica a sostegno della sua tesi - l'emergenza Covid 19 e poi, dopo il parto del 18.6.2020, motivi di sicurezza del neonato - possono giustificare il mancato ritorno in Italia per la data inizialmente prevista, ossia il 20 aprile 2020.
Nel caso in esame, però, la appellante è rimasta all'estero per circa un anno e nessuna ragione che adduce giustifica questa permanenza così lunga tanto da rendere impossibile un ritorno in Italia.
In altre parole, anche a non voler considerare che la appellante è partita dall'Italia proprio all'inizio della pandemia e del c.d. lock down, quando era in avanzato stato di gravidanza, resta il fatto che per tutti i mesi successivi la situazione descritta non era tale da impedire in modo assoluto di far rientro in Italia.
La stessa appellante precisa che si è trattato di una “scelta prudenziale di rimanere più tempo in un luogo sicuro” essendo ella una “giovane ed inesperta mamma in un
5 paese straniero (Repubblica Dominicana), i cui standard sanitari le erano sconosciuti, così come i rischi per il figlio di poche settimane”.
Si tratta quindi di una libera scelta, certamente del tutto legittima, ma tale da far venir meno il requisito di legge.
La residenza della persona ex art. 43 c.c. è, infatti, determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive (Cass. 3841 del 2021).
Quanto detto rende superfluo l'esame del secondo motivo d'appello in quanto l'odierna decisione non si basa sulle mere risultanze dei certificati di residenza ma sull'accertamento della situazione di fatto nella quale si è trovata la appellante.
Allo stesso modo, resta assorbito il terzo motivo secondo il quale “anche la richiesta di indebito appare infondata, apparendo dimostrato come parte ricorrente abbia dato prova di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovendosi ritenere pacifica la cittadinanza e gli altri requisiti di legge. Conseguentemente, la contestazione di indebito per €13.000,00 per il periodo luglio 2021 – novembre 2022, appare infondata, fondandosi su presupposti in fatto ed in diritto errato, come sopra dimostrato”.
In definitiva, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del secondo grado sono irripetibili sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 L. n.228/2012 deve darsi atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali dell'art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: 6 Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, giudice del lavoro, n. 82/2024, pubblicata il 20.2.2024. Dichiara irripetibili le spese del secondo grado. Dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore somma a titolo di contributo unificato.
Firenze, 3 aprile 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi
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