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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/10/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1756/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1756 dell'anno
2019 avente ad oggetto: responsabilità e risarcimento danni da lesione personale;
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Prudente ed elettivamente domiciliata in Parte_1
ER presso il suo studio;
ATTRICE
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale impresa Controparte_1 designata dalla Consap alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall' avv. Rinaldo Soragnese, presso il cui studio in Foggia è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 03.07.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate alle note telematiche depositate e che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' attrice ha promosso la presente controversia nei confronti della quale Controparte_1 impresa designata dalla Consap alla gestione del F.G.V.S. per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro che si verificò in data 22 dicembre 2014 alle ore
01:00 circa allorquando la stessa percorreva a piedi sul marciapiede di via A Rosati in ER e veniva investita da un'autovettura Opel Corsa di colore scuro che sbandava ed invadeva lo spazio dei pagina 1 di 4 pedoni, a causa della elevata velocità, e riportava le lesioni fisiche che venivano accertate presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di ER.
L costituendosi in giudizio, eccepiva il suo difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e, nel merito, contestava integralmente la domanda.
Il G.I. ammetteva le prove orali richieste dalle parti e disponeva C.T.U. medico – legale.
Espletate le prove orali e depositato l'elaborato peritale della dott. , la causa, dopo alcuni Persona_1 rinvii interlocutori, veniva rinviata all'udienza del 03.07.2025 per la precisazione delle conclusioni, al termine della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui si dirà in motivazione.
L'istruttoria del presente giudizio ha provato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione l'attrice, mentre percorreva a piedi il marciapiede di via A. Rosati in ER, veniva investita da un'autovettura Opel Corsa scura che, subito dopo, si dileguava senza fermarsi per prestare il dovuto soccorso così impedendo di fatto la sua identificazione.
Tutti i testimoni ascoltati hanno confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dall' attrice e cioè che nelle circostanze di luogo e di tempo su indicate la sig.ra stesse Parte_1 camminando sul marciapiede di via A. Rosati in ER allorquando il , un'autovettura Opel CP_2
Corsa scura sbandava a causa della velocità elevata e invadeva il marciapiede investendo l'attrice.
Le testimoni e risultano attendibili e le loro dichiarazioni Testimone_1 Testimone_2 univoche e concordanti nella ricostruzione dei fatti di causa, mentre prive di ogni riscontro probatorio le affermazioni della convenuta , rimaste a livello di semplici illazioni difensive. CP_1
L'espletata CTU della dott. , poi, ha confermato la compatibilità delle lesioni subite dall'attrice Per_1 con la descritta dinamica del sinistro.
La responsabilità del sinistro per cui è causa, dunque, sia in forza delle dichiarazioni rese in udienza dalle testimoni oculari, sia in virtù del pieno riconoscimento del nesso causale delle lesioni occorse e l'evento come descritto ad opera della CTU dott. , è ascrivibile in via esclusiva all'auto Persona_1
Opel Corsa scura che poi si è dileguata e quindi della convenuta quale impresa designata CP_1
Consap: sul punto è ormai principio invalso in giurisprudenza che in base all'art. 2054 c.c. il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa che muove dal 100%, mentre una eventuale responsabilità concorsuale del pedone, valutabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., deve essere accertata in concreto al fine di ridurre proporzionalmente quella del conducente pagina 2 di 4 del veicolo investitore e, a riguardo, nessuna prova la compagnia convenuta ha fornito per vincere la suddetta presunzione di colpa (cfr. Cass. 03.03.2025 n. 5594; Cass. 25.01.2024 n. 2433).
Occorre ora determinare la quantificazione del danno derivato dalle lesioni riportate dall'attrice in occasione del sinistro in esame e, al riguardo, va precisato che la stima ed il criterio operati dal
Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Passando, dunque, alla quantificazione dei danni, il C.T.U. per quanto attiene al danno biologico ha accertato un periodo di inabilità temporanea stimato in giorni 6 ( sei) per inabilità temporanea totale al
100%; in giorni 30 (trenta) come parziale al 75% della totale;
in giorni 35 (trentacinque) come parziale nella misura del 50% della totale oltre ad ulteriori 60 (sessanta) giorni come parziale al 25%, nonché una diminuzione permanente della integrità fisica valutata nella misura percentuale del 9% (nove per cento).
Per quanto attiene al risarcimento del danno relativo alle lesioni occorse all'attore in occasione del suddetto sinistro, sulla scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 16.07.2024, pubblicato in G.U. serie Generale
n. 173 del 25.07.2024, tenuto conto che all'epoca l'attore aveva quasi 24 anni, lo stesso ammonta complessivamente a € 33.772,12= (€ 18.546,41= danno biologico permanente;
€ 3.426,98= danno da invalidità temporanea;
€ 7.323,73= danno morale), comprensivo dell'ulteriore importo di € 4.475,00=
a titolo di danno emergente per spese sostenute e documentate, ritenute congrue dalla CTU.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di quale Parte_1 CP_1 impresa designata Consap alla gestione del F.G.V.S., in persona del suo legale rappresentante PT, reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1)Accoglie, nei limiti sopra precisati, la domanda dell'attrice formulata nei confronti della società convenuta e, per l'effetto, la società nella prefata qualità, al pagamento nei confronti di CP_1 della somma di € 33.772,12= oltre interessi legali dalla domanda;
Parte_1
2)Condanna, altresì, la convenuta nella prefata qualità, al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio in favore dell'attrice, che si liquidano nella misura complessiva di € 5.099,00=
(di cui € 264,00 per borsuali), oltre rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. sul compenso come per legge;
pagina 3 di 4 3)Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della espletata CTU, già liquidate con separato provvedimento;
Così deciso,
Foggia, lì 24.10.2025 Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1756 dell'anno
2019 avente ad oggetto: responsabilità e risarcimento danni da lesione personale;
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Prudente ed elettivamente domiciliata in Parte_1
ER presso il suo studio;
ATTRICE
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale impresa Controparte_1 designata dalla Consap alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall' avv. Rinaldo Soragnese, presso il cui studio in Foggia è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 03.07.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate alle note telematiche depositate e che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' attrice ha promosso la presente controversia nei confronti della quale Controparte_1 impresa designata dalla Consap alla gestione del F.G.V.S. per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro che si verificò in data 22 dicembre 2014 alle ore
01:00 circa allorquando la stessa percorreva a piedi sul marciapiede di via A Rosati in ER e veniva investita da un'autovettura Opel Corsa di colore scuro che sbandava ed invadeva lo spazio dei pagina 1 di 4 pedoni, a causa della elevata velocità, e riportava le lesioni fisiche che venivano accertate presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di ER.
L costituendosi in giudizio, eccepiva il suo difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e, nel merito, contestava integralmente la domanda.
Il G.I. ammetteva le prove orali richieste dalle parti e disponeva C.T.U. medico – legale.
Espletate le prove orali e depositato l'elaborato peritale della dott. , la causa, dopo alcuni Persona_1 rinvii interlocutori, veniva rinviata all'udienza del 03.07.2025 per la precisazione delle conclusioni, al termine della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui si dirà in motivazione.
L'istruttoria del presente giudizio ha provato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione l'attrice, mentre percorreva a piedi il marciapiede di via A. Rosati in ER, veniva investita da un'autovettura Opel Corsa scura che, subito dopo, si dileguava senza fermarsi per prestare il dovuto soccorso così impedendo di fatto la sua identificazione.
Tutti i testimoni ascoltati hanno confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dall' attrice e cioè che nelle circostanze di luogo e di tempo su indicate la sig.ra stesse Parte_1 camminando sul marciapiede di via A. Rosati in ER allorquando il , un'autovettura Opel CP_2
Corsa scura sbandava a causa della velocità elevata e invadeva il marciapiede investendo l'attrice.
Le testimoni e risultano attendibili e le loro dichiarazioni Testimone_1 Testimone_2 univoche e concordanti nella ricostruzione dei fatti di causa, mentre prive di ogni riscontro probatorio le affermazioni della convenuta , rimaste a livello di semplici illazioni difensive. CP_1
L'espletata CTU della dott. , poi, ha confermato la compatibilità delle lesioni subite dall'attrice Per_1 con la descritta dinamica del sinistro.
La responsabilità del sinistro per cui è causa, dunque, sia in forza delle dichiarazioni rese in udienza dalle testimoni oculari, sia in virtù del pieno riconoscimento del nesso causale delle lesioni occorse e l'evento come descritto ad opera della CTU dott. , è ascrivibile in via esclusiva all'auto Persona_1
Opel Corsa scura che poi si è dileguata e quindi della convenuta quale impresa designata CP_1
Consap: sul punto è ormai principio invalso in giurisprudenza che in base all'art. 2054 c.c. il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa che muove dal 100%, mentre una eventuale responsabilità concorsuale del pedone, valutabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., deve essere accertata in concreto al fine di ridurre proporzionalmente quella del conducente pagina 2 di 4 del veicolo investitore e, a riguardo, nessuna prova la compagnia convenuta ha fornito per vincere la suddetta presunzione di colpa (cfr. Cass. 03.03.2025 n. 5594; Cass. 25.01.2024 n. 2433).
Occorre ora determinare la quantificazione del danno derivato dalle lesioni riportate dall'attrice in occasione del sinistro in esame e, al riguardo, va precisato che la stima ed il criterio operati dal
Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Passando, dunque, alla quantificazione dei danni, il C.T.U. per quanto attiene al danno biologico ha accertato un periodo di inabilità temporanea stimato in giorni 6 ( sei) per inabilità temporanea totale al
100%; in giorni 30 (trenta) come parziale al 75% della totale;
in giorni 35 (trentacinque) come parziale nella misura del 50% della totale oltre ad ulteriori 60 (sessanta) giorni come parziale al 25%, nonché una diminuzione permanente della integrità fisica valutata nella misura percentuale del 9% (nove per cento).
Per quanto attiene al risarcimento del danno relativo alle lesioni occorse all'attore in occasione del suddetto sinistro, sulla scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 16.07.2024, pubblicato in G.U. serie Generale
n. 173 del 25.07.2024, tenuto conto che all'epoca l'attore aveva quasi 24 anni, lo stesso ammonta complessivamente a € 33.772,12= (€ 18.546,41= danno biologico permanente;
€ 3.426,98= danno da invalidità temporanea;
€ 7.323,73= danno morale), comprensivo dell'ulteriore importo di € 4.475,00=
a titolo di danno emergente per spese sostenute e documentate, ritenute congrue dalla CTU.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di quale Parte_1 CP_1 impresa designata Consap alla gestione del F.G.V.S., in persona del suo legale rappresentante PT, reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1)Accoglie, nei limiti sopra precisati, la domanda dell'attrice formulata nei confronti della società convenuta e, per l'effetto, la società nella prefata qualità, al pagamento nei confronti di CP_1 della somma di € 33.772,12= oltre interessi legali dalla domanda;
Parte_1
2)Condanna, altresì, la convenuta nella prefata qualità, al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio in favore dell'attrice, che si liquidano nella misura complessiva di € 5.099,00=
(di cui € 264,00 per borsuali), oltre rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. sul compenso come per legge;
pagina 3 di 4 3)Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della espletata CTU, già liquidate con separato provvedimento;
Così deciso,
Foggia, lì 24.10.2025 Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
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