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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/11/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 29 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 26 novembre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2914, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. VIGLIETTA MARCO,
- ricorrente -
E
, Controparte_1 con l'avv. PETRILLO STEFANO,
- convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2022 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta
[...] Controparte_1
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le
1 conclusioni di cui alla pag. 4 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Piaccia al Sig. Giudice adito, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione previo accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro dedotto nel presente ricorso, in contraddittorio con la Sig.ra residente in [...]
Cerquette 16 :
1)- condannare la convenuta al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_1 della somma di €.8.923,22 per 13° mensilità, indennità sostitutiva ferie, permessi retribuiti, festività e T.f.r., o di quella somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa, ex art.
432. C.p.c., ed in applicazione degli artt. 2099 C.C. e 36 Cost.;
3)- condannare il convenuto al pagamento della rivalutazione monetaria per effetto del maggior danno, in conseguenza del diminuito valore del credito, e degli interessi sulla somma rivalutata;
4)- con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario e sentenza immediatamente esecutiva.
Inizialmente la parte convenuta non si è costituita in giudizio e, alla prima udienza (tenutasi in data 17.01.2023), è stata dichiarata la contumacia della stessa: la parte convenuta si è poi costituita tardivamente in giudizio, in data 10.06.2024, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti tempestivamente costituite e con l'assunzione di prove testimoniali e dell'interrogatorio formale della parte convenuta (che non si è presentata a rendere l'interpello, in assenza di alcuna giustificazione) – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso.
2 La parte ricorrente ha dedotto (a) di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della parte convenuta e presso la residenza della stessa dal 1.06.2016 al 30.11.2021, svolgendo mansioni di badante addetta alle pulizie della casa, alla preparazione dei pasti e alle altre incombenze domestiche, (b) che la suddetta attività lavorativa è stata svolta in assenza di alcun formale contratto di lavoro, (c) di avere diritto all'inquadramento al livello BS di cui al CCNL lavoro domestico (riguardante i lavoratori che svolgono mansioni di “Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
Assistente familiare che assiste bambini [baby sitter], ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”), (d) di non avere ricevuto il pagamento delle somme spettanti per la qualità e per la quantità di lavoro di fatto prestato, (e) di essere ancora creditore della parte convenuta per complessivi euro 8.923,22 (dovuti a titolo di 13° mensilità, di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, di festività, di permessi retribuiti non goduti e di TFR).
In punto di diritto occorre ricordare che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 ,
n. 10182; Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777; Cassazione civile
, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947; Cassazione civile , sez. III , 06/02/1998 , n.
1293; Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898; Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/1986 , n.
7186; Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410; Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301; Cassazione civile , sez. lav. , 28/06/1984 , n.
3796; Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560; chiarissima sul punto
Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia
3 del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva, inoltre, che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Tuttavia va altresì ricordato che, secondo la giurisprudenza, “una volta notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c., comma 1, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare, come nella specie, ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232, primo comma, dello stesso codice (Cass. 14 giugno 1995 n. 7626, 1^ settembre 1997 n. 8340)” (Cassazione civile, sez. lav., 31/12/2009, n. 28293): in altri termini – nell'ipotesi in cui la parte convenuta contumace abbia ricevuto la regolare notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale della stessa e, nonostante ciò, non si sia presentata in udienza per rendere l'interpello – è possibile desumere da tale comportamento omissivo (ulteriori) elementi di prova idonei ad attestare la fondatezza delle pretese attoree.
Inoltre, nel caso di specie, la parte convenuta – nel costituirsi tardivamente in giudizio – ha specificamente contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la parte ricorrente nel periodo menzionato in precedenza: pertanto, anche in ragione di tale contestazione specifica mossa dalla parte convenuta tardivamente costituita, gravava interamente sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda di cui sopra, cioè la natura subordinata del rapporto di lavoro in parola.
Ancora in punto di diritto occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, “è […] principio risalente e indiscusso che la volontà negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato
4 al giudice;
nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poiché ogni attività umana economicamente valutabile può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, mediante pattuizioni che precisino le modalità di attuazione del rapporto in modo che siano giuridicamente compatibili con l'autonomia e, in questo caso, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione sarà consentito solo ove le pattuizioni iniziali non siano state rispettate in sede di esecuzione, esprimendo, quindi, le parti la volontà di modificarle” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/12/2006, n.
27608; in senso analogo Cassazione civile, sez. lav., 21/10/2015, n. 21424;
Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2003, n. 17549; Cassazione civile sez. lav. 7 novembre 2001 n. 13778; Cassazione civile sez. lav. 10 aprile 2000 n. 4533;
Cassazione civile, sez. lav., 10/08/1999, n. 8574).
Inoltre la giurisprudenza ha individuato gli elementi sintomatici della subordinazione nel vincolo di soggezione personale del lavoratore a poteri – facenti capo al datore di lavoro – di direzione generica e programmatica (da soli invero non sufficienti a configurare la subordinazione) uniti a più pervasivi poteri gerarchici di “eterodirezione” tramite ordini specifici (con efficacia in termini di obbligatoria conformazione immediata della condotta del lavoratore nel senso indicato di volta in volta dal datore di lavoro), di vigilanza e di controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa, e disciplinari
(Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2016 n. 16210; Cassazione civile sez. lav.
5 settembre 2014 n. 18783; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n.
21439; Tribunale Roma sez. lav. 7 dicembre 2016 n. 10602; Tribunale Milano sez. lav. 8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 28 luglio 2014;
Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav.
9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav. 24 novembre 2011 n.
30771), nonché in ulteriori fatti indiziari – che tuttavia assumono valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva – costituiti dalla collaborazione e dall'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione
5 aziendale (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), dalla durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, nella regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), dalla forma e nella modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso), dall'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, dalla primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434; Cassazione civile sez. lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66;
Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cassazione civile sez. lav.
12 gennaio 2012 n. 248; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439;
Cassazione civile sez. lav. 27 aprile 2010 n. 10024; Tribunale Milano sez. lav.
8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128;
Tribunale Milano sez. lav. 9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav. 24 novembre 2011 n. 30771; Tribunale Trieste sez. lav. 12 gennaio 2012;
Tribunale Pescara sez. lav. 20 gennaio 2016 n. 42).
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha prodotto alcuna prova documentale attestante la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta in favore della parte convenuta nel periodo in esame (cioè dal 1.06.2016 al
30.11.2021).
Neppure l'istruttoria testimoniale svolta ha fornito alcuna prova circa la natura subordinata dell'attività lavorativa di cui sopra: difatti il primo testimone escusso si è limitato a riferire di avere accompagnato frequentemente la parte ricorrente di fronte alla abitazione della parte convenuta, ma di esservi entrato soltanto due volte, e nulla ha narrato, in ogni
6 caso, riguardo all'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in causa né riguardo alla natura di un siffatto rapporto (vd. testimonianza di Tes_1
); il secondo testimone escusso, invece, ha riferito esclusivamente
[...] circostanze apprese de relato actoris (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione: cfr. Cassazione civile sez. III 23 marzo 2017 n.
7414), e ha precisato di non avere mai avuto conoscenza diretta dei fatti per cui vi è causa (vd. testimonianza di ). Testimone_2
Come già ricordato, la giurisprudenza ha chiarito che “una volta notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c., comma 1, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare, come nella specie, ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art.
232, primo comma, dello stesso codice (Cass. 14 giugno 1995 n. 7626, 1^ settembre 1997
n. 8340)” (Cassazione civile, sez. lav., 31/12/2009, n. 28293): tuttavia la mancata risposta all'interrogatorio formale disposto dal giudice non è sufficiente, da sola, a consentire di ritenere provata ogni affermazione della parte ricorrente, occorrendo altre risultanze probatorie integrative della prima.
Nel caso di specie, invero, le prove testimoniali concretamente acquisite sono del tutto inidonee a costituire un supporto probatorio dotato della consistenza minima necessaria per applicare gli ulteriori effetti di semplificazione probatoria derivanti dalla mancata risposta della parte convenuta all'interpello regolarmente notificato alla stessa.
In ragione di quanto sopra illustrato e argomentato, la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo precedentemente menzionato deve quindi essere rigettata, per difetto di prova, e il rigetto di essa determina, di riflesso, l'assorbimento di tutte le altre domande presentate dalla parte ricorrente, essendo queste ultime logicamente e giuridicamente consequenziali rispetto alla prima.
* * *
7 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni esposte in precedenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte ricorrente.
Tali spese si liquidano – tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente,
4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit., nel loro valore minimo – nella misura di euro 2.694,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. cit.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 2.694,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 26 novembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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