CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1063/2020
All'udienza collegiale del giorno 04/02/2025 ore 12:20
Presidente Relatore NI IN
Consigliere Domenica Capezzera
Consigliere Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. DANIELLI MAURO presente
Appellato/i
CP_2
Avv. CIOCCA IVANOE
Controparte_3
Avv. VALENTE ANTONIO
Nessuno compare per gli appellati alle ore 12.45
La Corte invita parte appellante a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Danielli discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
NI IN
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NI IN - Presidente relatore dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1063 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Danielli (C.F. CP_1 C.F._1
- PEC: ) ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, in Via delle Medaglie D'Oro 193, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(P. IVA ) in persona Controparte_4 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall' Avv. Ivanoe Ciocca (C.F. – PEC: C.F._3
t), per procura alle liti del 21 luglio 2015 n. repertorio 80974 Email_2
a rogito notaio di Roma n. 21569, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Persona_1 via Cesare Beccaria 29 presso l'ufficio distrettuale legale dell' ; CP_4
- APPELLATO -
e
, istituito Controparte_5 con D.L. 22/10/2016 n° 193, convertito in L. n° 225/2016 (in seguito ) per tutto il territorio CP_6 nazionale, ad esclusione della , (quale successore a titolo universale di Controparte_7 [...] seguito di fusione per incorporazione delle società , Controparte_8 Controparte_9 ed , avvenuta in data 17 giugno 2016 con atti ai rogiti del Dott. Controparte_10 Controparte_11
Notaio in Roma, Repertorio n. 41564 Raccolta n. 23400 registrato all' Persona_2 CP_5
, Ufficio Territoriale di Roma 3, in data 20 giugno 2016 al n. 16210 Serie 1T, avente efficacia
[...] dal 1° luglio 2016), (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. NI Valente (Cod. Fisc. – PEC: C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino (FR) alla via Email_3
G. D'Annunzio n. 35, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10/02/2020 ha proposto appello CP_1
avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 14526/2019, pubblicata in data 10/07/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 21248/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e . Controparte_11 CP_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Si premette che viene omesso lo svolgimento del processo, in ossequio al dettato del novellato dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009). CP_1 ha evocato innanzi a questo Tribunale l' e per sentirli condannare in
[...] CP_2 Controparte_11 solido tra loro, previo accertamento dell'illegittimità della iscrizione ipotecaria, al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella misura di euro 200.000,00, con vittoria di spese. A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto quanto segue. Dopo aver ricevuto dall' alcuni avvisi bonari per il CP_2 pagamento dei contributi inerenti l'attività di titolare di un esercizio commerciale svolta negli anni
2004 – 2006, aveva provveduto al pagamento del dovuto il 13.9.2007 per l'importo complessivo di euro 5015,57. Il 26.6.2009 le aveva notificato un preavviso di fermo amministrativo CP_12 contenente intimazione di pagamento dei contributi già pagati due anni prima, cui era seguita la richiesta avanzata all' per lo sgravio del credito e la relativa comunicazione all'esattore per CP_2
l'annullamento della cartella sottesa. Nondimeno il 15.7.2009 le aveva notificato CP_12
l'avvenuta iscrizione di ipoteca esattoriale sull'immobile di sua proprietà sito in Castel Viscardo
(TN), via Roma n. 20, per il medesimo credito già estinto. Successivamente essa attrice aveva deciso di vendere tale immobile, venendo a scoprire da controlli effettuati dallo studio notarile incaricato allo scopo della esistenza dell'iscrizione ipotecaria relativa ad una cartella dell'importo di euro
13.590,32 traente origine dai contributi previdenziali degli anni 2004, 2005 e 2006 già pagati.
Chiesta la cancellazione dell'ipoteca, aveva appreso mediante accesso agli atti che l' aveva CP_2 provveduto a sgravare l'importo solo l'8.7.2009 (vale a dire 2 anni dopo il pagamento) comunicando in pari data ad di provvedere alla cancellazione dei tributi dai ruoli esecutivi. Ciò CP_11 nonostante la concessionaria della riscossione aveva provveduto a cancellare l'iscrizione ipotecaria solo il 17.9.2012, cioè 5 anni dopo l'effettivo pagamento del dovuto. Tale condotta appariva doppiamente illegittima, sia perché la cancellazione era avvenuta con grande ritardo, sia perché
l'iscrizione ipotecaria era relativa ad un capitale dovuto di importo inferiore al limite di legge degli
8000,00 euro, come riconosciuto dalla giurisprudenza. Dalla condotta dei convenuti era scaturito ad essa attrice un danno costituito dall'aver dovuto rinunciare alla programmata vendita dell'immobile a causa dell'ipoteca iscritta sul bene e nel non aver potuto accedere al credito, nel non aver potuto tempestivamente disporre ed impiegare le somme derivanti dalla vendita, nella lesione della propria immagine e reputazione, nello stress derivante dalla necessità di ricercare la documentazione risalente ad anni prima e di attivarsi con l'acquirente per spostare la data di vendita dell'immobile.
Si è costituita l' allegando la competenza funzionale del giudice del lavoro, eccependo il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva per essere legittimato in via esclusiva il concessionario della riscossione e rilevando che la pretesa creditoria era divenuta incontestabile per decorso del termine di 40 giorni previsto per l'impugnativa degli avvisi di addebito relativi ai contributi non pagati. Si è costituita anche eccependo la prescrizione della domanda Controparte_8 risarcitoria, assumendo la legittimità dell'iscrizione ipotecaria anche se inferiore agli 8000,00 euro di credito e deducendo la carenza di prova del danno e di nesso causale tra la propria condotta e il pregiudizio allegato dalla parte”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta la domanda;
- dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, in riforma parziale dell'impugnata sentenza: Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in questione e l'illegittimo operato dei convenuti, ognuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna appellante al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, in ragione di quanto in narrativa evidenziato, e per l'effetto condannare e Controparte_13 in solido fra loro al risarcimento in favore della sig.ra dell'importo che qui si CP_2 CP_1 quantifica in € 200.000,00. In via subordinata accertare e dichiarare il diritto della sig.ra CP_1 al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima iscrizione ipotecaria di cui in
[...]
narrativa, condannando le convenute in solido fra loro al pagamento di un importo ritenuto di giustizia anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre
Iva e Cpa come per Legge”. § 5. — L'appellato costituitosi con Controparte_14 comparsa di risposta depositata in data 27/02/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'appello rigettare l'appello confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze”.
§ 6. — L'appellata , già Controparte_5 Controparte_8
, costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 07/06/2021, ha resistito
[...] all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'appello di Roma, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE - dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado da parte attrice;
NEL MERITO - dichiarare la prescrizione dell'azione promossa;
- rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio e distratte in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 7. — All'odierna udienza il difensore dell' appellante ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo dell'appello viene dedotta la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Come precedentemente rilevato, l'attrice ha lamentato in citazione, in primo luogo, un pregiudizio di natura patrimoniale, asserendo di non aver potuto vendere la proprietà dell'immobile sito in Castel Viscardo (TN), via Roma n. 20, a causa della iscrizione ipotecaria relativa ad una cartella dell'importo di euro 13.590,32 traente origine dai contributi previdenziali degli anni 2004, 2005 e 2006, già pagati. Nel corso dell'istruttoria di causa
(di natura esclusivamente documentale) ella ha però spostato i termini della questione, sostenendo che il danno era scaturito dall'impossibilità di procedere all'acquisto di un appartamento per il quale aveva già avanzato una proposta, non avendo potuto monetizzare l'immobile di Castel Viscardo e quindi essendo nell'impossibilità di procurarsi la provvista necessaria per il pagamento del prezzo”.
Deduce l'appellante che: “Appare chiaro che alla luce di tale fondamentale pronuncia non possa parlarsi, nel caso di specie, di domanda nuova, avanzata nel corso del giudizio da parte attrice.
Con le memorie istruttorie, infatti, la sig.ra a semplicemente allegato documentazione CP_1
tesa a dimostrare il mancato acquisto di un immobile derivante, in buona parte, dalla mancata vendita dell'immobile gravato da ipoteca.
L'allegazione in parola, ben lungi dall'integrare una domanda nuova, era finalizzata a fornire al Giudicante un quadro generale del pregiudizio subito”.
Il motivo è fondato. Invero “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12310 del
15/06/2015, Rv. 635536 - 01).
Nel caso di specie è rimasto immutato il thema decidendum, costituito dall'accertamento della sussistenza dei presupposti del risarcimento danni in relazione alle condotte tenute dagli appellati essendo stato prospettato un nuovo criterio per la quantificazione del danno costituito comunque dall'indisponibilità dell'immobile a causa dell'iscrizione ipotecaria.
§ 8.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “Omessa e/o insufficiente valutazione dei fatti di causa e della documentazione prodotta”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Ma anche a voler ritenere ammissibile l'allegata prospettazione di un danno differente da quello originariamente lamentato, osserva il
Tribunale che l'assunto non può considerarsi fornito di adeguato sostegno probatorio, essendosi la limitata a produrre copia, sprovvista peraltro di data certa, di una proposta di acquisto di CP_1 immobile condizionata all'ottenimento di un mutuo. Invero non è dato sapere se il mutuo è stato effettivamente richiesto, né quali siano stati gli eventuali motivi del diniego, senza peraltro considerare che l'affare potrebbe non essersi concluso per altri motivi che nulla hanno a che vedere con la mancata erogazione del mutuo.
Pari sorte deve avere la domanda con riguardo alle altre voci di danno richiamate in citazione.
Quanto alla reputazione, anche commerciale, dell'attrice, non è stato fornito elemento alcuno atto a provare che tale reputazione sia stata danneggiata dalla iscrizione ipotecaria e più specificamente dalla conoscenza che della formalità pregiudizievole abbiano avuto i terzi.
Per ciò che concerne infine i disagi derivanti dalla necessità di ricercare la documentazione risalente ad anni prima, è noto che la gravità dell'offesa costituisce uno dei requisiti per il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale alla persona in quanto “il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio” e la lesione “deve eccedere una certa soglia di offensività” nell'ambito di un sistema che impone un grado minimo di tolleranza (Cass. SS.UU. n. 26972/2008), mentre sia la gravità della lesione che la serietà del danno, quali requisiti di accesso alla risarcibilità del pregiudizio, devono essere accertati dal giudice secondo il parametro della coscienza sociale in un determinato momento storico. Non sembra dunque, alla stregua dei principi sopra espressi, che il disagio dell'attrice – pur certamente innegabile – abbia però superato la soglia di tollerabilità in questione”.
Deduce l'appellante che “A parere della scrivente difesa gli elementi in questione erano e sono senz'altro sufficienti a consentire l'accoglimento del richiesto risarcimento per danno patrimoniale.
Non vi è chi non veda, infatti, che l'aver dovuto rinunciare dapprima alla realizzazione economica della vendita dell'immobile di proprietà e, quindi, all'auspicato acquisto di un immobile, costituisca un danno perfettamente indennizzabile sotto il profilo patrimoniale.
D'altro canto, la rigorosa prova del quantum del pregiudizio subito è, in casi come quello di specie, difficilmente raggiungibile.
Ciò non toglie, tuttavia, che gli elementi fattuali sopra emarginati - a parere della scrivente difesa, pienamente provati - avrebbero senz'altro dovuto consentire il giudice di prime cure di addivenire ad una decisione diversa e favorevole all'odierna appellante.
È bene, inoltre, ricordare che l'accertamento del danno di cui trattasi, pur richiedendo la prova o quantomeno un principio di prova da parte di chi lo allega, può essere accertato e liquidato anche ricorrendo a massime d'esperienza. (Cass. sentenza n. 20426/2016)”.
Il motivo è fondato.
L'iscrizione ipotecaria determinando un vincolo alla disponibilità dell'immobile ha certamente determinato un danno a carico dell'appellante.
Danno che si è concretizzato al momento della proposta di acquisto presentata, in data
01.07.2012 da per il tramite dell'Agenzia Tecnocasa – Studio Balduina s.r.l. CP_1
Non vi è motivo di dubitare dell'esistenza di tale documento redatto su carta intestata della
Tecnocasa e sottoscritto da soggetti terzi.
È evidente le difficoltà incontrate dall'appellante nel far fronte alle obbligazioni derivanti dalla proposta d'acquisto non potendo disporre del proprio immobile.
Invero è notorio che la maggioranza di coloro che acquista una nuova abitazione deve vendere un'altra proprietà per poter pagare il prezzo.
In ordine alle responsabilità correttamente il Tribunale ha osservato che “le condotte allegate come ipoteticamente produttive di danno sono due: il ritardo nella comunicazione dello sgravio all'esattore – attività di pertinenza dell' in quanto titolare della pretesa contributiva – ed il CP_2 ritardo nella cancellazione dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR n. 602/73 (condotta addebitata ad siccome strettamente inerente la fase del recupero del credito)”. CP_8 Deve osservarsi che l'appellante provvedeva a pagare i contributi previdenziali in data 13 settembre 2007 e l' comunicava lo sgravio all'ente della riscossione, solo in data 08.07.2009 CP_2
(all. 10 fascicolo di parte attrice).
Quest'ultimo provvedeva alla cancellazione dell'ipoteca, su sollecitazione dell'appellata, solo in data 17.09.2012.
Dunque, seppur tardivamente, l' comunicava lo sgravio e pertanto non ha responsabilità CP_2 in ordine ai danni subiti dall'appellante riconducibili invece totalmente alla condotta dell'ente della riscossione che è censurabile per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, per aver iscritto ipoteca per un credito inferiore ad € 8.000,00.
Invero “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R.n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Né a diversa conclusione può indurre l'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2010, il quale, vietando all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l'autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l'espropriazione, senza, per ciò solo, poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione” (Cass. Sez. 5 -,
Ordinanza n. 16110 del 28/06/2017 - Rv. 644701 - 01).
Soprattutto, per non aver cancellato l'ipoteca, già iscritta illegittimamente, dopo aver ricevuto il provvedimento di sgravio dall'ente impositore sin dall' 8.7.2009.
Il diritto al risarcimento del danno non si è prescritto come eccepito dall' in quanto, come CP_6 correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata “non solo l'illegittimità ab origine dell'iscrizione ipotecaria, ma anche la condotta colpevolmente omissiva (sub specie di ritardo) dell'ente previdenziale e dell'esattore (rispettivamente per ritardato sgravio e ritardata cancellazione), si configura nella fattispecie un illecito permanente e non già un illecito istantaneo con effetti permanenti. La differenza tra le due figure di danno riposa nel fatto che, mentre nell'illecito istantaneo con effetti permanenti il pregiudizio si esaurisce nella condotta uno actu dell'agente, mentre le sue conseguenze possono perdurare nel tempo per i motivi più disparati, nell'illecito permanente è il perdurare della condotta pregiudizievole che continua a cagionare il danno nell'altrui sfera giuridica. Nell'ipotesi di illecito istantaneo con effetti permanenti la prescrizione decorre dall'atto causativo del danno, a prescindere dal perdurare nel tempo dei suoi effetti, mentre nell'illecito permanente il danno continua a prodursi giorno per giorno a causa del perdurare dell'altrui condotta (potendo l'agente cessare la stessa, facendone venir meno le conseguenze), sicché la prescrizione decorre anch'essa di giorno in giorno, con il limite (nel caso di specie) del quinquennio precedente. Poiché dunque nella presente controversia si fa questione di condotta colpevolmente inerte dell' e di , il diritto al risarcimento non risulta CP_2 CP_8 prescritto, se non nei limiti dei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda”.
Deve aggiungersi che la giurisprudenza più recente, condivisibilmente, fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dal momento della percepibilità dell'illecito che può non coincidere, come avvenuto nel caso di specie, col momento di verificazione dell'evento lesivo determinato dall'illegittima iscrizione ipotecaria (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 29140 del
12/11/2024 - Rv. 672853 - 01)
Il danno può essere quantificato nella misura pari al credito per cui è stata iscritta ipoteca (€ 6.195,04) non essendovi la prova di ulteriori pregiudizi.
§ 9. — In conclusione l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma l' deve essere condannata Controparte_5
a pagare ad la somma di € 6.195,04. CP_1
Spetteranno altresì all'appellante gli interessi, nella misura legale, dalla data di notifica dell'atto di citazione innanzi al Tribunale sino all'effettivo soddisfo.
§ 10. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia : € 919,00
Fase introduttiva del giudizio : € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00
Fase decisionale : € 1.701,00 per un totale di € 5.077,00 oltre ad € 759,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio : € 921,00
Fase decisionale : € 1.911,00 per un totale di € 3.966,00 oltre ad € 777,00 per spese. Esse possono essere compensate relativamente alla posizione dell' atteso che, pur essendo stata CP_2 rigettata la domanda di risarcimento nei suoi confronti, tuttavia, è stato accertato il suo ritardo nell'emissione dell'ordine di sgravio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_1
(già ) e avverso la Controparte_5 Controparte_8 CP_2 sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 14526/2019, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna l' a pagare ad a somma di € 6.195,04 Controparte_5 CP_1 oltre agli interessi legali dalla data dell'atto di citazione sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna l' a rifondere ad le spese dei due Controparte_5 CP_1
gradi di giudizio che liquida, per il giudizio innanzi al Tribunale, in complessivi € 5.077,00 per compensi oltre ad € 759,00 per spese e per il presente grado in complessivi € 3.966,00 per compensi oltre ad € 777,00 per spese ed oltre accessori di legge.
- Spese dei due gradi compensate per quanto concerne la posizione dell' . CP_2
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
NI IN