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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/12/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, AN CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 816/2024, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.73/2024”
TRA
), elettivamente domiciliato al viale Parte_1 CodiceFiscale_1
Virgilio 104 Taranto c/o studio avv.Antonio Santoro (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusto mandato in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ope legis in Potenza presso l'Avvocatura dello Stato;
– APPELLATA –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 10/12/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la pre- senza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, con- tenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del pro- cesso e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha appellato la sentenza n.73 emessa il 9/2/2024 dal Giudice di Pace di Parte_1
Matera che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n.ATX0001010578 redatto dalla Polizia Stradale di Matera, per avere l'auto tg.DZ96172 di proprietà dell'opponente circolato sulla SS 106 in data 16/10/2023 a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art. 142 C.d.S.. A sostegno del gravame ha dedotto l'insufficiente ed erronea motivazione a base della sentenza, non essendo stata provata la
1 condotta illegittima, mediante produzione del rilievo fotografico, raffigurante il veicolo con- travvenzionato e non potendo attribuirsi fede privilegiata all'indicazione operata dagli agen- ti, poiché l'amministrazione (attrice sostanziale nel giudizio di opposizione) non aveva de- positato gli atti a fondamento della contestazione. Inoltre l'appellante ha eccepito l'illegittimità del verbale, non essendo dimostrato che lo stesso fosse stata eseguito con veri- fica a distanza tramite dispositivo tarato ed omologato, attesa l'omessa allegazione dei rela- tivi certificati ed ha reiterato l'eccezione di nullità del verbale per la mancanza di banchina sulla strada in cui era stato eseguito il controllo a distanza della velocità, peraltro senza alcu- na presegnalazione, sicché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese in favore del difensore distrattario.
La , benché ritualmente citata presso l'Avvocatura dello Stato, non si è Controparte_1 costituita in appello, di talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
Va premesso che per consolidato orientamento il verbale di contestazione di violazione al codice della strada fa piena prova delle circostanze che sono avvenute alla presenza del pub- blico ufficiale o che lo stesso abbia personalmente verificato, senza l'intermediazione di una valutazione soggettiva (Cass. Civ. Sez.II 27/9/2022 n.28149, 23/11/2024 n.30129).
Nella specie, dal verbale redatto dalla Polstrada di Matera si evince come la contestazione della violazione dell'art. 142 C.d.S. sia stata effettuata sulla base della documentazione foto- grafica prodotta dal dispositivo di rilevazione della velocità conservata agli atti degli uffici dell'amministrazione, a disposizione del trasgressore e tale attestazione, su quanto accertato personalmente dagli agenti, stante la mancata proposizione della querela di falso, impedisce di considerare il motivo posto dal HI a fondamento dell'opposizione, rendendo super- flua la produzione in giudizio della relativa documentazione.
Ma anche relativamente alla funzionalità del dispositivo di rilevamento della velocità e alla taratura, nonché omologazione dello stesso, va condivisa la statuizione dei giudici di legitti- mità sull'efficacia probatoria privilegiata di quanto accertato dai verbalizzanti: infatti, gli stessi hanno evidenziato come l'autovelox modello 100 matr.953482/953948 utilizzato, la cui presenza era stata presegnalata con cartello posto a distanza di mt.1000, fosse stato omo- logato con provvedimento del Ministero Trasporti 0003758 del 6/6/2024 e tarato con certifi- cato LAT 101L311_2023_ACCR_VX, avente scadenza di validità al 9/3/2024, nonché sot-
2 toposto alla regolare verifica di funzionalità da un funzionario della Polizia Stradale di Ma- tera, specificamente indicato.
Sul punto si richiama la recente pronuncia della Suprema Corte che, pur avendo ritenuto la necessità dell'omologazione (oltre che dell'approvazione) del dispositivo per rilevare la ve- locità del veicolo, ha statuito che l'opponente, ove nel verbale redatto dagli agenti sia indica- ta l'avvenuta omologazione dell'apparecchio, non può semplicemente allegare documenti o dichiarazioni contrarie, ma, onde ottenere l'annullamento della sanzione, deve presentare querela di falso (Cass. Civ. Sez.II ord. 26/5/2025 n.13997).
Infine, va negata la fondatezza dell'ulteriore motivo di gravame, costituito dalla pretesa ine- sistenza della banchina: infatti, gli arresti giurisprudenziali riportati dal si riferi- Pt_1 scono ad ipotesi di contestazione non immediata dell'eccesso di velocità su strade urbane di scorrimento, laddove nello specifico, l'infrazione al codice della strada è stata commessa su strada extraurbana per la quale non è contestata l'autorizzazione prefettizia al rilevamento a distanza della velocità mediante autovelox, dovendo perciò presumersi, in assenza di prova contraria (anche documentale, tramite riproduzione fotografiche dei luoghi) da fornirsi dall'opponente, la presenza della banchina con funzione di sicurezza, senza che rilevino le dimensioni delle stesse (Cass. Civ. Sez.II ord.12/9/2025 n.25112).
In ragione di ciò va confermata l'impugnata sentenza di rigetto dell'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n.ATX0001010578 redatto dalla Poli- Parte_1 zia Stradale di Matera il 10/10/2023.
Considerata la mancata costituzione della , non vi è pronuncia sulle spe- Controparte_1 se giudiziali, restando a carico del quelle dallo stesso anticipate. Pt_1
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarato tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presen- te documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 25/6/2024 avverso la sentenza n.73 resa dal Controparte_2
Giudice di Pace di Pisticci il 9/2/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia della : Controparte_1
3 - rigetta l'appello;
- nulla per le spese processuali;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 10/12/2025.
Il Giudice
AN Catalani
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Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, AN CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 816/2024, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.73/2024”
TRA
), elettivamente domiciliato al viale Parte_1 CodiceFiscale_1
Virgilio 104 Taranto c/o studio avv.Antonio Santoro (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusto mandato in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ope legis in Potenza presso l'Avvocatura dello Stato;
– APPELLATA –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 10/12/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la pre- senza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, con- tenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del pro- cesso e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha appellato la sentenza n.73 emessa il 9/2/2024 dal Giudice di Pace di Parte_1
Matera che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n.ATX0001010578 redatto dalla Polizia Stradale di Matera, per avere l'auto tg.DZ96172 di proprietà dell'opponente circolato sulla SS 106 in data 16/10/2023 a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art. 142 C.d.S.. A sostegno del gravame ha dedotto l'insufficiente ed erronea motivazione a base della sentenza, non essendo stata provata la
1 condotta illegittima, mediante produzione del rilievo fotografico, raffigurante il veicolo con- travvenzionato e non potendo attribuirsi fede privilegiata all'indicazione operata dagli agen- ti, poiché l'amministrazione (attrice sostanziale nel giudizio di opposizione) non aveva de- positato gli atti a fondamento della contestazione. Inoltre l'appellante ha eccepito l'illegittimità del verbale, non essendo dimostrato che lo stesso fosse stata eseguito con veri- fica a distanza tramite dispositivo tarato ed omologato, attesa l'omessa allegazione dei rela- tivi certificati ed ha reiterato l'eccezione di nullità del verbale per la mancanza di banchina sulla strada in cui era stato eseguito il controllo a distanza della velocità, peraltro senza alcu- na presegnalazione, sicché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese in favore del difensore distrattario.
La , benché ritualmente citata presso l'Avvocatura dello Stato, non si è Controparte_1 costituita in appello, di talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
Va premesso che per consolidato orientamento il verbale di contestazione di violazione al codice della strada fa piena prova delle circostanze che sono avvenute alla presenza del pub- blico ufficiale o che lo stesso abbia personalmente verificato, senza l'intermediazione di una valutazione soggettiva (Cass. Civ. Sez.II 27/9/2022 n.28149, 23/11/2024 n.30129).
Nella specie, dal verbale redatto dalla Polstrada di Matera si evince come la contestazione della violazione dell'art. 142 C.d.S. sia stata effettuata sulla base della documentazione foto- grafica prodotta dal dispositivo di rilevazione della velocità conservata agli atti degli uffici dell'amministrazione, a disposizione del trasgressore e tale attestazione, su quanto accertato personalmente dagli agenti, stante la mancata proposizione della querela di falso, impedisce di considerare il motivo posto dal HI a fondamento dell'opposizione, rendendo super- flua la produzione in giudizio della relativa documentazione.
Ma anche relativamente alla funzionalità del dispositivo di rilevamento della velocità e alla taratura, nonché omologazione dello stesso, va condivisa la statuizione dei giudici di legitti- mità sull'efficacia probatoria privilegiata di quanto accertato dai verbalizzanti: infatti, gli stessi hanno evidenziato come l'autovelox modello 100 matr.953482/953948 utilizzato, la cui presenza era stata presegnalata con cartello posto a distanza di mt.1000, fosse stato omo- logato con provvedimento del Ministero Trasporti 0003758 del 6/6/2024 e tarato con certifi- cato LAT 101L311_2023_ACCR_VX, avente scadenza di validità al 9/3/2024, nonché sot-
2 toposto alla regolare verifica di funzionalità da un funzionario della Polizia Stradale di Ma- tera, specificamente indicato.
Sul punto si richiama la recente pronuncia della Suprema Corte che, pur avendo ritenuto la necessità dell'omologazione (oltre che dell'approvazione) del dispositivo per rilevare la ve- locità del veicolo, ha statuito che l'opponente, ove nel verbale redatto dagli agenti sia indica- ta l'avvenuta omologazione dell'apparecchio, non può semplicemente allegare documenti o dichiarazioni contrarie, ma, onde ottenere l'annullamento della sanzione, deve presentare querela di falso (Cass. Civ. Sez.II ord. 26/5/2025 n.13997).
Infine, va negata la fondatezza dell'ulteriore motivo di gravame, costituito dalla pretesa ine- sistenza della banchina: infatti, gli arresti giurisprudenziali riportati dal si riferi- Pt_1 scono ad ipotesi di contestazione non immediata dell'eccesso di velocità su strade urbane di scorrimento, laddove nello specifico, l'infrazione al codice della strada è stata commessa su strada extraurbana per la quale non è contestata l'autorizzazione prefettizia al rilevamento a distanza della velocità mediante autovelox, dovendo perciò presumersi, in assenza di prova contraria (anche documentale, tramite riproduzione fotografiche dei luoghi) da fornirsi dall'opponente, la presenza della banchina con funzione di sicurezza, senza che rilevino le dimensioni delle stesse (Cass. Civ. Sez.II ord.12/9/2025 n.25112).
In ragione di ciò va confermata l'impugnata sentenza di rigetto dell'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n.ATX0001010578 redatto dalla Poli- Parte_1 zia Stradale di Matera il 10/10/2023.
Considerata la mancata costituzione della , non vi è pronuncia sulle spe- Controparte_1 se giudiziali, restando a carico del quelle dallo stesso anticipate. Pt_1
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarato tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presen- te documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 25/6/2024 avverso la sentenza n.73 resa dal Controparte_2
Giudice di Pace di Pisticci il 9/2/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia della : Controparte_1
3 - rigetta l'appello;
- nulla per le spese processuali;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 10/12/2025.
Il Giudice
AN Catalani
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