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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 23.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 137 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2019 e vertente
TRA
(CF: ), nata a [...] il 1° febbraio 1963, residente in Parte_1 C.F._1
OL (MR) alla Via NI Gentile 16, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Marta Toti e dall'Avv. Emiliano Pucci (cod. fisc.
,elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Marta Toti in C.F._2
CA AN (RM) alla Via Palazzo Pontificio n. 1, giusta delega in atti ed all'indirizzo
PEC: ed;
Email_1 Email_2
RICORRENTE
E
(C.F ) in persona del l.r.p.t. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
OL, via Regina Margherita 19 – 19A rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe
NI IA LA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Simone
RA e ER FE, in Cerveteri, p.zza Dante, 11 e alla PEC
, Email_3
RESISTENTE
Controparte_2
TERZO CHIAMATO- CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 24.1.2019 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1 di:
1.accertare l'esistenza di un rapporto di natura subordinata tra la stessa e la società resistente dal 1.7.2017 al giorno 8.6.2018 con mansioni riconducibili al VI livello del CCNL pubblici esercizi;
2. condannare la resistente al pagamento di € 28.165,50 a titolo di differenze retributive per l'intercorso rapporto ai sensi dell'art 36 della Cost;
3. accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed illegittimità del licenziamento orale intimato alla Sig.ra in data 8 giugno 2018; Pt_1
4. accertare e dichiarare l'inefficacia ed illegittimità del licenziamento intimato alla
Ricorrente in data 8-10 agosto 2018;
5. condannare la resistente alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria fino alla data della riassunzione o in subordine la tutela di cui agli artt. 3 co 1 e 9
Dlgs 25/2015 o in via ancora subordinata la tutela di cui agli artt. 4 e 9 Dlgs 23/2015 con conseguente condanna al pagamento del TFR;
6. condannare la resistente alla regolarizzazione contributiva della ricorrente per il periodo in cui si è svolto il contratto di lavoro.
7. condannare la resistente al risarcimento del danno morale da liquidare in via equitativa.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- Di aver lavorato presso il negozio di pasticceria della società resistente dal 1.7.2017 al
8.6.2018 dal martedì alla domenica svolgendo il seguente orario stabilito dal datore di lavoro: 7:30 - 14:00 e dalle 21:30 alla chiusura che avveniva alle ore 2:30 (per complessive 11:30 al giorno);
- Di aver lavorato nei giorni del 13 e 14 aprile 2018 dalle ore 13:00 alle ore 24:00 e il 15 aprile 2018 dalle ore 13:00 alle 02:00 del mattino seguente;
- Di aver svolto le seguenti mansioni riconducibili al VI livello del CCNL pubblici esercizi: gestione del banco servendo i clienti, predisponeva le confezioni, pesava i prodotti per la vendita, allestiva il banco per l'esposizione, ritirava il prezzo, aiutava il mastro pasticcere nella realizzazione dei prodotti e provvedeva a fine giornata alla pulizia dei locali;
- Di essere stata soggetta al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare dei Sig.ri
, e per tutta la durata del rapporto, Parte_2 Parte_3 Parte_4 ai quali doveva anche giustificare ogni assenza o eventuale ritardo;
- di aver ricevuto una retribuzione giornaliera di € 30,00;
2 - che il rapporto di lavoro è stato formalizzato con contratto solo il 30.5.2018, a seguito di un'ispezione amministrativa;
- di essere stata licenziata oralmente in data 8 giugno 2018 dalla sig.ra Parte_4
- di aver impugnato tale licenziamento con missiva del 31 luglio 2018, offrendo la propria disponibilità all'immediata ripresa;
- di essere stata nuovamente licenziata in forma scritta per asserita giusta causa in data 8-
10 agosto 2018 con comunicazione del seguente tenore: “Con la presente io sottoscritto in qualità di amministratore unico della società Controparte_3 Controparte_1 comunica il suo licenziamento per giusta causa con effetto immediato. OL,
[...] lì 08/08/2018”;
- di aver impugnato tale licenziamento in data 16 agosto 2018 ribadendo la messa a disposizione della propria forza lavoro.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La società resistente, in particolare, ha contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, deducendo che tra le parti vi era stato solo un rapporto di collaborazione occasionale e che la ricorrente era sempre stata libera di non rispondere alla chiamata del datore di lavoro e di organizzarsi autonomamente il lavoro. L'attività alla stessa affidata, secondo la prospettazione di parte resistente, era limitata alla pulizia del laboratorio e solo in casi eccezionali la riponeva i vassoi nel frigo o serviva i clienti, svolgendo Pt_1 al massimo due ore e mezza/tre di lavoro nella fascia tra le 14.00 e le 18.00. Anche il contratto con cui è stata formalizzata l'assunzione della ricorrente il 30.5.2018 prevedeva il solo svolgimento di lavoro il sabato e la domenica dalle 14.00 alle 18.00
(ovvero per 32 ore mensili). L'assunzione era stata peraltro effettuata per evitare la sospensione dell'attività a fronte di un accesso degli ispettori del lavoro, avvenuto in una giornata in cui la ricorrente stava sostituendo la sig.ra . Persona_1
La società resistente ha, infine, dedotto che la ricorrente volontariamente dopo il Pt_
5.6.2018 non è più rientrata a lavoro. Più precisamente in tale data la sig.ra era entrata in pasticceria e aveva schiaffeggiato un'altra dipendente alla presenza della sig.ra e del sig. A seguito di tale episodio le parti avevano Pt_4 Parte_2 concordato che la lavoratrice non sarebbe rientrata al lavoro il successivo fine settimana.
Tuttavia, la ricorrente non fece più rientro al lavoro nonostante l'invito del datore, costringendo la resistente a comminare formale licenziamento per giusta causa in data
8.8.2018.
3 Il giudice, integrato il contraddittorio nei confronti dell' e verificato che il difetto CP_2 di procura di parte resistente ex art.182 c.p.c. fosse stato sanato, esperiva per due volte tentativo di conciliazione, fallito per rifiuto di parte resistente. A seguito di un'articolata istruttoria orale e documentale, all'udienza del 23.12.2025 il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente risulta provato ex art. 115 c.p.c., perché incontestato, che dal 30.5.2018 al giorno 8.6.2018 tra le parti vi è stato un rapporto di lavoro subordinato, in forza di formale assunzione.
È invece necessario accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo 1.7.2017- 30.5.2018.
Va ricordato, a tal proposito, che secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il lavoratore, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate la Cassazione ha più volte ribadito che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (Cass. n. 15631/2018;Cass. n.
8883/2017).
Nel caso di specie può ritenersi che dall'esame complessivo dei testimoni escussi emerga la prova della natura subordinata del lavoro fin dall'origine.
4 La teste di parte ricorrente che ha lavorato nella pasticceria resistente Testimone_1 dal 2016 al 2018, ha confermato come data di assunzione della ricorrente il 1.7.2017. La Pt_ teste ha riferito che lei e la lavoravano insieme “dal martedì alla domenica” alternandosi nei turni di lavoro e che ricevevano “le disposizioni sul lavoro” dal sig.
da e da La teste ha anche precisato che CP_1 Parte_4 Parte_3 quest'ultima era presente solo la sera mentre gli altri due soci erano in negozio l'intera giornata.
La ha riferito di sapere che la ricorrente veniva pagata nella misura fissa di 30 Tes_1 euro al giorno e di essere a conoscenza della circostanza perché è capitato che le lavoratrici siano state pagate insieme. Pt_ Quanto alle mansioni svolte la teste ha dichiarato che la “serviva al banco, passava il vassoio dopo averlo preparato, sistemava il banco con le paste che uscivano dalla vendita, aiutava nel laboratorio ogni mattina” e che, quando faceva il turno di pomeriggio, “si occupava della pulizia del laboratorio, servendo al banco contemporaneamente quando entravano i clienti”; ha poi precisato che le due lavoratrici svolgevano le stesse mansioni e si alternavano nei turni. La ha, poi, dichiarato Tes_1 che i turni erano diversi in estate ed in inverno. In inverno il turno il mattino era 7.30-
14.00 e 14.00-20.30. In estate chi faceva il turno della mattina 7.30-14.00, faceva anche il turno serale dalle 22.00 alle 2.30 di mattina. Il turno pomeridiano estivo era, invece,
14.00-22.00.
La teste al momento della deposizione (verb. Ud. 5.6.2023) aveva una causa in corso con la resistente per la rivendicazione di differenze retributive, ma tale circostanza di per sé non configura un'ipotesi di incapacità a testimoniare di cui all'art 246 c.p.c., che comunque non è stata tempestivamente eccepita dalla controparte ( cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 07/07/2025, n. 18428 sull'obbligo di eccepire prima dell'ammissione del mezzo di prova tale vizio dell'istanza istruttoria). Non vi sono peraltro ragioni oggettive che riducano l'attendibilità della teste, la quale ha risposto in modo preciso, puntuale e coerente alle domande del giudice. Pt_
Anche l'altra testimone di parte ricorrente (figlia della ha Testimone_2 individuato come data di inizio del lavoro della madre presso la pasticceria il mese di luglio 2017, pur non sapendo precisare se la prestazione lavorativa fosse stata ininterrottamente prestata nel periodo successivo;
ha inoltre confermato l'esistenza di turni alternato uno la mattina con inizio “tra le 7 e le 8, fino all'ora di pranzo” e un altro pomeridiano dall'ora di pranzo sino a sera. La teste ha anche riferito di un turno serale
5 “dall'ora di cena sino alle 22.00” che si svolgeva solo la domenica, indipendentemente dalla stagione e ha precisato che la madre lavorava tutte le domeniche.
La teste ha poi affermato di aver visto il e la Tes_2 CP_1 Tes_3
“dare direttive” alla madre. Pt_3
Quanto alle mansioni la teste ha riferito di aver visto la madre “fare un po' di tutto” e in particolare “aiutare nelle preparazioni in cucina, servire i clienti e far pagare i clienti”, nonché “spostare i dolci” e “pulire la cucina”. La ragazza ha, tuttavia, precisato di non essere entrata nel laboratorio, ma di averla osservata dalla porta dello stesso che si trovava dietro al bancone.
La teste, seppur legata alla ricorrente da un rapporto di parentela, è attendibile perché ha chiarito precisamente le ragioni e le modalità con cui ha percepito direttamente i fatti raccontati (cfr. verb. del 17.10.2024).
L'ultimo teste di parte ricorrente, (cfr. verb. ud. Del 17.4.2025), amico Testimone_4 della ricorrente, ha riferito di averla conosciuta nel 2017, quando lavorava nella pasticceria resistente. Il ha saputo solo riferire che la vedeva sempre il Tes_4 pomeriggio e la sera quando passava a prendere i cornetti dopo il turno che svolgeva quale autista dell'ATAC, con una cadenza di due tre volte alla settimana. Da tale deposizione emerge quantomeno una regolarità di presenza della ricorrente in
Pasticceria, compatibile con i turni alternati riferiti dalle altre due testimoni. Quanto alle mansioni il ha dichiarato che la teste “serviva al banco” e “faceva un po' in Tes_4 cassa e a volte la chiamavano dietro al laboratorio”.
Passando all'esame delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente, Pt_4
(cfr. verb, ud 17.10.2024) , socia della società resistente che ha lavorato
[...]
Pt_ nella pasticceria sino al 2022, ha dichiarato che la era una sua cara amica alla quale lei e gli altri soci avevano chiesto occasionalmente di dare un aiuto per le pulizie e per la consegna dei pacchi dei dolci ai clienti. La teste ha affermato che la collaborazione è avvenuta solo da gennaio 2018 a maggio 2018, precisando che da marzo a maggio era capitato più frequentemente che venisse chiesto il suo aiuto, “ma che spesso lei non era disponibile e non veniva”. La teste tuttavia, appare limitatamente Pt_4 attendibile in merito all'istaurazione del rapporto di lavoro perché ha dichiarato al
Tribunale che la ricorrente “non è mai stata assunta” dalla società, circostanza che contrasta con le prove documentali in atti e con le stesse allegazioni di parte resistente, Pt_ contenenti l'ammissione dell'assunzione della in data 30.5.2018, a seguito dell'ispezione amministrativa.
6 Pt_ Anche le dichiarazioni della sull'orario di lavoro svolto dalla appaiono Pt_4 contraddittorie e poco affidabili. La teste ha dichiarato che l'orario svolto non superava mai le tre ore dalle 10.00 alle 13.00 o dalle 12.00 alle 15.00 per poi riferire nella risposta ad un'altra domanda che la ricorrente a volte lavorava anche il pomeriggio, sempre tre ore in un arco ricompreso tuttavia tra le 14.00 e le 18.00 , ovvero un periodo di solo due ore e diverso da quello prima indicato.
La teste madre di socio della società resistente, Persona_1 Parte_2 che ha lavorato nella pasticceria con continuità dal 2016 al 2022 e che attualmente si reca saltuariamente a pulire il laboratorio, ha riferito di essere stata legata da un forte rapporto di amicizia con la ricorrente (“eravamo molto amiche”) terminato per cause che Pt_ non ha inteso riferire al Tribunale. La teste ha affermato che la “lavorava il sabato e la domenica da gennaio a maggio”, ma che si recava alla pasticceria “tutti i giorni perché era mia amica e se mi avesse veduto pulire il laboratorio, mi avrebbe aiutato spontaneamente;
non so se questo lo intendesse come lavoro o come aiuto per me. Era lei che si proponeva. Non veniva pagata per questo”.La smentendo quanto Per_1 affermato dalla teste della cui scarsa attendibilità già si è detto, ha riferito Pt_4 di non ricordare che la ricorrente abbia mai rifiutato di andare a lavorare in pasticceria, e che lei “di solito accettava sempre”.
La Teste quanto alle mansioni svolte dalla ricorrente, ha dichiarato che la stessa Per_1
“faceva principalmente pulizie di laboratorio”, come “pulire i banchi, i piatti e per terra. qualche volta è capitato che servisse al bancone” facendo anche cassa per quell'ordine.
Quanto all'orario di lavoro la ha riferito che la ricorrente lavorava solo “due ore Per_1
e mezza tre al giorno, sempre dopo le 15.00” perché il laboratorio si pulisce di pomeriggio.
Anche in merito alla collocazione temporale del lavoro, le dichiarazioni della Per_1 divergono da quelle della teste Pt_4
Il Teste socio lavoratore della resistente che ha dichiarato di Parte_2 aver lavorato in pasticceria dal 2015 al 2022 con mansioni di pasticcere, ha anche riferito che la ricorrente era la migliore amica di sua mamma e “ ha lavorato saltuariamente da noi tra gennaio e maggio del 2018, quando ci dava la disponibilità”. Pt_ Quanto alle mansioni ha dichiarato che la “faceva le pulizie e veniva alle 14.00 quando il turno di produzione era terminato e lavorava circa due ore e mezza”.
L'attendibilità del teste risulta minata da alcune sue dichiarazioni che appaiono volutamente omissive.
7 Se da un lato il acconta con precisione l'assunzione della ricorrente per CP_1 un solo mese a seguito dell'ispezione amministrativa e per evitare la multa e la circostanza che la ricorrente entrò a schiaffeggiare un'altra dipendente e poi scappo via senza voler rientrare a lavoro, a specifica domanda del giudice ha risposto “non so se l'abbiamo licenziata perché se ne occupava la mia socia e il commercialista”. Pt_4
Appare quantomeno singolare che in una società a gestione familiare un socio, figlio della persona legata da un rapporto di amicizia della ricorrente, non sia a conoscenza di come sia cessato il rapporto di lavoro, anche in considerazione del fatto che “il teste aveva dichiarato che della gestione del personale se ne occupavano o la sua fidanzata o ”. Pt_3 Parte_4
Dall'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali deve ritenersi che la versione univoca dei fatti rappresentata al giudice dai testimoni di parte ricorrente appaia più verosimile, in quanto i testimoni di parte resistente si sono in parte contraddetti tra loro e hanno tutti reso dichiarazioni la cui attendibilità è risultata quantomeno discutibile. Pt_ Deve pertanto ritenersi provato che la ha lavorato presso la pasticceria gestita dalla società resistente dal 1.7.2018 al giorno 8.6.2018, servendo i clienti al banco, predisponendo i dolci sul banco e facendo occasionalmente cassa, nonché in caso di svolgimento del turno pomeridiano , provvedendo alla pulizia dello stesso.
Parimenti dimostrata è la soggezione della stessa alle direttive dei soci della resistente,
e e lo svolgimento di un orario di Parte_2 Parte_4 Parte_3 lavoro fisso, determinato dal datore di lavoro, con remunerazione giornaliera anche quella prefissata e in misura regolare. Dal tenore complessivo delle testimonianze non emerge che la ricorrente utilizzasse materiale proprio per l'attività e appare inserita nell'organizzazione datoriale, poiché la decisione se servire al banco, pulire il laboratorio o stare in cassa non era lasciata alla libera volontà della stessa, ma dipendeva dalle necessità del datore di lavoro.
Tutti questi indici connotano uno status di soggezione della ricorrente al datore di lavoro che consente di qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti come connotato dal vincolo della subordinazione ex art. 2094 c.c.
Le mansioni svolte appaiono chiaramente riconducibili al VI livello del CCNL Pubblici esercizi, allegato in atti, e rivendicato dalla ricorrente.
L'art. 54 del vigente CCNL (255 nella precedente ed immutata versione del CCNL
Pubblici Esercizi ), applicabile anche quale parametro ex art. 36 Cost. perché attinente all'attività imprenditoriale svolta dalla resistente, così declina tale livello professionale:
8 “Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali “ e specificamente include nella categoria
– addetta/o al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
– seconda/o banconiera/e pasticceria, intendendosi per tale colei/colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
Pt_ A bene vedere la nella pasticceria resistente svolgeva in prevalenza mansioni di sistemazione del bancone, apponendovi i dolci preparati dal pasticcere, e di consegna della merce ai clienti, attività alla quali che si aggiungevano anche quelle di pulizia e occasionalmente quella di cassa.
Quanto all'orario di lavoro, vi è una parziale divergenza tra quanto indicato nel ricorso e quanto riferito da ciascuno dei due testi di parte ricorrente..
Nel ricorso si prospetta un orario di 11 ore e trenta al giorno per 6 giorni a settimana
(riposo lunedì): 7.30 - 14.00 e 21.00 - 02.30 “e in occasione di picchi di lavoro, fino alle
02.00”, allegazione di per sé contradditoria perché l'orario normale è più lungo di quello della giornata con i picchi di lavoro.
Entrambe le testimoni di parte ricorrente hanno, invece, riferito dell'esistenza di turni alternati di mattina e pomeriggio, con turno serale aggiunto al turno mattutino solo in estate secondo una teste e solo la domenica, ma tutto l'anno, secondo l'altra teste.
A fronte della non completa coincidenza delle dichiarazioni dei testi, deve ritenersi accertato il minimo orario compatibile con entrambe le deposizioni, 6 ore e mezza per 5 giorni alla settimana e 10 ore e mezza la domenica, per un totale di 43 ore a settimana.
Alla ricorrente deve pertanto essere riconosciuta la retribuzione ordinaria, non rientrando nella nozione di retribuzione proporzionata e sufficiente il lavoro straordinario e la maggiorazione per lavoro domenicale, spettante ad un lavoratore inquadrato al VI livello del CCNL pubblici esercizi, che ha prestato la sua attività dal 1.7.2017 al 8.6.2018, per
43 ore a settimana. A tale somma deve essere aggiunta anche la tredicesima mensilità, inclusa per costante giurisprudenza nel parametro costituzionale sopra richiamati. Non deve essere riconosciuta alcuna indennità per ferie , non avendo la ricorrente né dedotto, né provato di aver lavorato nei gironi destinati al riposo.
9 Per la quantificazione delle differenze retributive sopra indicate può farsi riferimento al conteggio effettuato dal CTU dott. conformemente ai parametri Persona_2 indicati dal giudice ed elaborato in modo chiaro e comprensibile.
La società resistente deve essere pertanto condannata al pagamento a favore della ricorrente della somma lorda di € 9.533,01 a titolo di differenze retributive.
Alle somme così individuate devono essere aggiunti interessi e rivalutazioni dal giorno della maturazione del diritto mese per mese (come indicato nella perizia dal CTU) al saldo ai sensi dell'art 429 c.p.c.
Quanto all'eccezione di nullità dell'elaborato peritale per violazione dell'art. 195 co 3
c.p.c. formulata da parte resistente con le note di udienza depositate il 21.12.2025, si rileva che la bozza di perizia è stata correttamente e tempestivamente comunicata via mail dal CTU ali difensori di parte resistente in data 24.10.2025 ( cfr. allegato deposito
CTU del 23.12.2025). Non è pertanto riscontrabile la nullità eccepita.
Non possono trovare accoglimento neanche le osservazioni di parte ricorrente in merito al mancato conteggio da parte del CTU degli istituti del CCNL per la parte del rapporto regolarizzata. Nel caso di specie non è versato in atti un contratto di lavoro che rinvia ad uno specifico contratto collettivo e consenta di individuare le voci retributive concretamente applicabili al rapporto. Non vi è, peraltro, allegazione da parte ricorrente in merito all'esistenza di un accordo tra le parti circa all'applicazione di un determinato
CCNL, e non può quindi, a tal fine neanche operare il meccanismo della non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Passando all'esame della domanda volta alla regolarizzazione contributiva della ricorrente, la stessa può trovare accoglimento relativamente alla retribuzione risultata come dovuta all'esito dell'accertamento effettuato nel presente giudizio, nei limiti dell'intervenuta prescrizione. Sui crediti retributivi devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione da ogni scadenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, deve passarsi ad esaminare la legittimità dei licenziamenti impugnati nel ricorso, il primo prospettato come orale e avvenuto in data 8 giugno 2018 e il secondo per presunta giusta causa, comminato per iscritto l'8 agosto 2018.
Vale la pena ricordare che l'art. 2 , co 1 e 4 della l. 604/1966 impone la comunicazione in forma scritta del licenziamento al dipendente e che tale norma ha natura imperativa, e che tale licenziamento è espressamente qualificato come nullo dall'art. 2 co 1, l 23/2015.
10 La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che quando, come nel caso di specie, sia controverso tra le parti il "quomodo" della risoluzione del rapporto, perché una prospetta l'intervenuto licenziamento orale e l'altra le dimissioni, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 2697, co 2, cc. che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte e non anche l'art. 5 della l. 604/1966, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente - datore di lavoro. In mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 18087 del 27/08/2007).
Nel caso di specie dalle testimonianze escusse non è emersa la prova delle dimissioni.
La stessa teste di parte resistente ha affermato “la collaborazione è Pt_4 avvenuta da marzo a maggio 2018. Poi è successa una cosa grave per la quale non ho voluto più che la ricorrente mettesse piede dentro la pasticceria” (cfr. verbale del
17.10.2024).
Anche la teste figlia della ricorrente, all'udienza del 5.6.2025, ha Tes_2
Pt_ dichiarato di aver assistito “ad inizio giugno” ad una telefonata tra la e Pt_4 in cui quest'ultima “di non andare più a lavorare”.
[...]
Solo il teste ha riferito che “un giorno (non identificato) la Parte_2 ricorrente venne in pasticceria e detto uno schiaffo alla e scappò via, Parte_5 nessuno la allontanò; poi non si fece più viva nonostante la chiamassimo per saper cosa doveva fare visto che c'era il contratto”. Tale deposizione, come sopra già detto, è inattendibile in quanto oltre ad essere contraria a quanto dichiarato dalla Pt_4 si pone in contrasto con quanto affermato subito dopo dallo stesso il CP_1 quale dichiara “non so se poi l'abbiamo licenziata perché se ne occupavano la mia socia e il commercialista”. Pt_4
Dapprima il teste si mostra consapevole dell'esistenza di un contratto (questione di natura amministrativa e attinente alla gestione del personale), degli inviti della società a riprendere servizio e poi dichiara di non sapere nulla su come è cessato il rapporto, o comunque della formale lettera di licenziamento, presente agli atti.
Deve pertanto ritenersi che in data 8 giungo 2025, tramite telefono, al ricorrente è stata licenziata oralmente dalla resistente.
11 La tutela riconosciuta dall'art. 2 co 1 della l. 23 /2015 per le ipotesi di licenziamento orale, ovvero posto in violazione della prescrizione di cui all'art. 2, co .1 l 604/1966, è la reintegra con l'aggiunta di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe dovuto percepire dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, dedotto
l'aliunde perceptum. La norma è applicabile indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa datrice di lavoro.
L'applicazione della tutela reale però è, condizionata, nel caso di specie, dall'esistenza di un successivo licenziamento scritto comminato in data 8 agosto 2018, la cui validità deve essere necessariamente vagliata (cfr. doc. 3 ricorso).
La nullità insanabile del primo licenziamento non esclude, infatti, la rilevanza autonoma e l'eventuale validità di un successivo licenziamento a produrre ex nunc effetti risolutivi del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11946 del 08/06/2005).
Il licenziamento del giorno 8.8.2018 è stato intimato per una giusta causa non specificata nella lettera inviata alla ricorrente, ma individuata dalla resistente nella memoria difensiva nell'assenza ingiustificata dal lavoro di parte ricorrente nel mese di giugno
2018.
Si tratta, pertanto, di un licenziamento disciplinare non preceduto dalla relativa contestazione.
Tale vizio è stato eccepito nel ricorso introduttivo e controparte non ha fornito prova dell'esistenza di una preventiva contestazione disciplinare.
Occorre qualificare tale vizio e individuare la tutela prevista dall'ordinamento, perché solo ove sussista una tutela di natura reale allora il secondo licenziamento non è idoneo ad interrompere il rapporto di lavoro ex nunc e potrebbe essere disposta la reintegra del ricorrente a far data dal primo licenziamento, quello comminato in forma orale.
Si osserva che anche il secondo licenziamento, quello dell'8 agosto 2018 deve ritenersi affetto da nullità ai sensi del combinato disposto dell' art. 1418 c.c. e dell'art 1 della l.
604/1966, che impone l'esistenza di una giustificazione alla base del recesso datoriale, dell'art. 24 della Costituzione che tutela il diritto di difesa e dell'art.7, comma 2 della l.
300/1970 che prescrive per il licenziamento disciplinare l'obbligo di una specifica preventiva contestazione.
Il fatto che la contestazione preventiva dell'addebito disciplinare sia posta a baluardo specifico dell'esercizio di difesa è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
12 La Cassazione ha sempre affermato che l'articolo 7 comma 2 della l 300/1970 è qualificabile come norma imperativa, perché posta a garanzia del diritto di difesa del lavoratore, contraente debole nel rapporto di lavoro. I giudici di legittimità hanno anche precisato come nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore la contestazione costituisce l'essenziale elemento di garanzia, perché consente l'esercizio del diritto di difesa lavoratore prima dell'irrogazione della sanzione, rispetto al quale assume minore rilievo la motivazione della lettera di licenziamento, che ben può rinviare alla contestazione (Cass Sez. L, Sentenza n. 1026 del 2015).
La Cassazione ha poi chiarito che in caso di omessa contestazione del fatto addebitato
“si è in presenza, non già di una mera deviazione formale dallo schema procedimentale della norma disciplinare, bensì di una vera e propria nullità (Cass., sez. lav., 6 marzo
2023, n. 6555) e che, pertanto il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 24/02/2020, n. 4879;
Cass.12770/2019; V. anche Cass. lav. n. 13804 del 31/05/2017).
Tale affermazione discende dalla considerazione del fatto che a ben vedere l'omessa contestazione rende il licenziamento completamente privo di giustificazione e quindi integra, non solo la violazione del procedimento di cui all'art 7 , co 2 della l 300/1970, ma anche, e soprattutto, la violazione dell'art. 1 l 604/1966, norma imperativa, che impone l'esistenza di una ragione giustificatrice alla base del licenziamento, escludendo l'ipotesi di un recesso ad nutum nei confronti del lavoratore, parte di un rapporto di lavoro subordinato.
Senza la contestazione, il datore di lavoro non consente al lavoratore di individuare il fatto in forza del quale è irrogata la sanzione e di operare la valutazione circa la fondatezza dell'addebito e sulla proporzionalità tra condotta e sanzione.
Alla luce di tali approdi deve pertanto escludersi che la totale assenza di contestazione possa costituire mera violazione della procedura disciplinare di cui all'art. 7 l 300/1970 con conseguente applicazione della tutela di cui all'art. 4 D.lgs. 23/15.
Non appare possibile neanche ricondurre il vizio in esame alla tutela indicata nell'art. 3, co 1 D.lgs. 23/2015 per le ipotesi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa". Il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art.3 Dlgs 23/2015 nel suo complesso si basa sulla valutazione dei fatti posti a giustificazione del licenziamento e precisamente sulla valutazione del "fatto materiale contestato"; la sussistenza o
13 insussistenza del fatto vengono accertate in giudizio se il fatto è delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione( cfr. Tribunale Roma, Sez. lavoro, Sent.,
12/10/2024, n. 10104, del quale si condivide il ragionamento giuridico).
Pertanto, in questo meccanismo non può rientrare il caso in oggetto, che costituisce una violazione del procedimento che determina anche l'assenza assoluta di giustificazione del licenziamento , che mina le garanzie di difese previste dalla legge per il lavoratore incolpato).
In assenza di una norma specifica che individui la sanzione per l'omessa contestazione precedente ad un licenziamento disciplinare in imprese di piccole dimensioni, deve farsi riferimento ai principi di recente affermati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n
22 del 2024 con la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2 del D.lgs. 23/2015 nella parte in cui limita la tutela reale c.d. forte ai soli casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ovvero nei soli casi in cui la norma che prescrive la regola indichi anche la nullità quale conseguenza della sua violazione.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che il legislatore delegato, violando i principi direttivi indicati nella legge delega, ha determinato il paradosso per cui “sono rimasti privi di regime sanzionatorio le fattispecie di licenziamenti nulli privi della espressa (e testuale) previsione della nullità, i quali per un verso, non avendo natura “economica”, non possono rientrare tra quelli per i quali la reintegra può essere esclusa, ma, per altro verso, in ragione della disposizione censurata, non appartengono a quelli per i quali questa tutela va mantenuta, senza che ad essi possa alternativamente applicarsi la tutela indennitaria, di cui al successivo art. 3, che riguarda le diverse fattispecie dei licenziamenti privi di giustificato motivo, soggettivo e oggettivo, o dell'art. 4, che opera in relazione ai soli vizi formali e procedurali riconducibili al requisito di motivazione di cui all'art. 2, comma secondo, della legge n. 604 del 1966 o alla procedura di cui all'art. 7 statuto lavoratori”.
La Corte ha pertanto statuito che per effetto della propria pronuncia il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l'espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque
«salvo che la legge disponga diversamente». Occorre, però, pur sempre che la disposizione imperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.
14 Nel caso di specie, la violazione dell'art 1 l 604/1966 in combinato disposto con l'art 24 della Cost. e dell'art. 7 co 2 l 300/1970, non trova un'espressa disciplina normativa con riferimento alle imprese con meno di 15 dipendenti, determina pertanto una nullità sanzionabile con le conseguenze di cui all'art 2 co 1, D.lgs. 23/2015.
Nel caso di specie deve pertanto essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere reintegrata nel posto di lavoro a fare data dal licenziamento orale del 8.6.2018, in quanto il successivo licenziamento scritto non è stato idoneo a determinare l'interruzione del rapporto. Alla ricorrente spetta, altresì un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno 8.6.2018 al momento della reintegra, nonché la regolarizzazione previdenziale e assistenziale per l'intero periodo.
Considerato che la retribuzione mensile dovuta alla ricorrente, accertata dal CTU, era Pt_ pari ad € 1.428,04, la resistente deve essere condannata a versare alla un' indennità risarcitoria mensile di € 1.428,04 dalla data dell'8 giugno 2018 alla data della reintegra, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per l'intero periodo.
L'accertamento della mancata cessazione del rapporto non consente l'accoglimento della domanda relativa al versamento del Trattamento di fine rapporto.
Alla suddetta indennità risarcitoria, in quanto credito da lavoro, devono essere aggiunti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p,c. con decorrenza dalla data del licenziamento ( cfr. per la decorrenza degli interessi Cass. 23 gennaio 2003, n. 1000 e Cass. 6 settembre
2006, n. 19159).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
DM 55/2014, devono essere poste a carico di parte resistente secondo il principio della soccombenza .
Analogamente i compensi del CTU, liquidati con separato decreto, devono essere posti a carico di parte resistente.
PQM
ACCERTA l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1.7.2017 al
8.6.2018
NA la società resistente al pagamento di € 9.533,01 a titolo di differenze retributive relative al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso oltre interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c., dalla scadenza di ogni singola mensilità.
NA la ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente direttamente a favore dell' , per l'intero periodo di lavoro, nei limiti CP_2
15 dell'intervenuta prescrizione, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. da ogni singola scadenza.
DICHIARA nullo il licenziamento intimato oralmente il giorno 8.6.2018 alla ricorrente, nonché il successivo licenziamento intimato per iscritto il giorno 8.8.2018
ORDINA alla società resistente la reintegrazione della ricorrente a far data dal giorno
8.6.2018 e NA la resistente al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria mensile pari ad € 1.428,04 , dal 8.6.2018 al giorno della reintegra, oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per l'intero periodo, salva la possibilità della ricorrente di optare per l'indennità sostitutiva di cui all'art. 2 co 3 Dlgs
23/2015.
NA la resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM
147/2022 in € 9.267,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarre a favore degli avv.ti EMILIANO PUCCI e MARTA TOTI che hanno formulato dichiarazione di antistatarietà.
PONE le spese di CTU a carico di parte resistente
Civitavecchia li 23.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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