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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/12/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 15.12.2025, dinanzi al giudice dott.ssa AR NN AL, assistita dal funzionario dott.ssa ARnna Vangi, nella causa iscritta al n. 6170/2022 r.g., sono presenti l'avv. Rosanna Adessi per parte appellante, l'avv. Patrizia Alboreo per parte appellata. I difensori chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni e che il
Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 1/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo con provvedimento del 13.4.2023 fissava per la precisazione delle conclusioni, trattazione e decisione l'udienza del 5.11.2024 da svolgersi in modalità telematica, poi successivamente rinviata dal magistrato onorario al 10.12.2025, e differita infine alla presente udienza, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Si dà ingresso alla discussione orale.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi, l'avv. Adessi chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte, dando atto che il
Tribunale di Trani si è già pronunciato in maniera conforme e, per l'effetto, in ragione della opposizione di controparte, ne chiede la condanna ex art. 96 c.p.c.; l'avv. Alboreo domanda il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado e si riporta alle conclusioni delle memorie conclusive e rispetto alle sentenze del Tribunale di Trani riportate dall'appellante rileva che fanno riferimento ad un periodo precedente alla contrazione delle nozze da;
entrambi i difensori chiedono che la causa venga Per_1 decisa. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori della parte appellante e della parte appellante, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
AR NN AL
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa AR NN AL, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6170/2022 r.g., proposta
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Adessi, Parte_1
-appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Alboreo, CP_1
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 15.12.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
proponeva opposizione ex art 615 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in CP_1 data 4.2.2021 da , con cui gli era stato intimato il pagamento della Parte_1 somma di € 1.649,46 in esecuzione della sentenza di divorzio n. 5/2000, che aveva statuito l'obbligo a carico dell'opponente di corrispondere un assegno mensile di lire 220.000 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , e per il mancato pagamento delle Per_1 mensilità da giugno 2020 a gennaio 2021. L'opponente deduceva la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per essere venuto meno il suo dovere di mantenimento nei
2 confronti della figlia, poiché sposatasi il 4.5.2019 e non più convivente con la madre dall'11.7.2019.
Si costituiva contestando l'avversa prospettazione e argomentando circa Parte_1 la perdurante efficacia del titolo esecutivo sino alla sua effettiva caducazione per effetto di un provvedimento giurisdizionale, evenienza questa verificatasi a seguito della pronuncia il 18.1.2022 dell'ordinanza ex art. 9 della L. n. 898/1970 che, dando atto della costituzione di un autonomo nucleo familiare da parte di , aveva revocato il concorso di Per_1 [...]
nel mantenimento della figlia. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione a CP_1 precetto.
Il Giudice di Pace di Trani con sentenza n. 784/2022 depositata in data 9.11.2022 e notificata in data 29.11.2022, ritenendo il titolo esecutivo venuto meno sin dal 4.5.2019 e, dunque, insussistente il diritto della a procedere ad esecuzione forzata, Parte_1 accoglieva l'opposizione a precetto, dichiarando inefficace il precetto notificato il 18.1.2018
e condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso la sentenza, , con atto di citazione notificato il 23.12.2022 ha Parte_1 interposto tempestivo appello, lamentando il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto caducato il titolo esecutivo ex tunc. Sosteneva, invece,
l'appellante che la cessazione dell'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia, oramai divenuta maggiorenne, non potesse che decorrere dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 9 l. n. 898/1970 avvenuta in data 18.1.2022 (e non il 18.1.2018 - come affermato nel dispositivo della sentenza impugnata -, né il 4.5.2019 - come indicato nella motivazione della sentenza -). Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'opposizione a precetto proposta da , con vittoria di spese e competenze di CP_1 causa dei due gradi del giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratasi antistataria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.4.2023, si costituiva , CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestando la legittimazione ad agire dell'odierna appellante, sul presupposto che il genitore è legittimato a richiedere l'assegno di mantenimento per il figlio minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente laddove coabiti o conviva con la prole, circostanza questa che, nel caso di specie, era venuta meno a seguito delle nozze contratte dalla beneficiaria dell'assegno in data 4.5.2019. Evidenziava, quindi, che, nel caso in cui un figlio contrae matrimonio, i doveri economici di mantenimento si trasferiscono in capo al coniuge e, pertanto, la non era legittimata a richiedere Parte_1 alcun assegno di mantenimento al per la figlia per il periodo successivo al 4.5.2019, CP_1
3 data del matrimonio della ragazza. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite di secondo grado.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, fissata l'udienza di decisione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. al 5.11.2024, poi rinviata, all'odierna udienza, pervenuto il fascicolo alla scrivente, giusta decreto di variazione tabellare n. 1/2025, a seguito della discussione orale, la causa è decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
L'atto di appello della presenta tutti i requisiti idonei a consentire di individuare Parte_1 il thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione dei punti contestati della sentenza e delle ragioni a confutazione delle motivazioni del giudice di primo grado.
Si evidenzia, poi, la tempestività dell'appello in esame in quanto proposto dalla Parte_1 con atto di citazione notificato il 23.12.2022, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado avvenuta il 29.11.2022. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale
(cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Nel merito, l'appello è fondato.
L'atto di precetto opposto recava intimazione di pagamento della somma di € 1.649,46 dovuta a titolo di concorso nel mantenimento di , figlia delle odierne parti, per Per_1 le mensilità da giugno 2020 a gennaio 2021, in forza della sentenza di divorzio n. 5/2000 del Tribunale di Trani.
L'atto di precetto è stato notificato a il 2.2.2021 nella perdurante efficacia del CP_1 titolo esecutivo. Solo successivamente, con ricorso del 26.8.2021, il ha adito questo CP_1
Tribunale con ricorso ex art. 9 l. div. per domandare la revoca della previsione del concorso nel mantenimento della figlia, coniugata sin dal 4.5.2019.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, “in sede di opposizione non possono essere fatte valere questioni che dovrebbero essere fatte valere in sede di modifica delle condizioni di divorzio (da ultimo, quale espressione di un orientamento costante, cfr. Cass. n. 17689 del
02/07/2019 Rv. 654560 - 01: «Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di
4 modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970»” (Cass. Sez. 6, 3.12.2020, n. 27602).
Il fatto sopravvenuto non priva il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. rebus sic stantibus, riguardo alla quale i fatti sopravvenuti possono rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questo riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico.
Si intende dire che in materia di revisione delle condizioni di divorzio, il diritto di una parte a percepire un assegno ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altra, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento. (cfr. Cass.
Sez. 6 - 1, 30.7.2015, n. 16173). Resta “del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, … la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione” (Cass. Sez. 1, 27.2.2024, n. 5170).
La revisione ha, dunque, decorrenza dalla proposizione della domanda di modificazione: il limite alla retroattività della statuizione di estinzione dell'obbligo, di cui precedentemente sia stata accertata l'esistenza, è costituito, cioè, dall'espressa domanda della parte, indipendentemente dal momento dell'accadimento innovativo. Rimane ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto, sicché la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione, quando il fatto innovativo è rappresentato alla autorità giudiziaria, ovvero, motivatamente, da un periodo successivo (ove si accerti che il fatto si sia verificato successivamente alla domanda).
Per inciso neppure il dies a quo della decorrenza delle modifiche, rispetto ad un provvedimento già reso dalla autorità giudiziaria, può essere fissato, di regola, al momento della decisione del giudice, che non ha effetto costituito, ma dichiarativo.
Sul punto occorre richiamare la pronuncia di legittimità citata dal ma che contiene CP_1 principi differenti da quelli riportati dall'appellato. Nella ordinanza n. 18089/2023 del
5 23.6.2023 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ribadiva chiaramente gli approdi ermeneutici ormai consolidati che fanno decorrere la modifica delle statuizioni dalla domanda, anche nelle ipotesi in cui tale modifica venga chiesta nel giudizio di appello, con ricorso incidentale della parte interessata, specificando anzi che “Non è invece fondata la pretesa di fissare la decorrenza delle modifiche sin dalla data del trasferimento. Vero è che qui non si discute di un giudicato da modificare, ma di un fatto avvenuto tra la sentenza di primo grado e l'appello, nondimeno sarebbe stato comunque onere del padre rappresentare il fatto alla autorità giudiziaria, anche prima della proposizione dell'appello incidentale, se del caso proponendo una istanza alla Corte stessa, già adita con l'atto di appello principale”.
Non affermava la Corte di legittimità che in presenza di una “qualche ragione specifica” potesse farsi decorrere la modifica da un momento anteriore alla domanda, corrispondente a quello di verificazione del fatto, ma dal momento della pronuncia della sentenza, da cui ordinariamente la modifica non decorre per il principio secondo cui il tempo decorso dalla domanda giudiziale alla definizione del giudizio non può pregiudicare il diritto fatto valere.
A tale stregua, la decisione del Giudice di Pace di Trani, che ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di precetto sull'assunto che il titolo esecutivo fosse automaticamente venuto meno con il matrimonio di , è, pertanto, errata e va riformata. Per_1
Si aggiunge, per completezza rispetto alle argomentazioni dell'appellato, che neppure può ritenersi la priva di legittimazione attiva a richiedere in via esecutiva il pagamento Parte_1 dal per le mensilità da giugno 2020 a gennaio 2021. Non si discorre, infatti, della CP_1 legittimazione del genitore a richiedere in via ordinaria l'accertamento del diritto al mantenimento di un figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, legittimazione che è concorrente per il genitore che con quel figlio coabita e solo ove coabiti con il figlio;
diversamente si discute del diritto a procedere esecutivamente sulla base di un titolo che riconosce legittimata ad ottenere il pagamento la madre, titolo valido ed efficace finché non sopravviene un provvedimento di modifica da parte del giudice della famiglia.
L'atto di precetto ben poteva intimare al il pagamento dei ratei dell'assegno di CP_1 mantenimento per le mensilità giugno 2020 – gennaio 2021, sussistendo un valido titolo esecutivo, caducato solo a far data dalla domanda di revoca del 26.8.2021.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va riformata e l'opposizione a precetto di pagamento rigettata.
La riforma della decisione investe il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., del potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, anche del grado precedente, quale conseguenza della pronunzia di merito, poiché gli oneri della
6 lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo. A tal fine va applicata la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di «compenso» evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. Sez. 1, 13.7.2020, n. 14916, e Cass Sez. 3, 13.7.2021,
n. 19989).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza di e vengono liquidate con distrazione in favore del difensore CP_1 antistatario.
Non si ritengono sussistenti le condizioni per una condanna ex art. 96 c.p.c. del CP_1 perché non si ravvisano né, ai sensi del comma 1, pregiudizi ulteriori rispetto a quelli riparabili attraverso il pagamento delle spese di lite, né, ai sensi del comma 3, profili di temerarietà della resistenza in giudizio, di malafede o colpa grave da parte dell'appellato, anche in considerazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione, come dal CP_1 prodotto con la memoria del 15.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 6170/2022 r.g., ogni altra e diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:
- accoglie l'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
23.12.2022 e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 784/2022 del Giudice di Pace di
Trani, rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
CP_1
- dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle CP_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in € 1.000,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in € 145,50 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosanna Adessi, dichiaratasi distrattaria.
Sentenza resa a seguito di discussione orale, pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Trani, 15.12.025
Il Giudice
AR NN AL
7
Sezione Civile
All'udienza del 15.12.2025, dinanzi al giudice dott.ssa AR NN AL, assistita dal funzionario dott.ssa ARnna Vangi, nella causa iscritta al n. 6170/2022 r.g., sono presenti l'avv. Rosanna Adessi per parte appellante, l'avv. Patrizia Alboreo per parte appellata. I difensori chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni e che il
Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 1/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo con provvedimento del 13.4.2023 fissava per la precisazione delle conclusioni, trattazione e decisione l'udienza del 5.11.2024 da svolgersi in modalità telematica, poi successivamente rinviata dal magistrato onorario al 10.12.2025, e differita infine alla presente udienza, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Si dà ingresso alla discussione orale.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi, l'avv. Adessi chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte, dando atto che il
Tribunale di Trani si è già pronunciato in maniera conforme e, per l'effetto, in ragione della opposizione di controparte, ne chiede la condanna ex art. 96 c.p.c.; l'avv. Alboreo domanda il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado e si riporta alle conclusioni delle memorie conclusive e rispetto alle sentenze del Tribunale di Trani riportate dall'appellante rileva che fanno riferimento ad un periodo precedente alla contrazione delle nozze da;
entrambi i difensori chiedono che la causa venga Per_1 decisa. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori della parte appellante e della parte appellante, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
AR NN AL
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa AR NN AL, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6170/2022 r.g., proposta
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Adessi, Parte_1
-appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Alboreo, CP_1
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 15.12.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
proponeva opposizione ex art 615 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in CP_1 data 4.2.2021 da , con cui gli era stato intimato il pagamento della Parte_1 somma di € 1.649,46 in esecuzione della sentenza di divorzio n. 5/2000, che aveva statuito l'obbligo a carico dell'opponente di corrispondere un assegno mensile di lire 220.000 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , e per il mancato pagamento delle Per_1 mensilità da giugno 2020 a gennaio 2021. L'opponente deduceva la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per essere venuto meno il suo dovere di mantenimento nei
2 confronti della figlia, poiché sposatasi il 4.5.2019 e non più convivente con la madre dall'11.7.2019.
Si costituiva contestando l'avversa prospettazione e argomentando circa Parte_1 la perdurante efficacia del titolo esecutivo sino alla sua effettiva caducazione per effetto di un provvedimento giurisdizionale, evenienza questa verificatasi a seguito della pronuncia il 18.1.2022 dell'ordinanza ex art. 9 della L. n. 898/1970 che, dando atto della costituzione di un autonomo nucleo familiare da parte di , aveva revocato il concorso di Per_1 [...]
nel mantenimento della figlia. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione a CP_1 precetto.
Il Giudice di Pace di Trani con sentenza n. 784/2022 depositata in data 9.11.2022 e notificata in data 29.11.2022, ritenendo il titolo esecutivo venuto meno sin dal 4.5.2019 e, dunque, insussistente il diritto della a procedere ad esecuzione forzata, Parte_1 accoglieva l'opposizione a precetto, dichiarando inefficace il precetto notificato il 18.1.2018
e condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso la sentenza, , con atto di citazione notificato il 23.12.2022 ha Parte_1 interposto tempestivo appello, lamentando il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto caducato il titolo esecutivo ex tunc. Sosteneva, invece,
l'appellante che la cessazione dell'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia, oramai divenuta maggiorenne, non potesse che decorrere dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 9 l. n. 898/1970 avvenuta in data 18.1.2022 (e non il 18.1.2018 - come affermato nel dispositivo della sentenza impugnata -, né il 4.5.2019 - come indicato nella motivazione della sentenza -). Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'opposizione a precetto proposta da , con vittoria di spese e competenze di CP_1 causa dei due gradi del giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratasi antistataria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.4.2023, si costituiva , CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestando la legittimazione ad agire dell'odierna appellante, sul presupposto che il genitore è legittimato a richiedere l'assegno di mantenimento per il figlio minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente laddove coabiti o conviva con la prole, circostanza questa che, nel caso di specie, era venuta meno a seguito delle nozze contratte dalla beneficiaria dell'assegno in data 4.5.2019. Evidenziava, quindi, che, nel caso in cui un figlio contrae matrimonio, i doveri economici di mantenimento si trasferiscono in capo al coniuge e, pertanto, la non era legittimata a richiedere Parte_1 alcun assegno di mantenimento al per la figlia per il periodo successivo al 4.5.2019, CP_1
3 data del matrimonio della ragazza. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite di secondo grado.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, fissata l'udienza di decisione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. al 5.11.2024, poi rinviata, all'odierna udienza, pervenuto il fascicolo alla scrivente, giusta decreto di variazione tabellare n. 1/2025, a seguito della discussione orale, la causa è decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
L'atto di appello della presenta tutti i requisiti idonei a consentire di individuare Parte_1 il thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione dei punti contestati della sentenza e delle ragioni a confutazione delle motivazioni del giudice di primo grado.
Si evidenzia, poi, la tempestività dell'appello in esame in quanto proposto dalla Parte_1 con atto di citazione notificato il 23.12.2022, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado avvenuta il 29.11.2022. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale
(cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Nel merito, l'appello è fondato.
L'atto di precetto opposto recava intimazione di pagamento della somma di € 1.649,46 dovuta a titolo di concorso nel mantenimento di , figlia delle odierne parti, per Per_1 le mensilità da giugno 2020 a gennaio 2021, in forza della sentenza di divorzio n. 5/2000 del Tribunale di Trani.
L'atto di precetto è stato notificato a il 2.2.2021 nella perdurante efficacia del CP_1 titolo esecutivo. Solo successivamente, con ricorso del 26.8.2021, il ha adito questo CP_1
Tribunale con ricorso ex art. 9 l. div. per domandare la revoca della previsione del concorso nel mantenimento della figlia, coniugata sin dal 4.5.2019.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, “in sede di opposizione non possono essere fatte valere questioni che dovrebbero essere fatte valere in sede di modifica delle condizioni di divorzio (da ultimo, quale espressione di un orientamento costante, cfr. Cass. n. 17689 del
02/07/2019 Rv. 654560 - 01: «Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di
4 modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970»” (Cass. Sez. 6, 3.12.2020, n. 27602).
Il fatto sopravvenuto non priva il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. rebus sic stantibus, riguardo alla quale i fatti sopravvenuti possono rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questo riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico.
Si intende dire che in materia di revisione delle condizioni di divorzio, il diritto di una parte a percepire un assegno ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altra, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento. (cfr. Cass.
Sez. 6 - 1, 30.7.2015, n. 16173). Resta “del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, … la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione” (Cass. Sez. 1, 27.2.2024, n. 5170).
La revisione ha, dunque, decorrenza dalla proposizione della domanda di modificazione: il limite alla retroattività della statuizione di estinzione dell'obbligo, di cui precedentemente sia stata accertata l'esistenza, è costituito, cioè, dall'espressa domanda della parte, indipendentemente dal momento dell'accadimento innovativo. Rimane ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto, sicché la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione, quando il fatto innovativo è rappresentato alla autorità giudiziaria, ovvero, motivatamente, da un periodo successivo (ove si accerti che il fatto si sia verificato successivamente alla domanda).
Per inciso neppure il dies a quo della decorrenza delle modifiche, rispetto ad un provvedimento già reso dalla autorità giudiziaria, può essere fissato, di regola, al momento della decisione del giudice, che non ha effetto costituito, ma dichiarativo.
Sul punto occorre richiamare la pronuncia di legittimità citata dal ma che contiene CP_1 principi differenti da quelli riportati dall'appellato. Nella ordinanza n. 18089/2023 del
5 23.6.2023 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ribadiva chiaramente gli approdi ermeneutici ormai consolidati che fanno decorrere la modifica delle statuizioni dalla domanda, anche nelle ipotesi in cui tale modifica venga chiesta nel giudizio di appello, con ricorso incidentale della parte interessata, specificando anzi che “Non è invece fondata la pretesa di fissare la decorrenza delle modifiche sin dalla data del trasferimento. Vero è che qui non si discute di un giudicato da modificare, ma di un fatto avvenuto tra la sentenza di primo grado e l'appello, nondimeno sarebbe stato comunque onere del padre rappresentare il fatto alla autorità giudiziaria, anche prima della proposizione dell'appello incidentale, se del caso proponendo una istanza alla Corte stessa, già adita con l'atto di appello principale”.
Non affermava la Corte di legittimità che in presenza di una “qualche ragione specifica” potesse farsi decorrere la modifica da un momento anteriore alla domanda, corrispondente a quello di verificazione del fatto, ma dal momento della pronuncia della sentenza, da cui ordinariamente la modifica non decorre per il principio secondo cui il tempo decorso dalla domanda giudiziale alla definizione del giudizio non può pregiudicare il diritto fatto valere.
A tale stregua, la decisione del Giudice di Pace di Trani, che ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di precetto sull'assunto che il titolo esecutivo fosse automaticamente venuto meno con il matrimonio di , è, pertanto, errata e va riformata. Per_1
Si aggiunge, per completezza rispetto alle argomentazioni dell'appellato, che neppure può ritenersi la priva di legittimazione attiva a richiedere in via esecutiva il pagamento Parte_1 dal per le mensilità da giugno 2020 a gennaio 2021. Non si discorre, infatti, della CP_1 legittimazione del genitore a richiedere in via ordinaria l'accertamento del diritto al mantenimento di un figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, legittimazione che è concorrente per il genitore che con quel figlio coabita e solo ove coabiti con il figlio;
diversamente si discute del diritto a procedere esecutivamente sulla base di un titolo che riconosce legittimata ad ottenere il pagamento la madre, titolo valido ed efficace finché non sopravviene un provvedimento di modifica da parte del giudice della famiglia.
L'atto di precetto ben poteva intimare al il pagamento dei ratei dell'assegno di CP_1 mantenimento per le mensilità giugno 2020 – gennaio 2021, sussistendo un valido titolo esecutivo, caducato solo a far data dalla domanda di revoca del 26.8.2021.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va riformata e l'opposizione a precetto di pagamento rigettata.
La riforma della decisione investe il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., del potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, anche del grado precedente, quale conseguenza della pronunzia di merito, poiché gli oneri della
6 lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo. A tal fine va applicata la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di «compenso» evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. Sez. 1, 13.7.2020, n. 14916, e Cass Sez. 3, 13.7.2021,
n. 19989).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza di e vengono liquidate con distrazione in favore del difensore CP_1 antistatario.
Non si ritengono sussistenti le condizioni per una condanna ex art. 96 c.p.c. del CP_1 perché non si ravvisano né, ai sensi del comma 1, pregiudizi ulteriori rispetto a quelli riparabili attraverso il pagamento delle spese di lite, né, ai sensi del comma 3, profili di temerarietà della resistenza in giudizio, di malafede o colpa grave da parte dell'appellato, anche in considerazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione, come dal CP_1 prodotto con la memoria del 15.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 6170/2022 r.g., ogni altra e diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:
- accoglie l'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
23.12.2022 e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 784/2022 del Giudice di Pace di
Trani, rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
CP_1
- dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle CP_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in € 1.000,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in € 145,50 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosanna Adessi, dichiaratasi distrattaria.
Sentenza resa a seguito di discussione orale, pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Trani, 15.12.025
Il Giudice
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