Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 872 /2022 R.G.A.C.C. oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc) vertente tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore., Parte_1 P.IVA_1
( ), e Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Vitalba Pipitone
[...] CodiceFiscale_2
giusta procura in atti, attori-opponenti nei confronti di con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_1
denominazione sociale, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto
Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il Persona_1
11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T - la mandataria (già denominata Controparte_2
cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. CP_3
Contr
, Responsabile Contenzioso nata a [...] il [...] Controparte_4
( ), giusta procura rilasciata in data 08 febbraio 2022 per atto a rogito Notaio C.F._3
di Mestre, rep. n. 43812 e racc. n.16503, registrato a Venezia il giorno 09.02.2022 al Persona_1
n. 3053 serie 1T, rappresentata e difesa, in forza di mandato in atti dall'Avv. Marco Pesenti,
convenuta – opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'udienza del 20.10.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni parte attrice ha concluso “riportandosi all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e alla memoria di cui all'art. 183 comma
VI . 1 cpc con termini per memorie”; parte convenuta ha concluso “insiste(ndo) per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e si associa alla richiesta dei termini ex art 190 cpc”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale debitrice Parte_1
principale e e quali fideiussori hanno Parte_2 Parte_3
proposto opposizione al Decreto ingiuntivo n 147/2022 ( RG n 285/2022) con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della odierna convenuta della somma di € 15.993,73 oltre accessori e spese quale saldo debitorio del contratto n. 8001261881 con riferimento ad € 12.795,66 e del contratto di mutuo chirografario n. 8001261680 con riferimento alla restante somma.
Eccepivano gli attori a sostegno dell'opposizione “in via preliminare e nel merito … la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della cessionaria per difetto di Controparte_1
titolarità del credito in violazione dell'art 58 tub”; la “2) Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art 50 tub per come correttamente interpretato alla luce della relazione governativa di accompagnamento alla riforma del TUB. Nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito e violazione dell'art 50 tub”; la “3) illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese ultralegali per violazione dell'art 117 tub per mancata produzione dei contratti di apertura di credito in conto corrente e del contratto relativo alla carta di credito Unicredit Card Business
Partener con un fido accordato di € 3000,00 a valere sul rapporto n 300734619”; la “4) nullità della fideiussione per violazione dell'art 2, co 2, lett. a, legge antitrust n 287 del 1990”; con riferimento al contratto di mutuo eccepiva “come in esso non vi sia alcuna indicazione espressa della metodologia di calcolo del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione semplice o composto in palese violazione degli obblighi di informazione di cui all'art 117 tub” al contempo rilevando “Orbene, il contratto di finanziamento a causa del metodo di ammortamento applicato, c.d. “alla francese”, reca un tasso di interesse nominale non corrispondente a quello effettivo applicato”.
Chiedevano pertanto “in via preliminare e nel merito: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale della , per difetto della titolarità del credito in Controparte_1
violazione dell'art 58 tub;
in via principale e nel merito: 1) dichiarare nullo per violazione degli artt. 633,
634 c.p.c. e 50 tub, il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge, accertando e dichiarando l'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito dell'opposta nei confronti degli odierni opponenti;
2) dichiarare la nullità del contratto di conto corrente e dei contratti di apertura di credito e carta di credito a valere sul rapporto n 300734619 per omessa indicazione delle condizioni economiche e, in ogni caso ritenere e dichiarare non dovuto alcun interesse ultralegale né commissioni e spese addebitate in conto non essendovi prova della loro pattuizione e comunque frutto di addebiti illegittimi, disponendo il ricalcolo del rapporto al tasso legale senza forma di capitalizzazione di interessi con decurtazione dell'importo dal saldo di conto corrente se e per quanto risulterà provato un credito verso
l'esponente; 3) In relazione ai contratti di fideiussione omnibus del 01.10.2009 e 01.03.2011 ritenere e dichiarare la nullità degli stessi in violazione dell'art 2 della legge antitrust e, per l'effetto, ritenere e dichiarare insussistente l'obbligazione di garanzia delle sig.re e Parte_2 [...]
qualsivoglia sarà la sorte del debito principale. In subordine, nel caso di declaratoria Parte_3
di nullità parziale dei citati contratti di fideiussione, ritenere e dichiarare, in ogni caso, la nullità della clausola derogativa dell'art 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare parte opposta decaduta ai sensi dell'art 1957
c.c., dal diritto di credito verso le sig.re e per Parte_4 Parte_3
decorso del termine di legge, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria;
4) In subordine, laddove venisse dimostrata la sussistenza di valida pattuizione di interessi debitori, verificarne la validità e
l'esistenza di variazione sui tassi applicati e, ove per effetto di variazioni unilaterali, risultasse applicato un tasso di interesse superiore alla soglia usura, dichiarare la nullità della variazione per violazione dell'art
1815, co 2 c.c. , espungendo dal calcolo del saldo qualsiasi remunerazione per la banca;
5) Accertare e dichiare la parziale nullità del contratto di finanziamento n 5995503 del 1.10.2009 per violazione degli artt.
1283, 1284, 1346, 1418, 1195 e 821 comma 3 Codice Civile e degli artt. 117 e 120 TUB e per difetto della forma scritta e la illegittimità del piano di ammortamento alla francese, per l'effetto dichiare non dovute le somme risultanti dal contratto di finanziamento in quanto frutto di illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari”
Si costituiva la convenuta la quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte.
Evidenziava di aver depositato unitamente al ricorso monitorio tutta la documentazione comprovante la cessione del credito e l'eseguita comunicazione della stessa alle controparti;
la idoneità a fornire la prova del credito vantato della dichiarazione di cui all'at 50 TUB;
che gli interessi pattuiti ed applicati non eccedevano il tasso di cui all'a l.n. 108/96; di non aver applicato alcuna variazione delle condizioni essendosi essa resa mera cessionaria del credito come in precedenza maturato con l'originaria contraente ragione per cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sul punto;
la infondatezza delle eccezioni inerenti la nullità delle fideiussioni non essendo stata provata la sussistenza di alcuna intesa restrittiva evidenziando al contempo che “l'art. 2 della legge 287/1990 che, infatti, non condanna in alcun modo il contenuto degli atti negoziali conclusi “a valle”, ma solo un comportamento che si pone a monte e prima di questi” e che in ogni caso a nullità andrebbe limitata alle sole clausole applicative di detta intesa e non anche all'intero contratto di garanzia;
evidenziava altresì il contratto in esame non integra una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia;
rilevava infine che “il piano di ammortamento “alla francese” è assolutamente valido in quanto non determina in alcun modo la violazione delle disposizioni dettate in punto di anatocismo né di trasparenza bancaria”; eccepiva la mancanza di specifica contestazione del quantum debeatur da parte degli attori e la intervenuta estinzione di “qualsivoglia eventuale diritto alla ripetizione dell'indebito riconosciuto a controparte per il periodo antecedente al 15.04.2012 (posto che solo in data 15.04.2022 veniva portato alla notifica il predetto atto di citazione – unico atto interruttivo della prescrizione)”.
Chiedeva pertanto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs.
28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, al pagamento, in solido tra loro, in favore di dell'importo di Euro 15.993,73, Controparte_1
oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, negata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, esperita la obbligatoria procedura di mediazione, il Tribunale ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis cpc non accettata da parte attrice sicchè si è proceduto alla istruzione della causa mediante il solo deposito di documenti.
Il Tribunale, in altra composizione, ha altresì ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza riservata del dì 1.12.2023.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta per non esservi prova -secondo le allegazioni degli attori- dell'intervenuta cessione del credito azionato in favore della convenuta.
A tal proposito appare opportuno evidenziare -ai fini della individuazione degli oneri probatori gravanti sulla convenuta – che gli attori non hanno contestato l'esistenza del contratto di cessione essendosi limitati ad eccepire la mancanza di prova della inclusione del suddetto credito tra quelli oggetto della cessione.
Ne deriva che il thema probandum è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) con la conseguenza che “sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. sul Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Così individuato il tema di indagine istruttoria, si rileva che la creditrice opposta ha depositato copia del contratto di cessione del 20.7.2020; copia delle comunicazioni di cessione inviate alla debitrice principale ed anche alla e da questa ricevuti in data 11.10.2021; Pt_3
copia della Gazzetta Ufficiale n. 89 del 30.7.2020 in cui risulta pubblicato l' “Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”), unitamente all'informativa prevista dagli artt. 13, 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”) resa ai sensi del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (la “Normativa Privacy”)”; copia del contratto di conto corrente e del contratto di mutuo, nonché copia delle fideiussioni.
Si tratta quindi di verificare se da tali elementi consentano di “ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (ccr. Cass., cit.).
Ebbene la giurisprudenza di legittimità ha di recente stabilito che “la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 68 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che –quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” Cass. Ord. n. 17944 del
22/06/2023; Sent. n. 9412 del 5/04/2023 e di recente Ord. n. 7866 del 22/03/2024)
Nel caso di specie nel su indicato avviso, i crediti ceduti risultano quelli che “rispettavano tutti i seguenti criteri: a. i crediti di cui il Cedente è ancora titolare alla Data di Cessione;
b. i crediti derivanti da linee di credito concesse in varie forme tecniche;
c. i crediti derivano da contratti retti dal diritto italiano;
d. i crediti sono denominati in Euro;
e. i crediti sono classificati alla voce “sofferenza” in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia; f. il debitore principale è una persona giuridica costituita in
Italia e con sede legale in Italia;
g. il debitore principale non è una banca o un intermediario finanziario;
h. i crediti non sono stati interamente soddisfatti o diversamente rimborsati;
i. i crediti aventi una creditoria totale, verso i debitori principali, non superiore ad Euro 1 mln;
j. Il debitore principale è contraddistinto da uno dei codici numerici identificativi (NDG) inclusi nella lista depositata in data 16 luglio 2020 presso lo
Studio del Notaio in Via Carducci, 8, Milano, numero di repertorio 6127 e numero raccolta Persona_2
2123 e altresì disponibile sul seguente sito internet (con il nome di “Tokyo”): https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.htmled”.
Tra detti criteri di individuazione, i quali come si evince dal ripetuto avviso, devono essere tutti contestualmente presenti, vi sono quello indicato alla lettera “e” (id est “i crediti sono classificati alla voce “sofferenza” in conformità in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia;”) ed alla lettera “j” (id est “Il debitore principale è contraddistinto da uno dei codici numerici identificativi (NDG) inclusi nella lista depositata in data 16 luglio 2020 presso lo Studio del Notaio in Via Persona_2
Carducci, 8, Milano, numero di repertorio 6127 e numero raccolta 2123 e altresì disponibile sul … sito internet” ivi pure specificato) in relazione alla sussistenza dei quali la cessionaria non ha dedotto né allegato alcunchè: non vi è invero in atti prova che i crediti oggetto del giudizio fossero già classificati al momento della cessione “in sofferenza”, né che essi fossero inseriti nell'elenco notarile su indicato.
A tal proposito non conducente si manifesta la produzione del solo contratto di cessione atteso che solo l'allegato 1 (non depositato) conterrebbe l'elenco dei Crediti ceduti con specifica indicazione per ciascun Credito delle seguenti informazioni: (i) Debitore NDG;
(ii) ID del credito;
(iii) Importo del credito alla (a) Data di valutazione;
(iv) Importo del credito alla Data di riferimento;
(v) Importo del credito alla Data di riferimento – Componente principale;
(vi) Importo del credito alla Data di riferimento – Componente di interesse;
(vii) Crediti qualificati come Crediti estinti alla Data di riferimento;
(viii) 100% delle riscossioni provvisorie;
(ix) delle riscossioni provvisorie pertinenti;
(x) Prezzo di acquisto iniziale individuale;
e (xi) Prezzo di acquisto finale individuale (cfr. contratto di cessione doc. 5 fascicolo di parte ricorrente nel procedimento monitoro). Pure non conducente si manifesta il doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta nel giudizio di opposizione (c.d. “annex”) trattandosi di mero elenco con la maggior parte delle righe non leggibili, del quale non si conosce la provenienza e che non è in alcun modo anche solo apparentemente riconducibile al contratto di cessione del quale si discute.
Non è stato allegato l'elenco notarile indicato nella su riportata lettera “j” né detto elenco è altrimenti accessibile mediante il collegamento al sito internet indicato nell'avviso di cessione la cui pagina a chi intendesse accedere restituirebbe il messaggio di errore “la pagina richiesta non è stata trovata.”
Non ultroneo appare infine evidenziare una -almeno apparente- discrasia tra i documenti depositati dalla opposta laddove si rilevi che tanto la proposta di cessione e la relativa accettazione
(id est il contratto di cessione) risultano datate 20.7.2020 mentre nell'avviso pubblicato in Gazzetta si fa riferimento ad un contratto di cessione del 21.7.2020.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato non è possibile affermare con certezza l'inclusione dei crediti azionati tra quelli ceduti con la conseguenza che l'opposizione va accolta, restando pertanto assorbiti gli ulteriori motivi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa determinato con riferimento all'importo ingiunto, considerati i parametri previsti dal DM
55/2014 come integrato dal DM 147/2022, applicata la riduzione massima del compenso medio in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche affrontate, della natura della espletata istruttoria, in complessivi Euro 2.538,50 (di cui per la fase di studio € 459,50; per la fase introduttiva € 388,50; per la fase istruttoria € 840, per la fase decisoria €
850,50) oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi ed
€ 145,50 per esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 872/2022 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- in accoglimento della proposta opposizione dichiara il difetto di legittimazione sostanziale di
[...]
e, per essa, e per l'effetto revoca il decreto Controparte_1 Controparte_2 ingiuntivo n. 147/2022 reso dall'intestato Tribunale in data 24.02/09.03.2022 nell'ambito del proc.
n. 285/2022 RG che pertanto revoca;
- condanna e, per essa, in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
e delle spese del presente giudizio che liquida in
[...] Parte_3
complessivi Euro 2.5388,50 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi ed in Euro 145,50 per esborsi;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese per l'espletata consulenza tecnica come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Marsala, il 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo