TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/11/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1826 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
[...]
nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rinzivillo Giovanni, che lo rappre- senta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attore
E
nata a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sica Vincenzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
convenuta
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 7 novembre
2025
DEL PM: cfr. visto del 12 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 24 agosto 2024, Parte_1
ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 78/2021 resa da questo Tribunale, nel senso di revocare l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile di €500,00, previsto a proprio carico e in favore della . CP_1
A sostegno del ricorso, l'attore ha allegato che la , da circa due CP_1
anni, avrebbe intrapreso una convivenza con il nuovo compagno e che tale circostanza avrebbe determinato un sostanziale mutamento delle condizioni economiche e personali della stessa, con conseguente venir meno dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile in suo favore.
con comparsa depositata il 31 dicembre 2024, Controparte_1
ha resistito al ricorso, opponendosi alla chiesta modifica, insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso e chiedendo, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile in misura non inferiore ad € 350,00.
Ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, l'aumento dell'importo dell'as- segno di mantenimento disposto in favore dei figli minori, e Per_1 Per_2
, ad € 900,00 ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie.
[...]
All'udienza del 4 aprile 2024, il Giudice delegato ha adottato i
- 2 - provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 50 c.p.c. e la causa
è stata rinviata per l'espletamento della prova orale ammessa.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, depositato in data 6 novembre 2025, contenente le condizioni concordate.
All'udienza del 7 novembre 2025, le parti hanno insistito nell'accogli- mento delle conclusioni concordate e il giudice delegato ha posto la causa in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, affermata l'ammissibilità della domanda, essendo stata prodotta la sentenza di divorzio resa inter partes passata in giudicato.
Venendo, adesso, all'accordo di modifica delle condizioni di divorzio, il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'inte- resse dei figli e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, che prevedono, tra l'altro, la revoca dell'assegno divorzile in favore della , l'obbligo a carico CP_1
dell' di contribuire al mantenimento dei figli, versando un asse- Pt_1
gno di € 650,00, oltre all'80% delle spese straordinarie.
Si dà atto che le altre statuizioni economiche non sono in contrasto con norme di rango superiore.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
- 3 -
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: modifica le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del Tribunale di Agrigento n. 78/2021 del 15 gennaio 2021, in conformità alle condi- zioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in data 6 novembre 2025, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 12 novembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. DI RA
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1826 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
[...]
nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rinzivillo Giovanni, che lo rappre- senta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attore
E
nata a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sica Vincenzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
convenuta
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 7 novembre
2025
DEL PM: cfr. visto del 12 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 24 agosto 2024, Parte_1
ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 78/2021 resa da questo Tribunale, nel senso di revocare l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile di €500,00, previsto a proprio carico e in favore della . CP_1
A sostegno del ricorso, l'attore ha allegato che la , da circa due CP_1
anni, avrebbe intrapreso una convivenza con il nuovo compagno e che tale circostanza avrebbe determinato un sostanziale mutamento delle condizioni economiche e personali della stessa, con conseguente venir meno dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile in suo favore.
con comparsa depositata il 31 dicembre 2024, Controparte_1
ha resistito al ricorso, opponendosi alla chiesta modifica, insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso e chiedendo, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile in misura non inferiore ad € 350,00.
Ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, l'aumento dell'importo dell'as- segno di mantenimento disposto in favore dei figli minori, e Per_1 Per_2
, ad € 900,00 ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie.
[...]
All'udienza del 4 aprile 2024, il Giudice delegato ha adottato i
- 2 - provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 50 c.p.c. e la causa
è stata rinviata per l'espletamento della prova orale ammessa.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, depositato in data 6 novembre 2025, contenente le condizioni concordate.
All'udienza del 7 novembre 2025, le parti hanno insistito nell'accogli- mento delle conclusioni concordate e il giudice delegato ha posto la causa in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, affermata l'ammissibilità della domanda, essendo stata prodotta la sentenza di divorzio resa inter partes passata in giudicato.
Venendo, adesso, all'accordo di modifica delle condizioni di divorzio, il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'inte- resse dei figli e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, che prevedono, tra l'altro, la revoca dell'assegno divorzile in favore della , l'obbligo a carico CP_1
dell' di contribuire al mantenimento dei figli, versando un asse- Pt_1
gno di € 650,00, oltre all'80% delle spese straordinarie.
Si dà atto che le altre statuizioni economiche non sono in contrasto con norme di rango superiore.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
- 3 -
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: modifica le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del Tribunale di Agrigento n. 78/2021 del 15 gennaio 2021, in conformità alle condi- zioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in data 6 novembre 2025, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 12 novembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. DI RA
- 4 -