Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott.ssa RIZZO ANTONELLA EUGENIA PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1788/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di appello dall'avv. dall'Avv. Giuseppe Trivolo presso il cui studio,
sito in Botricello (CZ), alla Via I. Alpi snc è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura a CP_1 C.F._2
margine dell'atto di citazione del primo grado di giudizio dall'avv. Nicola Tavano (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, alla C.F._3
Via Crispi n. 57;
APPELLATA
(P.Iva ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo procuratore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Donato Mancusi (C.F. ), giusta mandato in calce all'atto di appello C.F._4
1
APPELLATA
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Controparte_4 P.IVA_2
Quercia ( ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Crotone, C.F._5
alla via Silvio Paternostro n. 6, giusta procura come in atti;
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 18.2.2025, la causa era posta in decisione in data 04.03.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: Revocare la condanna in solido Parte_1
dell'avv. al pagamento delle spese processuali in favore delle compagnie assicurative;
per Pt_1
l'effetto porre le spese processuali dei terzi chiamati esclusivamente a carico dell'attrice sig.ra CP_1
quale parte totalmente soccombente con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore
[...]
del sottoscritto procuratore antistatario>>;
Per <voglia l corte di appello adita ogni contraria istanza eccezione cp_1>disattesa, Voglia rigettare l'appello proposto dall'avv. con condanna dello stesso Parte_1
alla rifusione integrale delle spese, diritti ed onorari di giudizio>>.
Per < rigettare l'appello promosso dall'Avv. Controparte_2
avverso la sentenza n. 875/2019 pubbl. l'8/07/2019 resa dal Tribunale di Crotone Parte_1
Giudice Dott.ssa Daniela Lagani nel giudizio RG1722/2013, con la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio>>.
Per << Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia Controparte_4
esecutiva della sentenza di primo grado, dal momento che essa non è supportata né dal fumus boni juris né del periculum in mora per come da noi meglio esposto al precedente capo 2, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
nel merito rigettare l'appello proposto dall'avv.
per assoluta infondatezza e, al contrario, confermare in ogni sua parte la sentenza Parte_1
n. 875/2019 del Tribunale Civile di Crotone, per tutte le motivazioni meglio esposte al precedente
2 punto 1, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
conseguentemente condannare l'avv. alla rifusione delle spese in favore di per Parte_1 Controparte_4
questo secondo inutile grado di giudizio;
in ogni caso rigettare l'eventuale appello incidentale di che appare privo di qualunque fondamento e di supporto probatorio, per come già esposto CP_1
al precedente capo 1, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto, con la conseguente condanna di alla rifusione delle spese anche in favore di;
CP_1 CP_4
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ ha convenuto in giudizio l'avv. al fine di ottenere il CP_1 Parte_1
risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 95.838,00, a titolo di responsabilità
professionale. In particolare, a fondamento della domanda parte attorea ha dedotto l'inadempimento del convenuto per avere omesso di proporre innanzi al Giudice di Pace ricorso in opposizione avverso due ordinanze di ingiunzione notificategli nel mese di agosto 2011, con le quali la di CP_5
Crotone le aveva comminato due distinte sanzioni pecuniarie e la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di 24 mesi, per avere emesso 5 assegni bancari senza provvista. Più
precisamente, parte attorea ha dedotto che a seguito della notificazione delle predette ordinanze di ingiunzione, si era rivolta al convenuto il quale le aveva prospettato la possibilità di proporre opposizione e che successivamente il convenuto le aveva fornito una copia di un ricorso che sarebbe stato depositato presso l'ufficio del Giudice di Pace di Crotone. Ha dedotto che, tuttavia,
successivamente, aveva ottenuto dalla cancelleria del Giudice di Pace attestazione dalla quale si evinceva che alcuna procedura risultava pendente. Ha quindi dedotto l'inadempimento del convenuto il quale, nonostante lo specifico incarico ricevuto, aveva omesso di depositare il ricorso. Parte attorea ha altresì dedotto che le ordinanze di ingiunzione emesse dalla Prefettura di Crotone erano illegittime,
posto che la medesima non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della banca trattaria circa la mancanza di provvista, né in merito alla levata del protesto. Ha dedotto di non aver ricevuto alcuna comunicazione contenente gli estremi della violazione e che l'ordinanza di ingiunzione era stata notificata oltre i termini di cui all'art. 8 bis della legge n. 386/1990. Infine, parte attorea ha dedotto, quale ulteriore motivo di illegittimità delle ordinanze di ingiunzione, la violazione dell'art. 3 normativa indicata, ad eseguire il pagamento degli assegni e ben prima della notificazione dei provvedimenti sanzionatori aveva ottenuto dal Tribunale la riabilitazione, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 108/1996. Parte attorea ha infine dedotto che la mancata proposizione dell'opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione aveva causato alla medesima ingenti danni. Infatti,
l'impossibilità di emettere assegni aveva inciso negativamente sull'attività imprenditoriale svolta, per la necessità di acquistare la merce in contanti e a piccoli quantitativi, con conseguente calo del fatturato che aveva determinato un mancato guadagno quantificato in circa 100,00 euro al giorno,
per tutto il periodo di interdizione, oltre ad un ulteriore danno da perdita dell'attività estiva,
quantificato in euro 10.000,00 annui ed oltre alla somma corrispondente alle sanzioni pecuniarie comminate. Si è costituito in giudizio l'avv. il quale ha premesso in fatto che il Parte_1
medesimo, in esecuzione di un precedente incarico conferito, aveva ottenuto dal Tribunale di Crotone,
la riabilitazione dell'attrice dal protesto elevato per mancanza di provvista e che, nonostante avesse ricevuto quale compenso unicamente la somma di euro 100,00 per spese, aveva riferito alla propria cliente di effettuare la comunicazione della riabilitazione alla Camera di Commercio ed alla CP_5
ma che, tuttavia, l'attrice aveva omesso tale ultima comunicazione. Ha dedotto di aver provveduto alla redazione del ricorso in opposizione all'ordinanza di ingiunzione ma che parte attrice non aveva provveduto, come da specifica richiesta, a corrispondere al medesimo un fondo cassa per procedere all'iscrizione a ruolo. Ha dedotto che successivamente i rapporti con l'attrice si erano interrotti e che il medesimo aveva conseguentemente maturato la convinzione di una rinuncia all'azione giudiziaria.
Ha dedotto di aver tenuto una condotta diligente e corretta ed ha pertanto chiesto il rigetto della domanda. Il convenuto ha comunque chiesto, e successivamente ottenuto, l'autorizzazione alla chiamata in causa, in manleva, delle compagnie assicuratrici. Si è costituita in giudizio la società
la quale, in via preliminare, ha eccepito la nullità, sotto diversi Controparte_2
profili della chiamata in causa della medesima nonché la carenza di copertura assicurativa e la decadenza della pretesa garanzia per mancata denuncia dell'evento, oltre alla prescrizione di ogni diritto. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea per mancanza di responsabilità
del convenuto, anche in relazione all'esito positivo del giudizio che avrebbe dovuto essere instaurato dal professionista. Si è altresì costituita in giudizio la quale ha eccepito la Controparte_4
mancanza di copertura assicurativa e nel merito la mancata prova di responsabilità del professionista,
4 oltre alla prescrizione del diritto di quest'ultimo ad essere manlevato. In subordine ha invocato l'applicazione dell'art. 1910 c.c., con distribuzione degli eventuali esborsi tra gli assicuratori chiamati. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 2.10.2018 il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di maggio 2018 ha rigettato le richieste istruttorie delle parti e all'udienza del 19.12.2018 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
La causa, all'udienza del 19.12.2018, è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In data 8.7.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1722/2013, il Tribunale di
Crotone emetteva la sentenza n. 875/2019, pubblicata in pari data con la quale così
provvedeva: “rigetta la domanda attorea;
compensa le spese di giudizio tra parte attorea e parte convenuta;
condanna e in solido tra loro al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
e di delle spese di giudizio, Controparte_2 Controparte_4
liquidate in complessivi euro 3.000,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e accessori come per legge”.
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, l'avv. interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza per ottenerne la riforma. In particolare, con un unico motivo, lamentava l'errata condanna da parte del Giudice di prime cure al pagamento in solido con la sig.ra
[...]
elle spese di lite nei confronti delle compagnie assicurative, terze chiamate, CP_1 [...]
e a.r. CP_4 Controparte_2
In particolare, secondo l'assunto prospettato dall'appellante, il primo Giudicante
avrebbe travisato i fatti di causa “confondendo la difesa del di non iscrivere il ricorso in Pt_1
caso di mancanza di fondo spese come, invece, eccezione di inadempimento su cui sarebbe rimasto soccombente”.
Si costituiva la sig.ra chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto, con condanna del alla rifusione integrale delle Pt_1
spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto Controparte_2
5 dell'appello promosso dal con condanna dell'appellante alle spese del doppio Pt_1
grado di giudizio.
Si costituiva la chiedendo, preliminarmente, il rigetto dell'istanza Controparte_4
di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello proposto dall'avv. per assoluta infondatezza con Parte_1
condanna alla rifusione delle spese in favore di per questo secondo Controparte_4
inutile grado di giudizio.
Alla prima udienza di comparizione l'appellante insisteva nella richiesta di inibitoria della sentenza e la Corte si riservava.
A scioglimento della riserva, la Corte rigettava la richiesta di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.11.2024.
Dopo alcuni rinvii, la Corte rinviava all'udienza del 18.2.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.2.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
Con ordinanza del 4.3.2025 la Corte assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'avv. è infondato e deve essere, pertanto, Parte_1
rigettato per le ragioni di seguito esposte all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato.
Con un unico motivo di appello l'appellante lamenta l'errata condanna da parte del
Giudice di prime cure al pagamento in solido con la sig.ra delle spese di lite CP_1
nei confronti delle compagnie assicurative, terze chiamate, e Controparte_4 [...]
Controparte_6
Più in particolare, il sostiene che la condanna sarebbe ingiusta ed illogica in Pt_1
quanto nella causa instaurata dalla sig.ra soccombente in toto, avrebbe “svolto le proprie CP_1
difese a dimostrazione della completa estraneità ai fatti a lui addebitati e per mero scrupolo, e dopo essere
6 stato autorizzato, chiamava in causa le due compagnie di assicurazione dalle quali riteneva dovesse essere manlevato nell'ipotetico e non creduto caso di condanna. In buona sostanza è stato costretto a costituirsi in giudizio ed a chiamare terzi a seguito dell'assurda instaurazione del giudizio di responsabilità professionale …. il convenuto, Avv. doveva essere dispensato da qualsiasi ipotesi di Parte_1
condanna alle spese o, al più, essere condannato in percentuale ridotta rispetto all'attrice”.
Tale motivo è palesemente privo di fondamento.
Ebbene, nel caso di specie, vero è che la domanda dell'odierna appellata attrice CP_1
nel giudizio di primo grado, è stata rigettata ma altrettanto vero è che l'iniziativa del chiamante si sarebbe rivelata manifestatamente infondata, posto che entrambe le compagnie assicuratrici hanno sollevato eccezioni di inesistenza ed inoperatività della garanzia assicurativa nonchè di intervenuta prescrizione.
Ebbene, sulla liquidazione delle spese al terzo chiamato in garanzia, vero è che
“principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione delle spese di giudizio, è che le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite;
e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio” (fra la varie cfr. Cass. 8 febbraio 2016, n. 2492; Cass. 10 novembre 2011, n. 23552; Cass. 21 marzo 2008,
n. 7674; Cass. 28 agosto 2007, n. 18205) ma, altrettanto vero è che “soltanto la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (Cass. 8 aprile 2010, n. 8363).
Ebbene, nel caso in esame, il ha chiamato in causa le due compagnie Pt_1
assicurative le quali hanno entrambe, preliminarmente, sollevato eccezioni di inesistenza ed inoperatività della polizza nonché di intervenuta prescrizione e, quindi, per quanto concerne il rapporto tra il e le terze chiamate e Pt_1 Controparte_4 [...]
[... bene ha fatto il giudice di prime cure a condannare in solido sia la Controparte_7
che il CP_1 Pt_1
Risulta, invero, evidente, con riferimento alla la CP_2 Controparte_2
carenza di copertura assicurativa in capo ad esso Avv. Mancusi non esistendo in portafoglio alcun contratto di società del gruppo che garantisca esso appellante.
Sul punto si evidenzia come l'odierno appellante, durante tutto il corso del giudizio di prime cure, non solo non ha provato in alcun modo il proprio assunto in quanto le istanze istruttorie formulate sono state tutte rigettate ma, si è solo limitato a depositare una fotocopia di una polizza emessa dalla in data 02/08/2004 con scadenza al CP_8
02/08/2005 ed attestante il pagamento della sola prima semestralità. Inoltre, la garanzia è del tipo Claim's made e, per come risulta alla polizza l'Avv. Mancusi espressamente ha dichiarato di non essere a conoscenza di fatti o situazioni avvenuti prima della stipula della polizza che potessero dar luogo a richieste di risarcimento. Dalla lettura dell'atto di citazione si evince chiaramente come l'evento non sia garantito dalla polizza sottoscritta in data 02/08/2004 con scadenza al 02/08/2005 in quanto la richiesta risarcitoria coincidente con la notifica dell'atto di citazione è di epoca enormemente successiva al 2004/2005.
Quanto alla deve rilevarsi l'inoperatività della polizza contratta dall'Avv. Controparte_4
in data 25.09.2013 avendo questi sottoscritto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Pt_1
del codice civile) la condizione particolare indicata col numero 400 che testualmente recita:
<< A parziale deroga del primo comma dell'articolo 7 “inizio e termine della garanzia”,
l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi verificatisi nel medesimo periodo >>. Dal momento che l'evento dannoso si
è verificato fra l'agosto 2011 ed il novembre 2012, cioè in epoca notevolmente precedente alla data di stipulazione della polizza, il danno non può tecnicamente ritenersi coperto dalla garanzia assicurativa.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché di in persona del l.r.p.t. e
[...] Controparte_4 [...]
in persona del l.r.p.t. avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Crotone n. 875/2019, pubblicata in data 08.07.2019, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che Parte_1
liquida in euro 2.900,00 per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso da remoto in data 09.06.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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8 della legge sopra richiamate, posto che la medesima aveva provveduto, nei termini di cui alla