TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11978 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32219 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: risarcimento danni per lesione personale
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Umberto De Parte_1 C.F._1
CA e dall'avv. Andrea Viscovo
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carla Castelli
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione;
la causa veniva assegnata a sentenza con concessione di termini ridotti, ai sensi del vecchio testo dell'art. 190 cpc, di giorni 20 + 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata esponeva quanto segue: Parte_1
1) il giorno 6-11-2018, alle ore 18,30 circa, in alal via A. Sallustro (quartiere CP_1
Ponticelli), essa istante, mentre percorreva regolarmente a piedi il marciapiedi della detta via, era caduta al suolo a causa di un dissesto, non visibile e non segnalato, della pavimentazione ivi presente;
2) a seguito di tale sinistro aveva riportato lesioni personali come da documentazione medica esibita;
3) la colpa esclusiva del sinistro era da ascriversi al tenuto alla manutenzione CP_1
della strada pubblica.
Tanto premesso l'istante conveniva davanti a questo Tribunale il per Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti. Instauratosi il contraddittorio il convenuto resisteva alla domanda. CP_1
Esibita documentazione ed espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che la motivazione che segue chiarirà.
Innanzitutto, sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dalla parte istante nella premessa della citazione.
La testimone escussa – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e che era presente al fatto – ha riferito, in maniera univoca, che l'istante si infortunò, mentre percorreva il marciapiedi, per essere inciampata nelle mattonelle delal apvimenatzione del marciapiedi che si muovevano.
Dalle dichiarazioni della testimone escussa (la quale ha anche riconosciuto i luoghi del sinsitro sulle fotoghtrafie esibite dalal parte istante), poi, è emerso che il comportamento della parte istante non è stato connotato da alcuna anomalia o imprudenza, atteso che la stessa percorreva semplicemente a piedi il marciapiedi e che la scnnessione dell pavimentazione non era visibile (anche in quanto il sinsitro si è verificato nelle ore serali).
In via generale non è dubitabile che è configurabile la responsabilità della P.A., anche ai sensi dell'art. 2051 cc, per il danno cagionato al privato da un bene demaniale atteso che questo, essendo nella custodia dell'amministrazione medesima (e ciò anche se la manutenzione è eventualmente affidata in appalto ad imprese), rientra nel suo potere di vigilanza e controllo il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa;
tale presunta responsabilità della P.A. non sembra trovare alcun limite con riguardo a quei beni demaniali (è il caso delle strade e delle relative pertinenze) sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini (cfr. Cass.
n. 15389/2011; n. 6101/2013). In particolare in tali ipotesi la disciplina di cui all'art. 2051 cc è certamente applicabile in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
ovviamente detta disciplina non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso ossia che il suddetto evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo – che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale dal fatto del danneggiato (cfr. Cass. n. 28811/2008; n. 4476/2011) o anche dal fatto creato da un terzo non conoscibile e non eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione - alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e assoluta eccezionalità (cfr. ancora Cass. n. 6101/2013).
Sembra perciò ormai superato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tali casi la stessa estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece la presunzione applicabile soltanto in relazione a quei beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono una adeguata attività di vigilanza (cfr. Cass. n. 526 / 1987; Cass. n. 6463 / 2000; Cass. n. 10040/2006, Cass. n.
24617/2007); in ipotesi di beni demaniali aventi le suddette caratteristiche la responsabilità della P.A. (cfr. Cass. n. 366/2000) sarebbe condizionata dalla sussistenza di una insidia o trabochetto e cioè da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) .
In ogni caso, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte cui si stanno adeguando i giudici di merito, deve ritenersi che dalla proprietà pubblica del CP_1
CP_ sulle strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell' alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, in linea di principio, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 cc qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi.
In conseguenza, giova ripeterlo, non si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale (ormai minoritario e più risalente nel tempo) secondo cui l'utente della pubblica strada - sulla quale possa essere esercitato un uso indiscriminato, generale e diretto da parte dei cittadini - fruisce, in ordine al danno derivatogli dall'uso di essa, soltanto della tutela apprestata dall'art. 2043 cc qualora ne ricorrano le condizioni e cioè quando i danni stessi siano stati cagionati da una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass.
n. 8823 / 1995).
Per altro i differenti orientamenti interpretativi, se pure possono in astratto incidere sulla ripartizione dell'onere della prova, non sembrano portare nella maggioranza delle fattispecie che vengono alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria a differenti soluzioni dal punto di vista pratico, apparendo evidente che l'assenza del cd. pericolo occulto, individuato nella cd. insidia o trabochetto – elemento che va comunque valutato alla stregua della ordinaria diligenza che avrebbe dovuto esercitare il danneggiato per avvistare o evitare l'insidia (cfr. Cass. n. 5875 / 2000) - potrebbe portare a ritenere sussistente il fatto colposo del danneggiato idoneo comunque a integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cc.
Alla luce dei principi sopra enunciati e della istruttoria epletata deve riconoscersi la responsabilità del convenuto nella verificazione del sinistro occorso all'istante. CP_1
Invero nel caso di specie - sulla base della espletata prova testimoniale - risulta dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia (e cioè tra la condizione potenzialmente lesiva in cui si trova la cosa) ed il danno (e cioè la caduta) mentre nessun elemento è emerso all'esito della istruttoria espletata idoneo a far ritenere sussistente il caso fortuito anche inteso come fatto colposo del danneggiato in quanto comunque sussisterebbe sia l'elemento oggettivo dell'insidia (non visibilità) sia l'elemento soggettivo, in quanto la situazione descritta non poteva essere prevista dalla parte istante data l'assenza di segnali che consigliassero, in qualche modo, una particolare cautela e atteso il normale
“affidamento” in capo all'istante medesimo nel percorrere a piedi il marciapiedi.
In ordine alla quantificazione del danno deve osservarsi quanto segue.
Dalla documentazione medica esibita e dalle dichiarazioni della testimone escussa emerge che l'istante, in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato: trauma contusivo scoriato dell'emivolto destro associato a frattura scomposta del mascellare nonché contusione spalla sinsitra e ginocchio sinistro.
All'esito degli accertamenti clinici effettuati dal perito di aprte (cfr. relazione medica di parte esibita) è emerso che le lesioni riportate dall'istante hanno cagionato quali esiti permanenti (essenzialmante di antura sogettiva): cefalea a varia localizzazione;
cericoalgia con vertigini di tipoi misto oltre a dolenzia alla spalla e ginocchio sinistro specie in occasione dell'impegno funzionale;
modico dimorfismo dell'emivolto destro in corrispondenza della regione geniena da esiti di rpegressa frattura del seno mascellare.
Dalla documentazione esibita (in particolare dal referto di PS) appare evidente la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico come descritto nella citazione introduttiva del presente giudizio e le lesioni riscontrate e sopra descritte.
Sulla base dei predetti elementi documentali e delle dichiarazioni della teste, può, in riduzione di quanto ritenuto dal perito di parte – le cui conclusioni non sono adeguatamente motivate sulla base di un ragionamento immune da vizi sia sotto il profilo logico che tecnico - riconoscersi, per i postumi derivati dall'incidente, una complessiva invalidità permanente nella misura del 6% nonchè una inabilità temporanea totale di giorni 20 seguita da una ITP, mediamente valutabile al 50%, di gg. 40. Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, biologico, di natura non patrimoniale, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, come più volte indicato dalla Suprema Corte (cfr., ad esempio Cass. 23 gennaio 1998, n. 668), occorre effettuare una valutazione necessariamente equitativa, la quale deve essere però ancorata a criteri di base uniformi, sebbene di tali criteri debba essere poi operato un adeguamento qualitativo e quantitativo alle circostanze del caso, per ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Questo giudicante ritiene adeguato criterio di liquidazione equitativa – anche al fine di non trattare in maniera differente situazioni analoghe - il cd. criterio tabellare in uso presso il Tribunale di Milano ed adottato da molti Tribunali italiani (e sostanzialmente fatto proprio dal Legislatore in materia di danno biologico per “micropermanenti” derivato dalla circolazione stradale come da tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Dlgs 209/2005 con i relativi aggiornamenti dovuti ai D.M. emessi annualmente). Tale determinazione del danno risponde alla finalità di conferire una certa uniformità alle liquidazioni dei danni alla persona prevedendo una progressione quantitativa (tanto più è elevata la percentuale di invalidità permanente tanto più è elevato il valore di punto) ed un coefficiente di demoltiplicazione a seconda dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (tanto più è elevata l'età e quindi minore l'aspettativa di vita tanto più sarà diminuito il valore base di ciascun punto di invalidità).
Per la inabilità temporanea (totale o parziale) il danno non patrimoniale può invece essere quantificato – ed anche in questo caso il Legislatore per le lesioni di lieve entità cagionate da sinistri stradali ha previsto un criterio analogo – sulla base di una indennità giornaliera.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (anni 64), l'importo da liquidare per il 6% di invalidità riconosciuta con applicazione della personalizzazione ammonta a Euro 11.400,oo (Euro 1.900,oo per ognmi puntoi di invalidità permanente).
In applicazione della medesima tabella può essere liquidata l'invalidità temporanea con la corresponsione di una indennità giornaliera, all'esito della personalizzazione, di Euro
115,oo. In conseguenza il danno da inabilità temporanea, totale e parziale, va complessivamente quantificato in Euro 4.600,oo (Euro 2.300,oo = Euro 115,oo al giorno x 20 gg. + Euro
2.300,oo = 50% di euro 115,oo al giorno x 40 gg.).
In questa sede si ritiene di aderire all'orientamento recente della Suprema Corte che ha sottolineato la natura omnicomprensiva del danno non patrimoniale con la conseguenza che, proprio all'esito della concreta personalizzazione dei valori tabellari, potrà ritenersi che si è tenuto conto delle varie componenti “tradizionali” del danno non patrimoniale
(alla vita di relazione, morale, estetico, ecc…).
Pertanto il danno non patrimoniale (da invalidità permanente e temporanea) subito complessivamente dall'istante va liquidato, già ai valori monetari attuali, in complessive
Euro 16.000,oo (11.400,oo + 4.600,oo).
Deve inoltre riconoscersi alla parte istante una somma a titolo di danno emergente per le spese mediche e varie (particolare alimentazione, trasporto ecc...) certamente sostenute o comunque ancora da sostenersi in conseguenza dell'incidente per altro in massima parte documentalmente dimostrate;
tale danno può quantificarsi, ai valori monetari attuali, in complessive Euro 350,oo.
Nessuna altra voce di danno patrimoniale può essere riconosciuta alla parte istante in assenza di specifica richiesta, allegazione e prova dello stesso.
Sulle somme complessive così calcolate già all'attualità, pari a Euro 16.350,oo, devono decorrere gli interessi (di natura compensativa) da calcolare nella misura media dell'1,5% annuo dalla data del sinistro (6-11-2018) alla data della presente decisione;
tali interessi costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio.
Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice va condannato il convenuto
Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto nei confronti CP_1 dell'istante e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, anche con riferimento alla fase stragiudiziale, tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco pro tempore, così provvede: Controparte_1
dichiara la esclusiva responsabilità in capo al nel verificarsi del sinistro Controparte_1
oggetto di causa;
condanna il al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore Controparte_1 dell'istante della somma complessiva di Euro 16.350,oo
(sedicimilatrecentocinquanta//oo) oltre interessi da calcolarsi nella misura dell'1,5 % annuo dalla data del 6-11-2018 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, anche della fase stragiudiziale, in favore dell'istante che liquida in complessive Euro 3.700,oo (di cui Euro
2.800,oo per compensi, compreso 15% per spese generali, ed Euro 900,oo per spese vive, compreso onorario al perito di parte) oltre spese generali su diritti ed onorari, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Umberto De CA ed all'avv. Andrea
Viscovo.
Così deciso in Napoli lì 18 dicembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32219 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: risarcimento danni per lesione personale
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Umberto De Parte_1 C.F._1
CA e dall'avv. Andrea Viscovo
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carla Castelli
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione;
la causa veniva assegnata a sentenza con concessione di termini ridotti, ai sensi del vecchio testo dell'art. 190 cpc, di giorni 20 + 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata esponeva quanto segue: Parte_1
1) il giorno 6-11-2018, alle ore 18,30 circa, in alal via A. Sallustro (quartiere CP_1
Ponticelli), essa istante, mentre percorreva regolarmente a piedi il marciapiedi della detta via, era caduta al suolo a causa di un dissesto, non visibile e non segnalato, della pavimentazione ivi presente;
2) a seguito di tale sinistro aveva riportato lesioni personali come da documentazione medica esibita;
3) la colpa esclusiva del sinistro era da ascriversi al tenuto alla manutenzione CP_1
della strada pubblica.
Tanto premesso l'istante conveniva davanti a questo Tribunale il per Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti. Instauratosi il contraddittorio il convenuto resisteva alla domanda. CP_1
Esibita documentazione ed espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che la motivazione che segue chiarirà.
Innanzitutto, sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dalla parte istante nella premessa della citazione.
La testimone escussa – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e che era presente al fatto – ha riferito, in maniera univoca, che l'istante si infortunò, mentre percorreva il marciapiedi, per essere inciampata nelle mattonelle delal apvimenatzione del marciapiedi che si muovevano.
Dalle dichiarazioni della testimone escussa (la quale ha anche riconosciuto i luoghi del sinsitro sulle fotoghtrafie esibite dalal parte istante), poi, è emerso che il comportamento della parte istante non è stato connotato da alcuna anomalia o imprudenza, atteso che la stessa percorreva semplicemente a piedi il marciapiedi e che la scnnessione dell pavimentazione non era visibile (anche in quanto il sinsitro si è verificato nelle ore serali).
In via generale non è dubitabile che è configurabile la responsabilità della P.A., anche ai sensi dell'art. 2051 cc, per il danno cagionato al privato da un bene demaniale atteso che questo, essendo nella custodia dell'amministrazione medesima (e ciò anche se la manutenzione è eventualmente affidata in appalto ad imprese), rientra nel suo potere di vigilanza e controllo il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa;
tale presunta responsabilità della P.A. non sembra trovare alcun limite con riguardo a quei beni demaniali (è il caso delle strade e delle relative pertinenze) sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini (cfr. Cass.
n. 15389/2011; n. 6101/2013). In particolare in tali ipotesi la disciplina di cui all'art. 2051 cc è certamente applicabile in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
ovviamente detta disciplina non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso ossia che il suddetto evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo – che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale dal fatto del danneggiato (cfr. Cass. n. 28811/2008; n. 4476/2011) o anche dal fatto creato da un terzo non conoscibile e non eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione - alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e assoluta eccezionalità (cfr. ancora Cass. n. 6101/2013).
Sembra perciò ormai superato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tali casi la stessa estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece la presunzione applicabile soltanto in relazione a quei beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono una adeguata attività di vigilanza (cfr. Cass. n. 526 / 1987; Cass. n. 6463 / 2000; Cass. n. 10040/2006, Cass. n.
24617/2007); in ipotesi di beni demaniali aventi le suddette caratteristiche la responsabilità della P.A. (cfr. Cass. n. 366/2000) sarebbe condizionata dalla sussistenza di una insidia o trabochetto e cioè da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) .
In ogni caso, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte cui si stanno adeguando i giudici di merito, deve ritenersi che dalla proprietà pubblica del CP_1
CP_ sulle strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell' alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, in linea di principio, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 cc qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi.
In conseguenza, giova ripeterlo, non si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale (ormai minoritario e più risalente nel tempo) secondo cui l'utente della pubblica strada - sulla quale possa essere esercitato un uso indiscriminato, generale e diretto da parte dei cittadini - fruisce, in ordine al danno derivatogli dall'uso di essa, soltanto della tutela apprestata dall'art. 2043 cc qualora ne ricorrano le condizioni e cioè quando i danni stessi siano stati cagionati da una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass.
n. 8823 / 1995).
Per altro i differenti orientamenti interpretativi, se pure possono in astratto incidere sulla ripartizione dell'onere della prova, non sembrano portare nella maggioranza delle fattispecie che vengono alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria a differenti soluzioni dal punto di vista pratico, apparendo evidente che l'assenza del cd. pericolo occulto, individuato nella cd. insidia o trabochetto – elemento che va comunque valutato alla stregua della ordinaria diligenza che avrebbe dovuto esercitare il danneggiato per avvistare o evitare l'insidia (cfr. Cass. n. 5875 / 2000) - potrebbe portare a ritenere sussistente il fatto colposo del danneggiato idoneo comunque a integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cc.
Alla luce dei principi sopra enunciati e della istruttoria epletata deve riconoscersi la responsabilità del convenuto nella verificazione del sinistro occorso all'istante. CP_1
Invero nel caso di specie - sulla base della espletata prova testimoniale - risulta dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia (e cioè tra la condizione potenzialmente lesiva in cui si trova la cosa) ed il danno (e cioè la caduta) mentre nessun elemento è emerso all'esito della istruttoria espletata idoneo a far ritenere sussistente il caso fortuito anche inteso come fatto colposo del danneggiato in quanto comunque sussisterebbe sia l'elemento oggettivo dell'insidia (non visibilità) sia l'elemento soggettivo, in quanto la situazione descritta non poteva essere prevista dalla parte istante data l'assenza di segnali che consigliassero, in qualche modo, una particolare cautela e atteso il normale
“affidamento” in capo all'istante medesimo nel percorrere a piedi il marciapiedi.
In ordine alla quantificazione del danno deve osservarsi quanto segue.
Dalla documentazione medica esibita e dalle dichiarazioni della testimone escussa emerge che l'istante, in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato: trauma contusivo scoriato dell'emivolto destro associato a frattura scomposta del mascellare nonché contusione spalla sinsitra e ginocchio sinistro.
All'esito degli accertamenti clinici effettuati dal perito di aprte (cfr. relazione medica di parte esibita) è emerso che le lesioni riportate dall'istante hanno cagionato quali esiti permanenti (essenzialmante di antura sogettiva): cefalea a varia localizzazione;
cericoalgia con vertigini di tipoi misto oltre a dolenzia alla spalla e ginocchio sinistro specie in occasione dell'impegno funzionale;
modico dimorfismo dell'emivolto destro in corrispondenza della regione geniena da esiti di rpegressa frattura del seno mascellare.
Dalla documentazione esibita (in particolare dal referto di PS) appare evidente la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico come descritto nella citazione introduttiva del presente giudizio e le lesioni riscontrate e sopra descritte.
Sulla base dei predetti elementi documentali e delle dichiarazioni della teste, può, in riduzione di quanto ritenuto dal perito di parte – le cui conclusioni non sono adeguatamente motivate sulla base di un ragionamento immune da vizi sia sotto il profilo logico che tecnico - riconoscersi, per i postumi derivati dall'incidente, una complessiva invalidità permanente nella misura del 6% nonchè una inabilità temporanea totale di giorni 20 seguita da una ITP, mediamente valutabile al 50%, di gg. 40. Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, biologico, di natura non patrimoniale, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, come più volte indicato dalla Suprema Corte (cfr., ad esempio Cass. 23 gennaio 1998, n. 668), occorre effettuare una valutazione necessariamente equitativa, la quale deve essere però ancorata a criteri di base uniformi, sebbene di tali criteri debba essere poi operato un adeguamento qualitativo e quantitativo alle circostanze del caso, per ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Questo giudicante ritiene adeguato criterio di liquidazione equitativa – anche al fine di non trattare in maniera differente situazioni analoghe - il cd. criterio tabellare in uso presso il Tribunale di Milano ed adottato da molti Tribunali italiani (e sostanzialmente fatto proprio dal Legislatore in materia di danno biologico per “micropermanenti” derivato dalla circolazione stradale come da tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Dlgs 209/2005 con i relativi aggiornamenti dovuti ai D.M. emessi annualmente). Tale determinazione del danno risponde alla finalità di conferire una certa uniformità alle liquidazioni dei danni alla persona prevedendo una progressione quantitativa (tanto più è elevata la percentuale di invalidità permanente tanto più è elevato il valore di punto) ed un coefficiente di demoltiplicazione a seconda dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (tanto più è elevata l'età e quindi minore l'aspettativa di vita tanto più sarà diminuito il valore base di ciascun punto di invalidità).
Per la inabilità temporanea (totale o parziale) il danno non patrimoniale può invece essere quantificato – ed anche in questo caso il Legislatore per le lesioni di lieve entità cagionate da sinistri stradali ha previsto un criterio analogo – sulla base di una indennità giornaliera.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (anni 64), l'importo da liquidare per il 6% di invalidità riconosciuta con applicazione della personalizzazione ammonta a Euro 11.400,oo (Euro 1.900,oo per ognmi puntoi di invalidità permanente).
In applicazione della medesima tabella può essere liquidata l'invalidità temporanea con la corresponsione di una indennità giornaliera, all'esito della personalizzazione, di Euro
115,oo. In conseguenza il danno da inabilità temporanea, totale e parziale, va complessivamente quantificato in Euro 4.600,oo (Euro 2.300,oo = Euro 115,oo al giorno x 20 gg. + Euro
2.300,oo = 50% di euro 115,oo al giorno x 40 gg.).
In questa sede si ritiene di aderire all'orientamento recente della Suprema Corte che ha sottolineato la natura omnicomprensiva del danno non patrimoniale con la conseguenza che, proprio all'esito della concreta personalizzazione dei valori tabellari, potrà ritenersi che si è tenuto conto delle varie componenti “tradizionali” del danno non patrimoniale
(alla vita di relazione, morale, estetico, ecc…).
Pertanto il danno non patrimoniale (da invalidità permanente e temporanea) subito complessivamente dall'istante va liquidato, già ai valori monetari attuali, in complessive
Euro 16.000,oo (11.400,oo + 4.600,oo).
Deve inoltre riconoscersi alla parte istante una somma a titolo di danno emergente per le spese mediche e varie (particolare alimentazione, trasporto ecc...) certamente sostenute o comunque ancora da sostenersi in conseguenza dell'incidente per altro in massima parte documentalmente dimostrate;
tale danno può quantificarsi, ai valori monetari attuali, in complessive Euro 350,oo.
Nessuna altra voce di danno patrimoniale può essere riconosciuta alla parte istante in assenza di specifica richiesta, allegazione e prova dello stesso.
Sulle somme complessive così calcolate già all'attualità, pari a Euro 16.350,oo, devono decorrere gli interessi (di natura compensativa) da calcolare nella misura media dell'1,5% annuo dalla data del sinistro (6-11-2018) alla data della presente decisione;
tali interessi costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio.
Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice va condannato il convenuto
Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto nei confronti CP_1 dell'istante e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, anche con riferimento alla fase stragiudiziale, tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco pro tempore, così provvede: Controparte_1
dichiara la esclusiva responsabilità in capo al nel verificarsi del sinistro Controparte_1
oggetto di causa;
condanna il al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore Controparte_1 dell'istante della somma complessiva di Euro 16.350,oo
(sedicimilatrecentocinquanta//oo) oltre interessi da calcolarsi nella misura dell'1,5 % annuo dalla data del 6-11-2018 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, anche della fase stragiudiziale, in favore dell'istante che liquida in complessive Euro 3.700,oo (di cui Euro
2.800,oo per compensi, compreso 15% per spese generali, ed Euro 900,oo per spese vive, compreso onorario al perito di parte) oltre spese generali su diritti ed onorari, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Umberto De CA ed all'avv. Andrea
Viscovo.
Così deciso in Napoli lì 18 dicembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco