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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, OR
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto, 81 63023 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC00528 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC00528 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC00528 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC00528 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28/06/2024 l'Ufficio notificava al Ricorrente_1 S.r.l., svolgente l'attività di “Fabbricazione di parti in cuoio per calzature”, l'atto n. I00217/2024 con il quale la società è stata invitata ad esibire i documenti contabili ed extracontabili relativi ai rapporti di acquisto intrattenuti con la ditta individuale della signora Nominativo_1 nell'anno di imposta 2018.
In risposta all'invito, il Sig. Nominativo_2, in qualità di legale rappresentante della Società, in data 16/7/2024 ha esibito la seguente documentazione: - n. 12 fatture emesse dal fornitore Nominativo_1
nell'anno di imposta 2018, corredate da DDT di carico e scarico e contabili di pagamento;
-
Registri iva acquisti;
- mastrino del fornitore;
- mastrino del costo;
- situazione contabile al 31/12/2018.
In data 11/10/2024 il Ricorrente_1 S.r.l. riceveva la notifica dell'avviso di accertamento n. TQ503UC00528/2024 per l'anno d'imposta 2018 (che a sua volta era stato preceduto dallo schema d'atto
TQ5210000156 - ex art. 6 bis L. n. 212/2000) portante l'esito del controllo eseguito in capo alla ditta
“Nominativo_1” avente riflessi sull'odierna ricorrente.
La ricorrente impugnava l'avviso proponendo ricorso fondato sull'assenza di motivazione e prova, nonché sull'esistenza dele operazioni intercorse con la Nominativo_1.
L'Ufficio si costituiva in giudizio e ribadiva la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato
Dall'esame della documentazione contabile esaminata dall'Ufficio emergeva che la società ricorrente, nell'anno di imposta 2018, aveva affidato l'incarico di orlatura di nr. 21.471 tomaie alla ditta della signora
Nominativo_1, contabilizzando e deducendo i relativi costi. In data 23/07/2024 l'ufficio sottoponeva al rappresentante legale alcuni quesiti atti a comprendere la veridicità del rapporto commerciale intrattenuto con la ditta Nominativo_1 e, più in particolare, come mai la società si fosse rivolta alla predetta ditta individuale;
se prima di iniziare il rapporto di collaborazione la società avesse effettuato una visura camerale;
chi si occupava di consegnare e ritirare la merce;
chi svolgesse l'orlatura delle tomaie;
con chi si interfacciava la società per la gestione degli ordini e/o dei reclami;
come mai pur disponendo di lavoratori dipendenti affidasse alcune lavorazione alla Sig.ra Nominativo_1 e ad altri due conto terzisti cinesi;
se la società fosse in grado di esibire corrispondenza di qualunque genere per la gestione del rapporto di collaborazione e, da ultimo, quale materiale fosse necessario fornire per le lavorazioni commissionate.
Dai controlli eseguiti nei confronti della ditta “Nominativo_1” era emerso:
- che la stessa, dichiaratamente svolgente l'attività di “commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate”, avesse operato per il solo periodo 21/11/2017 – 03/08/2019;
- che l'attività, difforme da quella dichiarata, concretamente svolta verso parte ricorrente, unico committente, fosse stata quella di orlatura delle tomaie;
- che la ditta individuale avesse dichiarato di esercitare l'attività di orlatura in Indirizzo_1 a Civitanova Marche, sede improbabile dal momento che l'unità immobiliare affittata il 31/03/2015 per un solo anno e stata oggetto di compravendita il 31/10/2016, intervenuta tra la Sig. Nominativo_3 (proprietaria) e il Sig. Nominativo_4 (acquirente) che vi ha trasferito la propria residenza a far data dal 02/12/2016; - che la signora Nominativo_1 negli anni 2017 e 2018, dal momento dell'apertura della partita iva fino alla sua cessazione, non ha effettuato né acquisti di beni strumentali né di materiale di consumo e materie prime indispensabili per lo svolgimento dell'attività di impresa;
- che la signora Nominativo_1, nel periodo in cui era aperta la partita iva, non risulta essere stata titolare di alcuna utenza di energia elettrica, idrica e di gas, ma soltanto di un'utenza telefonica;
- che la ditta individuale Nominativo_1 non ha presentato la dichiarazione mod. Unico PF né per l'anno di imposta 2018 né per il 2019 e non ha versato alcuna imposta nelle annualità 2017-2018-2019 (la
Sig.ra è attualmente esposta verso il Fisco per euro 306.869,50);
- che l'attività di impresa della signora Nominativo_1 è stata oggetto di accertamento da parte dell'ufficio della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Macerata e tutti gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti si sono resi definitivi per mancata opposizione;
- che la signora Nominativo_1 non ha mai svolto né in proprio né alle dipendenze, la professione di orlatrice. La contribuente ha percepito, infatti, redditi di lavoro dipendente da sostituti di imposta che hanno dichiarato le attività di: “produzione 4 di software non connesso all'edizione”, “discoteche, sale da ballo”; “bar e altri esercizi simili senza cucina”.
- che la signora Nominativo_1 non si è avvalsa di personale dipendente nell'ambito della sua attività di impresa. I numerosi indizi raccolti dall'Ufficio, nonché quelli emersi dalle risposte fornite ai quesiti posti al Ricorrente_1 S.r.l., hanno consentito all'Ufficio di giungere alla conclusione che la ditta della signora Nominativo_1, nell'anno 2018, non ha avuto la disponibilità di strumenti e di risorse per effettuare prestazioni di orlatura tomaie e che, quindi, le operazioni cartolarizzate non fossero mai avvenute.
Tali considerazioni poste alla base dell'avviso impugnato da parte ricorrente costituiscono ampia e motivata prova e inducono al rigetto del ricorso.
Per quanto sopra, a prescindere dalle valutazioni di carattere penale ai sensi dell'art. 2 del dlgs 74/2000 per cui veniva effettuata trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, non sono stati offerti elementi volti a dimostrare l'esistenza delle operazioni. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in euro 2.000,00
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, OR
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto, 81 63023 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC00528 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC00528 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC00528 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC00528 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28/06/2024 l'Ufficio notificava al Ricorrente_1 S.r.l., svolgente l'attività di “Fabbricazione di parti in cuoio per calzature”, l'atto n. I00217/2024 con il quale la società è stata invitata ad esibire i documenti contabili ed extracontabili relativi ai rapporti di acquisto intrattenuti con la ditta individuale della signora Nominativo_1 nell'anno di imposta 2018.
In risposta all'invito, il Sig. Nominativo_2, in qualità di legale rappresentante della Società, in data 16/7/2024 ha esibito la seguente documentazione: - n. 12 fatture emesse dal fornitore Nominativo_1
nell'anno di imposta 2018, corredate da DDT di carico e scarico e contabili di pagamento;
-
Registri iva acquisti;
- mastrino del fornitore;
- mastrino del costo;
- situazione contabile al 31/12/2018.
In data 11/10/2024 il Ricorrente_1 S.r.l. riceveva la notifica dell'avviso di accertamento n. TQ503UC00528/2024 per l'anno d'imposta 2018 (che a sua volta era stato preceduto dallo schema d'atto
TQ5210000156 - ex art. 6 bis L. n. 212/2000) portante l'esito del controllo eseguito in capo alla ditta
“Nominativo_1” avente riflessi sull'odierna ricorrente.
La ricorrente impugnava l'avviso proponendo ricorso fondato sull'assenza di motivazione e prova, nonché sull'esistenza dele operazioni intercorse con la Nominativo_1.
L'Ufficio si costituiva in giudizio e ribadiva la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato
Dall'esame della documentazione contabile esaminata dall'Ufficio emergeva che la società ricorrente, nell'anno di imposta 2018, aveva affidato l'incarico di orlatura di nr. 21.471 tomaie alla ditta della signora
Nominativo_1, contabilizzando e deducendo i relativi costi. In data 23/07/2024 l'ufficio sottoponeva al rappresentante legale alcuni quesiti atti a comprendere la veridicità del rapporto commerciale intrattenuto con la ditta Nominativo_1 e, più in particolare, come mai la società si fosse rivolta alla predetta ditta individuale;
se prima di iniziare il rapporto di collaborazione la società avesse effettuato una visura camerale;
chi si occupava di consegnare e ritirare la merce;
chi svolgesse l'orlatura delle tomaie;
con chi si interfacciava la società per la gestione degli ordini e/o dei reclami;
come mai pur disponendo di lavoratori dipendenti affidasse alcune lavorazione alla Sig.ra Nominativo_1 e ad altri due conto terzisti cinesi;
se la società fosse in grado di esibire corrispondenza di qualunque genere per la gestione del rapporto di collaborazione e, da ultimo, quale materiale fosse necessario fornire per le lavorazioni commissionate.
Dai controlli eseguiti nei confronti della ditta “Nominativo_1” era emerso:
- che la stessa, dichiaratamente svolgente l'attività di “commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate”, avesse operato per il solo periodo 21/11/2017 – 03/08/2019;
- che l'attività, difforme da quella dichiarata, concretamente svolta verso parte ricorrente, unico committente, fosse stata quella di orlatura delle tomaie;
- che la ditta individuale avesse dichiarato di esercitare l'attività di orlatura in Indirizzo_1 a Civitanova Marche, sede improbabile dal momento che l'unità immobiliare affittata il 31/03/2015 per un solo anno e stata oggetto di compravendita il 31/10/2016, intervenuta tra la Sig. Nominativo_3 (proprietaria) e il Sig. Nominativo_4 (acquirente) che vi ha trasferito la propria residenza a far data dal 02/12/2016; - che la signora Nominativo_1 negli anni 2017 e 2018, dal momento dell'apertura della partita iva fino alla sua cessazione, non ha effettuato né acquisti di beni strumentali né di materiale di consumo e materie prime indispensabili per lo svolgimento dell'attività di impresa;
- che la signora Nominativo_1, nel periodo in cui era aperta la partita iva, non risulta essere stata titolare di alcuna utenza di energia elettrica, idrica e di gas, ma soltanto di un'utenza telefonica;
- che la ditta individuale Nominativo_1 non ha presentato la dichiarazione mod. Unico PF né per l'anno di imposta 2018 né per il 2019 e non ha versato alcuna imposta nelle annualità 2017-2018-2019 (la
Sig.ra è attualmente esposta verso il Fisco per euro 306.869,50);
- che l'attività di impresa della signora Nominativo_1 è stata oggetto di accertamento da parte dell'ufficio della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Macerata e tutti gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti si sono resi definitivi per mancata opposizione;
- che la signora Nominativo_1 non ha mai svolto né in proprio né alle dipendenze, la professione di orlatrice. La contribuente ha percepito, infatti, redditi di lavoro dipendente da sostituti di imposta che hanno dichiarato le attività di: “produzione 4 di software non connesso all'edizione”, “discoteche, sale da ballo”; “bar e altri esercizi simili senza cucina”.
- che la signora Nominativo_1 non si è avvalsa di personale dipendente nell'ambito della sua attività di impresa. I numerosi indizi raccolti dall'Ufficio, nonché quelli emersi dalle risposte fornite ai quesiti posti al Ricorrente_1 S.r.l., hanno consentito all'Ufficio di giungere alla conclusione che la ditta della signora Nominativo_1, nell'anno 2018, non ha avuto la disponibilità di strumenti e di risorse per effettuare prestazioni di orlatura tomaie e che, quindi, le operazioni cartolarizzate non fossero mai avvenute.
Tali considerazioni poste alla base dell'avviso impugnato da parte ricorrente costituiscono ampia e motivata prova e inducono al rigetto del ricorso.
Per quanto sopra, a prescindere dalle valutazioni di carattere penale ai sensi dell'art. 2 del dlgs 74/2000 per cui veniva effettuata trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, non sono stati offerti elementi volti a dimostrare l'esistenza delle operazioni. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in euro 2.000,00