Art. 31. (Ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della Direzione
generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica) 1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 con istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Provveditorato Generale dello Stato - per l'acquisto di mobili, di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi e supporti necessari per le esigenze di automazione col sistema elettronico e quant'altro possa occorrere per l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
2. Gli acquisti di cui al precedente comma sono effettuati dal Provveditorato generale dello Stato a trattativa privata, in deroga alle norme previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e integrazioni previo parere favorevole di una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e costituita dal direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e dal Provveditore generale dello Stato.
Nota all' art. 31, comma 2:
Per il R.D. n. 2440/1923 si veda la precedente nota all'art. 5, comma 7.
generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica) 1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 con istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Provveditorato Generale dello Stato - per l'acquisto di mobili, di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi e supporti necessari per le esigenze di automazione col sistema elettronico e quant'altro possa occorrere per l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
2. Gli acquisti di cui al precedente comma sono effettuati dal Provveditorato generale dello Stato a trattativa privata, in deroga alle norme previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e integrazioni previo parere favorevole di una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e costituita dal direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e dal Provveditore generale dello Stato.
Nota all' art. 31, comma 2:
Per il R.D. n. 2440/1923 si veda la precedente nota all'art. 5, comma 7.