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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.826 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 11.5.2024 da
e con il patrocinio dell'avv. Salvatore Melita Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso il difensore
RICORRENTI
Contro
Controparte_1
- codice fiscale – in persona del Direttore Generale,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c. p. c. presso i cui Uffici siti in Varese alla Via Copelli, 6 domicilia
RESISTENTE
OGGETTO retribuzione
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 11/05/2024 i ricorrenti hanno dedotto di aver prestato servizio come docente precario, a seguito della stipula di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, il ricorrente docente in servizio presso Parte_1
l'Istituto “Gadda-Rosselli” di Gallarate in virtù di un contratto a tempo determinato fino al
30.6.2025 (come documentato con deposito del 29.1.2025), ha esposto di aver prestato servizio come docente precario nei seguenti anni scolastici:
- 2017/2018 presso di Legnano, dal 20/11/2017 al 31/8/2018 per 18 Controparte_2
ore settimanali;
1
- 2018/2019 presso ”L. Einaudi” di Magenta, dal 26/10/2018 al 30/6/2019 per 18 ore settimanali;
- 2019/2020 presso l'I.S ”C. Dell'Acqua” di Legnano, dal 11/09/2019 al 30/06/2020 per 18 ore settimanali;
- 2020/2021 presso l'I.S” C. Dell'Acqua” di Legnano, dal 02/10/2020 al 31/08/2021 per 18 ore settimanali;
- 2021/2022 presso l'I.S ”C. Dell'Acqua” di Legnano, dal 08/09/2021 al 31/08/2022 per 19 ore settimanali;
- 2022/2023 presso l'I.T.E.L.L “Gadda-Rosselli” di Gallarate, dal 09/09/2022 al 30/06/2023 per 18 ore settimanali;
- 2023/2024 presso l'I.T.EL.L. “Gadda-Rosselli” di Gallarate, dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per 18 ore settimanali.
La ricorrente , docente in servizio presso l'ITE “E. Tosi” di Busto Arsizio Parte_2 in virtù di un contrato a tempo indeterminato dall'1.9.2021, ha esposto di aver prestato servizio come docente precario nei seguenti anni scolastici:
- 2018/2019 presso l'istituto “Giuseppe Torno” di Castano Primo, dal 15/09/2018 al
30/06/2019 per 18 ore settimanali;
- 2019/2020 presso l'I.S ”C. Dell'Acqua” di Legnano, dal 11/10/2019 al 31/08/2020 per 18 ore settimanali;
- 2020/2021 presso l .”P. Verri” di Busto Arsizio, dal 09/09/2020 al 30/06/2021 CP_3
per 18 ore settimanali.
I ricorrenti hanno dedotto di non aver mai fruito, negli anni indicati, dell'importo di euro
500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, i ricorrenti hanno chiesto: “ accertare e dichiarare che l'art.1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2) Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art.1 comma 122 Legge 2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28 ottobre 2016 e s.m.i. attuativo dell'art.1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
3) Condannare il all'attribuzione CP_4 della Carta Elettronica di cui all'art.1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore dei ricorrenti;
4) Condannare il al pagamento delle spese, C.U., Controparte_1
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diritti ed onorari di causa come per legge, oltre IVA e CPA, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha contestato gli Controparte_1
assunti avversari, rilevando la legittimità della destinazione al solo personale di ruolo del contributo alla formazione professionale, e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale del diritto azionato ex art. 2948
n. 4 c.c.; la non riconoscibilità degli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai
180 giorni o nei quali la prestazione lavorativa è stata resa eventualmente in modo residuale e inferiore all'orario curriculare. Ha chiesto infine, in caso di accoglimento del ricorso, l'estensione della pronunzia agli anni scolastici successivi alla proposizione del ricorso in presenza dei presupposti di legge.
La prima udienza di discussione è stata fissata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Non avendo le parti evidenziato disponibilità conciliativa nelle note tempestivamente depositate nel termine assegnato del 17 febbraio 2025, in assenza di necessità istruttorie, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_5
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai
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soli docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Sono state altresì delineate le ipotesi di esclusione e revoca, la natura dell'attribuzione, le modalità di richiesta, di riconoscimento e di utilizzo collegato alla contestualità del servizio reso1
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea e il Consiglio di Stato con pronunce che vanno richiamate al fine del decidere.
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge n. 107/2015, nella parte in 1 Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna Controparte_5 la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a Controparte_5 tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_5
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo
[...] indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto Controparte_5 di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” e, all'art. 3, che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto, all'art. 2, che
“1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_5
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.
[...] L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
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cui non attribuisce il bonus di euro 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(recepito con Direttiva 1999/70/CE che “ deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_5
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_5
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale … al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” spettando al giudice nazionale valutare in concreto la sussistenza della discriminazione.
Il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) ha annullato, con efficacia inter partes, il
DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 CP_4
ottobre 2015, nonché il DPCM del 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente evidenziando l'incongruenza tra la necessità di formazione continua del personale docente, in ottemperanza ai canoni di buona amministrazione, e la contestuale esclusione del personale docente a tempo determinato da tale programmazione derivandosi la necessità di erogare a tutto il personale docente il contributo alla formazione, oltre che dalla corretta applicazione della clausola 4 citata, anche dall'obbligo di fornire il servizio istruzione in modo uniforme a tutta la popolazione studentesca.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15
d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno
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2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”….
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_5
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica.
Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata ella permanenza nel sistema scolastico).
- Infine, in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio2;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione dei ricorrenti
Il ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per Parte_1
le annualità 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
Merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente con riferimento agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione, essendo intervenuto l'atto di diffida in data 9.4.2024 (all.16 ricorrente), successivamente alla maturazione della prescrizione quinquennale.
Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti il docente è stato destinatario di incarichi annuali per diciotto ore settimanali nell'anno scolastico 2020/21 e per diciannove ore nell'anno scolastico 2021/22 e di incarichi fino al 30 giugno negli anni scolastici 2019/20, 2022/23 e 2023/24 per diciotto ore settimanali (cfr. allegati da n. 9 a n.
15 ricorrente). Con produzione 29.1.2025 il docente ha documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinatario di contratto a tempo determinato fino al
30.6.2025.
La ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le Parte_2
annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente con riferimento all'anno scolastico 2018/19, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione, essendo intervenuto l'atto di diffida in data 9.4.2024 (all.7 ricorrente), successivamente alla maturazione della prescrizione quinquennale.
Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti la docente è stata destinataria di un incarico annuale per diciotto ore settimanali nell'anno scolastico
2019/20, e di incarichi fino al 30 giugno nell'anno scolastico 2020/21 per diciotto ore settimanali (cfr. all.5 e 6 ricorrente). Con deposito del 39.1.2025 la docente ha documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinataria di contratto a tempo indeterminato a far tempo dall'1.9.2021 (all.1 ricorrente).
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla
Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto del ricorrente Parte_1
ad ottenere la carta docenti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
[...]
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
7
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e della ricorrente ad ottenere la Parte_2
carta docenti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione dei ricorrenti la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 2.500,00 in favore del ricorrente
, e per complessivi euro 1.000,00 in favore della ricorrente Parte_1
, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Parte_2
La pronuncia non può essere estesa anche agli anni scolastici maturati successivamente alla proposizione del ricorso, come richiesto dalla difesa del , in assenza di CP_5
adesione da parte ricorrente, ben potendo il conformarsi ai principi scolpiti dalla CP_5
sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata, in presenza dei necessari requisiti anche per gli anni successivi.
Si annota infine che, benché sia vero, come evidenziato dal , che l'erogazione CP_5
della carta docente sia subordinata alla verifica contabile delle risorse disponibili di cui all'art. 1 comma 121 e 123 della L. 107/2015, tale verifica attiene alla fase esecutiva- amministrativa e non incide sull'accertamento del diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 1.000,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale), oltre spese generali e accessori di legge e spese vive di euro 49,00 relative al contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'ottenimento della carta Parte_1
docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/20243 e della ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_2
2020/2021, per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno
- condanna il resistente a mettere a disposizione dei ricorrenti la carta docente CP_5
con accredito della somma complessiva di euro 2.500,00 euro in favore del ricorrente e della somma complessiva di euro 1.000,00 in favore dalla Parte_1
ricorrente , quale contributo da destinare alla formazione professionale;
Parte_2
- dichiara prescritta la richiesta dei ricorrenti con riferimento agli anni scolastici 2017/18 e
2018/19;
8
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti in complessivi euro 1.000,00 oltre spese generali, accessori di legge e spese vive di euro
49,00 relative al contributo unificato da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 28.03.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 l'art. 5 del dpcm 2016 Attivazione della Carta 1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
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