Art. 62.
E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per lo anno 1982, per l'attuazione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei programmi regionali di intervento nel settore agricolo previsti dall' articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403 .
Al riparto della somma di cui al precedente comma tra le regioni e le province autonome, provvede il CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
E' autorizzata, altresi', la spesa di lire 50 miliardi, per l'anno 1982, per gli interventi previsti dal primo comma, lettere a), c), e d), dell' articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403 .
E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per lo anno 1982, per l'attuazione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei programmi regionali di intervento nel settore agricolo previsti dall' articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403 .
Al riparto della somma di cui al precedente comma tra le regioni e le province autonome, provvede il CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
E' autorizzata, altresi', la spesa di lire 50 miliardi, per l'anno 1982, per gli interventi previsti dal primo comma, lettere a), c), e d), dell' articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403 .