Ordinanza cautelare 26 settembre 2018
Sentenza 23 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/05/2022, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 00808/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01007/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Miglietta e Fiorella D'Ettorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Lutrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS-, ricevuta l'11.5.2018, con la quale il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Galatina – ASL Lecce, ha formalizzato il diniego di accoglimento della “Domanda di accesso all'Assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi – Del. G.R. -OMISSIS- dell'11.7.2017”, presentata dal ricorrente il 21.9.2017;
- nonché di ogni altro atto alla medesima presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. F. D'Ettorre, per la parte ricorrente, e avv. D. Lutrino, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente proponeva domanda per l’accesso al beneficio dell’assegno di cura in quanto affetto da una « gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare » (v. domanda in doc. 2 ricorso);
- b) in sede di ricorso si specificava che la suddetta patologia era costituita dalla « sclerosi multipla progressiva, patologia neurologica/muscolare del tutto similare alla S.L.A. (Sclerosi Laterale Amiotrofica), determinante … una gravissima compromissione motoria »;
- c) l’ASL, con nota prot. -OMISSIS- del 7 maggio 2018, respingeva la suddetta domanda, sulla base delle risultanze dell’esame condotto dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) del 23 aprile 2018, ritenendo che il ricorrente non rientrasse « in una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a),b),c), d), e), f), g) h), i) dell’articolo 3 del Decreto FNA 2016 » (v. provvedimento impugnato in doc. 3 ricorso);
- d) col gravame in esame, il ricorrente si duole del suddetto diniego e lamenta che, nello stesso, la ASL i) non ha indicato a quale, tra le lettere suddette di cui all’art. 3, comma 2, del predetto Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016, sarebbe riconducibile la sua patologia, con la conseguenza di non poter nemmeno individuare la scala di punteggio, diversa in base al tipo di patologia, alla quale fare riferimento, ii) non ha indicato il punteggio di non autosufficienza;
- e) si è costituita in giudizio la ASL;
- f) con ordinanza n. 492 del 26 settembre 2018, questa Sezione respingeva la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris e con compensazione delle spese di quella fase;
- g) all’udienza pubblica del 10 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato che:
- a) l’art. 3, comma 2, del Decreto Interministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze, FNA (doc. 4 ricorso), prevede che « Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)> =4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B; e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod; f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore; g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI <=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche »;
- b) la ASL, con il provvedimento impugnato, rigettava la domanda del ricorrente facendo rinvio all’attività valutativa svolta dall’UVM « riunitasi in data 23/4/2018 come da documentazione agli atti » e ritenendo che il ricorrente non rientrasse in nessuna delle suddette lettere di cui all’art. 3, comma 2, Decreto cit.;
- c) il verbale dell’UVM del 23 aprile 2018, richiamato per relationem nel provvedimento ASL (e allegato alla memoria difensiva ASL del 20 settembre 2018), reca espressamente l’indicazione della lett. “e” di cui all’art. 3, comma 2, cit. Decreto e il relativo punteggio della pertinente scala EDSS, pari a 8, come tale non idoneo a consentire l’accesso del ricorrente all’invocato beneficio, in quanto sarebbe stato necessario raggiungere almeno il punteggio di 9;
- d) ne deriva che il provvedimento dell’ASL dà conto delle specifiche ragioni per le quali non si è ritenuto che il caso del ricorrente rientrasse nel novero di soggetti ammissibili al beneficio dell’assegno di cura.
3) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto ma che le spese di lite possano essere compensate, considerata la delicatezza degli interessi sottesi alla causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.