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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2544/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
6.12.2024
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BRAVIN DINO e REGAZZO ROSSANA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre, via Mestrina
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contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– contumace -
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
- resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. ORIONE MAURIZIO, come da mandato in calce ai ricorsi,
con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Piazza Corvetto 2/5.
OGGETTO: retribuzione.
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o disgiuntamente, a corrispondere al ricorrente,
per i titoli di cui in narrativa, la somma lorda di € 2.261,18, ovvero quella maggiore o minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge.
2) Spese rifuse, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano distrattarii. Quanto
alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30%
prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche
idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma
1-bis, introdotto dal D.M. n. 37/2018.
3) Sentenza esecutiva.
Per CP_2
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di essa per carenza di prova nell'an e nel quantum CP_2
di tutte le pretese vantate dal ricorrente e carenza di legittimazione passiva di in qualità CP_2
di asserita committente responsabile in solido, rispetto a crediti privi di natura strettamente retributiva.
Vinti gli onorari e le spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente agiva in giudizio nei confronti della propria ex datrice di lavoro CP_1
e di per ottenerne la condanna in solido al pagamento dell'importo di €
[...] CP_2
2.261,18 a saldo dell'ultima busta paga (di maggio 2024) relativo a credito maturato nel corso del rapporto nei confronti di durante il quale era stato utilizzato CP_1
nell'ambito di appalto presso che conveniva in giudizio quale responsabile CP_2
solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03.
2 2. Nella contumacia di si costituiva in giudizio negando Controparte_1 CP_2
fondatezza alle pretese avversarie a fronte del mancato adempimento degli oneri probatori circa impiego in appalto commissionato da e crediti maturati e quanto CP_2
all'azione svolta ex art. 29 D.Lgs. 276/03 sosteneva in ogni caso doversi fare riferimento ai soli crediti aventi natura strettamente retributiva.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. La documentazione in atti riferita all'ultima busta paga (doc. 2 ric.) consente di ritenere accertato in capo al ricorrente il credito rivendicato in giudizio, in assenza di prova fornita dal datore di lavoro o da circa l'avvenuto adempimento. CP_2
5. La circostanza relativa all'esclusiva adibizione del ricorrente presso appalto commissionato da non è stata specificamente contestata e dunque deve CP_2
ritenersi provata.
6. Ne consegue che e ex art. 29 D.Lgs. 276/03 vanno condannate al CP_1 CP_2
pagamento in solido tra loro ed in favore del ricorrente dell'importo di € 2.261,18, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle scadenze al saldo, integralmente da riferire a crediti aventi natura strettamente retributiva posto che l'acconto percepito (di € 500,00 secondo quanto dedotto da parte ricorrente) deve essere imputato, in assenza di contraria imputazione del creditore, ai crediti meno garantiti e dunque a quelli per i quali non opera la tutela di cui all'art. 29
D.Lgs. 276/03.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore dei procuratori del ricorrente che si sono dichiarati antistatari, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna ed ex art. 29 D.Lgs. CP_1
276/03 in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo CP_2
3 di € 2.261,18, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì in solido con a rifondere ai procuratori del ricorrente – CP_1 CP_2
che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 27/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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