Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2024, n. 17793
CASS
Sentenza 1 marzo 2024

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L'illegalità della pena derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anche nel caso in cui la sentenza contenente l'erronea statuizione non sia stata impugnata. (Fattispecie relativa a pena che, nonostante l'assoluzione da alcuni reati disposta dalla Corte di cassazione, il giudice del rinvio non aveva conseguentemente ridotto, con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di mancata impugnazione dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2024, n. 17793
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17793
    Data del deposito : 1 marzo 2024

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