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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 24/11/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1009/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1009 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
ON RI, pec: giusta procura in atti;
Email_1
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to ARIEMMA SALVATORE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Termoli, Via Elba n. 19, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “In via principale - Accertare l'inadempimento professionale dell'Arch. come esposto in atti e, per l'effetto, condannare l'Arch. al risarcimento di € CP_1 CP_1
4.350,10 per le spese sostenute dal sig. per l'acquisto di una nuova caldaia e l'installazione dei Pt_1 pannelli per aumentare la luminosità, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'Attore da quantificarsi in via equitativa;
- Accertare e dichiarare la risoluzione dell'incarico per servizi di progettazione per grave inadempimento professionale;
- Accertare la vessatorietà degli art. 7, 8 e 10 dell'incarico per servizi di progettazione e, per l'effetto, dichiararne la nullità, nella parte in cui prevedono una sproporzione pagina 1 di 7 dei diritti e degli obblighi in danno del sig. - In applicazione dell'art. 8 dell'incarico semplificato per Pt_1 servizi di progettazione, condannare l'Arch. al pagamento della penale nella misura massima CP_1 stabilita in contratto e pari ad € 1.900,00. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; per parte convenuta: “piaccia all' On.le Giudice adito affermare e dichiarare:
1. La nullità assoluta dell'atto di citazione in quanto privo degli elementi essenziali quali petitum e causa petendi.
2. Rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto, sotto tutti i profili eccepiti, stante la manifesta infondatezza ed antigiuridicità.
3. L'accoglimento integrale della comparsa dell'Arch. e, Controparte_1
per l'effetto, condannare l'attore, al pagamento alle spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ex art. 93 cpc.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premesso di aver conferito all'Arch. , in data Parte_1 Controparte_1
8.4.2021, incarico professionale avente ad oggetto la progettazione di lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica e abbattimento delle barriere architettoniche presso il proprio immobile sito in Casacalenda, ha convenuto in giudizio il CP_1 allegando l'inadempimento del professionista in quanto, sebbene i lavori avrebbero dovuto concludersi entro e non oltre il 31.12.2022 per poter beneficiare delle agevolazioni Superbonus
110%, l'Arch. non redigeva e non consegnava il computo metrico necessario per CP_1 dare inizio ai lavori, i quali quindi non sono stati mai avviati;
che, quindi, perse le agevolazioni
Superbonus 110%, il si vedeva costretto a sostenere spese per effettuare migliorie Pt_1 all'appartamento di sua proprietà, anche necessarie per il superamento delle barriere architettoniche, per una spesa complessiva pari ad € 4.350,10; che, inoltre, il si CP_1 rendeva inadempiente anche rispetto ad ulteriori obblighi, non avendo mai informato il degli sviluppi della pratica di condono presentata al Comune di Casacalenda e non Pt_1 avendo mai effettuato alcun sopralluogo presso l'immobile da ristrutturare.
Inoltre, il contratto d'incarico professionale recherebbe diverse clausole vessatorie, determinanti uno squilibrio di diritti e obblighi in danno del e in favore dell'Architetto, Pt_1 concluse senza la duplice sottoscrizione richiesta dall'art. 1341, co. 2 c.c., quali, in particolare, gli artt. 8 nonché 7 e 10 del contratto, chiedendone l'attore la declaratoria di inefficacia. Nel contempo, il ha chiesto “in applicazione dell'art. 8 dell'incarico semplificato per servizi Pt_1 di progettazione, condannare l'Arch. al pagamento della penale nella misura CP_1 massima stabilita in contratto e pari ad € 1.900,00”. pagina 2 di 7 2. In corso di causa si è costituito l'Arch. , contestando ogni avverso assunto e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, il professionista ha eccepito la nullità dell'atto di citazione e, ad ogni modo, ha sostenuto l'esatta esecuzione della propria prestazione, in quanto: a) nel pieno rispetto dei termini contrattuali, provvedeva a depositare presso il Comune di Casacalenda SCIA per accesso al Superbonus efficientamento energetico e lavori straordinari, unitamente alla SCIA per sanatoria delle opere difformi rilevate nell'immobile oggetto di Superbonus 110, come da domanda inviata e protocollata in data 12-
24 maggio 2021; b) redigeva in data 28.10.2021 il computo metrico, consegnato agli inizi di novembre del 2021, a mani dello stesso presso lo studio dell'Arch. , alla Pt_1 CP_1 presenza dell'Ing. ; c) effettuava vari e ripetuti sopralluoghi presso Controparte_2
l'immobile del sig. come da rilievi fotografici depositati. Ha quindi evidenziato che, Pt_1 contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, “ogni eventuale pregiudizio è da attribuirsi esclusivamente all'inerzia del committente che nonostante avesse ottenuto il titolo abilitativo alla realizzazione di tutti i lavori, grazie all'opera professionale prestata dal convenuto, non ha mai provveduto a dare inizio ai suddetti lavori incaricando un'impresa di fiducia”. Inoltre, evidenziato di non avere ancora percepito alcun compenso per l'attività prestata, riservando di agire separatamente stante l'impossibilità di spiegare tempestiva domanda riconvenzionale, ha evidenziato la legittimità delle clausole contrattuali, siccome specificatamente approvate in calce al contratto, e contestato l'avversa domanda risarcitoria.
3. La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e, all'esito, rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, la quale, oltre ad essere stata formulata in termini estremamente generici dal convenuto, è comunque infondata, contenendo l'atto introduttivo una sufficiente esposizione delle ragioni poste a sostegno delle domande formulate dall'attore.
5. Nel merito, il ha agito in giudizio lamentando il grave inadempimento del Pt_1 convenuto nell'espletamento dell'incarico professionale affidatogli, chiedendo di voler dichiarare conseguentemente la risoluzione del contratto, in uno all'accertamento del carattere vessatorio di talune clausole contrattuali, ivi inclusa quella relativa alle penali in caso di risoluzione, e alla condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito a seguito della perdita dei benefici del cd. Superbonus 110%. pagina 3 di 7 In particolare, l'attore ha sostenuto che il professionista si sarebbe reso gravemente inadempiente in quanto: a) non informava il committente degli sviluppi della pratica presentata;
b) non aveva mai effettuato alcun sopralluogo presso l'immobile del c) Pt_1 non redigeva, né consegnava il computo metrico e impedendo così l'esecuzione dei lavori, con conseguente spirare del termine del 31.12.2021 per poter usufruire dei benefici del
Superbonus.
Il convenuto, nel costituirsi, ha contestato ogni addebito mosso a suo carico, depositando in atti il computo metrico e sostenendo di averlo consegnato brevi manu al nei primi Pt_1 giorni di novembre.
6. Tanto posto, in tema di distribuzione dell'onere della prova, giova rammentare che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., per tutte, Cass., Sez. unite, n.
13533/2001).
6.1. Nel caso in esame, è pacifico che in data 8.4.2021 le odierne parti in causa concludevano tra loro un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto il progetto di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica dell'immobile del
Direzione dei lavori e Sicurezza per la esecuzione delle opere (art. 1 del contratto). Pt_1
Quanto ai termini di espletamento dell'incarico, in base all'art. 5 del contratto le parti convenivano che entro il 31.12.2021 sarebbe stato realizzato il progetto, mentre la consegna degli elaborati progettuali presso il Comune per l'autorizzazione edilizia sarebbe dovuta avvenire entro 150 giorni dalla sottoscrizione del contratto e, dunque, entro il 6.9.2021.
Risulta ancora ex actiis che nel maggio 2021 l'Arch. presentava presso il Comune CP_1 di Casacalenda la SCIA per i lavori straordinari di cui al contratto, nonché SCIA per procedere alla sanatoria delle opere difformi rilevate nell'immobile dell'attore.
Dallo scambio di messaggi intercorso tra le parti si evince che ad ottobre non era stato redatto il computo metrico, richiedendo il professionista, per potervi procedere, la documentazione consegnata al Comune e asseverata nonché la lettera d'incarico sottoscritta dal committente, oltre a segnalare il mancato pagamento per le spese di condono;
il Pt_1 quindi, si faceva carico di verificare lo stato della pratica e il successivo 26 ottobre comunicava all'odierno convenuto di avere tutta la documentazione (quella presentata al Comune, “firmata pagina 4 di 7 dall'ufficio tecnico”), chiedendo un appuntamento per poter consegnare detta documentazione e prendere il computo metrico che il professionista avrebbe potuto già redigere nel frattempo, chiedendo altresì l'invio dell'iban per procedere al pagamento delle spese per il condono, a cui poi è seguito l'invio di detto iban da parte dell'Arch. . CP_1
Orbene, premesso che la SCIA contiene le riproduzioni fotografiche dell'immobile del che presuppongono necessariamente l'espletamento di un sopralluogo, restando nella Parte_1 discrezionalità del professionista decidere se procedere o meno a successive attività di ispezione dell'immobile- e che l'essersi il committente adoperato nella richiesta della documentazione presso il non implica specularmente un inadempimento del CP_3 professionista- quantomeno grave ex art. 1455 c.c.- con riguardo alla complessiva prestazione dedotta in contratto, con riguardo invece al computo l'Arch. ha prodotto in atti un CP_1 computo metrico e richiesto prova orale al fine di dimostrare l'avvenuta consegna dello stesso al Sul punto, quindi, è stato ascoltato l'ing. , figlio del convenuto Pt_1 Controparte_2
e impiegato presso lo stesso studio professionale del padre, il quale ha riferito che il computo metrico relativo alla manutenzione dell'immobile del era stato consegnato a Pt_1 quest'ultimo nei primi giorni di novembre presso lo studio , alla presenza anche CP_1 della moglie dell'attore.
Ora, lo stretto rapporto familiare e professionale che lega il teste al convenuto, se non può condurre, come sostiene l'attore, a ritenere sic et simpliciter inattendibile il teste, richiede senz'altro di vagliarne con maggiore rigore la credibilità, ricercando ogni ulteriore riscontro, compresi quelli provenienti dallo stesso attore. Sul punto, infatti, non possono non evidenziarsi le seguenti circostanze: a) dall'ultimo messaggio datato 26 ottobre 2021 e di cui si
è detto poc'anzi, non sono stati documentati o altrimenti provati solleciti, da parte del Pt_1 per ottenere la consegna di tale computo metrico, il cui mancato inoltro avrebbe paralizzato e poi definitivamente pregiudicato, in tesi, l'esecuzione dei lavori;
difatti, dal 26 ottobre 2021 si giunge direttamente alla missiva del 16 settembre 2022 in cui si discorre, tuttavia, di “mancato adempimento della prestazione promessa”, senza farsi mai alcun cenno alla mancata consegna del computo metrico;
b) lo stesso attore riferisce che “in data 24.10.2021, raggiunti accordi con l'impresa appaltatrice, il sig. contattava l'Arch. a mezzo WhatsApp per Pt_1 CP_1 richiedergli l'invio del computo metrico allo scopo di sottoporlo all'impresa e dare inizio ai lavori”; sul punto, tuttavia, nonostante la contestazione del professionista relativa alla mancata esecuzione dei lavori per colpa dello stesso committente, il quale – in tesi- non procedeva ad incaricare una ditta di fiducia per l'esecuzione dei lavori, l'attore non ha fornito prova pagina 5 di 7 contraria- com'era suo onere fare, onde corroborare i propri assunti-, ancor più al fine di dimostrare che l'eventuale impresa, ancorché incaricata dei lavori, non aveva potuto dar seguito all'incarico ricevuto proprio e solo in ragione della mancata consegna del computo metrico da parte del progettista;
c) infine, a fronte della richiesta di prova testimoniale del
, tesa a dimostrare l'avvenuta consegna del computo metrico, l'attore si è limitato a CP_1 chiedere prova contraria mediante richiesta di “interrogatorio formale del sig. Parte_1 sui capitoli di prova eventualmente ammessi” (pag. 9 memoria n. 3 ex art. 171ter c.p.c.), richiesta manifestamente inammissibile, non potendo -d'evidenza- la parte deferire a se stessa un interrogatorio formale (volto, come noto, ad ottenere dalla controparte una confessione su circostanze a sé sfavorevoli e favorevoli alla parte deferente).
Tale essendo il quadro emerso all'esito dell'istruttoria e delle allegazioni delle parti, il
Tribunale reputa indimostrato l'inadempimento del professionista, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione e risarcitoria, mentre resta assorbita quella relative all'asserita vessatorietà, per mancata sottoscrizione ex art. 1341 c.c., dell'art. 8 del contratto di incarico professionale per carenza di interesse, stante il rigetto della domanda di risoluzione;
la medesima domanda, invece, va senz'altro rigettata con riguardo alle clausole di cui agli artt. 7 e
10 del contratto: al riguardo, è sufficiente evidenziare la manifesta inconferenza del richiamo all'art. 1341 c.c., il quale presuppone non che il contratto sia stato predisposto unilateralmente, ma che contenga uno schema contrattuale predisposto e condizioni contrattuali fissate – mediante moduli o formulari-per servire ad una serie indefinita di rapporti, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, n.20461: “In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto”). Inoltre, anche a voler discorrere di contratto del consumatore, vieppiù infondato è l'asserito carattere abusivo delle clausole in questione, tenuto conto che l'art. 10 fissa il foro per eventuali controversie proprio in pagina 6 di 7 coincidenza con quello del consumatore (foro di Larino, nella cui circoscrizione rientra
Casacalenda, luogo di residenza dell'attore) mentre con riguardo all'art. 7 l'attore neppure indica sotto quale aspetto sarebbe squilibrata la clausola (relativa alle modalità di pagamento del compenso in acconti in base ai vari SAL) e in relazione a quale ipotesi di cui all'art. 33 cod. consumo.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata, con assorbimento di quella relativa alla nullità dell'art. 8 del contratto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori tra minimi e medi secondo il dm 55/2014, tenuto conto dell'attività in concreto espletata dalla parte convenuta, intervenuta in corso di causa, e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta le domande formulate dalla parte attrice, con assorbimento di quella relativa alla nullità dell'art. 8 del contratto;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Parte_1 in favore di , delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 CP_1 complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. ARIEMMA SALVATORE, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
Larino, 23 novembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1009 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
ON RI, pec: giusta procura in atti;
Email_1
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to ARIEMMA SALVATORE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Termoli, Via Elba n. 19, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “In via principale - Accertare l'inadempimento professionale dell'Arch. come esposto in atti e, per l'effetto, condannare l'Arch. al risarcimento di € CP_1 CP_1
4.350,10 per le spese sostenute dal sig. per l'acquisto di una nuova caldaia e l'installazione dei Pt_1 pannelli per aumentare la luminosità, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'Attore da quantificarsi in via equitativa;
- Accertare e dichiarare la risoluzione dell'incarico per servizi di progettazione per grave inadempimento professionale;
- Accertare la vessatorietà degli art. 7, 8 e 10 dell'incarico per servizi di progettazione e, per l'effetto, dichiararne la nullità, nella parte in cui prevedono una sproporzione pagina 1 di 7 dei diritti e degli obblighi in danno del sig. - In applicazione dell'art. 8 dell'incarico semplificato per Pt_1 servizi di progettazione, condannare l'Arch. al pagamento della penale nella misura massima CP_1 stabilita in contratto e pari ad € 1.900,00. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; per parte convenuta: “piaccia all' On.le Giudice adito affermare e dichiarare:
1. La nullità assoluta dell'atto di citazione in quanto privo degli elementi essenziali quali petitum e causa petendi.
2. Rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto, sotto tutti i profili eccepiti, stante la manifesta infondatezza ed antigiuridicità.
3. L'accoglimento integrale della comparsa dell'Arch. e, Controparte_1
per l'effetto, condannare l'attore, al pagamento alle spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ex art. 93 cpc.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premesso di aver conferito all'Arch. , in data Parte_1 Controparte_1
8.4.2021, incarico professionale avente ad oggetto la progettazione di lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica e abbattimento delle barriere architettoniche presso il proprio immobile sito in Casacalenda, ha convenuto in giudizio il CP_1 allegando l'inadempimento del professionista in quanto, sebbene i lavori avrebbero dovuto concludersi entro e non oltre il 31.12.2022 per poter beneficiare delle agevolazioni Superbonus
110%, l'Arch. non redigeva e non consegnava il computo metrico necessario per CP_1 dare inizio ai lavori, i quali quindi non sono stati mai avviati;
che, quindi, perse le agevolazioni
Superbonus 110%, il si vedeva costretto a sostenere spese per effettuare migliorie Pt_1 all'appartamento di sua proprietà, anche necessarie per il superamento delle barriere architettoniche, per una spesa complessiva pari ad € 4.350,10; che, inoltre, il si CP_1 rendeva inadempiente anche rispetto ad ulteriori obblighi, non avendo mai informato il degli sviluppi della pratica di condono presentata al Comune di Casacalenda e non Pt_1 avendo mai effettuato alcun sopralluogo presso l'immobile da ristrutturare.
Inoltre, il contratto d'incarico professionale recherebbe diverse clausole vessatorie, determinanti uno squilibrio di diritti e obblighi in danno del e in favore dell'Architetto, Pt_1 concluse senza la duplice sottoscrizione richiesta dall'art. 1341, co. 2 c.c., quali, in particolare, gli artt. 8 nonché 7 e 10 del contratto, chiedendone l'attore la declaratoria di inefficacia. Nel contempo, il ha chiesto “in applicazione dell'art. 8 dell'incarico semplificato per servizi Pt_1 di progettazione, condannare l'Arch. al pagamento della penale nella misura CP_1 massima stabilita in contratto e pari ad € 1.900,00”. pagina 2 di 7 2. In corso di causa si è costituito l'Arch. , contestando ogni avverso assunto e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, il professionista ha eccepito la nullità dell'atto di citazione e, ad ogni modo, ha sostenuto l'esatta esecuzione della propria prestazione, in quanto: a) nel pieno rispetto dei termini contrattuali, provvedeva a depositare presso il Comune di Casacalenda SCIA per accesso al Superbonus efficientamento energetico e lavori straordinari, unitamente alla SCIA per sanatoria delle opere difformi rilevate nell'immobile oggetto di Superbonus 110, come da domanda inviata e protocollata in data 12-
24 maggio 2021; b) redigeva in data 28.10.2021 il computo metrico, consegnato agli inizi di novembre del 2021, a mani dello stesso presso lo studio dell'Arch. , alla Pt_1 CP_1 presenza dell'Ing. ; c) effettuava vari e ripetuti sopralluoghi presso Controparte_2
l'immobile del sig. come da rilievi fotografici depositati. Ha quindi evidenziato che, Pt_1 contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, “ogni eventuale pregiudizio è da attribuirsi esclusivamente all'inerzia del committente che nonostante avesse ottenuto il titolo abilitativo alla realizzazione di tutti i lavori, grazie all'opera professionale prestata dal convenuto, non ha mai provveduto a dare inizio ai suddetti lavori incaricando un'impresa di fiducia”. Inoltre, evidenziato di non avere ancora percepito alcun compenso per l'attività prestata, riservando di agire separatamente stante l'impossibilità di spiegare tempestiva domanda riconvenzionale, ha evidenziato la legittimità delle clausole contrattuali, siccome specificatamente approvate in calce al contratto, e contestato l'avversa domanda risarcitoria.
3. La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e, all'esito, rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, la quale, oltre ad essere stata formulata in termini estremamente generici dal convenuto, è comunque infondata, contenendo l'atto introduttivo una sufficiente esposizione delle ragioni poste a sostegno delle domande formulate dall'attore.
5. Nel merito, il ha agito in giudizio lamentando il grave inadempimento del Pt_1 convenuto nell'espletamento dell'incarico professionale affidatogli, chiedendo di voler dichiarare conseguentemente la risoluzione del contratto, in uno all'accertamento del carattere vessatorio di talune clausole contrattuali, ivi inclusa quella relativa alle penali in caso di risoluzione, e alla condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito a seguito della perdita dei benefici del cd. Superbonus 110%. pagina 3 di 7 In particolare, l'attore ha sostenuto che il professionista si sarebbe reso gravemente inadempiente in quanto: a) non informava il committente degli sviluppi della pratica presentata;
b) non aveva mai effettuato alcun sopralluogo presso l'immobile del c) Pt_1 non redigeva, né consegnava il computo metrico e impedendo così l'esecuzione dei lavori, con conseguente spirare del termine del 31.12.2021 per poter usufruire dei benefici del
Superbonus.
Il convenuto, nel costituirsi, ha contestato ogni addebito mosso a suo carico, depositando in atti il computo metrico e sostenendo di averlo consegnato brevi manu al nei primi Pt_1 giorni di novembre.
6. Tanto posto, in tema di distribuzione dell'onere della prova, giova rammentare che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., per tutte, Cass., Sez. unite, n.
13533/2001).
6.1. Nel caso in esame, è pacifico che in data 8.4.2021 le odierne parti in causa concludevano tra loro un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto il progetto di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica dell'immobile del
Direzione dei lavori e Sicurezza per la esecuzione delle opere (art. 1 del contratto). Pt_1
Quanto ai termini di espletamento dell'incarico, in base all'art. 5 del contratto le parti convenivano che entro il 31.12.2021 sarebbe stato realizzato il progetto, mentre la consegna degli elaborati progettuali presso il Comune per l'autorizzazione edilizia sarebbe dovuta avvenire entro 150 giorni dalla sottoscrizione del contratto e, dunque, entro il 6.9.2021.
Risulta ancora ex actiis che nel maggio 2021 l'Arch. presentava presso il Comune CP_1 di Casacalenda la SCIA per i lavori straordinari di cui al contratto, nonché SCIA per procedere alla sanatoria delle opere difformi rilevate nell'immobile dell'attore.
Dallo scambio di messaggi intercorso tra le parti si evince che ad ottobre non era stato redatto il computo metrico, richiedendo il professionista, per potervi procedere, la documentazione consegnata al Comune e asseverata nonché la lettera d'incarico sottoscritta dal committente, oltre a segnalare il mancato pagamento per le spese di condono;
il Pt_1 quindi, si faceva carico di verificare lo stato della pratica e il successivo 26 ottobre comunicava all'odierno convenuto di avere tutta la documentazione (quella presentata al Comune, “firmata pagina 4 di 7 dall'ufficio tecnico”), chiedendo un appuntamento per poter consegnare detta documentazione e prendere il computo metrico che il professionista avrebbe potuto già redigere nel frattempo, chiedendo altresì l'invio dell'iban per procedere al pagamento delle spese per il condono, a cui poi è seguito l'invio di detto iban da parte dell'Arch. . CP_1
Orbene, premesso che la SCIA contiene le riproduzioni fotografiche dell'immobile del che presuppongono necessariamente l'espletamento di un sopralluogo, restando nella Parte_1 discrezionalità del professionista decidere se procedere o meno a successive attività di ispezione dell'immobile- e che l'essersi il committente adoperato nella richiesta della documentazione presso il non implica specularmente un inadempimento del CP_3 professionista- quantomeno grave ex art. 1455 c.c.- con riguardo alla complessiva prestazione dedotta in contratto, con riguardo invece al computo l'Arch. ha prodotto in atti un CP_1 computo metrico e richiesto prova orale al fine di dimostrare l'avvenuta consegna dello stesso al Sul punto, quindi, è stato ascoltato l'ing. , figlio del convenuto Pt_1 Controparte_2
e impiegato presso lo stesso studio professionale del padre, il quale ha riferito che il computo metrico relativo alla manutenzione dell'immobile del era stato consegnato a Pt_1 quest'ultimo nei primi giorni di novembre presso lo studio , alla presenza anche CP_1 della moglie dell'attore.
Ora, lo stretto rapporto familiare e professionale che lega il teste al convenuto, se non può condurre, come sostiene l'attore, a ritenere sic et simpliciter inattendibile il teste, richiede senz'altro di vagliarne con maggiore rigore la credibilità, ricercando ogni ulteriore riscontro, compresi quelli provenienti dallo stesso attore. Sul punto, infatti, non possono non evidenziarsi le seguenti circostanze: a) dall'ultimo messaggio datato 26 ottobre 2021 e di cui si
è detto poc'anzi, non sono stati documentati o altrimenti provati solleciti, da parte del Pt_1 per ottenere la consegna di tale computo metrico, il cui mancato inoltro avrebbe paralizzato e poi definitivamente pregiudicato, in tesi, l'esecuzione dei lavori;
difatti, dal 26 ottobre 2021 si giunge direttamente alla missiva del 16 settembre 2022 in cui si discorre, tuttavia, di “mancato adempimento della prestazione promessa”, senza farsi mai alcun cenno alla mancata consegna del computo metrico;
b) lo stesso attore riferisce che “in data 24.10.2021, raggiunti accordi con l'impresa appaltatrice, il sig. contattava l'Arch. a mezzo WhatsApp per Pt_1 CP_1 richiedergli l'invio del computo metrico allo scopo di sottoporlo all'impresa e dare inizio ai lavori”; sul punto, tuttavia, nonostante la contestazione del professionista relativa alla mancata esecuzione dei lavori per colpa dello stesso committente, il quale – in tesi- non procedeva ad incaricare una ditta di fiducia per l'esecuzione dei lavori, l'attore non ha fornito prova pagina 5 di 7 contraria- com'era suo onere fare, onde corroborare i propri assunti-, ancor più al fine di dimostrare che l'eventuale impresa, ancorché incaricata dei lavori, non aveva potuto dar seguito all'incarico ricevuto proprio e solo in ragione della mancata consegna del computo metrico da parte del progettista;
c) infine, a fronte della richiesta di prova testimoniale del
, tesa a dimostrare l'avvenuta consegna del computo metrico, l'attore si è limitato a CP_1 chiedere prova contraria mediante richiesta di “interrogatorio formale del sig. Parte_1 sui capitoli di prova eventualmente ammessi” (pag. 9 memoria n. 3 ex art. 171ter c.p.c.), richiesta manifestamente inammissibile, non potendo -d'evidenza- la parte deferire a se stessa un interrogatorio formale (volto, come noto, ad ottenere dalla controparte una confessione su circostanze a sé sfavorevoli e favorevoli alla parte deferente).
Tale essendo il quadro emerso all'esito dell'istruttoria e delle allegazioni delle parti, il
Tribunale reputa indimostrato l'inadempimento del professionista, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione e risarcitoria, mentre resta assorbita quella relative all'asserita vessatorietà, per mancata sottoscrizione ex art. 1341 c.c., dell'art. 8 del contratto di incarico professionale per carenza di interesse, stante il rigetto della domanda di risoluzione;
la medesima domanda, invece, va senz'altro rigettata con riguardo alle clausole di cui agli artt. 7 e
10 del contratto: al riguardo, è sufficiente evidenziare la manifesta inconferenza del richiamo all'art. 1341 c.c., il quale presuppone non che il contratto sia stato predisposto unilateralmente, ma che contenga uno schema contrattuale predisposto e condizioni contrattuali fissate – mediante moduli o formulari-per servire ad una serie indefinita di rapporti, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, n.20461: “In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto”). Inoltre, anche a voler discorrere di contratto del consumatore, vieppiù infondato è l'asserito carattere abusivo delle clausole in questione, tenuto conto che l'art. 10 fissa il foro per eventuali controversie proprio in pagina 6 di 7 coincidenza con quello del consumatore (foro di Larino, nella cui circoscrizione rientra
Casacalenda, luogo di residenza dell'attore) mentre con riguardo all'art. 7 l'attore neppure indica sotto quale aspetto sarebbe squilibrata la clausola (relativa alle modalità di pagamento del compenso in acconti in base ai vari SAL) e in relazione a quale ipotesi di cui all'art. 33 cod. consumo.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata, con assorbimento di quella relativa alla nullità dell'art. 8 del contratto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori tra minimi e medi secondo il dm 55/2014, tenuto conto dell'attività in concreto espletata dalla parte convenuta, intervenuta in corso di causa, e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta le domande formulate dalla parte attrice, con assorbimento di quella relativa alla nullità dell'art. 8 del contratto;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Parte_1 in favore di , delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 CP_1 complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. ARIEMMA SALVATORE, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
Larino, 23 novembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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