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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 6644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6644 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - CF ), rapp.to e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso, dall'Avv. AB Sifo ed elettivamente dom.to presso lo studio di quest'ultima in Pozzuoli (Na) alla Via Mazzini n. 19
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...], il [...] - C.F. ) rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
10/07/2024 dall'Avv. Francesco Pero ed elett.te dom.to presso il suo studio in Forio alla Via Prov. Panza
n.51
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2024 , premesso che aveva intessuto una relazione Parte_1
sentimentale con nel corso della quale era nata in data [...] Controparte_1 Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori;
che la relazione si era interrotta nel mese di novembre 2022; che egli era già vedovo e padre di due figli: AB nata il [...] e nato il [...], Per_2
mentre la resistente era già madre di un figlio, , nato da una precedente relazione il Persona_3
26.8.2009, che viveva con lei;
che da quando la relazione era finita, nonostante la vicinanza tra le due residenze, la resistente gli permetteva di vedere la figlia solo una volta ogni 2/3 settimane, strumentalizzando gli incontri come arma di ricatto economico;
che egli svolgeva attività di consulente aziendale, adiva il Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore. In particolare chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con permanenza presso entrambi i genitori a settimane alterne e Per_1
ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti.
Fissata la prima udienza, la convenuta si costituiva solo per sollevare l'eccezione di tardività della notifica.
Alla prima udienza, alla quale compariva solo il ricorrente, veniva, quindi, disposto un rinvio per notifica.
Successivamente a parte ricorrente avanzava un'istanza per la predisposizione di un calendario di incontri con la minore che lamentava di non riuscire a vedere. Veniva all'uopo fissata un'udienza. depositava una memoria con la quale contestava tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e in particolare di aver assunto atteggiamenti d'impedimento agli incontri tra il padre e la figlia, rappresentava, anzi, di aver tentato, anche con l'aiuto di un'assistente sociale, di predisporre un calendario di incontri. Aggiungeva di non essersi mai opposta a che la minore andasse dal padre, pur ritenendo prioritario che quest'ultimo provvedesse alla messa in sicurezza sia della barca, dove spesso portava la figlia, sia del soppalco adibito a camera da letto nella sua abitazione.
Comparse entrambe le parti in udienza non si riusciva a redigere un calendario concordato tempi di permanenza della minore presso il padre.
Con provvedimento dell'11/07/2024 così si disponeva: “ ritenuto quanto alla collocazione della minore e alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario che, allo stato, la richiesta del ricorrente di disciplinare la permanenza della minore presso i genitori con tempo paritario, a settimane alterne, non appare rispondente all'interesse della stessa che, attesa l'età – a breve compirà sette anni – ha bisogno di maggiore stabilità e regolarità nella vita quotidiana, esigenze alle quali non può farsi fronte che prevedendo la collocazione prevalente presso uno dei due genitori, che allo stato non può che individuarsi nella madre, tenuto conto che con tale figura genitoriale ella ha sempre convissuto e che comunque il ricorrente ha riferito di prendersi già cura dell'altro figlio con l'aiuto della prima figlia AB, non più Per_2
stabilmente convivente con lui, che non si ritiene opportuno gravare di fatto anche dell'accudimento della piccola;
Per_1 considerato, peraltro, che in ordine all'abitazione del ricorrente, già padre di Per_2
stabilmente convivente con lui e AB, che sta sperimentando un periodo di convivenza con il compagno, ma quotidianamente si reca casa del padre, appare opportuno disporre un accesso da parte dei Servizi Sociali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire adeguata ospitalità anche alla piccola , indagine da estendersi alle abitazioni di entrambe le Per_1
parti; ritenuto dunque che fino al compimento di tale accertamento non appare opportuno prevedere i pernottamenti della minore presso il padre, ma al contempo, anche in ragione della vicinanza tra le due abitazioni, ben potranno prevedersi tempi ampi di permanenza della minore presso lo stesso di tal che il rapporto con la figura genitoriale non venga pregiudicato;
premesso che ciascun genitore nei tempi in cui la minore sono allo stesso affidati avrà cura di garantire la frequentazione delle attività extrascolastiche in corso e che con l'accordo tra loro le parti ben potranno disciplinare in giorni diversi la permanenza della minore presso il padre;
rilevato che, in mancanza di accordo tra le parti, appare opportuno prevedere che la minore resterà con il padre, fino all'inizio dell'anno scolastico, una settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 20,00, la settimana successiva mercoledì, sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00; successivamente all'inizio dell'anno scolastico la minore resterà con il padre una settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30, la settimana successiva il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30 e il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00, se il sabato non c'è scuola, in caso contrario dall'uscita di scuola;
… in via provvisoria, affida la figlia minore ad entrambi i genitori, stabilendo la residenza Per_1
privilegiata presso la madre e disponendo che la stessa resterà con il padre con le modalità e i tempi stabiliti in parte motiva;
dispone che a cura dei Servizi sociali territorialmente competenti sia effettuata indagine socio ambientale in ordine alle condizioni di vita della minore (residente in [...]) e sui Per_1
suoi rapporti con entrambi i genitori, con accesso presso entrambe le abitazioni e verifica della sussistenza di condizioni adeguate all'ospitalità della stessa relazionando a questo ufficio entro il
14/10/2024”. Veniva altresì confermata l'udienza di prima comparizione già fissata
Con memoria depositata in data 20/09/2024 la resistente chiedeva “In caso di mancata conciliazione alla prima udienza tra le parti, il Tribunale voglia disporre in via provvisoria, da confermare all'esito del merito, l'affidamento della piccola in via prevalente alla madre, Per_1
nonché voglia disporre in via provvisoria ed urgente un assegno di mantenimento a carico del
ed in favore della piccola di euro 1.000,00 oltre al pagamento delle spese extra, Parte_1 Per_1
scolastiche e mediche a carico del vietando allo stesso di versare le somme per il Pt_1
mantenimento di , sul conto corrente della acceso presso la Parte_2 Controparte_1
Banca popolare di Bari onde evitarne la ritenuta per il mutuo in favore del . All'esito della Pt_1
causa di merito e previo lo svolgimento della istruttoria richiesta vorrà dunque il Tribunale disporre un assegno di mantenimento a favore di nella misura di euro 3000,00 o nella somma Per_1 minore o maggiore ritenuta di giustizia.”
Comparse personalmente le parti all'udienza del 22/10/2024, le stesse davano atto che il padre stava vedendo la bambina come stabilito nel provvedimento, che andava volentieri dal padre, che Per_1 quest'ultimo stava versando per il mantenimento di l'importo di euro 450,00, sebbene la Per_1
resistente lamentasse che tale versamento avvenisse su un conto intestato a lei per pagare un mutuo cointestato contratto per alcuni lavori di ristrutturazione all'appartamento dove abitava con Per_1
Su richiesta delle parti il procedimento veniva rinviato per trovare un accordo, che purtroppo all'udienza del 5/11/2024 le parti davano atto di non aver raggiunto, attesa la distanza delle rispettive posizioni in ordine alle statuizioni di carattere economico.
Il Giudice rimetteva quindi la decisione al Collegio previa acquisizione del parere del PM.
Preliminarmente il Collegio osserva che dalle risultanze processuali non sono emersi elementi tali da condurre a derogare al regime ordinario di affido condiviso e pertanto la minore va affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, come già disposto in via provvisoria, richiamandosi sul punto la motivazione ivi esposta in ordine alla contrarietà all'interesse della minore ad una collocazione paritaria. In ordine ai tempi di permanenza della minore presso il padre si ritiene di confermare la disciplina adottata in via provvisoria introducendosi il pernottamento nel finesettimana a settimane alterne. La minore, dunque, trascorrerà con il padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30; a settimane alterne, il fine settimana, dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alle ore 19:30 della domenica;
ad anni alterni il 24 Dicembre o il 25 Dicembre, il 31 Dicembre o il primo Gennaio ed il giorno 6 Gennaio, sempre ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia minore per quindici giorni Per_1
da concordare entro il 30 Maggio di ciascun anno.
Venendo alla definizione dell'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del genitore non convivente, soccorrono i criteri stabiliti dall'art. 337 ter co.V c.p.c.. Premesso che la minore vive con la madre in una casa di proprietà di quest'ultima, in ordine ai redditi dell'obbligato deve osservarsi che dalle dichiarazioni dei redditi risulta per il 2022 un reddito complessivo di €
33.600,00, per il 2021 un reddito complessivo di € 43.398,00, per il 2020 un reddito complessivo di
€ 11.165,00; premesso che le dichiarazioni dei redditi hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice (Cass. N. 18196/2015), occorre considerare, al fine di ricostruire la complessiva situazione patrimoniale e reddituale del , che il medesimo risulta titolare di diversi conti correnti presso Pt_1
diversi istituti di credito, , , Banca Popolare di Bari sui quali Controparte_2 Controparte_3
risultano movimentazioni rilevati sol che si consideri che dall'estratto conto nr. 001 2327262-8 di al 30.06.2022 risulta una giacenza media sui diversi conti correnti del di Controparte_4 Pt_1 euro 148.495,00 e al 30/09/2022 di euro 112.677,07. E' evidente, dunque, che la disponibilità economica del è di gran lunga superiore rispetto ai redditi dichiarati. Lo stesso, inoltre è Pt_1 proprietario di un'imbarcazione che secondo quanto dedotto dalla e non contestato dal CP_1
trattasi di un lussuoso yacht- modello Princess Yacht, di 17 metri recante nome , Pt_1 Pt_3
composto da tre camere da letto, salone, cucina e due bagni, acquistato usato nell'anno 2018 per euro 350.000,00, e tuttora utilizzato ed ormeggiato nel porto di Forio.
Alla luce degli elementi acquisiti, tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso il padre, delle attuali esigenze di vita della minore correlate all'età della stessa il Tribunale ritiene congruo determinare in € 700,00 l'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore a carico del padre;
importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da dicembre 2025. A carico di va inoltre posto il 50% delle spese Parte_1 straordinarie per la minore individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e
COA del 7.03.2018.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso proposto da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1.dispone l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre;
Per_1
2.disciplina i tempi di permanenza della minore con il padre come in parte motiva riportato;
3.dispone che versi a entro il giorno 5 di ciascun mese l'importo di Parte_1 Controparte_1
Euro 700,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, importo da rivalutare secondo gli indici
ISTAT a decorrere da dicembre 2025;
4.dispone che contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come da Parte_1
protocollo del 7.03.2018 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e Presidente del COA;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'8.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6644 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - CF ), rapp.to e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso, dall'Avv. AB Sifo ed elettivamente dom.to presso lo studio di quest'ultima in Pozzuoli (Na) alla Via Mazzini n. 19
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...], il [...] - C.F. ) rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
10/07/2024 dall'Avv. Francesco Pero ed elett.te dom.to presso il suo studio in Forio alla Via Prov. Panza
n.51
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2024 , premesso che aveva intessuto una relazione Parte_1
sentimentale con nel corso della quale era nata in data [...] Controparte_1 Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori;
che la relazione si era interrotta nel mese di novembre 2022; che egli era già vedovo e padre di due figli: AB nata il [...] e nato il [...], Per_2
mentre la resistente era già madre di un figlio, , nato da una precedente relazione il Persona_3
26.8.2009, che viveva con lei;
che da quando la relazione era finita, nonostante la vicinanza tra le due residenze, la resistente gli permetteva di vedere la figlia solo una volta ogni 2/3 settimane, strumentalizzando gli incontri come arma di ricatto economico;
che egli svolgeva attività di consulente aziendale, adiva il Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore. In particolare chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con permanenza presso entrambi i genitori a settimane alterne e Per_1
ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti.
Fissata la prima udienza, la convenuta si costituiva solo per sollevare l'eccezione di tardività della notifica.
Alla prima udienza, alla quale compariva solo il ricorrente, veniva, quindi, disposto un rinvio per notifica.
Successivamente a parte ricorrente avanzava un'istanza per la predisposizione di un calendario di incontri con la minore che lamentava di non riuscire a vedere. Veniva all'uopo fissata un'udienza. depositava una memoria con la quale contestava tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e in particolare di aver assunto atteggiamenti d'impedimento agli incontri tra il padre e la figlia, rappresentava, anzi, di aver tentato, anche con l'aiuto di un'assistente sociale, di predisporre un calendario di incontri. Aggiungeva di non essersi mai opposta a che la minore andasse dal padre, pur ritenendo prioritario che quest'ultimo provvedesse alla messa in sicurezza sia della barca, dove spesso portava la figlia, sia del soppalco adibito a camera da letto nella sua abitazione.
Comparse entrambe le parti in udienza non si riusciva a redigere un calendario concordato tempi di permanenza della minore presso il padre.
Con provvedimento dell'11/07/2024 così si disponeva: “ ritenuto quanto alla collocazione della minore e alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario che, allo stato, la richiesta del ricorrente di disciplinare la permanenza della minore presso i genitori con tempo paritario, a settimane alterne, non appare rispondente all'interesse della stessa che, attesa l'età – a breve compirà sette anni – ha bisogno di maggiore stabilità e regolarità nella vita quotidiana, esigenze alle quali non può farsi fronte che prevedendo la collocazione prevalente presso uno dei due genitori, che allo stato non può che individuarsi nella madre, tenuto conto che con tale figura genitoriale ella ha sempre convissuto e che comunque il ricorrente ha riferito di prendersi già cura dell'altro figlio con l'aiuto della prima figlia AB, non più Per_2
stabilmente convivente con lui, che non si ritiene opportuno gravare di fatto anche dell'accudimento della piccola;
Per_1 considerato, peraltro, che in ordine all'abitazione del ricorrente, già padre di Per_2
stabilmente convivente con lui e AB, che sta sperimentando un periodo di convivenza con il compagno, ma quotidianamente si reca casa del padre, appare opportuno disporre un accesso da parte dei Servizi Sociali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire adeguata ospitalità anche alla piccola , indagine da estendersi alle abitazioni di entrambe le Per_1
parti; ritenuto dunque che fino al compimento di tale accertamento non appare opportuno prevedere i pernottamenti della minore presso il padre, ma al contempo, anche in ragione della vicinanza tra le due abitazioni, ben potranno prevedersi tempi ampi di permanenza della minore presso lo stesso di tal che il rapporto con la figura genitoriale non venga pregiudicato;
premesso che ciascun genitore nei tempi in cui la minore sono allo stesso affidati avrà cura di garantire la frequentazione delle attività extrascolastiche in corso e che con l'accordo tra loro le parti ben potranno disciplinare in giorni diversi la permanenza della minore presso il padre;
rilevato che, in mancanza di accordo tra le parti, appare opportuno prevedere che la minore resterà con il padre, fino all'inizio dell'anno scolastico, una settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 20,00, la settimana successiva mercoledì, sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00; successivamente all'inizio dell'anno scolastico la minore resterà con il padre una settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30, la settimana successiva il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30 e il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00, se il sabato non c'è scuola, in caso contrario dall'uscita di scuola;
… in via provvisoria, affida la figlia minore ad entrambi i genitori, stabilendo la residenza Per_1
privilegiata presso la madre e disponendo che la stessa resterà con il padre con le modalità e i tempi stabiliti in parte motiva;
dispone che a cura dei Servizi sociali territorialmente competenti sia effettuata indagine socio ambientale in ordine alle condizioni di vita della minore (residente in [...]) e sui Per_1
suoi rapporti con entrambi i genitori, con accesso presso entrambe le abitazioni e verifica della sussistenza di condizioni adeguate all'ospitalità della stessa relazionando a questo ufficio entro il
14/10/2024”. Veniva altresì confermata l'udienza di prima comparizione già fissata
Con memoria depositata in data 20/09/2024 la resistente chiedeva “In caso di mancata conciliazione alla prima udienza tra le parti, il Tribunale voglia disporre in via provvisoria, da confermare all'esito del merito, l'affidamento della piccola in via prevalente alla madre, Per_1
nonché voglia disporre in via provvisoria ed urgente un assegno di mantenimento a carico del
ed in favore della piccola di euro 1.000,00 oltre al pagamento delle spese extra, Parte_1 Per_1
scolastiche e mediche a carico del vietando allo stesso di versare le somme per il Pt_1
mantenimento di , sul conto corrente della acceso presso la Parte_2 Controparte_1
Banca popolare di Bari onde evitarne la ritenuta per il mutuo in favore del . All'esito della Pt_1
causa di merito e previo lo svolgimento della istruttoria richiesta vorrà dunque il Tribunale disporre un assegno di mantenimento a favore di nella misura di euro 3000,00 o nella somma Per_1 minore o maggiore ritenuta di giustizia.”
Comparse personalmente le parti all'udienza del 22/10/2024, le stesse davano atto che il padre stava vedendo la bambina come stabilito nel provvedimento, che andava volentieri dal padre, che Per_1 quest'ultimo stava versando per il mantenimento di l'importo di euro 450,00, sebbene la Per_1
resistente lamentasse che tale versamento avvenisse su un conto intestato a lei per pagare un mutuo cointestato contratto per alcuni lavori di ristrutturazione all'appartamento dove abitava con Per_1
Su richiesta delle parti il procedimento veniva rinviato per trovare un accordo, che purtroppo all'udienza del 5/11/2024 le parti davano atto di non aver raggiunto, attesa la distanza delle rispettive posizioni in ordine alle statuizioni di carattere economico.
Il Giudice rimetteva quindi la decisione al Collegio previa acquisizione del parere del PM.
Preliminarmente il Collegio osserva che dalle risultanze processuali non sono emersi elementi tali da condurre a derogare al regime ordinario di affido condiviso e pertanto la minore va affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, come già disposto in via provvisoria, richiamandosi sul punto la motivazione ivi esposta in ordine alla contrarietà all'interesse della minore ad una collocazione paritaria. In ordine ai tempi di permanenza della minore presso il padre si ritiene di confermare la disciplina adottata in via provvisoria introducendosi il pernottamento nel finesettimana a settimane alterne. La minore, dunque, trascorrerà con il padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30; a settimane alterne, il fine settimana, dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alle ore 19:30 della domenica;
ad anni alterni il 24 Dicembre o il 25 Dicembre, il 31 Dicembre o il primo Gennaio ed il giorno 6 Gennaio, sempre ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia minore per quindici giorni Per_1
da concordare entro il 30 Maggio di ciascun anno.
Venendo alla definizione dell'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del genitore non convivente, soccorrono i criteri stabiliti dall'art. 337 ter co.V c.p.c.. Premesso che la minore vive con la madre in una casa di proprietà di quest'ultima, in ordine ai redditi dell'obbligato deve osservarsi che dalle dichiarazioni dei redditi risulta per il 2022 un reddito complessivo di €
33.600,00, per il 2021 un reddito complessivo di € 43.398,00, per il 2020 un reddito complessivo di
€ 11.165,00; premesso che le dichiarazioni dei redditi hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice (Cass. N. 18196/2015), occorre considerare, al fine di ricostruire la complessiva situazione patrimoniale e reddituale del , che il medesimo risulta titolare di diversi conti correnti presso Pt_1
diversi istituti di credito, , , Banca Popolare di Bari sui quali Controparte_2 Controparte_3
risultano movimentazioni rilevati sol che si consideri che dall'estratto conto nr. 001 2327262-8 di al 30.06.2022 risulta una giacenza media sui diversi conti correnti del di Controparte_4 Pt_1 euro 148.495,00 e al 30/09/2022 di euro 112.677,07. E' evidente, dunque, che la disponibilità economica del è di gran lunga superiore rispetto ai redditi dichiarati. Lo stesso, inoltre è Pt_1 proprietario di un'imbarcazione che secondo quanto dedotto dalla e non contestato dal CP_1
trattasi di un lussuoso yacht- modello Princess Yacht, di 17 metri recante nome , Pt_1 Pt_3
composto da tre camere da letto, salone, cucina e due bagni, acquistato usato nell'anno 2018 per euro 350.000,00, e tuttora utilizzato ed ormeggiato nel porto di Forio.
Alla luce degli elementi acquisiti, tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso il padre, delle attuali esigenze di vita della minore correlate all'età della stessa il Tribunale ritiene congruo determinare in € 700,00 l'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore a carico del padre;
importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da dicembre 2025. A carico di va inoltre posto il 50% delle spese Parte_1 straordinarie per la minore individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e
COA del 7.03.2018.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso proposto da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1.dispone l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre;
Per_1
2.disciplina i tempi di permanenza della minore con il padre come in parte motiva riportato;
3.dispone che versi a entro il giorno 5 di ciascun mese l'importo di Parte_1 Controparte_1
Euro 700,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, importo da rivalutare secondo gli indici
ISTAT a decorrere da dicembre 2025;
4.dispone che contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come da Parte_1
protocollo del 7.03.2018 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e Presidente del COA;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'8.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino