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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14626/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. CESTONE ANTONIO Parte_1 C.F._1
e
c.f ) con l'avv. CESTONE ANTONIO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
3. Responsabilità genitoriale
Le figlie e saranno affidate, in via condivisa a entrambi i genitori, che Persona_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le figlie, di volta
1 in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili e urgenti saranno assunte da entrambi i genitori, salvo che l'urgenza non consenta il confronto e pertanto, saranno prese dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
4. Contributo al mantenimento della prole Pers Il padre corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento di e sino al Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuna di esse, versando alla madre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di euro 300.00 per ciascuna e dunque per un totale di euro 600,00. mediante bonifico, con decorrenza dal mese successivo a quello della pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal protocollo in essere del Tribunale di Brescia.
4. Tempi di permanenza
Il padre terrà con sé le figlie tutti i martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 16.00 (o dall'uscita della scuola in periodo scolastico) alle ore 19.00; inoltre, si tratterrà con le stesse, a settimane alternate, dal sabato alle 10.00 (o dall'uscita della scuola in periodo scolastico) alle 21.00 della domenica. Durante il periodo natalizio. le figlie trascorreranno con il padre fino a 7 giorni, comprensivi del Natale o del
Capodanno; durante il periodo pasquale, fino a 3 giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o di quello di Pasquetta, sempre col principio dell'alternanza. Durante il periodo estivo, le figlie staranno con il padre fino a 15 giorni. anche non consecutivi, nei mesi di luglio-agosto.
6. Casa coniugale
La casa coniugale, sita in Comune di Calcinato (BS), via Dei Patrioti n. 48. censita al catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 5 coi mapp.: 442 sub. 10 e 442 sub. 22, sarà assegnata alla madre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente delle figlie minori.
7. Spese legali
Le parti concordano, altresì. che le spese del presente ricorso saranno a carico del signor Pt_1
”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/06/2010, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Calcinato (atto n. 10, parte I, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
2 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carco del sig. . Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite a carico del sig. Parte_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14626/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. CESTONE ANTONIO Parte_1 C.F._1
e
c.f ) con l'avv. CESTONE ANTONIO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
3. Responsabilità genitoriale
Le figlie e saranno affidate, in via condivisa a entrambi i genitori, che Persona_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le figlie, di volta
1 in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili e urgenti saranno assunte da entrambi i genitori, salvo che l'urgenza non consenta il confronto e pertanto, saranno prese dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
4. Contributo al mantenimento della prole Pers Il padre corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento di e sino al Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuna di esse, versando alla madre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di euro 300.00 per ciascuna e dunque per un totale di euro 600,00. mediante bonifico, con decorrenza dal mese successivo a quello della pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal protocollo in essere del Tribunale di Brescia.
4. Tempi di permanenza
Il padre terrà con sé le figlie tutti i martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 16.00 (o dall'uscita della scuola in periodo scolastico) alle ore 19.00; inoltre, si tratterrà con le stesse, a settimane alternate, dal sabato alle 10.00 (o dall'uscita della scuola in periodo scolastico) alle 21.00 della domenica. Durante il periodo natalizio. le figlie trascorreranno con il padre fino a 7 giorni, comprensivi del Natale o del
Capodanno; durante il periodo pasquale, fino a 3 giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o di quello di Pasquetta, sempre col principio dell'alternanza. Durante il periodo estivo, le figlie staranno con il padre fino a 15 giorni. anche non consecutivi, nei mesi di luglio-agosto.
6. Casa coniugale
La casa coniugale, sita in Comune di Calcinato (BS), via Dei Patrioti n. 48. censita al catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 5 coi mapp.: 442 sub. 10 e 442 sub. 22, sarà assegnata alla madre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente delle figlie minori.
7. Spese legali
Le parti concordano, altresì. che le spese del presente ricorso saranno a carico del signor Pt_1
”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/06/2010, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Calcinato (atto n. 10, parte I, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
2 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carco del sig. . Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite a carico del sig. Parte_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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