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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. AN ANDRETTA Consigliere estensore
Dott. Natalia IMARISIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2655 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 18 settembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(CZ) in data 1° febbraio 1947, residente in [...], Via de' Cristoforis, n.
13 ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Commenda n. 35, presso lo studio dell'avv. Pietro Massarotto, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, sito in Seregno (MB), via pagina1 di 14 Circonvallazione, n. 84 ed elettivamente domiciliato in Giussano, via Piola n. 19,
presso lo studio dell'avv. Patrizia Costantino del foro di Monza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
PER LA RIASSUNZIONE
Del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Terza
Sezione Civile, n. 14381/2024, pubblicata il 23 maggio 2024
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in riassunzione, contrariis reiectis, richiamate integralmente le conclusioni gia rassegnate nel giudizio di Cassazione e in applicazione dei dettami di riesame disposti dalla stessa Suprema Corte (ordinanza della Terza Sezione Civile n. 14381/2024 in data 03/05/2024 e pubblicata in data 23.05.2024 – cfr. doc. .), disattesa ogni contraria Pt_2 istanza, eccezione e deduzione, cosi provvedere: CONCLUSIONI nel merito: oltre a quanto gia ritenuto nella sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, n. 1349/2020 -R.G. n. 1456/2019- (e, per quanto occorrer possa, dalla sentenza di prime cure), accertare e dichiarare la responsabilita del Controparte_2
(MB), in persona dell'amministratore pro
[...] tempore, per i danni causati all'unita immobiliare di proprieta del Signor
in ragione di quanto esposto e conseguentemente condannare il Parte_1 medesimo al risarcimento dei seguenti danni patiti e patendi dal CP_1 Signor : Parte_1
→ € 33.408,00 per l'inagibilita dell'immobile (somma emergente dalla CTU in atti con aggiornamento dal decreto di inagibilita in data 9/9/2013 e fino al maggio 2020 e dunque secondo la formula: 3,2 €/mq x 0,5 [abbattimento a forfait] x 261 mq. x 80 mesi [trascorsi dall'ottobre 2013 al maggio 2020, ossia fino all'esito del giudizio di secondo grado -4/6/2020-]), → nonche € 2.918,24 per la pratica di ri-accatastamento dell'u.i. (somma emergente dalla citata CTU e derivante dal netto parcellare dovuto al tecnico allora incaricato di € 2.300,00 oltre Iva e Cassa Prof.),
pagina2 di 14 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notifica del ricorso per ATP e fino al saldo, oltre alle somme successive maturande, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto de facto da Codesto Ecc.mo Giudice del rinvio;
. con vittoria di spese e competenze del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio”.
Per Controparte_1
“Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Confermare la sentenza di N° 374/2019 del Tribunale di Monza nella parte in cui rigetta la domanda risarcitoria del sig. in merito al Parte_1 mancato utilizzo dell'immobile sito in Seregno - via Circonvallazione n° 84. Per l'effetto rigettare la domanda attorea di risarcimento di qualsivoglia danno asseritamente subito ivi compreso quello relativo ai costi di riaccatastamento dell'immobile. Confermare in ogni altra sua parte la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1349/2020 in quanto raggiunta da giudicato interno in conseguenza della pronuncia dell'Ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione – Sez. III Civ. Respingere ogni altra domanda ex adverso formulata. Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
pagina3 di 14 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 374/2019, pubblicata il 21 febbraio 2019, il Tribunale di
Monza ha deciso la causa instaurata da nei confronti del Parte_1
volta a conseguire il risarcimento dei danni, quali Controparte_1 quantificati nel procedimento ex art. 696 c.p.c. instaurato ante causam dallo stesso attore, subiti dall'unità immobiliare di proprietà esclusiva, posta al piano interrato del detto sito in Seregno, Controparte_1 Controparte_2
; danni causati da infiltrazioni di acqua e umidità lungo la muratura
[...] perimetrale, con conseguenti muffe, nonché dal deterioramento delle tubazioni condominiali del riscaldamento e della fognatura, con conseguenti perdite di liquami;
problemi che avevano comportato, nell'anno 2013, il declassamento dell'immobile di proprietà esclusiva dell'attore, il quale era passato dalla originaria categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito) alla categoria
F/2 (unità collabenti, cioè improduttive) a seguito di dichiarazione di inagibilità emessa dal Comune di Seregno il 9 settembre 2013, a conferma del Parte provvedimento dell' in data 1 luglio 2013.
Con la detta sentenza il giudice di prime cure ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per gli ammaloramenti causati Controparte_1 dalla risalita di umidità capillare (imputandoli essenzialmente alla vetustà del fabbricato , mentre ha accertato la responsabilità del CP_3 CP_1 convenuto per i vizi manutentivi.
Il Tribunale di Monza ha, altresì, escluso il danno da deprezzamento dell'immobile, ritenendo che non fosse provato che l'attore usasse l'immobile come magazzino e che avesse, pertanto, subito un danno effettivo per il declassamento.
Il giudice di primo grado ha, dunque, condannato il
[...]
a corrispondere a la somma di denaro di euro Controparte_1 Parte_1
3.104,50, oltre I.V.A. di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ante causam; ha condannato il convenuto a rimborsare all'attore le spese del detto procedimento ex art. 696 c.p.c.; previa compensazione dei 9/10 delle spese del giudizio di primo grado, ha condannato il convenuto a rimborsare all'attore il residuo decimo di dette spese.
pagina4 di 14 Avverso tale sentenza ha proposto appello, chiedendo la Parte_1 riforma parziale della sentenza gravata e, quindi, il risarcimento dei danni causati dallo stato delle murature perimetrali e il ristoro per il mancato godimento dell'immobile.
Il ha proposto appello incidentale, Controparte_1 censurando la pronuncia di condanna al risarcimento delle spese di sostituzione dell'impianto fognario condominiale e il mancato riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Con sentenza n. 1349/2020, pubblicata il 4 giugno 2020, la Corte d'Appello di Milano ha accolto in parte l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza gravata, ha condannato il a corrispondere Controparte_1
a la diversa e maggiore somma di denaro di euro 12.122,18 “a Parte_1 titolo di risarcimento del danno per vizi costruttivi dell'immobile”; ha rigettato l'appello incidentale e ha condannato il a Controparte_1 rimborsare a le spese del grado d'appello. Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, Parte_1 affidato a quattro motivi;
il ha resistito con Controparte_1 controricorso, contenente ricorso incidentale basato su tre motivi.
Con il primo motivo del ricorso principale ha denunciato la Parte_1
“violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in specie quanto agli artt. 2051 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c. nonché 2043 e 1226
c.c.”, per avere la Corte di Appello ritenuto che non avesse Parte_1 fornito la prova del danno subito per il mancato godimento dell'immobile - già utilizzato come magazzino, come riconosciuto nella sentenza impugnata – non avendo dimostrato che esso “fosse posto a reddito, non producendo in giudizio alcun contratto di locazione o proposta di affitto”.
Con il secondo motivo del ricorso principale ha lamentato Parte_1
“grave carenza dell'obbligo motivazionale ex art. 306, co. 1, n. 5 c.p.c., letto in connessione con l'art. 111, co. 7, Cost. It., per essere immotivatamente discostata la Corte d'Appello dalle risultanze della CTU quanto a un elemento essenziale del rimedio strutturale individuato (esclusione dell'importo per l'applicazione dell'intonaco macroporoso deumidificante – quadro “C” della CTU-)”.
Con il terzo motivo ha prospettato un “errore di fatto da Parte_1 censurare per difetto di motivazione ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., con riferimento
pagina5 di 14 agli artt. 115 e 116 c.p.c.: erronea esclusione di importo pagato dal ricorrente per il sub-procedimento di CTU”.
Con il quarto e ultimo motivo ha denunciato un “error in Parte_1 procedendo da censurare ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. quanto alla violazione dell'art. 112 c.p.c.: omesso esame della domanda risarcitoria relativa alle spese necessarie per la pratica edilizia e il ri-accatastamento nonché omessa domanda sulla riforma delle spese di lite liquidate in primo grado”.
Con il ricorso incidentale il ha censurato Controparte_1
l'accertamento in ordine all'an della propria responsabilità risarcitoria ex art. 2051
c.c. (primo motivo) e la pronuncia di condanna al risarcimento della somma di denaro di euro 3.104,50 per il completamento dei lavori di rifacimento del tratto fognario (secondo motivo).
Con ordinanza n. 14381/2024, pubblicata il 23 maggio 2024, la Corte di
Cassazione, Terza Sezione Civile, ha rigettato il ricorso incidentale;
ha accolto il primo e, in parte, il quarto motivo del ricorso principale;
ha dichiarato infondato il secondo motivo e inammissibile il terzo e, parzialmente, il quarto motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rimettendo la decisione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.
Nell'accogliere il primo motivo del ricorso principale, la detta ordinanza ha cassato la sentenza impugnata per avere escluso, nonostante l'univoco accertamento in fatto che l'immobile fosse utilizzato da come magazzino, il Pt_1 risarcimento del danno in mancanza di prova di un possibile utile ritraibile dalla concessione in godimento dell'immobile, dichiarato inagibile.
La Corte di Cassazione ha ritenuto la statuizione della Corte di merito in contrasto con il più recente approdo giurisprudenziale, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 15 novembre 2022, n. 33645, contenente principi applicabili anche ad altre fattispecie, diverse da quella dell'occupazione di immobile sine titulo di cui la pronuncia a Sezioni Unite si è occupata.
Con l'ordinanza n. 14381/2024, in esame, la Corte di Cassazione ha ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite e, precisamente, che “è suscettibile di risarcimento il pregiudizio arrecato al diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, spettante al proprietario, e ha configurato “la
pagina6 di 14 concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”; che, però, “al titolare del diritto dominicale è richiesta, innanzitutto, una precisa allegazione
(suscettibile di specifica contestazione) circa la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa e, cioè, riguardante la perdita attinente al godimento indiretto (mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri) o anche diretto, del bene, perché il “non uso”, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento”; che, inoltre, “l'attore deve provare il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa;
se soddisfatti gli oneri di allegazione e prova (anche per presunzioni), sia nel caso di godimento diretto, sia in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.”.
Fatta tale premessa in diritto, con l'ordinanza di rinvio n. 14381/2024 la
Corte di Cassazione ha affermato che la “Corte d'appello milanese – escludendo, nonostante le allegazioni del circa l'uso dell'immobile come magazzino, la Pt_1 risarcibilità delle perdita del godimento diretto (in ciò si sostanzia la pretesa di una prova del mancato reddito derivante dalla lesione del diritto dominicale) – ha violato il summenzionato principio e, conseguentemente, in relazione alla censura qui svolta, la sentenza va cassata con rinvio al giudice d'appello per nuovo esame”.
Nell'accogliere parzialmente il quarto e ultimo motivo del ricorso principale, con la detta ordinanza la Corte di Cassazione ha accertato l'omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine alla domanda di risarcimento della somma di denaro di euro 2.300,00, oltre accessori, per la pratica di nuovo accatastamento dell'unità immobiliare, declassata in conseguenza delle sue condizioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18 settembre 2024, Parte_1 ha riassunto il processo a seguito della detta pronuncia di rinvio, chiedendo
[...] alla Corte d'Appello di condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni, nella misura di euro 33.408,00 per l'inagibilità dell'immobile e di euro 2.918,24 per la pratica di ri-accatastamento dell'unità immobiliare, oppure nel diverso importo ritenuto dal giudice del rinvio;
il tutto pagina7 di 14 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di notifica del ricorso ex art. 696 c.p.c.
Costituitosi in giudizio il 27 gennaio 2025, il Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, riproponendo difese già svolte sin dal giudizio di primo grado ed evidenziando, dunque, in particolare, che non vi è stata la perdita attuale e concreta del godimento del bene da parte dell'attore, in quanto l'immobile di sua proprietà non ha le caratteristiche fisiche e strutturali per essere utilizzato come tale o per essere ceduto in godimento a terzi.
Il convenuto ha, altresì, rilevato che l'ordinanza di rinvio pone l'accento unicamente sul fatto che risulterebbe provato l'utilizzo diretto del bene da parte di e che, tuttavia, l'attore non ha mai dimostrato di avere utilizzato Parte_1
l'immobile a fini commerciali o imprenditoriali o comunque produttivi di un qualsivoglia utile;
che il caso in esame non è assimilabile a quello dell'occupazione sine titulo di bene immobile;
che, pertanto, va confermata la pronuncia della Corte d'Appello che aveva escluso il risarcimento a favore dell'attore.
Ha aggiunto che il valore locativo dell'immobile stimato nel procedimento ex art. 696 c.p.c. deve essere ricalcolato sulla base del mero utilizzo dell'immobile come cantina o locale sgombero, con evidente diminuzione del quantum del risarcimento.
Nella memoria di replica il convenuto in riassunzione ha, inoltre, sollevato contestazioni quanto alla richiesta di risarcimento dei costi della pratica di nuovo accatastamento dell'immobile, riproponendo eccezioni svolte sin dal giudizio di primo grado e, precisamente, eccependo che il mutamento della categoria catastale non è conseguenza diretta e necessaria della dichiarazione di inagibilità dell'immobile.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 1° aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Il giudizio di rinvio.
pagina8 di 14 Il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto, nei limiti e nei modi in cui sono state riproposte dalla parte attrice (atteso il principio dispositivo che governa il processo civile), le questioni che hanno formato oggetto della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione.
Costituisce, quindi, oggetto del presente giudizio la valutazione del quantum del danno patrimoniale richiesto dall'attore in riassunzione.
Quanto alla delimitazione del thema decidendum va, invero, considerato che dall'ordinanza di rinvio n. 14381/2024 della Corte di Cassazione emerge chiaramente come, in relazione alla richiesta di risarcimento per mancato godimento dell'immobile, la decisione del giudice del rinvio debba riguardare esclusivamente il quantum del danno conseguenza, già accertato e dato per presupposto nell'an.
Del resto, l'accertamento, contenuto nella sentenza cassata, in ordine all'uso dell'immobile come magazzino da parte di , oltre ad essere dato Parte_1 per accertato dall'ordinanza della Corte di Cassazione, non ha formato oggetto di alcuna specifica censura in sede di ricorso incidentale per cassazione.
Le eccezioni riproposte dal convenuto in riassunzione per contrastare la domanda di risarcimento di tale voce di danno sono, quindi, superate dal giudicato.
L'accertamento del danno patrimoniale.
A) In ordine al quantum del danno da mancato godimento dell'immobile, nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ante causam il consulente tecnico d'ufficio ha valutato, nella determinazione del valore locativo del bene, le caratteristiche proprie dell'immobile, applicando un coefficiente correttivo pari al
50% rispetto al valore di locazione mensile di euro 3,2/mq di superficie lorda, proprio per tenere conto della vetustà dell'immobile, dell'assenza di un ingresso carrabile o quanto meno adatto per il transito di oggetti voluminosi, dello stato di conservazione mediocre degli impianti e delle finiture già all'anno del decreto di inagibilità (cfr. p. 37 della relazione del ctu).
Per l'inagibilità dell'immobile è, quindi, dovuto un danno pari a euro
58.881,60, corrispondente a euro 3,20/mq x 0,5 (coefficiente correttivo applicato dal consulente tecnico d'ufficio) x 261 mq x 141 mesi (corrispondenti a 4230 giorni) intercorsi dal 9 settembre 2013 (data del decreto di inagibilità) al 9 aprile
2025 (data della presente decisione).
pagina9 di 14 Spetta, altresì, il danno dovuto per il periodo successivo, nella misura di euro 13,92 (pari a 3,20/mq x 0,5 x 261 mq diviso 30 giorni) per ogni giorno intercorrente dal 10 aprile 2025 e sino all'effettivo soddisfo.
Sulle dette somme di denaro sono dovuti la rivalutazione monetaria
(limitatamente alle somme maturate sino al 9 aprile 2025) e gli interessi compensativi in misura legale (art. 1284 c.c.) calcolati secondo i criteri stabiliti da
Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati sulle singole somme di denaro maturate mensilmente e rivalutate anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Sulle somme così complessivamente determinate spetteranno, inoltre, gli interessi moratori in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
B) Con riferimento alla domanda risarcitoria dei futuri costi per la pratica di nuovo accatastamento dell'immobile, il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato tali spese in euro 2.300,00, oltre I.V.A. e cassa professionale (cfr. p. 28 della relazione depositata il 22 febbraio 2017 nel procedimento ex art. 696 c.p.c.), per un ammontare complessivo di euro 2.918,24.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti la rivalutazione e gli interessi compensativi (art. 1284 c.c.) calcolati sulla detta somma di denaro – riferita al 22 febbraio 2017 (epoca di deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio contenente accertamento di tale voce di danno) - rivalutata annualmente, a decorrere dal 22 febbraio 2017, secondo gli indici di rivalutazione monetaria;
sulla somma così complessivamente determinata sono dovuti gli interessi moratori in misura legale (art. 1284 c.c.) dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Le eccezioni del convenuto in riassunzione sono prive di pregio, posto che risulta anche dalla consulenza tecnica d'ufficio che il declassamento dell'unità immobiliare da C/2 a F/2 è conseguita alla dichiarazione di inagibilità dell'immobile (cfr. pp. 9, 14, 31, della relazione del ctu).
Si deve, inoltre, aggiungere, quanto all'eccezione del
[...]
secondo cui avrebbe chiesto il declassamento Controparte_1 Parte_1 dell'immobile per non pagare le imposte (cfr. p. 4 della memoria di replica del convenuto), che tale fatto non esclude il collegamento diretto tra inagibilità
pagina10 di 14 dell'immobile e il declassamento catastale, poiché si tratta di comportamento del danneggiato volto a evitare l'aggravamento del danno ex art. 1227, secondo comma, c.c.; diversamente, il Condominio convenuto avrebbe dovuto risarcire a anche le imposte da questi pagate per un immobile inagibile e, Parte_1 quindi, inutilizzabile.
In conclusione, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da il deve essere condannato a Parte_1 Controparte_1 corrispondere all'attore in riassunzione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, le seguenti somme di denaro: euro 58.881,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in precedenza specificato, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile dal 9 settembre 2013 e sino alla presente decisione;
euro 13,92 al giorno, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in precedenza specificato, per ogni giorno intercorrente dal 10 aprile 2025 e sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile per il periodo successivo alla presente decisione;
euro 2.918,24, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in precedenza specificato, a titolo di risarcimento del danno per il nuovo accatastamento dell'unità immobiliare.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali, si rileva che la soccombenza si determina in modo unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della Corte di Cassazione e non per frazioni, secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio (cfr. Cass. 10 marzo 2004,
n. 4909, secondo cui “Il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione”).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n. 15506/2018) “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche' decida sulle spese del giudizio di
pagina11 di 14 legittimita', e' tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass.
n. 7243/2006). Ne' rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso
l'accoglimento solo di un motivo di ricorso, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita' (Cass. S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'articolo 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimita', della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessita' della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n.
11326/2003 che ribadisce che l'annullamento in sede di legittimita' della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicche' il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite)” (Cass., ord. 7 febbraio 2022, n. 3798).
All'esito del presente giudizio di rinvio, risulta vittorioso, Parte_1 con la conseguenza che il deve essere condannato a Controparte_1 rimborsare a tale parte, oltre alle spese del giudizio di legittimità, anche le spese di ambo i gradi di merito, essendo stata riformata la decisione di primo grado in ordine alla domanda risarcitoria.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un
pagina12 di 14 professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (esclusi, quindi, i compensi per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello e al presente giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, pari al valore del credito complessivamente accertato, ivi compreso quello liquidato con efficacia di giudicato dal giudice di primo grado in euro 3.104,50, oltre
I.V.A., in linea capitale (il valore della causa è, quindi, ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00).
Il compenso per il presente giudizio di rinvio è contenuto nei limiti della nota spese depositata da sebbene tale parte avrebbe Parte_1 astrattamente diritto a un compenso maggiore in base ai richiamati parametri ministeriali.
La parte soccombente deve essere, altresì, condannata a rimborsare alla parte vittoriosa il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, architetto
, nella misura effettivamente anticipata da Persona_1 Parte_1
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
CONDANNA il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale, le seguenti somme di denaro, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione: euro 58.881,60, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile dal 9 settembre 2013 e sino alla presente decisione;
euro 13,92 al giorno, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile per il periodo successivo alla presente decisione;
pagina13 di 14 euro 2.918,24, a titolo di risarcimento del danno per il nuovo accatastamento dell'unità immobiliare;
CONDANNA il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, a rimborsare a le spese di lite da quest'ultimo sostenute, Parte_1 liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 14.103,00 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di appello, in euro 9.991,00 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 7.655,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 7.900,00 per compensi di avvocato ed euro 545,00 per spese;
il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, architetto , nella misura effettivamente anticipata da Persona_1
. Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. AN DR
pagina14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. AN ANDRETTA Consigliere estensore
Dott. Natalia IMARISIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2655 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 18 settembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(CZ) in data 1° febbraio 1947, residente in [...], Via de' Cristoforis, n.
13 ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Commenda n. 35, presso lo studio dell'avv. Pietro Massarotto, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, sito in Seregno (MB), via pagina1 di 14 Circonvallazione, n. 84 ed elettivamente domiciliato in Giussano, via Piola n. 19,
presso lo studio dell'avv. Patrizia Costantino del foro di Monza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
PER LA RIASSUNZIONE
Del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Terza
Sezione Civile, n. 14381/2024, pubblicata il 23 maggio 2024
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in riassunzione, contrariis reiectis, richiamate integralmente le conclusioni gia rassegnate nel giudizio di Cassazione e in applicazione dei dettami di riesame disposti dalla stessa Suprema Corte (ordinanza della Terza Sezione Civile n. 14381/2024 in data 03/05/2024 e pubblicata in data 23.05.2024 – cfr. doc. .), disattesa ogni contraria Pt_2 istanza, eccezione e deduzione, cosi provvedere: CONCLUSIONI nel merito: oltre a quanto gia ritenuto nella sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, n. 1349/2020 -R.G. n. 1456/2019- (e, per quanto occorrer possa, dalla sentenza di prime cure), accertare e dichiarare la responsabilita del Controparte_2
(MB), in persona dell'amministratore pro
[...] tempore, per i danni causati all'unita immobiliare di proprieta del Signor
in ragione di quanto esposto e conseguentemente condannare il Parte_1 medesimo al risarcimento dei seguenti danni patiti e patendi dal CP_1 Signor : Parte_1
→ € 33.408,00 per l'inagibilita dell'immobile (somma emergente dalla CTU in atti con aggiornamento dal decreto di inagibilita in data 9/9/2013 e fino al maggio 2020 e dunque secondo la formula: 3,2 €/mq x 0,5 [abbattimento a forfait] x 261 mq. x 80 mesi [trascorsi dall'ottobre 2013 al maggio 2020, ossia fino all'esito del giudizio di secondo grado -4/6/2020-]), → nonche € 2.918,24 per la pratica di ri-accatastamento dell'u.i. (somma emergente dalla citata CTU e derivante dal netto parcellare dovuto al tecnico allora incaricato di € 2.300,00 oltre Iva e Cassa Prof.),
pagina2 di 14 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notifica del ricorso per ATP e fino al saldo, oltre alle somme successive maturande, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto de facto da Codesto Ecc.mo Giudice del rinvio;
. con vittoria di spese e competenze del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio”.
Per Controparte_1
“Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Confermare la sentenza di N° 374/2019 del Tribunale di Monza nella parte in cui rigetta la domanda risarcitoria del sig. in merito al Parte_1 mancato utilizzo dell'immobile sito in Seregno - via Circonvallazione n° 84. Per l'effetto rigettare la domanda attorea di risarcimento di qualsivoglia danno asseritamente subito ivi compreso quello relativo ai costi di riaccatastamento dell'immobile. Confermare in ogni altra sua parte la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1349/2020 in quanto raggiunta da giudicato interno in conseguenza della pronuncia dell'Ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione – Sez. III Civ. Respingere ogni altra domanda ex adverso formulata. Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
pagina3 di 14 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 374/2019, pubblicata il 21 febbraio 2019, il Tribunale di
Monza ha deciso la causa instaurata da nei confronti del Parte_1
volta a conseguire il risarcimento dei danni, quali Controparte_1 quantificati nel procedimento ex art. 696 c.p.c. instaurato ante causam dallo stesso attore, subiti dall'unità immobiliare di proprietà esclusiva, posta al piano interrato del detto sito in Seregno, Controparte_1 Controparte_2
; danni causati da infiltrazioni di acqua e umidità lungo la muratura
[...] perimetrale, con conseguenti muffe, nonché dal deterioramento delle tubazioni condominiali del riscaldamento e della fognatura, con conseguenti perdite di liquami;
problemi che avevano comportato, nell'anno 2013, il declassamento dell'immobile di proprietà esclusiva dell'attore, il quale era passato dalla originaria categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito) alla categoria
F/2 (unità collabenti, cioè improduttive) a seguito di dichiarazione di inagibilità emessa dal Comune di Seregno il 9 settembre 2013, a conferma del Parte provvedimento dell' in data 1 luglio 2013.
Con la detta sentenza il giudice di prime cure ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per gli ammaloramenti causati Controparte_1 dalla risalita di umidità capillare (imputandoli essenzialmente alla vetustà del fabbricato , mentre ha accertato la responsabilità del CP_3 CP_1 convenuto per i vizi manutentivi.
Il Tribunale di Monza ha, altresì, escluso il danno da deprezzamento dell'immobile, ritenendo che non fosse provato che l'attore usasse l'immobile come magazzino e che avesse, pertanto, subito un danno effettivo per il declassamento.
Il giudice di primo grado ha, dunque, condannato il
[...]
a corrispondere a la somma di denaro di euro Controparte_1 Parte_1
3.104,50, oltre I.V.A. di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ante causam; ha condannato il convenuto a rimborsare all'attore le spese del detto procedimento ex art. 696 c.p.c.; previa compensazione dei 9/10 delle spese del giudizio di primo grado, ha condannato il convenuto a rimborsare all'attore il residuo decimo di dette spese.
pagina4 di 14 Avverso tale sentenza ha proposto appello, chiedendo la Parte_1 riforma parziale della sentenza gravata e, quindi, il risarcimento dei danni causati dallo stato delle murature perimetrali e il ristoro per il mancato godimento dell'immobile.
Il ha proposto appello incidentale, Controparte_1 censurando la pronuncia di condanna al risarcimento delle spese di sostituzione dell'impianto fognario condominiale e il mancato riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Con sentenza n. 1349/2020, pubblicata il 4 giugno 2020, la Corte d'Appello di Milano ha accolto in parte l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza gravata, ha condannato il a corrispondere Controparte_1
a la diversa e maggiore somma di denaro di euro 12.122,18 “a Parte_1 titolo di risarcimento del danno per vizi costruttivi dell'immobile”; ha rigettato l'appello incidentale e ha condannato il a Controparte_1 rimborsare a le spese del grado d'appello. Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, Parte_1 affidato a quattro motivi;
il ha resistito con Controparte_1 controricorso, contenente ricorso incidentale basato su tre motivi.
Con il primo motivo del ricorso principale ha denunciato la Parte_1
“violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in specie quanto agli artt. 2051 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c. nonché 2043 e 1226
c.c.”, per avere la Corte di Appello ritenuto che non avesse Parte_1 fornito la prova del danno subito per il mancato godimento dell'immobile - già utilizzato come magazzino, come riconosciuto nella sentenza impugnata – non avendo dimostrato che esso “fosse posto a reddito, non producendo in giudizio alcun contratto di locazione o proposta di affitto”.
Con il secondo motivo del ricorso principale ha lamentato Parte_1
“grave carenza dell'obbligo motivazionale ex art. 306, co. 1, n. 5 c.p.c., letto in connessione con l'art. 111, co. 7, Cost. It., per essere immotivatamente discostata la Corte d'Appello dalle risultanze della CTU quanto a un elemento essenziale del rimedio strutturale individuato (esclusione dell'importo per l'applicazione dell'intonaco macroporoso deumidificante – quadro “C” della CTU-)”.
Con il terzo motivo ha prospettato un “errore di fatto da Parte_1 censurare per difetto di motivazione ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., con riferimento
pagina5 di 14 agli artt. 115 e 116 c.p.c.: erronea esclusione di importo pagato dal ricorrente per il sub-procedimento di CTU”.
Con il quarto e ultimo motivo ha denunciato un “error in Parte_1 procedendo da censurare ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. quanto alla violazione dell'art. 112 c.p.c.: omesso esame della domanda risarcitoria relativa alle spese necessarie per la pratica edilizia e il ri-accatastamento nonché omessa domanda sulla riforma delle spese di lite liquidate in primo grado”.
Con il ricorso incidentale il ha censurato Controparte_1
l'accertamento in ordine all'an della propria responsabilità risarcitoria ex art. 2051
c.c. (primo motivo) e la pronuncia di condanna al risarcimento della somma di denaro di euro 3.104,50 per il completamento dei lavori di rifacimento del tratto fognario (secondo motivo).
Con ordinanza n. 14381/2024, pubblicata il 23 maggio 2024, la Corte di
Cassazione, Terza Sezione Civile, ha rigettato il ricorso incidentale;
ha accolto il primo e, in parte, il quarto motivo del ricorso principale;
ha dichiarato infondato il secondo motivo e inammissibile il terzo e, parzialmente, il quarto motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rimettendo la decisione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.
Nell'accogliere il primo motivo del ricorso principale, la detta ordinanza ha cassato la sentenza impugnata per avere escluso, nonostante l'univoco accertamento in fatto che l'immobile fosse utilizzato da come magazzino, il Pt_1 risarcimento del danno in mancanza di prova di un possibile utile ritraibile dalla concessione in godimento dell'immobile, dichiarato inagibile.
La Corte di Cassazione ha ritenuto la statuizione della Corte di merito in contrasto con il più recente approdo giurisprudenziale, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 15 novembre 2022, n. 33645, contenente principi applicabili anche ad altre fattispecie, diverse da quella dell'occupazione di immobile sine titulo di cui la pronuncia a Sezioni Unite si è occupata.
Con l'ordinanza n. 14381/2024, in esame, la Corte di Cassazione ha ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite e, precisamente, che “è suscettibile di risarcimento il pregiudizio arrecato al diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, spettante al proprietario, e ha configurato “la
pagina6 di 14 concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”; che, però, “al titolare del diritto dominicale è richiesta, innanzitutto, una precisa allegazione
(suscettibile di specifica contestazione) circa la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa e, cioè, riguardante la perdita attinente al godimento indiretto (mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri) o anche diretto, del bene, perché il “non uso”, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento”; che, inoltre, “l'attore deve provare il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa;
se soddisfatti gli oneri di allegazione e prova (anche per presunzioni), sia nel caso di godimento diretto, sia in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.”.
Fatta tale premessa in diritto, con l'ordinanza di rinvio n. 14381/2024 la
Corte di Cassazione ha affermato che la “Corte d'appello milanese – escludendo, nonostante le allegazioni del circa l'uso dell'immobile come magazzino, la Pt_1 risarcibilità delle perdita del godimento diretto (in ciò si sostanzia la pretesa di una prova del mancato reddito derivante dalla lesione del diritto dominicale) – ha violato il summenzionato principio e, conseguentemente, in relazione alla censura qui svolta, la sentenza va cassata con rinvio al giudice d'appello per nuovo esame”.
Nell'accogliere parzialmente il quarto e ultimo motivo del ricorso principale, con la detta ordinanza la Corte di Cassazione ha accertato l'omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine alla domanda di risarcimento della somma di denaro di euro 2.300,00, oltre accessori, per la pratica di nuovo accatastamento dell'unità immobiliare, declassata in conseguenza delle sue condizioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18 settembre 2024, Parte_1 ha riassunto il processo a seguito della detta pronuncia di rinvio, chiedendo
[...] alla Corte d'Appello di condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni, nella misura di euro 33.408,00 per l'inagibilità dell'immobile e di euro 2.918,24 per la pratica di ri-accatastamento dell'unità immobiliare, oppure nel diverso importo ritenuto dal giudice del rinvio;
il tutto pagina7 di 14 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di notifica del ricorso ex art. 696 c.p.c.
Costituitosi in giudizio il 27 gennaio 2025, il Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, riproponendo difese già svolte sin dal giudizio di primo grado ed evidenziando, dunque, in particolare, che non vi è stata la perdita attuale e concreta del godimento del bene da parte dell'attore, in quanto l'immobile di sua proprietà non ha le caratteristiche fisiche e strutturali per essere utilizzato come tale o per essere ceduto in godimento a terzi.
Il convenuto ha, altresì, rilevato che l'ordinanza di rinvio pone l'accento unicamente sul fatto che risulterebbe provato l'utilizzo diretto del bene da parte di e che, tuttavia, l'attore non ha mai dimostrato di avere utilizzato Parte_1
l'immobile a fini commerciali o imprenditoriali o comunque produttivi di un qualsivoglia utile;
che il caso in esame non è assimilabile a quello dell'occupazione sine titulo di bene immobile;
che, pertanto, va confermata la pronuncia della Corte d'Appello che aveva escluso il risarcimento a favore dell'attore.
Ha aggiunto che il valore locativo dell'immobile stimato nel procedimento ex art. 696 c.p.c. deve essere ricalcolato sulla base del mero utilizzo dell'immobile come cantina o locale sgombero, con evidente diminuzione del quantum del risarcimento.
Nella memoria di replica il convenuto in riassunzione ha, inoltre, sollevato contestazioni quanto alla richiesta di risarcimento dei costi della pratica di nuovo accatastamento dell'immobile, riproponendo eccezioni svolte sin dal giudizio di primo grado e, precisamente, eccependo che il mutamento della categoria catastale non è conseguenza diretta e necessaria della dichiarazione di inagibilità dell'immobile.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 1° aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Il giudizio di rinvio.
pagina8 di 14 Il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto, nei limiti e nei modi in cui sono state riproposte dalla parte attrice (atteso il principio dispositivo che governa il processo civile), le questioni che hanno formato oggetto della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione.
Costituisce, quindi, oggetto del presente giudizio la valutazione del quantum del danno patrimoniale richiesto dall'attore in riassunzione.
Quanto alla delimitazione del thema decidendum va, invero, considerato che dall'ordinanza di rinvio n. 14381/2024 della Corte di Cassazione emerge chiaramente come, in relazione alla richiesta di risarcimento per mancato godimento dell'immobile, la decisione del giudice del rinvio debba riguardare esclusivamente il quantum del danno conseguenza, già accertato e dato per presupposto nell'an.
Del resto, l'accertamento, contenuto nella sentenza cassata, in ordine all'uso dell'immobile come magazzino da parte di , oltre ad essere dato Parte_1 per accertato dall'ordinanza della Corte di Cassazione, non ha formato oggetto di alcuna specifica censura in sede di ricorso incidentale per cassazione.
Le eccezioni riproposte dal convenuto in riassunzione per contrastare la domanda di risarcimento di tale voce di danno sono, quindi, superate dal giudicato.
L'accertamento del danno patrimoniale.
A) In ordine al quantum del danno da mancato godimento dell'immobile, nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ante causam il consulente tecnico d'ufficio ha valutato, nella determinazione del valore locativo del bene, le caratteristiche proprie dell'immobile, applicando un coefficiente correttivo pari al
50% rispetto al valore di locazione mensile di euro 3,2/mq di superficie lorda, proprio per tenere conto della vetustà dell'immobile, dell'assenza di un ingresso carrabile o quanto meno adatto per il transito di oggetti voluminosi, dello stato di conservazione mediocre degli impianti e delle finiture già all'anno del decreto di inagibilità (cfr. p. 37 della relazione del ctu).
Per l'inagibilità dell'immobile è, quindi, dovuto un danno pari a euro
58.881,60, corrispondente a euro 3,20/mq x 0,5 (coefficiente correttivo applicato dal consulente tecnico d'ufficio) x 261 mq x 141 mesi (corrispondenti a 4230 giorni) intercorsi dal 9 settembre 2013 (data del decreto di inagibilità) al 9 aprile
2025 (data della presente decisione).
pagina9 di 14 Spetta, altresì, il danno dovuto per il periodo successivo, nella misura di euro 13,92 (pari a 3,20/mq x 0,5 x 261 mq diviso 30 giorni) per ogni giorno intercorrente dal 10 aprile 2025 e sino all'effettivo soddisfo.
Sulle dette somme di denaro sono dovuti la rivalutazione monetaria
(limitatamente alle somme maturate sino al 9 aprile 2025) e gli interessi compensativi in misura legale (art. 1284 c.c.) calcolati secondo i criteri stabiliti da
Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati sulle singole somme di denaro maturate mensilmente e rivalutate anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Sulle somme così complessivamente determinate spetteranno, inoltre, gli interessi moratori in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
B) Con riferimento alla domanda risarcitoria dei futuri costi per la pratica di nuovo accatastamento dell'immobile, il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato tali spese in euro 2.300,00, oltre I.V.A. e cassa professionale (cfr. p. 28 della relazione depositata il 22 febbraio 2017 nel procedimento ex art. 696 c.p.c.), per un ammontare complessivo di euro 2.918,24.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti la rivalutazione e gli interessi compensativi (art. 1284 c.c.) calcolati sulla detta somma di denaro – riferita al 22 febbraio 2017 (epoca di deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio contenente accertamento di tale voce di danno) - rivalutata annualmente, a decorrere dal 22 febbraio 2017, secondo gli indici di rivalutazione monetaria;
sulla somma così complessivamente determinata sono dovuti gli interessi moratori in misura legale (art. 1284 c.c.) dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Le eccezioni del convenuto in riassunzione sono prive di pregio, posto che risulta anche dalla consulenza tecnica d'ufficio che il declassamento dell'unità immobiliare da C/2 a F/2 è conseguita alla dichiarazione di inagibilità dell'immobile (cfr. pp. 9, 14, 31, della relazione del ctu).
Si deve, inoltre, aggiungere, quanto all'eccezione del
[...]
secondo cui avrebbe chiesto il declassamento Controparte_1 Parte_1 dell'immobile per non pagare le imposte (cfr. p. 4 della memoria di replica del convenuto), che tale fatto non esclude il collegamento diretto tra inagibilità
pagina10 di 14 dell'immobile e il declassamento catastale, poiché si tratta di comportamento del danneggiato volto a evitare l'aggravamento del danno ex art. 1227, secondo comma, c.c.; diversamente, il Condominio convenuto avrebbe dovuto risarcire a anche le imposte da questi pagate per un immobile inagibile e, Parte_1 quindi, inutilizzabile.
In conclusione, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da il deve essere condannato a Parte_1 Controparte_1 corrispondere all'attore in riassunzione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, le seguenti somme di denaro: euro 58.881,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in precedenza specificato, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile dal 9 settembre 2013 e sino alla presente decisione;
euro 13,92 al giorno, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in precedenza specificato, per ogni giorno intercorrente dal 10 aprile 2025 e sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile per il periodo successivo alla presente decisione;
euro 2.918,24, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in precedenza specificato, a titolo di risarcimento del danno per il nuovo accatastamento dell'unità immobiliare.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali, si rileva che la soccombenza si determina in modo unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della Corte di Cassazione e non per frazioni, secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio (cfr. Cass. 10 marzo 2004,
n. 4909, secondo cui “Il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione”).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n. 15506/2018) “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche' decida sulle spese del giudizio di
pagina11 di 14 legittimita', e' tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass.
n. 7243/2006). Ne' rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso
l'accoglimento solo di un motivo di ricorso, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita' (Cass. S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'articolo 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimita', della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessita' della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n.
11326/2003 che ribadisce che l'annullamento in sede di legittimita' della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicche' il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite)” (Cass., ord. 7 febbraio 2022, n. 3798).
All'esito del presente giudizio di rinvio, risulta vittorioso, Parte_1 con la conseguenza che il deve essere condannato a Controparte_1 rimborsare a tale parte, oltre alle spese del giudizio di legittimità, anche le spese di ambo i gradi di merito, essendo stata riformata la decisione di primo grado in ordine alla domanda risarcitoria.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un
pagina12 di 14 professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (esclusi, quindi, i compensi per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello e al presente giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, pari al valore del credito complessivamente accertato, ivi compreso quello liquidato con efficacia di giudicato dal giudice di primo grado in euro 3.104,50, oltre
I.V.A., in linea capitale (il valore della causa è, quindi, ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00).
Il compenso per il presente giudizio di rinvio è contenuto nei limiti della nota spese depositata da sebbene tale parte avrebbe Parte_1 astrattamente diritto a un compenso maggiore in base ai richiamati parametri ministeriali.
La parte soccombente deve essere, altresì, condannata a rimborsare alla parte vittoriosa il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, architetto
, nella misura effettivamente anticipata da Persona_1 Parte_1
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
CONDANNA il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale, le seguenti somme di denaro, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione: euro 58.881,60, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile dal 9 settembre 2013 e sino alla presente decisione;
euro 13,92 al giorno, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile per il periodo successivo alla presente decisione;
pagina13 di 14 euro 2.918,24, a titolo di risarcimento del danno per il nuovo accatastamento dell'unità immobiliare;
CONDANNA il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, a rimborsare a le spese di lite da quest'ultimo sostenute, Parte_1 liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 14.103,00 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di appello, in euro 9.991,00 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 7.655,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 7.900,00 per compensi di avvocato ed euro 545,00 per spese;
il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, architetto , nella misura effettivamente anticipata da Persona_1
. Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. AN DR
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