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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliera;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 494/2022 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Bunone, C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Favara, Via Beneficenza Mendola n. 7 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante, e con sede legale in Savoca (ME), Controparte_1 contrada Gazzani (p. iva ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giancarlo Padiglione e Felice Antonio Di Bartolo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in S. Alessio Siculo (ME), Via Mantineo (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
1 convenuta. CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 12 luglio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori di parte convenuta hanno così concluso: “… precisano le conclusioni riportandosi in atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa con la concessione dei termini di legge…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07 marzo 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 71/2022, del 18 gennaio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2932/2020 R.G..
Si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 luglio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
578/2020, emesso dal Tribunale di Agrigento il 22 luglio 2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1561/2020 R.G., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di €10.370,00, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a fronte del mancato pagamento di otto fatture (n. 71, 335 e 430 del 2014, n. 391 del 2015, n. 285, 286, 401 e 429 del 2016) relative alla fornitura di prodotti artigianali effettuata in suo favore dalla ricorrente.
2 Istruita la causa in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
*****
Proponendo impugnazione, lamenta il deficit Parte_1 motivazionale della sentenza di primo grado, non avendo a suo dire il giudicante valutato i documenti versati in atti, che avrebbero dimostrato come le fatture di cui al decreto ingiuntivo fossero state pagate mediante gli assegni prodotti in giudizio, tanto da determinare l'estinzione del credito vantato dalla opposta.
L'appello è infondato.
In premessa, occorre rilevare come la sentenza, pur pervenendo, come si dirà, ad una decisione condivisibile, non sia sorretta da idoneo apparato argomentativo, sicchè si impone, in questa sede, una chiara esplicitazione delle ragioni che giustificano il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Nell'opporsi all'ingiunzione, non ha contestato di avere Parte_1 fruito delle prestazioni indicate nelle otto fatture rappresentative del credito vantato dalla ma ha eccepito che i relativi importi erano stati Controparte_1 già saldati.
A tal fine, con l'atto introduttivo del giudizio ha richiamato una serie di assegni (recanti le seguenti date: 01 settembre 2014, 25 settembre 2014, 03 novembre 2014, 30 gennaio 2015, 10 aprile 2015, 06 luglio 2015 e 21 settembre 2015) ed indicato l'imputazione di ciascuno di essi al pagamento delle fatture.
A fronte della differente imputazione dei pagamenti operata dalla opposta in sede di comparsa di risposta, con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1), c.p.c. la difesa di ha prodotto nuovi assegni (del: 14 febbraio 2014, 19 ottobre Pt_1
2015, 18 luglio 2016 e 31 marzo 2017), allegando una ulteriore nuova imputazione dei pagamenti.
Ciò posto, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto
3 estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna però a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace. Il principio della prossimità consente, infatti, al creditore di limitarsi a provare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito, spettando al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 18255/2024; sez. I, n. 19721/2023).
Si è poi precisato che il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno o di una cambiale che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 15708/2021; sez. II, n. 14611/2024; sez. II, n. 27247/2023; sez. III, n. 26897/2022).
Nel caso in esame, la ditta opposta ha provato, mediante la produzione di 59 fatture, l'esistenza di numerose forniture eseguite negli anni in favore dell'opponente.
Quest'ultimo, da parte sua, non ha, innanzi tutto, dimostrato di aver tempestivamente eseguito alcuna imputazione dei singoli pagamenti a determinati crediti/fatture, sicchè non è in alcun modo ravvisabile la
4 “comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito” richiesta dalla giurisprudenza ai fini dell'effetto estintivo del debito e del ribaltamento dell'onere probatorio sul creditore.
D'altro canto, i pagamenti in questione sono tutti intervenuti mediante assegni, sicchè simile inversione, come si è visto, non sarebbe stata neppure possibile, permanendo in capo all' l'onere di dimostrare il collegamento tra il Pt_1 debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.
Tale onere l'opponente non ha minimamente assolto, avendo fornito nelle proprie difese, come in precedenza rilevato, ricostruzioni postume circa l'imputazione dei vari pagamenti, per giunta differenti tra loro e, comunque, insuscettibili di prevalere su quella allegata dalla controparte e riguardante debiti pregressi, non contestati, estranei alla procedura monitoria.
Per tali ragioni, la pretesa creditoria della è fondata e Controparte_1
l'opposizione deve essere rigettata.
*****
soccombente, va condannato al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €3.800,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le predette spese vanno distratte in favore dei difensori, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002,
5 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 71/2022, del 18 gennaio Parte_1
2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2932/2020 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 che si liquidano in complessivi €3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione in favore degli avvocati Giancarlo Padiglione e Felice Antonio Di Bartolo;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
6 Il Consigliere est.
Onofrio Maria Laudadio
Il Presidente
Giuseppe Lupo
7
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliera;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 494/2022 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Bunone, C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Favara, Via Beneficenza Mendola n. 7 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante, e con sede legale in Savoca (ME), Controparte_1 contrada Gazzani (p. iva ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giancarlo Padiglione e Felice Antonio Di Bartolo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in S. Alessio Siculo (ME), Via Mantineo (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
1 convenuta. CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 12 luglio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori di parte convenuta hanno così concluso: “… precisano le conclusioni riportandosi in atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa con la concessione dei termini di legge…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07 marzo 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 71/2022, del 18 gennaio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2932/2020 R.G..
Si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 luglio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
578/2020, emesso dal Tribunale di Agrigento il 22 luglio 2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1561/2020 R.G., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di €10.370,00, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a fronte del mancato pagamento di otto fatture (n. 71, 335 e 430 del 2014, n. 391 del 2015, n. 285, 286, 401 e 429 del 2016) relative alla fornitura di prodotti artigianali effettuata in suo favore dalla ricorrente.
2 Istruita la causa in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
*****
Proponendo impugnazione, lamenta il deficit Parte_1 motivazionale della sentenza di primo grado, non avendo a suo dire il giudicante valutato i documenti versati in atti, che avrebbero dimostrato come le fatture di cui al decreto ingiuntivo fossero state pagate mediante gli assegni prodotti in giudizio, tanto da determinare l'estinzione del credito vantato dalla opposta.
L'appello è infondato.
In premessa, occorre rilevare come la sentenza, pur pervenendo, come si dirà, ad una decisione condivisibile, non sia sorretta da idoneo apparato argomentativo, sicchè si impone, in questa sede, una chiara esplicitazione delle ragioni che giustificano il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Nell'opporsi all'ingiunzione, non ha contestato di avere Parte_1 fruito delle prestazioni indicate nelle otto fatture rappresentative del credito vantato dalla ma ha eccepito che i relativi importi erano stati Controparte_1 già saldati.
A tal fine, con l'atto introduttivo del giudizio ha richiamato una serie di assegni (recanti le seguenti date: 01 settembre 2014, 25 settembre 2014, 03 novembre 2014, 30 gennaio 2015, 10 aprile 2015, 06 luglio 2015 e 21 settembre 2015) ed indicato l'imputazione di ciascuno di essi al pagamento delle fatture.
A fronte della differente imputazione dei pagamenti operata dalla opposta in sede di comparsa di risposta, con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1), c.p.c. la difesa di ha prodotto nuovi assegni (del: 14 febbraio 2014, 19 ottobre Pt_1
2015, 18 luglio 2016 e 31 marzo 2017), allegando una ulteriore nuova imputazione dei pagamenti.
Ciò posto, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto
3 estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna però a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace. Il principio della prossimità consente, infatti, al creditore di limitarsi a provare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito, spettando al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 18255/2024; sez. I, n. 19721/2023).
Si è poi precisato che il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno o di una cambiale che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 15708/2021; sez. II, n. 14611/2024; sez. II, n. 27247/2023; sez. III, n. 26897/2022).
Nel caso in esame, la ditta opposta ha provato, mediante la produzione di 59 fatture, l'esistenza di numerose forniture eseguite negli anni in favore dell'opponente.
Quest'ultimo, da parte sua, non ha, innanzi tutto, dimostrato di aver tempestivamente eseguito alcuna imputazione dei singoli pagamenti a determinati crediti/fatture, sicchè non è in alcun modo ravvisabile la
4 “comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito” richiesta dalla giurisprudenza ai fini dell'effetto estintivo del debito e del ribaltamento dell'onere probatorio sul creditore.
D'altro canto, i pagamenti in questione sono tutti intervenuti mediante assegni, sicchè simile inversione, come si è visto, non sarebbe stata neppure possibile, permanendo in capo all' l'onere di dimostrare il collegamento tra il Pt_1 debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.
Tale onere l'opponente non ha minimamente assolto, avendo fornito nelle proprie difese, come in precedenza rilevato, ricostruzioni postume circa l'imputazione dei vari pagamenti, per giunta differenti tra loro e, comunque, insuscettibili di prevalere su quella allegata dalla controparte e riguardante debiti pregressi, non contestati, estranei alla procedura monitoria.
Per tali ragioni, la pretesa creditoria della è fondata e Controparte_1
l'opposizione deve essere rigettata.
*****
soccombente, va condannato al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €3.800,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le predette spese vanno distratte in favore dei difensori, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002,
5 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 71/2022, del 18 gennaio Parte_1
2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2932/2020 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 che si liquidano in complessivi €3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione in favore degli avvocati Giancarlo Padiglione e Felice Antonio Di Bartolo;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
6 Il Consigliere est.
Onofrio Maria Laudadio
Il Presidente
Giuseppe Lupo
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