Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RGL 10792/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al R.G. n. 10792/24 tra rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Biscaro e Parte_1 dall'avv. Greta Romani parte ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Silvia Zecchini parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale di Torino, Giudice Unico del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata,
- Dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo per i motivi esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, l'avviso di addebito n. 41020240009006610000 di complessivi € 23.692,49, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti.
- Con vittoria delle spese di lite.
CONCLUSIONI per parte convenuta:
1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico del Lavoro, contrariis reiectis, previa occorrenda sospensione del presente giudizio ex art. 295 CPC e previa occorrenda CP_ ammissione delle istanze istruttorie dell' e previa declaratoria di decadenza, e/o inammissibilità e/o improponibilità della domanda avversaria, rejectis adversis, così giudicare:
nel merito, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall' opponente con ricorso introduttivo, confermando gli avvisi di addebito opposti e dichiarandone l'esecutorietà;
- in via subordinata, in ogni caso, confermare la legittimità e la esecutorietà dell' - ex adverso – opposto avviso di addebito ovvero, in caso di revoca/ annullamento dello stesso, condannare controparte, in/a quell'altra ovvero diversa somma – maggiore o minore - che risultasse dovuta dall'opponente – per i predetti avvisi di addebito - in corso di giudizio, per i titoli e le causali di cui alla premessa.
- Con vittoria di spese e onorari.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I Con atto depositato il 31 dicembre 2024, parte ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 410 2024 0009006610000, per l'importo di € 23.692,49, notificato in data 29 novembre 2024; a fondamento dell'opposizione espone che:
- in data 20 dicembre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato induttivamente i costi per l'anno di imposta 2017, accertando un nuovo reddito di impresa;
- tale accertamento è stato opposto avanti al giudice tributario con ricorso in data 19 febbraio 20241;
- nonostante la pendenza del giudizio tributario l' , in data CP_1
29 novembre 2024, ha notificato l'avviso di addebito, ora opposto, con riferimento alla posizione contributiva dal gennaio al dicembre 20172;
- in assenza di un accertamento tributario definitivo l'eventuale avviso di addebito è da ritenere illegittimo. Si costituisce in giudizio parte convenuta che chiede che sia accertata l'infondatezza del ricorso e, in via subordinata, che sia accertata la diversa somma dovuta. Alla prima udienza, in data 11 marzo 2025, parte ricorrente dà atto dell'avvenuto deposito della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria con la quale è stato accolto il ricorso3 e rileva che, nonostante il provvedimento di
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sospensione in data 7 gennaio 20254 e la citata sentenza, in data 20 febbraio 2025, è stato effettuato un pignoramento presso terzi e, pertanto, chiede la condanna di parte convenuta, ex art 96 cpc. II All'esito del giudizio, alla luce delle ragioni svolte dalle parti, si osserva che:
1. i fatti, così come allegati e documentati da parte ricorrente, sono pacifici in causa;
2. l'art. 24, comma 3, dlgs 46/99 dispone che se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
3. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale norma non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al giudice e l'ente previdenziale non abbia avuto conoscenza dell'impugnazione proposta davanti l'autorità giudiziaria contro l'accertamento operato da altro ente .La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini, nell'ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità a ruolo alla sussistenza di condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste. Diversamente si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico5;
4. nel caso in esame, l'avviso di addebito opposto è stato formato in data 23 novembre e notificato il successivo 29 novembre 20246, vale a dire in data successiva alla proposizione del ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria7, che è stato notificato in data 19 febbraio 20248;
5. ne deriva l'illegittimità dell'atto opposto che deve essere annullato;
6. con riferimento alla domanda formulata in via subordinata da parte convenuta è assorbente osservare che la Corte di Giustizia Tributaria, con la sentenza in data 13-20 gennaio
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20259, ha totalmente accolto il ricorso affermando che il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Ne discende un onere probatorio puntuale e specifico dell'Ufficio, che, nella fattispecie in esame, non appare raggiunto;
7. pertanto, nella vicenda in esame non sussistono neppure le condizioni per l'eventuale accertamento di una diversa pretesa contributiva;
8. peraltro, in via di abbondanza, non si può non rilevare che nel nostro ordinamento, a seguito dell'introduzione del cd accertamento unificato, ex dlgs 462/97, a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi CP_ da trasmettere successivamente all' ed in caso di mancato pagamento CP_ l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle CP_ somme a qualunque titolo dovute all' , nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in L. n. 106 CP_2 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate …. pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai
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sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma 2, (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010)10;
9. alla luce di tale consolidato orientamento si osserva che nella vicenda in esame l' convenuto non ha allegato alcun CP_2 fatto costitutivo idoneo a dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva limitandosi a richiedere che il giudice disponesse l'acquisizione degli atti presso l'Agenzia dell'Entrate11;
10. nella presente tipologia di giudizi l'ente previdenziale riveste la qualità di attore in senso sostanziale12, quindi, è gravato non solo di oneri probatori, ma prima ancora di oneri di allegazione dei fatti costitutivi, sul punto, però, si è precisato che l'attribuzione di efficacia di "allegazione" a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale è, si ripete, il verbale ispettivo) interromperebbe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 c.p.c. (così precedenti citati;
v., anche, Cass. n. 2174 del 2021)13;
11. ne deriva, quindi, che l'istanza di acquisizione di atti di accertamento svolti dagli enti non può surrogare l'attività difensiva di allegazione e prova che deve essere svolta all'interno della dinamica processuale, pertanto, nel caso in esame, deve essere accertata l'infondatezza della pretesa contributiva, anche per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi;
12. si ritiene fondata la domanda ex art. 96 cpc, formulata da parte ricorrente, con riferimento alla quale si rileva che: a) con il decreto di fissazione dell'udienza è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto14; b) tale provvedimento è stato notificato all' in data 9 gennaio CP_1
202515; c) come riconosciuto dallo stesso , il CP_1 provvedimento di sospensione è stato adottato dall'Istituto il 27 febbraio 202516; d) in data 20 febbraio 2025 all'odierno ricorrente è stato notificato atto di pignoramento presso terzi17;
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e) l'art 96 cpc prevede che la somma sia equitativamente determinata dal giudice, a tali fini si ritiene di assumere come metro di giudizio il valore della causa e il tempo di durata del processo, posto che l'afflizione arrecata dall'essere costretto ad agire in giudizio può presumersi prima facie come direttamente proporzionale al c.d. rischio di lite e al tempo necessario alla sua definizione. Poiché tali fattori sono compendiati in termini quantitativi nelle tariffe professionali e la causa è stata definita alla seconda udienza, si stima equo liquidare a parte ricorrente la somma commisurata alle competenze liquidate per compensi (esclusi accessori, trattandosi di risarcimento del danno), in considerazione della durata media dei processi civili avanti al Tribunale di Torino. III Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
PQM
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara fondata e accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 410 2024 0009006610000, dell'importo di € 23.692,49, notificato in data 29 novembre 2024; dichiara infondata e rigetta la subordinata domanda accertamento del credito contributivo, formulata da parte convenuta;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore del ricorrente di €. 5.391,00, ex art. 96 cpc;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento di €. 5.391,00, oltre contributo unificato, 15% per spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio, con distrazione a favore dei difensori anticipatari.
Torino, 29 aprile 2025
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Il giudice del lavoro
Marco Nigra
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria, doc. 4 ric. 2 Cfr. pec in data 29 novembre 2024, doc. 1 ric. 3 Sentenza in data 13 gennaio 2025, doc. 10 ric 4 Cfr. decreto in data 7 gennaio 2025 di fissazione dell'udienza. 5 Cass. Sez. Lav., 1° marzo 2016, n. 4032, ove sono richiamate, nella medesima prospettiva Cass. Sez. Lav., 9 aprile 2014, n. 8379, Cass. Sez. Lav.18 febbraio 2015 n. 12333. 6 Cfr. doc. 1 ric. 7 Cfr. doc. 4 ric. 8 Come risulta dalle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, doc. 5 ric 9 Cfr. doc. 10 ric. 10 Cass. Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14194. CP_ 11 Cfr. pag. 7 memoria . 12 Ex multis, Cass. 19649/18. 13 Cass. Sez. Lav., 11 luglio 2023, n. 19774. 14 Cfr. decreto in data 7 gennaio 2025. 15 Cfr. pec depositata il 17 gennaio 2025 16 Cfr. verbale dell'udienza dell'11 marzo 2025. 17 Cfr. doc. 12 ric.