CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
Massime • 1
Esula dalla competenza del magistrato di sorveglianza l'accertamento dell'eventuale prescrizione della pena, trattandosi di questione che rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 26336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26336 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA avverso l'ordinanza del 21/11/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26336 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 novembre 2022 il Magistrato di sorveglianza di Catania ha dichiarato manifestamente inammissibile l'opposizione al provvedimento de plano in materia di conversione della pena pecuniaria ex art. 678, comma 1-bis e 667, comma 4, cod. proc. pen. depositata il 9 novembre 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania avverso il provvedimento emesso il 21 ottobre 2022. La vicenda origina dalla richiesta del Pubblico ministero di conversione in libertà controllata della pena pecuniaria di 5.000 euro di ammenda applicata nei confronti di UI IT con sentenza definitiva in data 11 novembre 2013. Con la predetta ordinanza del 21 ottobre 2022, è stato dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta e disposta, al contempo, la restituzione degli atti alla Procura affinché venisse formulata richiesta al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi in ordine alla intervenuta prescrizione. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica ha proposto opposizione (oggetto di declaratoria di manifesta inammissibilità) ponendovi a sostegno la mancata prescrizione della pena pecuniaria, atteso che il 10 aprile 2017 era stata notificata cartella di pagamento. 2. Avverso la declaratoria di manifesta inammissibilità dell'opposizione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania articolando un motivo con il quale ha eccepito l'erronea applicazione della legge penale. Ha richiamato quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 22312 del'8/07/2020 secondo cui, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, assumerebbe rilievo solo il momento dell'inizio dell'esecuzione e non anche le vicende che riguardano la fase successiva relativa ai tempi dell'esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In materia di conversione della pena pecuniaria, il Magistrato di sorveglianza, in base a quanto previsto dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Pertanto, il procedimento prevede una prima fase nella quale il giudice provvede senza formalità e una fase successiva , ed eventuale, nella quale lo stesso giudice, a seguito di opposizione, procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. che, a sua volta, disciplina il procedimento di esecuzione che, ordinariamente, prevede lo svolgimento di un'udienza in camera di consiglio ovvero, in caso di manifesta infondatezza della richiesta o di mera riproposizione di altra già precedentemente rigettata, la declaratoria di inammissibilità con decreto de plano. Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza ha provveduto sia a seguito dell'istanza del Pubblico ministero, sia all'esito dell'opposizione, con provvedimento emesso senza contraddittorio con il quale ha pronunciato il «non luogo a provvedere alla conversione» rimettendo gli atti alla Procura per la richiesta al giudice dell'esecuzione di una pronuncia in punto di prescrizione della pena. Così facendo, ha compiuto una valutazione incidentale sulla prescrizione della pena che esula dalla competenza propria del procedimento di sorveglianza funzionale alla conversione della pena pecuniaria. In tal senso, un risalente, ma convincente, arresto di questa Corte che ha affermato il principio per cui esula dalla competenza del Magistrato di sorveglianza ogni profilo afferente alla eventuale prescrizione della pena, trattandosi di aspetto che rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione e che, pertanto, non rientra nelle materie sulle quali, anche indirettamente, può pronunciarsi altro giudice (Sez. 1, n. 15038 del 30/01/2001, Papa, Rv. 218375). Nel caso di specie, invece, il Magistrato di sorveglianza ha compiuto, sia pure in maniera incidentale, una valutazione sulla prescrizione della pena. Pur essendo tale profilo già sufficiente per addivenire all'annullamento del provvedimento impugnato e di quello presupposto, ulteriormente, si evidenza un ulteriore vizio del procedimento di opposizione. Il Magistrato di sorveglianza ha, infatti, provveduto con decreto emesso de plano in una vicenda in cui la prescrizione della pena è tutt'altro che "manifesta", proprio alla luce delle precise allegazioni del Pubblico ministero opponente e tenuto conto della giurisprudenza citata nel ricorso per cassazione sulla rilevanza, quale fatto impeditivo della prescrizione, del solo momento di inizio dell'esecuzione, senza che rilevino i successivi tempi della stessa. Si tratta di questione che, dunque, esula dalla mera "presa d'atto" del giudice, circostanza che, sola, consente il modulo procedimentale adottato per l'emissione del provvedimento impugnato. Va, infatti, ribadito che «l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. deve essere limitato alle 9 ipotesi in cui la "presa d'atto" dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali» e «la dichiarazione di inammissibilità risulta possibile solo quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale » (Sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265857; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv. 251490; Sez. 1, n. 23101 del 19/5/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1, n. 277 del 13/1/2000, Angemi, Rv. 215368, tutte oggetto di richiamo in Sez. 1, Sentenza n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 esattamente in termini). 3. Da quanto sin qui esposto discende che il provvedimento impugnato, siccome emesso, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (fra le molte, Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452). Accertata in sede di legittimità, detta nullità comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 2020, cit.) che, nel caso di specie, e per le ragioni ampiamente esposte, consegue anche alle ulteriori violazioni sopra segnalate che comportano, altresì, il medesimo epilogo decisorio in ordine al provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza il 21 ottobre 2022.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello presupposto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Catania in data 21 ottobre 2022 e dispone trasmettersi gli atti al medesimo Magistrato per l'ulteriore corso. Così deciso il 11/04/2023
lette le conclusioni del PG nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26336 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 novembre 2022 il Magistrato di sorveglianza di Catania ha dichiarato manifestamente inammissibile l'opposizione al provvedimento de plano in materia di conversione della pena pecuniaria ex art. 678, comma 1-bis e 667, comma 4, cod. proc. pen. depositata il 9 novembre 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania avverso il provvedimento emesso il 21 ottobre 2022. La vicenda origina dalla richiesta del Pubblico ministero di conversione in libertà controllata della pena pecuniaria di 5.000 euro di ammenda applicata nei confronti di UI IT con sentenza definitiva in data 11 novembre 2013. Con la predetta ordinanza del 21 ottobre 2022, è stato dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta e disposta, al contempo, la restituzione degli atti alla Procura affinché venisse formulata richiesta al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi in ordine alla intervenuta prescrizione. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica ha proposto opposizione (oggetto di declaratoria di manifesta inammissibilità) ponendovi a sostegno la mancata prescrizione della pena pecuniaria, atteso che il 10 aprile 2017 era stata notificata cartella di pagamento. 2. Avverso la declaratoria di manifesta inammissibilità dell'opposizione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania articolando un motivo con il quale ha eccepito l'erronea applicazione della legge penale. Ha richiamato quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 22312 del'8/07/2020 secondo cui, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, assumerebbe rilievo solo il momento dell'inizio dell'esecuzione e non anche le vicende che riguardano la fase successiva relativa ai tempi dell'esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In materia di conversione della pena pecuniaria, il Magistrato di sorveglianza, in base a quanto previsto dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Pertanto, il procedimento prevede una prima fase nella quale il giudice provvede senza formalità e una fase successiva , ed eventuale, nella quale lo stesso giudice, a seguito di opposizione, procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. che, a sua volta, disciplina il procedimento di esecuzione che, ordinariamente, prevede lo svolgimento di un'udienza in camera di consiglio ovvero, in caso di manifesta infondatezza della richiesta o di mera riproposizione di altra già precedentemente rigettata, la declaratoria di inammissibilità con decreto de plano. Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza ha provveduto sia a seguito dell'istanza del Pubblico ministero, sia all'esito dell'opposizione, con provvedimento emesso senza contraddittorio con il quale ha pronunciato il «non luogo a provvedere alla conversione» rimettendo gli atti alla Procura per la richiesta al giudice dell'esecuzione di una pronuncia in punto di prescrizione della pena. Così facendo, ha compiuto una valutazione incidentale sulla prescrizione della pena che esula dalla competenza propria del procedimento di sorveglianza funzionale alla conversione della pena pecuniaria. In tal senso, un risalente, ma convincente, arresto di questa Corte che ha affermato il principio per cui esula dalla competenza del Magistrato di sorveglianza ogni profilo afferente alla eventuale prescrizione della pena, trattandosi di aspetto che rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione e che, pertanto, non rientra nelle materie sulle quali, anche indirettamente, può pronunciarsi altro giudice (Sez. 1, n. 15038 del 30/01/2001, Papa, Rv. 218375). Nel caso di specie, invece, il Magistrato di sorveglianza ha compiuto, sia pure in maniera incidentale, una valutazione sulla prescrizione della pena. Pur essendo tale profilo già sufficiente per addivenire all'annullamento del provvedimento impugnato e di quello presupposto, ulteriormente, si evidenza un ulteriore vizio del procedimento di opposizione. Il Magistrato di sorveglianza ha, infatti, provveduto con decreto emesso de plano in una vicenda in cui la prescrizione della pena è tutt'altro che "manifesta", proprio alla luce delle precise allegazioni del Pubblico ministero opponente e tenuto conto della giurisprudenza citata nel ricorso per cassazione sulla rilevanza, quale fatto impeditivo della prescrizione, del solo momento di inizio dell'esecuzione, senza che rilevino i successivi tempi della stessa. Si tratta di questione che, dunque, esula dalla mera "presa d'atto" del giudice, circostanza che, sola, consente il modulo procedimentale adottato per l'emissione del provvedimento impugnato. Va, infatti, ribadito che «l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. deve essere limitato alle 9 ipotesi in cui la "presa d'atto" dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali» e «la dichiarazione di inammissibilità risulta possibile solo quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale » (Sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265857; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv. 251490; Sez. 1, n. 23101 del 19/5/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1, n. 277 del 13/1/2000, Angemi, Rv. 215368, tutte oggetto di richiamo in Sez. 1, Sentenza n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 esattamente in termini). 3. Da quanto sin qui esposto discende che il provvedimento impugnato, siccome emesso, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (fra le molte, Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452). Accertata in sede di legittimità, detta nullità comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 2020, cit.) che, nel caso di specie, e per le ragioni ampiamente esposte, consegue anche alle ulteriori violazioni sopra segnalate che comportano, altresì, il medesimo epilogo decisorio in ordine al provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza il 21 ottobre 2022.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello presupposto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Catania in data 21 ottobre 2022 e dispone trasmettersi gli atti al medesimo Magistrato per l'ulteriore corso. Così deciso il 11/04/2023