Accoglimento
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 9341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9341 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09341/2025REG.PROV.COLL.
N. 02814/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2814 del 2025, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025, il consigliere NC DA e uditi per le parti gli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal decreto del Ministero della difesa, direzione generale della previdenza militare e della leva, II reparto, 5^ divisione, 1^ sezione, nr. 21/N (posizione 508426/B) dell’11 gennaio 2017, con cui è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza di patologia tumorale da causa di servizio presentata dall’ufficiale -OMISSIS-;
b) dai presupposti pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio numeri 1850/2015 del 19 marzo 2015 e 1404/2016 del 14 dicembre 2016.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) -OMISSIS-ufficiale dell’Esercito italiano, dal 6 giugno 2001 al 17 ottobre 2001, partecipò alla missione internazionale di pace “ Joint Guardian ” in Albania con incarico di comandante di plotone e ufficiale addetto ai servizi trasporti e materiali;
b) nel maggio del 2010 gli venne stata diagnosticata la patologia “ -OMISSIS- ”, all’esito dell’intervento chirurgico di asportazione di una neoformazione eseguito in data 20 maggio 2010;
c) in data 14 giugno 2010, in relazione a tale patologia infermità, l’ufficiale venne sottoposto a un intervento chirurgico;
d) in data 25 ottobre 2012, sempre in relazione alla medesima patologia, il militare venne sottoposto a un ulteriore intervento chirurgico di asportazione di recidiva locale, con conseguente trattamento radioterapico protrattosi fino al mese di gennaio del 2013;
e) in data 14 febbraio 2016 l’ufficiale venne sottoposto a “ Resezione polmonare atipica a carico del lobo superiore destro ”, per la rimozione di una metastasi polmonare;
f) in data 21 ottobre 2013 il militare presentò domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità riscontratagli, mettendola in relazione con un trauma accaduto nel settembre del 2001 (a causa di veicolo rovinatoli addosso in sede di riparazione) in occasione della missione “ Joint Guardian ” in Albania e con la complessiva attività di ufficiale dell’arma trasporti e materiali, dove era stato continuamente in contatto con polveri di mezzi impiegati in missioni sia in Italia che all’estero (incidentati o colpiti dalle esplosioni di munizionamento, anche nella ex Jugoslavia) nonché alla contestuale esposizione a polveri e materiali pericolosi (lubrificanti e solventi) durante l’attività di conduzione e manutenzione;
g) con verbale mod. BL/B n. A21316049 del 17 febbraio 2014 la commissione medica ospedaliera del dipartimento militare di medicina legale di Roma espresse il giudizio diagnostico di « Pregressa escissione di sarcoma del fianco dx in attuale remissione clinica con assenza di ripetizioni neoplastiche strumentalmente accertate » e giudicò la conseguente menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alla settima categoria della tabella 9 annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978;
h) con parere n. 1850/2015 del 19 marzo 2015 il Comitato di verifica per le cause di servizio affermò che l’infermità non era dipendente da fatti di servizio;
i) a seguito di richiesta di riesame del suddetto parere formulata in data 13 gennaio 2016 dal Ministero della difesa, il Comitato, con il parere n. 1404/2016 del 14 dicembre 2016, confermò il proprio precedente giudizio;
l) sulla base del suddetto parere, il Ministero della difesa, direzione generale della previdenza militare e della leva, II reparto, 5^ divisione, 1^ sezione, con il decreto nr. 21/n (posizione 508426/B) dell’11 gennaio 2017, respinse la domanda, giudicando l’infermità non dipendente da causa di servizio e respingendo di conseguenza la richiesta di concessione dell’equo indennizzo.
3. Tale provvedimento e i due pareri presupposti sono stati impugnate da -OMISSIS- con il ricorso n. 2629 del 2019 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a due motivi compendiati in « Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, illogicità, insufficienza, inattendibilità ed incongruità della motivazione, difetto d’istruttoria. Illegittimità per violazione dell’art. 2, comma 78, della L. n. 244/2007, dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato » e in « Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 282 del 18/9/2006 e dell’art. 97 Cost: violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento ».
4. In data 30 giugno 2017 il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti in resistenza nel giudizio di primo grado e in data 4 luglio 2017 hanno depositato documentazione.
5. In data 5 gennaio 2024 il ricorrente ha depositato in giudizio copia:
a) della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 3969/2022 del 4 maggio 2022, resa nel giudizio rubricato al ruolo generale con il n. 3380 del 2021, con cui è stato dichiarato «il diritto di -OMISSIS- al riconoscimento dello status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere con conseguente condanna, in ragione dell’accertata percentuale di invalidità permanente pari al 45%, alla liquidazione della speciale elargizione nella misura di €90.000,00, alla liquidazione dello speciale assegno vitalizio di €1.033,00 e dell’assegno vitalizio nell’importo di €500.00 dalla data della domanda, oltre accessori sui ratei scaduti come per legge »;
b) della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS- resa sul ricorso n. 7580 del 2023, con cui, in accoglimento di ricorso per ottemperanza, il Ministero della difesa è stato condannato a dare esecuzione alla su citata sentenza del Tribunale di Roma;
c) del decreto del Ministero della difesa, direzione generale della previdenza militare e della leva, II reparto, servizio speciali benefici, n. M_D A934676 SBE2023 0000567 del 17 ottobre 2023 (posizione n. 523/SSB), con cui, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sono stati concessi all’interessato i seguenti benefici: « - l’assegno vitalizio, non reversibile di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, soggetto annualmente alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del D. Lgs 30.12.1992 n. 503, a decorrere dal 26.11.2013, data della domanda amministrativa, così come indicato nella Sentenza n. 3969/2022 del Tribunale di Roma; - lo speciale assegno vitalizio, non reversibile di € 1.033,00 (milletrentatre/00) mensili, soggetto annualmente alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del D. Lgs 30.12.1992 n. 503, a decorrere dal 26.11.2013, data della domanda amministrativa, così come indicato nella Sentenza n. 3969/2022 del Tribunale di Roma ».
5.1. Con l’ordinanza n. 5222 del 14 marzo 2024, il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, rilevando che « Considerato che il ricorrente ha depositato, in data 5.01.2024, la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 3969/2022, che, a seguito di CTU che ha accertato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente, gli ha riconosciuto lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, con condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative somme; Considerato che nella predetta sentenza si fa riferimento al rapporto informativo redatto dal Brig. Generale (…) il 3.11.2014, nella qualità di Comandante della scuola Trasporti e Materiale, che avrebbe confermato una correlazione tra il servizio svolto e le infermità sofferte dal ricorrente; Ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire tutta la documentazione esaminata dal Comitato per le cause di servizio per l’emissione dei pareri di cui si discute, i rapporti informativi su cui si è basata la valutazione della fattispecie in esame e, in particolare, il predetto rapporto del 3.11.2014 redatto dal Brig. Generale ».
5.2. In data 3 aprile 2024 il Ministero della difesa ha adempiuto all’ordine istruttorio, versando in atti la documentazione richiesta.
6. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese processuali.
7. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 11 marzo 2025 e in data 7 aprile 2025 – -OMISSIS- ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico composito motivo.
8. Il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 novembre 2025.
10. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
11. Tramite l’unico motivo d’impugnazione – esteso da pagina 7 a pagina 25 del gravame – l’appellante ha lamentato: « Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dell’art. 115 c.p.c. ne dell’art. 2909 c.c. Violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012. Erroneità dell’impugnata sentenza derivante da un’erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Erroneità dell’impugnata sentenza per carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 (artt. 1078 e 1079) e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere degli atti impugnati per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto e/o carenza d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia ».
12. Siffatte doglianze sono fondate.
12.1. Innanzi tutto devono essere richiamati i recentissimi arresti dell’adunanza plenaria di questo Consiglio abbiano introdotto novità rilevanti ai fini della presente controversia.
12.1.1. Occorre invero considerare che, con la sentenza del 7 ottobre 2025, n. 15 (e con altre tre coeve, le numeri 12, 13, 14), l’adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (pronunciandosi a seguito di ordinanze di rimessione, di analogo tenore, della seconda sezione del Consiglio di Stato in data 29 aprile 2025, n. 3649, 29 aprile 2025, n. 3650, 2 maggio 2025, n. 3726, 5 maggio 2025, n. 3749), ha affermato il seguente principio di diritto: « nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ».
Al supremo consesso le ordinanze di rimessione avevano formulato il seguente quesito: « quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale »; in particolare, si chiedeva di stabilire se l’accertamento della causa di servizio postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non”, ovvero se possa ravvisarsi una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Con le decisioni in rassegna la plenaria ha ritenuto di aderire all’orientamento della giurisprudenza per il quale – quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi – la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della difesa fornisce la prova contraria.
12.1.2. L’adunanza plenaria è giunta ad affermare il principio sopra riportato sulla base di un articolato percorso logico-giuridico che, in estrema sintesi, ha portato a ritenere (cfr. punto 33 delle richiamate sentenze), che esclusivamente per determinate patologie (“ infermità o patologie tumorali ”) contratte « per le particolari condizioni ambientali ed operative » nelle quali i militari si sono trovati ad operare in missioni entro e fuori i confini nazionali, ovvero essendo impiegati «nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento », il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare (c.m.) e dalla relativa disciplina regolamentare [articoli 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (r.m.)], con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i seguenti criteri:
a) il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia;
c) risultano viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale.
12.1.3. Discende da quanto sopra che l’azione degli organi preposti (sia a livello medico che amministrativo) agli accertamenti richiesti, in relazione ai principi elaborati dalla adunanza plenaria, si calibra nel modo che segue:
a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale:
a1) le attività lavorative in concreto espletate;
a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento);
a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia;
a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) soddisfatto tale onere, dall’art. 603 c.m. si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l’esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a “infermità o patologie tumorali” contratte “per le particolari condizioni ambientali od operative” basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale;
c) detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare (“ post hoc ergo propter hoc ”), tanto allo scopo di evitare che il “fatto ignoto” ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate;
d) al tempo stesso rimane fermo che se la eziopatogenesi è nota e porta ad escludere nel caso concreto – secondo il criterio del “più probabile che non” – la derivazione della patologia dal contesto normativamente positivizzato, il beneficio economico non potrà essere riconosciuto;
e) tale meccanismo opera, quindi, esclusivamente per determinate patologie e con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i criteri dati; assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia;
f) pertanto i giudizi medico-legali del Comitato di verifica per le cause di servizio, qualora si basino esclusivamente sull’assenza di studi scientifici che dimostrino – sulla base del criterio del “più probabile che non” – la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere; tali giudizi, onde negare il beneficio economico, dovranno viceversa dare atto che: i) il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio (il cui contenuto è stato dianzi precisato); ii) in base alle acquisizioni della letteratura medico scientifica, in una con tutte le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale deve ritenersi avere una genesi extra-lavorativa.
12.2. Delineate tali coordinate normative e giurisprudenziali, nel rispetto dei principi formulati dalla Adunanza plenaria - come attualizzati in base ai criteri applicativi sopra illustrati - deve rilevarsi dunque come, nella specie, l’appello deve essere accolto: si osserva che nel caso di specie l’interessato ha dimostrato il tipo, il tempo e il luogo di attività lavorative in concreto espletate nel quadro di una missione internazionale e in condizioni ambientali e operative caratterizzate da costante contatto con agenti inquinanti e con materiale contaminato da nanoparticelle di uranio impoverito o comunque di altri metalli pesanti derivanti da esplosioni di munizionamento bellico, tantoché nei suoi tessuti sono state riscontrate nanoparticelle compatibili.
Inoltre la patologia tumorale – per tipologia e tempistica della sua manifestazione – da cui è affetto il militare può essere ricondotta e ai suddetti fattori di rischio.
In proposito il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la già citata sentenza n. 3969/2022 – che non consta essere stata impugnata e che quindi consta essere passata in giudicato ed è stata peraltro ottemperata dal Ministero della difesa – emessa tra le medesime parti del presente giudizio, nel riconoscere all’interessato lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere e conseguentemente il suo diritto alla speciale elargizione, all’assegno vitalizio e allo speciale assegno vitalizio, ha affermato che il « CTU nominato (…) ha rilevato che il rapporto tra l’esposizione a materiale esplosivo contaminante, ed in particolare a munizioni contenenti uranio impoverito e veicoli che avevano attraversato zone ove ne era stato fatto largo uso o erano state colpite da tale tipo di munizionamento, era dimostrata dalla presenza nei tessuti del ricorrente di materiale cancerogeno in nano-particelle. Inoltre il CTU ha evidenziato l’esistenza di un rapporto tra trauma subito dall’istante nel settembre 2001 mentre era in servizio nella missione Joint Guardian in Albania avvenuto nell’effettuare la manutenzione-riparazione di un cingolo di veicolo blindato e la patologia successiva di tipo oncologico, suffragata dalla sede e dalle caratteristiche proprie di tumori maligni su cicatrice. L’esperto ha inoltre chiarito come il rapporto tra ematoma persistente (nel caso in oggetto perdurato per oltre tre mesi), la successiva fibrosi e la comparsa di lesioni neoplastiche rientri nella patogenesi possibile di tumori su cicatrice. L’esperto ha quindi condivisibilmente concluso, con ragionamento logico ineccepibile, tenuto conto dei dati offerti dalla documentazione in atti e dall’esame obiettivo che “Il sarcoma di alto grado comparso nel 2010, la recidiva del 2012 e la neoplasia polmonare da cui risultò affetto il Sig. -OMISSIS- possono ritenersi dipendenti da causa di servizio in rapporto alle particolari condizioni ambientali operative in cui si è trovato ad operare.” ».
Va peraltro considerato che in tale quadro l’amministrazione non ha effettuato difese sostanziali nel primo grado del presente giudizio, non allegando, né, tanto meno, dimostrando, per tal via, una differente ragionevole ipotesi causale o concausale dell’insorgere della patologia. Soltanto nel secondo grado – e dunque in modo inidoneo a superare la già intervenuta operatività principio di non specifica contestazione recato dall’art. 64, comma 2, c.p.a. – ha versato in atti una relazione secondo cui, in sintesi, seppur abbastanza genericamente, è stato affermato che l’interessato non avrebbe provato di essere stato esposto a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, di avere costantemente prestato la sua attività in ambienti altamente inquinati da sostanze tossiche o nocive e di essere stato esposto uranio impoverito e a nanoparticelle di altri metalli pesanti, che comunque sarebbero privi di pericolosità, salvi soltanto i casi di inalazione di particelle di uranio impoverito a brevissima distanza di tempo dell’esplosione dei munizionamenti, il che non è accertato nel caso di specie.
Tanto premesso, si osserva che: a) il Tribunale di Roma, in sede di giudizio sul riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e sui consequenziali benefici, ha acclarato, sulla base degli esiti di una consulenza tecnica d’ufficio, con efficacia di giudicato tra le parti che sussiste il nesso causale tra il servizio prestato dall’ufficiale in missione estera e la patologia tumorale; b) l’amministrazione nel presente giudizio non ha svolto tempestive contestazioni fattuali e quelle tardive sono comunque generiche e, nella loro parte scientifica, distoniche rispetto ai più recenti approdi medico scientifici, ormai confermati in sede normativa e giurisprudenziale; c) i due pareri del Comitato di verifica (motivato in modo assertivo il primo e maggiormente approfondito il secondo, emesso peraltro su sollecitazione del Ministero della difesa) non delineano in alcun modo una concreta ed effettiva causa o concausa alternativa della patogenesi tumorale, limitandosi a escludere il contatto con sostanze nocive, non avendo l’ufficiale operato in teatro di guerra, non essendo dimostrato il continuativo contatto con mezzi danneggiati da esplosioni e non avendo la biopsia precisato se le nanoparticelle rinvenute sui tessuti derivino da inalazioni, ingestione e contatto dermico, il che non rappresenta una motivazione sufficiente per escludere la causa di servizio, atteso, da un lato, che gli esiti ermeneutici dell’adunanza plenaria sono applicabili alle operazioni svolte in missioni internazionale a prescindere dalla presenza di un teatro di guerra in essere e, dall’altro, che la potenzialità oncogena delle nanoparticelle di metalli pesanti derivanti da esplosioni di munizionamenti non è legata soltanto alla loro inalazione e non decade rapidamente dopo l’esplosione, ma permane per decenni, sicché l’aver lavorato a riparazioni di mezzi colpiti da munizionamenti utilizzati alla fine del XX secolo in area balcanica (fatto processualmente accertato) costituisce, in assenza di fattori causali o concausali alternativi, elemento di ragionevole dimostrazione, alla stregua del principio probatorio del “più probabile che non”, della nesso eziologico tra il servizio prestato e la patologia tumorale.
12.3. Posto che le valutazioni tecniche del Comitato di verifica per le cause di servizio possono essere sindacate dal giudice amministrativo in caso di palese illogicità e contraddittorietà, manifesto travisamento dei fatti e abnormità (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 21 febbraio 2025, n. 1476, 3 novembre 2023, n. 9544; sez. III, 13 aprile 2023, n. 3735), il su descritto quadro giuridico, processuale e fattuale milita nel senso di un non corretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, la quale, invero, è incorsa in un’evidente incompleta percezione dei fatti e in un illogico utilizzo dei criteri di causalità materiale e giuridica.
Ne deriva l’illegittimità dei pareri del Comitato di verifica e l’illegittimità derivata del decreto del Ministero della difesa n. 21/N dell’11 gennaio 2017, basato su di essi.
13. In conclusione l’appello deve essere accolto e, pertanto, in riforma della gravata sentenza, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati e indicati al paragrafo 1 della presente sentenza, fatte salve le ulteriori valutazioni degli organi amministrativi competenti, che andranno effettuate alla luce dell’effetto conformativo della presente pronuncia, non potendo in sede di cognizione il giudice amministrativo sostituirsi alla pubblica amministrazione.
14. In applicazione del principio della soccombenza, all’accoglimento dell’appello segue la condanna, in solido, delle amministrazioni appellate al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2814 del 2025, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla il decreto del Ministero della difesa, direzione generale della previdenza militare e della leva, II reparto, 5^ divisione, 1^ sezione, nr. 21/N (posizione 508426/B) dell’11 gennaio 2017 e i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio numeri 1850/2015 del 19 marzo 2015 e 1404/2016 del 14 dicembre 2016.
Condanna, in solido, il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di -OMISSIS-delle spese di lite di entrambi i gradi giudizio, liquidate in euro 6.000 (seimila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della parte privata, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
IO TA, Presidente
NC DA, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC DA | IO TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.