TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10604 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD TA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10604/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. POSITANO ROBERTO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: Maggiorazione (c.d. incremento al milione);
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 25.07.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile cat. INVCIV n. 044-090007293762 con decorrenza dall'1 novembre 2021 e di avere chiesto infruttuosamente la ricostituzione della pensione con domanda del 12.03.2025 per la maggiorazione sociale di cui alla L. 448/2001, sul presupposto della sussistenza del requisito reddituale, ha chiesto di “1. accertare e dichiarare che l' resistente ha omesso di liquidare CP_2 integralmente e nella misura di legge la prestazione assistenziale ex art. 12 L. 118/1971 nei termini ex art. 445bis, quinto comma, c.p.c. maggiorata come per legge;
2. accertare e dichiarare, di conseguenza, il diritto del ricorrente alla ricostituzione della prestazione pensionistica di invalidità civile, con applicazione dell'incremento al milione (ex art. 38 L. 448/2001, D.L. 104/2020 a decorrere dal rateo di ottobre dell'anno 2022) visti gli esiti del giudizio Rg. n. 2256/23Tribunale di Bari;
3. condannare l' resistente al pagamento del saldo dei ratei dovuti a titolo di CP_2 maggiorazione della prestazione pensionistica in commento, con decorrenza dal mese di ottobre 202 con maggiorazione di interessi e danno da svalutazione monetario come per legge”, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Costituendosi, l' ha, pregiudizialmente, eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziaria per CP_1 mancata presentazione del ricorso amministrativo ex art. 443 c.p.c. In ogni caso, l'ente previdenziale ha contestato la sussistenza del requisito reddituale, chiedendo il rigetto del ricorso.
* Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va premesso - secondo l'ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti - che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588; Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039). La giurisprudenza ha difatti chiarito che “secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile;
tale principio risponde pienamente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate attraverso l'art 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (Tribunale Milano sez. V 03 dicembre 2014 n. 14383; Tribunale Piacenza 19 febbraio 2011 n. 154) e che “il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, derogando alla naturale rigidità dell'ordine di esame, può ritenere preferibile risolvere la lite, rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida […] ovvero modificando il detto ordine di esame, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa delle parti in giudizio” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 07 marzo 2017 n. 3204). Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se
2 logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tanto premesso, l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c., sollevata dalla parte convenuta, appare infondata.
Invero, dalla documentazione acquisita in atti, nonché dalle allegazioni concordi delle parti, risulta che la ricorrente ha presentato in data 12.03.2025 domanda di ricostituzione della pensione, senza ricevere alcun riscontro provvedimentale da parte dell' . CP_1
Venendo al merito, com'è noto, la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 152 del 20.7.2020 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, l'art. 38, comma 4, l. 28 dicembre 2001, n. 448, “nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». Il censurato requisito anagrafico di sessanta anni per la concessione dell'incremento agli invalidi civili totali è effettivamente irragionevole, in quanto il soggetto totalmente invalido di età inferiore si trova in una situazione di inabilità lavorativa che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età. Considerato poi che l'assegno riconosciuto agli inabili, ex art. 12 l. 30 marzo 1971, n. 118, è largamente insufficiente a garantire loro i mezzi necessari per vivere, l'avere (la norma censurata) escluso i titolari di tale inadeguato assegno, in età compresa dai diciotto ai cinquantanove anni, dalla platea dei soggetti beneficiari del cosiddetto “incremento al milione” innesca un ulteriore profilo di contrasto — in particolare del suo comma 4 — con gli artt. 3 e 38, comma 1, Cost. La maggior spesa a carico dello Stato, che la presente pronuncia comporta, non si risolve in violazione dell'art. 81 Cost., poiché, nella specie, vengono in gioco diritti incomprimibili della persona. Ciò comporta che il legislatore deve provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio in senso dinamico, e nella prospettiva, appunto, del “contemperamento dei valori costituzionali” la Corte ritiene, in questo caso, di graduare gli effetti temporali del decisum, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale (sentt. nn. 213 del 2008, 264 del 2012, 250, 266 del 2013, 40 del 2014, 10 del 2015, 10, 275 del 2016, 71, 74, 222 del 2018, 6, 40, 246 del 2019, 62 del 2020)”.
L'art. 38 L. 448 del 2001 commi da 1 a 6 – disciplinante il cd “incremento al milione” prevede: «1. A decorrere dall'1gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 alla presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all ai sensi dell'articolo 10 della CP_1 legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino a un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto alla presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
3 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione d'inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nei redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. [..]»)”.
Orbene, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei redditi già allegate all'atto introduttivo del giudizio, conformi alle certificazioni reddituali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate il 16.10.2025, successivamente acquisite agli atti del giudizio, relative alla ricorrente e al di lei coniuge sig.
[...]
, si desume la fondatezza della domanda attorea. E difatti, alla data di presentazione della CP_3 domanda amministrativa, l'istante era in possesso di tutti i requisiti di legge, detenendo un reddito personale e familiare inferiore al limite normativamente previsto (v. all. fascicolo di parte ricorrente).
Deve rilevarsi che, come evidenziato dalla parte ricorrente in seno alle note di trattazione scritta depositate in data 16.10.2025, a seguito delle difese svolte dall nella propria memoria difensiva, CP_1 evidentemente “… l' ha commesso un evidente errore di calcolo, sommando ai redditi da CP_2 lavoro dipendente la DSAGR già ivi compresa, come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi allegate. Corretto tale errore, il reddito coniugale rientra nei limiti previsti per la maggiorazione.” (cfr. note di trattazione scritta del 16.10.2025). Sul punto, peraltro, l'ente previdenziale non ha inteso obiettare alcunché, non avendo offerto qualsivoglia ricostruzione alternativa.
Tenuto, quindi, conto dei limiti reddituali previsti dalla legge in materia, ne consegue che i redditi del nucleo familiare della parte ricorrente non hanno superato nelle annualità di riferimento il tetto massimo complessivo fissato.
Il supporto documentale fornito, unitamente all'assenza di elementi di segno contrario, non avendo CP_ l' fornito elementi di prova a debito supporto delle proprie contestazioni, inducono a ritenere provata la domanda attorea.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda va accolta. Pertanto, va dichiarato che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti di legge per fruire della maggiorazione sociale prevista dalla legge, in forza dell'articolo 38 della legge n. 448/2001 (c.d. incremento al milione), come CP_ modificato dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020; per l'effetto, l' va condannato all'erogazione, in favore dell'istante, di detta maggiorazione sociale, con la decorrenza di legge, oltre a interessi legali dal dì della maturazione al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
4 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 25.07.2025, così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto alla maggiorazione sociale prevista dalla legge ex art. 38 della legge n. 448/2001, come modificato CP_ dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020, con condanna dell' all'erogazione, in favore dell'istante, di detta maggiorazione sociale, con la decorrenza di legge, oltre a interessi come per legge dalla maturazione sino al soddisfo.
2. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali che CP_1 liquida in € 1.350,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 13/11/2025
Il Giudice
UD TA
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD TA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10604/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. POSITANO ROBERTO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: Maggiorazione (c.d. incremento al milione);
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 25.07.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile cat. INVCIV n. 044-090007293762 con decorrenza dall'1 novembre 2021 e di avere chiesto infruttuosamente la ricostituzione della pensione con domanda del 12.03.2025 per la maggiorazione sociale di cui alla L. 448/2001, sul presupposto della sussistenza del requisito reddituale, ha chiesto di “1. accertare e dichiarare che l' resistente ha omesso di liquidare CP_2 integralmente e nella misura di legge la prestazione assistenziale ex art. 12 L. 118/1971 nei termini ex art. 445bis, quinto comma, c.p.c. maggiorata come per legge;
2. accertare e dichiarare, di conseguenza, il diritto del ricorrente alla ricostituzione della prestazione pensionistica di invalidità civile, con applicazione dell'incremento al milione (ex art. 38 L. 448/2001, D.L. 104/2020 a decorrere dal rateo di ottobre dell'anno 2022) visti gli esiti del giudizio Rg. n. 2256/23Tribunale di Bari;
3. condannare l' resistente al pagamento del saldo dei ratei dovuti a titolo di CP_2 maggiorazione della prestazione pensionistica in commento, con decorrenza dal mese di ottobre 202 con maggiorazione di interessi e danno da svalutazione monetario come per legge”, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Costituendosi, l' ha, pregiudizialmente, eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziaria per CP_1 mancata presentazione del ricorso amministrativo ex art. 443 c.p.c. In ogni caso, l'ente previdenziale ha contestato la sussistenza del requisito reddituale, chiedendo il rigetto del ricorso.
* Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va premesso - secondo l'ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti - che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588; Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039). La giurisprudenza ha difatti chiarito che “secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile;
tale principio risponde pienamente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate attraverso l'art 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (Tribunale Milano sez. V 03 dicembre 2014 n. 14383; Tribunale Piacenza 19 febbraio 2011 n. 154) e che “il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, derogando alla naturale rigidità dell'ordine di esame, può ritenere preferibile risolvere la lite, rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida […] ovvero modificando il detto ordine di esame, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa delle parti in giudizio” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 07 marzo 2017 n. 3204). Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se
2 logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tanto premesso, l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c., sollevata dalla parte convenuta, appare infondata.
Invero, dalla documentazione acquisita in atti, nonché dalle allegazioni concordi delle parti, risulta che la ricorrente ha presentato in data 12.03.2025 domanda di ricostituzione della pensione, senza ricevere alcun riscontro provvedimentale da parte dell' . CP_1
Venendo al merito, com'è noto, la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 152 del 20.7.2020 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, l'art. 38, comma 4, l. 28 dicembre 2001, n. 448, “nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». Il censurato requisito anagrafico di sessanta anni per la concessione dell'incremento agli invalidi civili totali è effettivamente irragionevole, in quanto il soggetto totalmente invalido di età inferiore si trova in una situazione di inabilità lavorativa che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età. Considerato poi che l'assegno riconosciuto agli inabili, ex art. 12 l. 30 marzo 1971, n. 118, è largamente insufficiente a garantire loro i mezzi necessari per vivere, l'avere (la norma censurata) escluso i titolari di tale inadeguato assegno, in età compresa dai diciotto ai cinquantanove anni, dalla platea dei soggetti beneficiari del cosiddetto “incremento al milione” innesca un ulteriore profilo di contrasto — in particolare del suo comma 4 — con gli artt. 3 e 38, comma 1, Cost. La maggior spesa a carico dello Stato, che la presente pronuncia comporta, non si risolve in violazione dell'art. 81 Cost., poiché, nella specie, vengono in gioco diritti incomprimibili della persona. Ciò comporta che il legislatore deve provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio in senso dinamico, e nella prospettiva, appunto, del “contemperamento dei valori costituzionali” la Corte ritiene, in questo caso, di graduare gli effetti temporali del decisum, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale (sentt. nn. 213 del 2008, 264 del 2012, 250, 266 del 2013, 40 del 2014, 10 del 2015, 10, 275 del 2016, 71, 74, 222 del 2018, 6, 40, 246 del 2019, 62 del 2020)”.
L'art. 38 L. 448 del 2001 commi da 1 a 6 – disciplinante il cd “incremento al milione” prevede: «1. A decorrere dall'1gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 alla presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all ai sensi dell'articolo 10 della CP_1 legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino a un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto alla presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
3 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione d'inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nei redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. [..]»)”.
Orbene, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei redditi già allegate all'atto introduttivo del giudizio, conformi alle certificazioni reddituali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate il 16.10.2025, successivamente acquisite agli atti del giudizio, relative alla ricorrente e al di lei coniuge sig.
[...]
, si desume la fondatezza della domanda attorea. E difatti, alla data di presentazione della CP_3 domanda amministrativa, l'istante era in possesso di tutti i requisiti di legge, detenendo un reddito personale e familiare inferiore al limite normativamente previsto (v. all. fascicolo di parte ricorrente).
Deve rilevarsi che, come evidenziato dalla parte ricorrente in seno alle note di trattazione scritta depositate in data 16.10.2025, a seguito delle difese svolte dall nella propria memoria difensiva, CP_1 evidentemente “… l' ha commesso un evidente errore di calcolo, sommando ai redditi da CP_2 lavoro dipendente la DSAGR già ivi compresa, come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi allegate. Corretto tale errore, il reddito coniugale rientra nei limiti previsti per la maggiorazione.” (cfr. note di trattazione scritta del 16.10.2025). Sul punto, peraltro, l'ente previdenziale non ha inteso obiettare alcunché, non avendo offerto qualsivoglia ricostruzione alternativa.
Tenuto, quindi, conto dei limiti reddituali previsti dalla legge in materia, ne consegue che i redditi del nucleo familiare della parte ricorrente non hanno superato nelle annualità di riferimento il tetto massimo complessivo fissato.
Il supporto documentale fornito, unitamente all'assenza di elementi di segno contrario, non avendo CP_ l' fornito elementi di prova a debito supporto delle proprie contestazioni, inducono a ritenere provata la domanda attorea.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda va accolta. Pertanto, va dichiarato che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti di legge per fruire della maggiorazione sociale prevista dalla legge, in forza dell'articolo 38 della legge n. 448/2001 (c.d. incremento al milione), come CP_ modificato dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020; per l'effetto, l' va condannato all'erogazione, in favore dell'istante, di detta maggiorazione sociale, con la decorrenza di legge, oltre a interessi legali dal dì della maturazione al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
4 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 25.07.2025, così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto alla maggiorazione sociale prevista dalla legge ex art. 38 della legge n. 448/2001, come modificato CP_ dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020, con condanna dell' all'erogazione, in favore dell'istante, di detta maggiorazione sociale, con la decorrenza di legge, oltre a interessi come per legge dalla maturazione sino al soddisfo.
2. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali che CP_1 liquida in € 1.350,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 13/11/2025
Il Giudice
UD TA
5