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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2025, n. 25744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25744 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/05/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, avv. Diego Dell'Anna, che ha chiesto, anche in replica alle sopra indicate richieste, l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi proposti. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 7 giugno 2021, che aveva condannato IC NO per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., comm o il 24 agosto 2019. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25744 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 15/04/2025 All'imputato era stato contestato di aver usato violenza e minaccia nei confronti della dott.ssa FE, medico del Pronto soccorso ospedaliero, per costringerla a refertare una malattia inesistente ed ottenere farmaci di derivazione oppiacea. Secondo la Corte di appello, la circostanza che il certificato fosse stato già emesso dalla dottoressa non era rilevante ai fini della configurabilità del reato, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1702 del 2022. In ogni caso l'art. 336 cod. pen. rende punibile, come si evince dall'ultimo comma, anche la condotta di "influire" sull'atto di ufficio. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 336 cod. pen. e alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. In ordine alla configurabilità del reato in esame va segnalato un contrasto di giurisprudenza in ordine al momento in cui la condotta di violenza e minaccia deve essere compiuta rispetto all'attività del pubblico agente: secondo un orientamento, essa deve precedere il compimento dell'atto, risolvendosi nel diverso caso in una condotta di tipo diverso (ingiuria, minaccia, ecc.), perseguibile a querela;
secondo altro orientamento, è irrilevante il momento del compimento dell'atto, rilevando quest'ultimo solo ai fini del dolo specifico, ovvero alla finalità del privato di costringere il pubblico agente a fare un atto contrario ai doveri di ufficio. Secondo la difesa, al di là del dolo, è comunque necessario che l'atto non sia stato compiuto e che la condotta dell'agente possa quindi incidere sull'attività del pubblico ufficiale. Nel caso in esame, difetta appunto tale idoneità della condotta del ricorrente a turbare il pubblico ufficiale, rispetto ad un atto già compiuto (il certificato con zero giorni di prognosi), e la sentenza impugnata non spiega tale aspetto, risultando anche intrinsecamente illogica la motivazione là dove si afferma che la condotta del ricorrente era finalizzata a impedire o comunque contrastare la decisone della dottoressa FE. In ogni caso, la condotta si è tradotta in volgarità ingiuriosa o in un atteggiamento genericamente minaccioso, ovvero in comportamenti non idonei a fondare la penale responsabilità per il reato contestato. Devono essere effettuate alcune precisazioni in ordine all'esatta ricostruzione del fatto, posto che la Corte di appello è incorsa in errore o in travisamento: la circostanza dell'aver il ricorrente colpito con calci e pugni le porte era stata riferita (come accertato in primo grado) alla FE da alcuni infermieri e quindi non 2 percepita dal medico;
il ricorrente non ha contestato la decisione di prescrivere un medicinale (in quanto a lui già somministrato al momento del fatto). In definitiva l'unica condotta ascrivibile al ricorrente è di aver proferito la frase ingiuriosa alla dottoressa contestando la prognosi formulata e di aver sbattuto per la rabbia i pugni sul tavolo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 336 cod. pen. e alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato e alla mancata rideterminazione del trattamento punitivo. Nel ribadire le questioni già sopra esaminate, la difesa fa presente che la Corte di appello, nel ritenere l'ipotesi di cui all'art. 336, terzo (rectius, secondo) comma cod. pen. non ha diminuito la pena. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è complessivamente infondato, risultando a tratti anche inammissibile. 2.1. Preliminarmente è opportuno avanzare talune precisazioni in ordine alla fattispecie delittuosa in esame. Secondo un principio affermato dalle Sezioni unite, le fattispecie di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., che puniscono i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, sono entrambe caratterizzate dal dolo specifico (Sez. U, n. 10 del 24/04/1976, Cadinu, Rv. 133367). Si è inoltre precisato che il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. è consumato se la finalità che l'agente si propone con il suo comportamento di violenza e minaccia è di costringere il pubblico agente a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, indipendentemente dal raggiungimento dello scopo prefissosi dal reo. E ciò in quanto l'atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma soltanto di quello soggettivo (Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282434 - 01). Trattandosi quindi di reato di mera condotta, si è ritenuto sufficiente ad integrare il delitto ex art. 336 cod. pen. l'uso di qualsiasi coazione, anche indiretta, nei confronti del pubblico agente, purché idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 24624 del 15/04/2003, Rv. 225492; Sez. 6, n. 3 4909 del 04/12/2024, dep. 2025, Rv. 287598) o comunque a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali (Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Rv. 263398; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011, Rv. 249376). In tale prospettiva, si è anche affermato che, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., l'idoneità della condotta posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Rv. 260324; Sez. 6, n. 34880 del 07/02/2007, Rv. 237603). Il rapporto con l'attività del pubblico ufficiale segna anche la distinzione con il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. Quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere "durante" il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio "anteriormente" all'inizio dell'esecuzione (Sez. 6, n. 51961 del 02/10/2018, Rv. 274509). Rispetto ai consolidati principi sopra ricordati, effettivamente - come ha rilevato la difesa del ricorrente - appare distonico l'orientamento che ha richiamato la sentenza impugnata, che ritiene integrato il reato di cui all'art. 336 cod. pen. valorizzando la sola finalità che l'agente si propone con il suo comportamento, indipendentemente dall'idoneità della condotta ad incidere sull'operato del pubblico agente, perché l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente sono state già realizzate (Sez. 6, n. 7346 del 22/01/2004, Rv. 229162; Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282434). Questo orientamento si è formato in relazione alla particolare ipotesi in cui l'agente, nel porre in essere la condotta di minaccia o violenza, al fine di costringere il p.u. ad omettere l'atto di ufficio, non era a conoscenza della circostanza che l'atto era stato già compiuto. Si tratta di un'esegesi che non si confronta con il principio di offensività della condotta, configurando una tutela meramente astratta del buon funzionamento della p.a. Va rammentato che il delitto di violenza a pubblico ufficiale ha come sua obiettività giuridica la tutela della libertà del pubblico ufficiale al compimento degli atti del suo ufficio, criminalizzando quindi qualsiasi comportamento palesemente o intenzionalmente aggressivo, idoneo a generare timore e a limitare la libertà morale del soggetto passivo (Sez. 1, n. 3316 del 04/11/1987, dep. 1988, Rv. 177862 - 01). 4 a Il recente arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Vitagliano. Rv. 287944) ha ricordato invero come il principio di offensività costituisca un criterio generale posto a presidio della selezione da parte del legislatore dei fatti "meritevoli di punizione", nonché un parametro alla cui stregua il giudice è tenuto ad apprezzare la condotta concreta, pur se tipica, cui attribuire idoneità lesiva, con danno o messa in pericolo del bene protetto. 2.2. Fatte queste precisazioni sul piano generale, la sentenza impugnata non merita comunque censura. Quant'anche la Corte di appello abbia richiamato un principio non condivisibile, la fattispecie nel caso in esame era ben diversa da quella presa in considerazione dall'arresto sopra citato. Come emerge anche dal capo di imputazione la condotta contestata al ricorrente era volta a costringere o comunque influire sull'operato della dottoressa per fare mutare la prognosi o la prescrizione. La sentenza di primo grado aveva accertato la sussistenza della condotta delittuosa in particolare nella minaccia rivolta alla dottoressa (sia verbale sia sbattendo i pugni sul tavolo in prossimità del volto della donna) per ottenere il riconoscimento di una "prognosi maggiore" (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). Quindi, il precedente giurisprudenziale citato dalla Corte di appello non si attagliava alla fattispecie in esame. Ed infatti la stessa Corte di appello precisa che il comportamento tenuto dal ricorrente mirasse in modo evidente a "contrastare" la decisione della dottoressa di non assegnare alcun giorno di prognosi, ovvero, come aveva motivato il primo giudice, a far rivedere la prognosi già formulata. 2.3. Nel resto il motivo declina censure infondate e non consentite. L'appello invero era volto a qualificare i fatti come la mera, anche se non consona, "reazione" alla pregressa attività dell'operatore sanitario. Considerati pertanto i temi sottoposti nell'appello, la risposta della Corte di appello che ha ritenuto evidente la finalizzazione della minaccia ad influire sull'operato della dottoressa, non appare inadeguata, alla luce di quanto già accertato in primo grado in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente. Le censure versate nel ricorso mirano piuttosto a introdurre aspetti di fatto, notoriamente preclusi in sede di legittimità. 3. Infondato è anche l'ultimo motivo. La citazione del comma dell'art. 336 cod. pen. (nell'attuale versione, il terzo) - che riguarda l'ipotesi del fatto commesso per costringere il pubblico agente a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o per influire, comunque, su di essa - è stata fatta dalla Corte di appello solo per dimostrare che anche la finalità di "influire" sull'atto sia penalmente rilevante, non versandosi all'evidenza nel caso di condotta volta a costringere il pubblico agente a compiere un regolare atto d'ufficio, per quello che si è già deto. 4. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/04/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, avv. Diego Dell'Anna, che ha chiesto, anche in replica alle sopra indicate richieste, l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi proposti. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 7 giugno 2021, che aveva condannato IC NO per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., comm o il 24 agosto 2019. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25744 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 15/04/2025 All'imputato era stato contestato di aver usato violenza e minaccia nei confronti della dott.ssa FE, medico del Pronto soccorso ospedaliero, per costringerla a refertare una malattia inesistente ed ottenere farmaci di derivazione oppiacea. Secondo la Corte di appello, la circostanza che il certificato fosse stato già emesso dalla dottoressa non era rilevante ai fini della configurabilità del reato, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1702 del 2022. In ogni caso l'art. 336 cod. pen. rende punibile, come si evince dall'ultimo comma, anche la condotta di "influire" sull'atto di ufficio. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 336 cod. pen. e alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. In ordine alla configurabilità del reato in esame va segnalato un contrasto di giurisprudenza in ordine al momento in cui la condotta di violenza e minaccia deve essere compiuta rispetto all'attività del pubblico agente: secondo un orientamento, essa deve precedere il compimento dell'atto, risolvendosi nel diverso caso in una condotta di tipo diverso (ingiuria, minaccia, ecc.), perseguibile a querela;
secondo altro orientamento, è irrilevante il momento del compimento dell'atto, rilevando quest'ultimo solo ai fini del dolo specifico, ovvero alla finalità del privato di costringere il pubblico agente a fare un atto contrario ai doveri di ufficio. Secondo la difesa, al di là del dolo, è comunque necessario che l'atto non sia stato compiuto e che la condotta dell'agente possa quindi incidere sull'attività del pubblico ufficiale. Nel caso in esame, difetta appunto tale idoneità della condotta del ricorrente a turbare il pubblico ufficiale, rispetto ad un atto già compiuto (il certificato con zero giorni di prognosi), e la sentenza impugnata non spiega tale aspetto, risultando anche intrinsecamente illogica la motivazione là dove si afferma che la condotta del ricorrente era finalizzata a impedire o comunque contrastare la decisone della dottoressa FE. In ogni caso, la condotta si è tradotta in volgarità ingiuriosa o in un atteggiamento genericamente minaccioso, ovvero in comportamenti non idonei a fondare la penale responsabilità per il reato contestato. Devono essere effettuate alcune precisazioni in ordine all'esatta ricostruzione del fatto, posto che la Corte di appello è incorsa in errore o in travisamento: la circostanza dell'aver il ricorrente colpito con calci e pugni le porte era stata riferita (come accertato in primo grado) alla FE da alcuni infermieri e quindi non 2 percepita dal medico;
il ricorrente non ha contestato la decisione di prescrivere un medicinale (in quanto a lui già somministrato al momento del fatto). In definitiva l'unica condotta ascrivibile al ricorrente è di aver proferito la frase ingiuriosa alla dottoressa contestando la prognosi formulata e di aver sbattuto per la rabbia i pugni sul tavolo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 336 cod. pen. e alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato e alla mancata rideterminazione del trattamento punitivo. Nel ribadire le questioni già sopra esaminate, la difesa fa presente che la Corte di appello, nel ritenere l'ipotesi di cui all'art. 336, terzo (rectius, secondo) comma cod. pen. non ha diminuito la pena. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è complessivamente infondato, risultando a tratti anche inammissibile. 2.1. Preliminarmente è opportuno avanzare talune precisazioni in ordine alla fattispecie delittuosa in esame. Secondo un principio affermato dalle Sezioni unite, le fattispecie di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., che puniscono i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, sono entrambe caratterizzate dal dolo specifico (Sez. U, n. 10 del 24/04/1976, Cadinu, Rv. 133367). Si è inoltre precisato che il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. è consumato se la finalità che l'agente si propone con il suo comportamento di violenza e minaccia è di costringere il pubblico agente a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, indipendentemente dal raggiungimento dello scopo prefissosi dal reo. E ciò in quanto l'atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma soltanto di quello soggettivo (Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282434 - 01). Trattandosi quindi di reato di mera condotta, si è ritenuto sufficiente ad integrare il delitto ex art. 336 cod. pen. l'uso di qualsiasi coazione, anche indiretta, nei confronti del pubblico agente, purché idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 24624 del 15/04/2003, Rv. 225492; Sez. 6, n. 3 4909 del 04/12/2024, dep. 2025, Rv. 287598) o comunque a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali (Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Rv. 263398; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011, Rv. 249376). In tale prospettiva, si è anche affermato che, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., l'idoneità della condotta posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Rv. 260324; Sez. 6, n. 34880 del 07/02/2007, Rv. 237603). Il rapporto con l'attività del pubblico ufficiale segna anche la distinzione con il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. Quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere "durante" il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio "anteriormente" all'inizio dell'esecuzione (Sez. 6, n. 51961 del 02/10/2018, Rv. 274509). Rispetto ai consolidati principi sopra ricordati, effettivamente - come ha rilevato la difesa del ricorrente - appare distonico l'orientamento che ha richiamato la sentenza impugnata, che ritiene integrato il reato di cui all'art. 336 cod. pen. valorizzando la sola finalità che l'agente si propone con il suo comportamento, indipendentemente dall'idoneità della condotta ad incidere sull'operato del pubblico agente, perché l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente sono state già realizzate (Sez. 6, n. 7346 del 22/01/2004, Rv. 229162; Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282434). Questo orientamento si è formato in relazione alla particolare ipotesi in cui l'agente, nel porre in essere la condotta di minaccia o violenza, al fine di costringere il p.u. ad omettere l'atto di ufficio, non era a conoscenza della circostanza che l'atto era stato già compiuto. Si tratta di un'esegesi che non si confronta con il principio di offensività della condotta, configurando una tutela meramente astratta del buon funzionamento della p.a. Va rammentato che il delitto di violenza a pubblico ufficiale ha come sua obiettività giuridica la tutela della libertà del pubblico ufficiale al compimento degli atti del suo ufficio, criminalizzando quindi qualsiasi comportamento palesemente o intenzionalmente aggressivo, idoneo a generare timore e a limitare la libertà morale del soggetto passivo (Sez. 1, n. 3316 del 04/11/1987, dep. 1988, Rv. 177862 - 01). 4 a Il recente arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Vitagliano. Rv. 287944) ha ricordato invero come il principio di offensività costituisca un criterio generale posto a presidio della selezione da parte del legislatore dei fatti "meritevoli di punizione", nonché un parametro alla cui stregua il giudice è tenuto ad apprezzare la condotta concreta, pur se tipica, cui attribuire idoneità lesiva, con danno o messa in pericolo del bene protetto. 2.2. Fatte queste precisazioni sul piano generale, la sentenza impugnata non merita comunque censura. Quant'anche la Corte di appello abbia richiamato un principio non condivisibile, la fattispecie nel caso in esame era ben diversa da quella presa in considerazione dall'arresto sopra citato. Come emerge anche dal capo di imputazione la condotta contestata al ricorrente era volta a costringere o comunque influire sull'operato della dottoressa per fare mutare la prognosi o la prescrizione. La sentenza di primo grado aveva accertato la sussistenza della condotta delittuosa in particolare nella minaccia rivolta alla dottoressa (sia verbale sia sbattendo i pugni sul tavolo in prossimità del volto della donna) per ottenere il riconoscimento di una "prognosi maggiore" (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). Quindi, il precedente giurisprudenziale citato dalla Corte di appello non si attagliava alla fattispecie in esame. Ed infatti la stessa Corte di appello precisa che il comportamento tenuto dal ricorrente mirasse in modo evidente a "contrastare" la decisione della dottoressa di non assegnare alcun giorno di prognosi, ovvero, come aveva motivato il primo giudice, a far rivedere la prognosi già formulata. 2.3. Nel resto il motivo declina censure infondate e non consentite. L'appello invero era volto a qualificare i fatti come la mera, anche se non consona, "reazione" alla pregressa attività dell'operatore sanitario. Considerati pertanto i temi sottoposti nell'appello, la risposta della Corte di appello che ha ritenuto evidente la finalizzazione della minaccia ad influire sull'operato della dottoressa, non appare inadeguata, alla luce di quanto già accertato in primo grado in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente. Le censure versate nel ricorso mirano piuttosto a introdurre aspetti di fatto, notoriamente preclusi in sede di legittimità. 3. Infondato è anche l'ultimo motivo. La citazione del comma dell'art. 336 cod. pen. (nell'attuale versione, il terzo) - che riguarda l'ipotesi del fatto commesso per costringere il pubblico agente a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o per influire, comunque, su di essa - è stata fatta dalla Corte di appello solo per dimostrare che anche la finalità di "influire" sull'atto sia penalmente rilevante, non versandosi all'evidenza nel caso di condotta volta a costringere il pubblico agente a compiere un regolare atto d'ufficio, per quello che si è già deto. 4. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/04/2025.