CASS
Sentenza 29 luglio 2021
Sentenza 29 luglio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/07/2021, n. 29889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29889 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA nel procedimento a carico di: AN PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2020 del TRIBUNALE di COSENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VA Di Leo, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento ai capi C) e D) della rubrica;
lette le conclusioni dei difensori dell'indagato, avv. Cesare Badolato e LE Di Iacovo, che hanno chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o che venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cosenza, in accoglimento della riesame ex art. 324 cod. proc. pen. promosso da RU PA, ha annullato il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari aveva dìsposto il sequestro preventivo c.d. impeditivo della società IZ nonché dei beni Penale Sent. Sez. 5 Num. 29889 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 13/05/2021 precedentemente appartenenti alla IZ e successivamente trasferiti alla Ru.Im s.r.I., ipotizzando a carico di RU PA, amministratore e socio della R.S.A. IZ s.r.l. i reati di: falso in bilancio (art. 2621 cod. civ. - capo A); impedito controllo (art. 2625 cod. civ. - capo B); infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. cìv. - capo C) e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 cod. pen. - capo D). 2. Ricorre il Pubblico ministero, articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1. Con il primo denuncia inosservanza degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 2621 cod. civ. e 120 cod. pen. per avere il Tribunale esaminato "il merito della vicenda" (peraltro in termini di mera adesione alla versione difensiva) quando invece si sarebbe dovuto arrestare al "controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata" come insegnano le Sezioni Unite con la sentenza n. 7 del 2000. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione sui punti concernenti: la perdurante qualità di socio della IZ s.r.l. rivestita dal querelante LE LE;
la natura del credito, pari ad euro 1.500.000,00, vantato dalla IZ s.r.l. nei confronti della Regione Calabria a titolo di "aggiornamento tariffe" non indicato nei bilanci di esercizio relativi agli anni 2015-2017. Sulla prima questione il ricorrente osserva: che LE LE ha impugnato la delibera di esclusione del socio adottata nei suoi confronti dall'assemblea il 10 maggio 2010; che, in presenza di tempestiva impugnazione, la delibera di esclusione non produce effetto in virtù di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto e di quanto risulta dai provvedimenti giudiziari (ordinanza della Corte di cassazione n. 19546 del 2015 che ha dichiarato la competenza del giudice ordinario a decidere sulla opposizione alla esclusione;
sentenza n. 112 del 2018 con la quale il Tribunale civile di Cosenza ha dichiarato la nullità delle delibere di esclusione del socio e ha pronunciato condanna generica della IZ s.r.l. al risarcimento danni). Sulla seconda questione il ricorrente evidenzia come la certezza e liquidità del credito risultasse da plurimi fattori: il credito era stato determinato con provvedimento amministrativo generale (DCA 454/2015) assunto dal commissario ad acta all'esito di giudizio amministrativo;
la vocazione generale del provvedimento risultava dal tenore dello stesso;
al giudizio amministrativo aveva preso parte anche l'associazione di categoria NA che rappresenta la IZ s.r.I.; in forza di tale provvedimento la IZ aveva esercitato il proprio diritto di credito tramite l'invio alla Regione Calabria di una diffida ad adempiere;
il credito 2 aveva formato oggetto di cessione dalla IZ alla RU.IM (entrambe rappresentate da RU PA), salvo poi modificare la relativa pattuizione. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. anche in relazione all'art. 2621 cod. civ. e 109 TUIR. La doglianza è sostenuta richiamando i medesimi argomenti già sviluppati con il motivo precedente a proposito della certezza e liquidità del credito non iscritto a bilancio. Si aggiunge il richiamo alla previsione dell'art. 109, comma secondo, TUIR secondo cui i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano percepiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate. In ogni caso le esigenze di "prudenza" negli appostamenti delle voci di bilancio poste a giustificazione dell'omessa indicazione del credito potrebbero, al più, valere per il "conto economico", ma non anche per le previsioni dello "stato patrimoniale". 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della carenza assoluta di motivazione in ordine alle ulteriori condotte di cui al capo A), del tutto ignorate dal Tribunale. 2.5. Con il quinto denuncia analogo vizio circa la ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti del reato di impedito controllo cui al capo B). Il Tribunale fa leva sulla mancanza della qualità di socio in capo a LE e sulla produzione documentale della difesa che avrebbe consentito di verificare l'infondatezza dell'assunto accusatorio. Il ricorrente osserva che sulla qualità di socio valgono i rilievi già svolti con il primo motivo;
che tale qualità non è necessaria al fine di esercitare il diritto di ispezione che compete anche al socio escluso;
che il richiamo alla "produzione documentale difensiva" è generico ed impedisce di comprendere quali documenti avrebbero consentito di superare il dato, evidenziato da! GIP, circa l'inottemperanza alle richieste di accesso ai documenti contabili della società presentate dal LE il 12 novembre 2015 e il giorno 11 settembre 2018 e rimaste disattese. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente riformula, in relazione al capo C), la doglianza sulla assenza di motivazione circa la qualità di socio del querelante. 2.7. Con il settimo lamenta carenza assoluta di motivazione sulla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo D). L'ordinanza impugnata esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 388 cod. pen. con riguardo alla cessione del ramo di azienda dalla IZ s.r1. alla RU.IM s.r.I., sul rilievo che si tratterebbe di operazione lecita rientrante nell'autonomia delle scelte imprenditoriali e che tale liceità sarebbe stata riconosciuta anche dal Tribunale delle imprese di Ancona. 3 Così argomentando il Tribunale avrebbe assegnato valore a una pronuncia civile non pertinente e avrebbe omesso di motivare sugli indici di fraudolenza dell'operazione - che il GIP invece aveva evidenziato - consistenti in: - il conflitto di interessi di RU PA, amministratore sia della cedente sia della cessionaria;
- l'assenza di una perizia estimativa sul valore del ramo di azienda ceduto e la svalutazione di detto valore ceduto al prezzo di 150.000,00 mentre al 31 dicembre 2010 lo stesso valore ammontava ad oltre 330.000,00 euro e la società vantava un credito di oltre un milione di euro nei confronti della Regione Calabria;
- il passaggio dall'una all'altra società di un numero di dipendenti (15) pari a tutti quelli che, in quella data, erano in forze alla IZ;
- l'elusione dell'art. 2479, comma secondo, n. 5 cod. civ. che riserva ai soci la competenza a decidere su operazioni modificative dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci. 3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e i difensori dell'indagato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte, sorrette da una analitica disamina dei motivi di ricorso. I difensori dell'indagato hanno trasmesso anche una memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata presenta, nella impostazione stessa della struttura argomentativa, un vizio talmente radicale da comportarne la invalidità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.. In sostanza la motivazione del provvedimento è imperniata su un parametro di giudizio talmente erroneo da generare un'ipotesi di motivazione apparente. 2.1. Le condizioni legittimanti l'adozione del sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. consistono nel fumus commissi delicti e nel periculum in mora. Mentre il secondo requisito è esplicitato dalla norma («quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati») il primo (comune anche alle altre tipologie di sequestro) richiede un 4 approfondimento soprattutto nell'ottica, che qui rileva, del controllo del giudice del riesame. 2.1.1. È utile muovere dalla ordinanza n. 153 del 2007 della Corte costituzionale che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, individua il confine, per così dire, superiore e quello inferiore del fumus commissi delicti. Per un verso «riguardo alle misure cautelari reali, non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità - pure di rango costituzionale - dei valori coinvolti» (limite superiore). «Una simile ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della "base fattuale" richiesta per l'adozione delle misure cautelari: valendo il paradigma della "elevata probabilità di responsabilità" nel caso delle misure cautelari personali;
ed il diverso metro del fumus commissi delicti in tema di sequestri: e ciò tenuto conto anche del fatto che il nesso di pertinenzialità che, ai fini dell'applicabilità della cautela, deve sussistere tra oggetto del sequestro e reato, può prescindere - secondo il corrente indirizzo giurisprudenziale - da qualsiasi profilo di responsabilità del titolare del bene sequestrato». Per altro verso, non è sufficiente un controllo meramente cartolare e formale che si riduca allo scrutinio circa l'astratta configurabilità del reato, che sarebbe incompatibile, nella sua astrattezza, con i principi costituzionali. In sintesi il giudice del riesame delle cautele reali deve verificare che il "fumus" del reato ipotizzato dall'accusa sia calato sul "singolo caso concreto"; mentre gli è precluso un accertamento sul merito dell'azione penale, nella precipua ottica di evitare, nella fase delle indagini preliminari, un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa. 2.1.2. Va poi aggiunto un ulteriore tassello. Le Sezioni Unite Capasso (n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789) hanno stabilito che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento oppure di quelli che sono forniti dalla difesa. Come si legge nella motivazione delle Sezioni Unite Capasso: «Le nozioni di "indizio", "esigenze cautelari" (ad eccezione della materia dei sequestri probatori) e di "elementi forniti dalla difesa", possono entrare a pieno titolo nella esposizione 5 ed autonoma valutazione dei presupposti fondanti il titolo ablativo e quindi nel giudizio di controllo demandato, nella sua duplice modulazione, al tribunale del riesame». La decisione rimarca come «il sequestro preventivo e quello probatorio [...], nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi. Mentre quel percorso non può che essere affine per quanto concerne il dovere di verifica - non più concepibile in termini solo astratti - della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione» (così Sez. U n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, cit., in motivazione, paragrafo 6.4.). Grava, quindi, sul giudice del riesame, l'onere di controllo anche sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo. Tuttavia il Tribunale del riesame non deve instaurare un processo nel processo, ma deve svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657). 2.1.3. Va chiarito che gli elementi forniti dalla difesa devono agire sullo stesso piano dei presupposti del sequestro nel senso che, ad esempio, consentono di escludere il fumus commissi delicti, laddove elidano, in radice e in modo evidente, gli elementi portati dall'accusa; mentre non potranno rilevare unicamente sul profilo della precisione e univocità di tali elementi, spostando il piano di valutazione da quello prodromico del fumus a quello della prova della sussistenza del reato che caratterizza l'esito del giudizio di cognizione. Come è stato osservato da Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia: l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possíbilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così da poter affermare che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio proprio della fase cautelare reale opporre all'indizio 6 accusatorio elementi difensivi che, comunque, non privino il primo della sua attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata. 2.2. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata si struttura come segue: - nella prima parte riassume gli esiti dell'attività di indagine, condotta dal Pubblico ministero a seguito della querela presentata il 13 ottobre 2016 da «Ville/la LE socio di minoranza della IZ s.r.l. (società operante in regime di accreditamento regionale per 33 posti letto, con struttura ubicata nel Comune di Camapana)» (pagg. 2-4); - nella seconda parte osserva che la difesa «ha proposto una diversa ricostruzione delle vicende, avallata da numerosi riscontri documentali» che passa poi ad illustrare (pagg. 4, 5); - nell'ultima parte, quella riservata alle ragioni del decidere, esordisce premettendo che è necessaria una «approfondita istruttoria» ma che in questa fase «si palesa sufficiente ad accogliere il riesame [...] l'apprezzabile credibilità razionale delle giustificazioni avanzate dal ricorrente in ordine alla condotta contestata al capo A), vale a dire la mancanza di certezza e determinabilità oggettiva del credito, unitamente alla carenza di legittimazione del querelante Ville//a LE, socio escluso dalla società sin dal 10 maggio 2010, ad invocare l'impedito controllo ex art. 2625 cod. civ. in epoca successiva alla sua esclusione e alla non ravvisabilità, allo stato, del carattere fraudolento della cessione di ramo di azienda» (pag. 6). È evidente come il canone valutativo - individuato nella "l'apprezzabile credibilità razionale delle giustificazioni avanzate dal ricorrente" - sia avulso ed eccentrico rispetto al compito demandato al Tribunale del riesame secondo i principi sopra richiamati al paragrafo 2.1. E, nella motivazione che segue tale premessa, il Tribunale del Riesame rinuncia del tutto a verificare la compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa con le fattispecie penali oggetto di addebito, per sposare integralmente la prospettazione alternativa della difesa, la quale, però, in base a quanto esplicitato dallo stesso Tribunale, sembra idonea non ad intaccare il fumus dei reati ma solo a ingenerare un ragionevole dubbio. In tal modo il Tribunale smarrisce il parametro proprio del riesame reale e si assesta, invece, su quello stabilito dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. per addivenire a una pronuncia di condanna;
così, per un verso, compie proprio ciò che gli è precluso (un accertamento sul merito dell'azione penale) e, per altro verso, lascia del tutto privo di motivazione il piano del fumus. 2.3. Questo collegio ritiene che, in ragione di tale vulnus, la motivazione del provvedimento in esame, pur graficamente presente, si sostanzia in argomentazioni non riferite a ben individuati elementi normativi, probatori e 7 processuali. Essa, pertanto, non assolve la sua necessaria funzione di illustrazione della decisione adottata in punto di sussistenza del fumus commissi delicti, poiché nulla dice al riguardo. Si è dunque in presenza non di un vizio riconducibile alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (non deducibile ex art. 325 cod. proc. pen., cfr. sul tema Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv. 273812, cit.) ma di un vizio della motivazione così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, come tale, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; nonché Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio e Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, non massimate sul punto). Ciò configura la violazione della norma di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che prescrive la motivazione delle sentenze e delle ordinanze a pena di nullità dunque deducibile, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, anche in sede di ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame reale. In questo senso si colloca la sentenza Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, EL, che, pur non precisando la natura del vizio rilevato, ha annullato con rinvio per nuovo esame l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva, a sua volta annullato, il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero, svolgendo un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa. 2.4. Se la motivazione è nel complesso apparente, va aggiunto che essa è del tutto assente su alcuni punti significativi. In particolare, nel trattare i reati di impedito controllo (capo B) e di infedeltà patrimoniale (capo C), il Tribunale si concentra unicamente sul fatto che LE LE sarebbe stato escluso dalla società, senza spiegare le ragioni di tale affermazione che verte su una questione dibattuta, limitandosi a citare l'esito di un lodo arbitrale, successivamente annullato per violazione della riserva di giurisdizione. 3. Ferma la decisività delle considerazioni che precedono e che impongono, da sole, l'annullamento del provvedimento impugnato, occorre rilevare la presenza di un ulteriore vizio, riconducibile, questa volta, alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. 3.1. Il capo A) dell'addebito provvisorio afferisce al reato di cui all'art. 2621 cod. pen. consistito nella omessa indicazione, nei bilanci di esercizio relativi agli anni 2016 e 2017, del credito vantato dalla SA IZ s.r.l. nei confronti della Regione Calabria a titolo di "aggiornamento tariffe". 8 Il Tribunale del riesame ritiene che il credito di cui si discute - indicato in 1.500.000,00 euro circa - non avrebbe dovuto essere iscritto in bilancio perché non liquido né esigibile. La soluzione è giuridicamente errata. Il credito in parola (di seguito meglio illustrato) va ricondotto alla nozione, evocata dall'art. 2621 cod. civ., di «fatto materiale rilevante la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società». 3.2. Sulla scorta delle Sezioni Unite SA (n. 22474 del 31/03/2016) possono tracciarsi le seguenti linee guida. Il codice civile regolamenta la redazione del bilancio nella Sezione Nona, Capo Quinto, Titolo Quinto, Libro Quinto. Vengono in particolare rilievo gli articoli da 2423 a 2427. Il legislatore si fa carico di indicare la struttura e il contenuto del bilancio, detta i criteri di redazione dello stesso, impone canoni di valutazione e indica quale debba essere il contenuto della nota integrativa. Il bilancio, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa). è un documento dal contenuto essenzialmente valutativo, nel quale «confluiscono dati certi (es. il costo di acquisto di un bene), dati stimati (es. il prezzo di mercato di una merce) e dati congetturali (es. le quote di ammortamento). Il bilancio è dunque un documento composito e complesso, la cui lettura e intelligenza presuppone una specifica preparazione, che abbraccia la conoscenza dei criteri (tanto legali, quanto tecnici) vigenti per la sua redazione» (Sez. U, SA, cit.). Il redattore di tale documento opera valutazioni "guidate" dai suddetti criteri, vale a dire che «egli necessariamente deve effettuare una stima ponderale delle singole componenti del bilancio, attribuendo - alla fine - un valore in denaro a ciascuna di esse. Solo la "traduzione" in valuta (oggi in euro: art. 2423, ultimo comma, cod. civ.) consente la comparazione di entità eterogenee, quali possono essere, ad esempio, un immobile, un macchinario o una materia prima. E tale reductio ad unitatem è (ritenuta) indispensabile per descrivere lo "stato di salute" di un operatore economico» (Sez. U, SA, cit.). La funzione del bilancio è essenzialmente quella di informazione e comunicazione: «Attraverso il bilancio, si forniscono, infatti, notizie sulla consistenza e sulle prospettive di un'azienda e ciò, evidentemente, non solo a garanzia dei diretti (e attuali) interessati, vale a dire i soci e i creditori, ma anche a tutela dei futuri ed ipotetici soggetti che potrebbero entrare in contatto con la predetta azienda» (Sez. U, SA, cit.). «Ebbene, i destinatari della informazione (i lettori del bilancio) devono essere posti in grado di effettuare le loro valutazioni, vale a dire dì valutare un documento, 9 già in sé di contenuto essenzialmente valutativo. Ma tale "valutazione su di una valutazione" non sarebbe possibile (ovvero sarebbe assolutamente aleatoria) se non esistessero criteri - obbligatori e/o largamente condivisi - per eseguire tale operazione intellettuale. Tali criteri esistono e sono, in gran parte, imposti dallo stesso legislatore nazionale (cfr. i già citati articoli 2423 ss. cod. civ.), dalle direttive europee (cfr. Direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recepita dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139), ovvero sono frutto della elaborazione dottrinale nelle materie di competenza (e sono ufficializzate ad opera di soggetti "certificatori": Organismo italiano di contabilità e, a livello sovrannazionale, International Financial Reporting Standard)» (Sez. U, SA, cit., in motivazione). L'art. 2423 cod. civ. impone al redattore del bilancio la elaborazione di un documento che rappresenti «in modo veritiero e corretto» tanto la situazione patrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato economico dell'esercizio; possono essere trascurati solo «i dati irrilevanti» ai fini della predetta rappresentazione, mentre è consentito discostarsi dai criteri valutativi fissati per legge (negli articoli seguenti) «in casi eccezionali» quando ciò possa essere di ostacolo proprio a quella esposizione veritiera e corretta dell'assetto societario. Tuttavia tale deroga non solo deve essere giustificata dalla situazione contingente, ma deve trovare esauriente spiegazione nella nota integrativa (art. 2427 cod. civ.), la quale ha la funzione di «motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico». Inoltre, «gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recuperato». La nota integrativa rappresenta, quindi, la chiave di lettura del bilancio e la esplicitazione dei criteri (e della eventuale deroga a tali criteri) di redazione dello stesso (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, SA, cit., in motivazione). 3.3. Nella specie risulta quanto segue. In base al decreto n. 454 del 28 ottobre 2015 della Regione Calabria, dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie - adottato dal commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza dal Tribunale amministrativo regionale-, alle strutture di assistenza sanitaria extraospedaliera (come la SA IZ SR) viene riconosciuto il diritto a percepire dalla Regione le differenze, per la quota sanitaria (70%), relative alle prestazioni SA Anziani erogate dal 1 gennaio 2010 al 10 giugno 2015. Con il citato decreto n. 454 del 2015 il commissario ad acta, superando l'inerzia della pubblica amministrazione, si è limitato ha approvare, in attuazione 10 della legge regionale n. 24 del 2008 e del regolamento regionale n. 13 del 2009, le tariffe per le strutture sanitarie extraospedaliere recependo l'accordo raggiunto in data 8 gennaio 2010 tra la Regione e le organizzazioni di categoria, tra le quali l'NA (il cui CCNL applica la SA IZ s.r.I.); il commissario ad acta ha riconosciuto inoltre la rivalutazione ISTAT. In forza di tanto alla SA IZ SR spettava un differenza di credito per prestazioni già eseguite, calcolate, per la quota del 70% a carico della Regione, in euro 850.267,59, oltre interessi (che alla data del 31 ottobre 2017 vengono determinati in 319.713,59 euro); cui si somma l'ulteriore 30% a carico del fondo sociale, per un importo complessivo pari a circa 1.500.000,00 euro. Per la società, la sussistenza del credito sembra pacifica, tanto che il 20 novembre 2017 l'amministratore RU PA invia una diffida ad adempiere all'Ente debitore, con la quale espone l'ammontare del credito, specificando di applicare il CCNL NA, e propone, "contestualmente", una soluzione conciliativa alle medesime condizioni del patto transattivo concluso con altri soggetti nel 2016 e recepito dal commissario ad acta con Decreto n, 87 del 2016. Si tratta di credito di consistente valore che viene ad esistenza nel 2015 quando la diatriba con i soci di minoranza LE si fa più accesa e quando sono sub iudice questioni che involgono, tra l'altro, il valore delle quote sociali. 3.4. Il credito in esame - concernente l'adeguamento tariffario di prestazioni già eseguite con costi sostenuti negli anni dal 2010 al 2015- doveva essere riportato nelle comunicazioni sociali della SA IZ SR. Il credito esiste, è cospicuo, incide sensibilmente sulla situazione patrimoniale della società; esso, dunque, doveva essere esposto, se non nel conto economico, quantomeno nello stato patrimoniale, eventualmente accompagnato da un chiarimento nella nota integrativa. Certo è che quella rilevantissima posizione creditoria non poteva essere taciuta, come invece è avvenuto. 4. Consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza. Così deciso il 13/05/2021
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VA Di Leo, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento ai capi C) e D) della rubrica;
lette le conclusioni dei difensori dell'indagato, avv. Cesare Badolato e LE Di Iacovo, che hanno chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o che venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cosenza, in accoglimento della riesame ex art. 324 cod. proc. pen. promosso da RU PA, ha annullato il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari aveva dìsposto il sequestro preventivo c.d. impeditivo della società IZ nonché dei beni Penale Sent. Sez. 5 Num. 29889 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 13/05/2021 precedentemente appartenenti alla IZ e successivamente trasferiti alla Ru.Im s.r.I., ipotizzando a carico di RU PA, amministratore e socio della R.S.A. IZ s.r.l. i reati di: falso in bilancio (art. 2621 cod. civ. - capo A); impedito controllo (art. 2625 cod. civ. - capo B); infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. cìv. - capo C) e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 cod. pen. - capo D). 2. Ricorre il Pubblico ministero, articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1. Con il primo denuncia inosservanza degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 2621 cod. civ. e 120 cod. pen. per avere il Tribunale esaminato "il merito della vicenda" (peraltro in termini di mera adesione alla versione difensiva) quando invece si sarebbe dovuto arrestare al "controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata" come insegnano le Sezioni Unite con la sentenza n. 7 del 2000. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione sui punti concernenti: la perdurante qualità di socio della IZ s.r.l. rivestita dal querelante LE LE;
la natura del credito, pari ad euro 1.500.000,00, vantato dalla IZ s.r.l. nei confronti della Regione Calabria a titolo di "aggiornamento tariffe" non indicato nei bilanci di esercizio relativi agli anni 2015-2017. Sulla prima questione il ricorrente osserva: che LE LE ha impugnato la delibera di esclusione del socio adottata nei suoi confronti dall'assemblea il 10 maggio 2010; che, in presenza di tempestiva impugnazione, la delibera di esclusione non produce effetto in virtù di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto e di quanto risulta dai provvedimenti giudiziari (ordinanza della Corte di cassazione n. 19546 del 2015 che ha dichiarato la competenza del giudice ordinario a decidere sulla opposizione alla esclusione;
sentenza n. 112 del 2018 con la quale il Tribunale civile di Cosenza ha dichiarato la nullità delle delibere di esclusione del socio e ha pronunciato condanna generica della IZ s.r.l. al risarcimento danni). Sulla seconda questione il ricorrente evidenzia come la certezza e liquidità del credito risultasse da plurimi fattori: il credito era stato determinato con provvedimento amministrativo generale (DCA 454/2015) assunto dal commissario ad acta all'esito di giudizio amministrativo;
la vocazione generale del provvedimento risultava dal tenore dello stesso;
al giudizio amministrativo aveva preso parte anche l'associazione di categoria NA che rappresenta la IZ s.r.I.; in forza di tale provvedimento la IZ aveva esercitato il proprio diritto di credito tramite l'invio alla Regione Calabria di una diffida ad adempiere;
il credito 2 aveva formato oggetto di cessione dalla IZ alla RU.IM (entrambe rappresentate da RU PA), salvo poi modificare la relativa pattuizione. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. anche in relazione all'art. 2621 cod. civ. e 109 TUIR. La doglianza è sostenuta richiamando i medesimi argomenti già sviluppati con il motivo precedente a proposito della certezza e liquidità del credito non iscritto a bilancio. Si aggiunge il richiamo alla previsione dell'art. 109, comma secondo, TUIR secondo cui i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano percepiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate. In ogni caso le esigenze di "prudenza" negli appostamenti delle voci di bilancio poste a giustificazione dell'omessa indicazione del credito potrebbero, al più, valere per il "conto economico", ma non anche per le previsioni dello "stato patrimoniale". 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della carenza assoluta di motivazione in ordine alle ulteriori condotte di cui al capo A), del tutto ignorate dal Tribunale. 2.5. Con il quinto denuncia analogo vizio circa la ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti del reato di impedito controllo cui al capo B). Il Tribunale fa leva sulla mancanza della qualità di socio in capo a LE e sulla produzione documentale della difesa che avrebbe consentito di verificare l'infondatezza dell'assunto accusatorio. Il ricorrente osserva che sulla qualità di socio valgono i rilievi già svolti con il primo motivo;
che tale qualità non è necessaria al fine di esercitare il diritto di ispezione che compete anche al socio escluso;
che il richiamo alla "produzione documentale difensiva" è generico ed impedisce di comprendere quali documenti avrebbero consentito di superare il dato, evidenziato da! GIP, circa l'inottemperanza alle richieste di accesso ai documenti contabili della società presentate dal LE il 12 novembre 2015 e il giorno 11 settembre 2018 e rimaste disattese. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente riformula, in relazione al capo C), la doglianza sulla assenza di motivazione circa la qualità di socio del querelante. 2.7. Con il settimo lamenta carenza assoluta di motivazione sulla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo D). L'ordinanza impugnata esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 388 cod. pen. con riguardo alla cessione del ramo di azienda dalla IZ s.r1. alla RU.IM s.r.I., sul rilievo che si tratterebbe di operazione lecita rientrante nell'autonomia delle scelte imprenditoriali e che tale liceità sarebbe stata riconosciuta anche dal Tribunale delle imprese di Ancona. 3 Così argomentando il Tribunale avrebbe assegnato valore a una pronuncia civile non pertinente e avrebbe omesso di motivare sugli indici di fraudolenza dell'operazione - che il GIP invece aveva evidenziato - consistenti in: - il conflitto di interessi di RU PA, amministratore sia della cedente sia della cessionaria;
- l'assenza di una perizia estimativa sul valore del ramo di azienda ceduto e la svalutazione di detto valore ceduto al prezzo di 150.000,00 mentre al 31 dicembre 2010 lo stesso valore ammontava ad oltre 330.000,00 euro e la società vantava un credito di oltre un milione di euro nei confronti della Regione Calabria;
- il passaggio dall'una all'altra società di un numero di dipendenti (15) pari a tutti quelli che, in quella data, erano in forze alla IZ;
- l'elusione dell'art. 2479, comma secondo, n. 5 cod. civ. che riserva ai soci la competenza a decidere su operazioni modificative dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci. 3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e i difensori dell'indagato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte, sorrette da una analitica disamina dei motivi di ricorso. I difensori dell'indagato hanno trasmesso anche una memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata presenta, nella impostazione stessa della struttura argomentativa, un vizio talmente radicale da comportarne la invalidità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.. In sostanza la motivazione del provvedimento è imperniata su un parametro di giudizio talmente erroneo da generare un'ipotesi di motivazione apparente. 2.1. Le condizioni legittimanti l'adozione del sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. consistono nel fumus commissi delicti e nel periculum in mora. Mentre il secondo requisito è esplicitato dalla norma («quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati») il primo (comune anche alle altre tipologie di sequestro) richiede un 4 approfondimento soprattutto nell'ottica, che qui rileva, del controllo del giudice del riesame. 2.1.1. È utile muovere dalla ordinanza n. 153 del 2007 della Corte costituzionale che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, individua il confine, per così dire, superiore e quello inferiore del fumus commissi delicti. Per un verso «riguardo alle misure cautelari reali, non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità - pure di rango costituzionale - dei valori coinvolti» (limite superiore). «Una simile ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della "base fattuale" richiesta per l'adozione delle misure cautelari: valendo il paradigma della "elevata probabilità di responsabilità" nel caso delle misure cautelari personali;
ed il diverso metro del fumus commissi delicti in tema di sequestri: e ciò tenuto conto anche del fatto che il nesso di pertinenzialità che, ai fini dell'applicabilità della cautela, deve sussistere tra oggetto del sequestro e reato, può prescindere - secondo il corrente indirizzo giurisprudenziale - da qualsiasi profilo di responsabilità del titolare del bene sequestrato». Per altro verso, non è sufficiente un controllo meramente cartolare e formale che si riduca allo scrutinio circa l'astratta configurabilità del reato, che sarebbe incompatibile, nella sua astrattezza, con i principi costituzionali. In sintesi il giudice del riesame delle cautele reali deve verificare che il "fumus" del reato ipotizzato dall'accusa sia calato sul "singolo caso concreto"; mentre gli è precluso un accertamento sul merito dell'azione penale, nella precipua ottica di evitare, nella fase delle indagini preliminari, un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa. 2.1.2. Va poi aggiunto un ulteriore tassello. Le Sezioni Unite Capasso (n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789) hanno stabilito che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento oppure di quelli che sono forniti dalla difesa. Come si legge nella motivazione delle Sezioni Unite Capasso: «Le nozioni di "indizio", "esigenze cautelari" (ad eccezione della materia dei sequestri probatori) e di "elementi forniti dalla difesa", possono entrare a pieno titolo nella esposizione 5 ed autonoma valutazione dei presupposti fondanti il titolo ablativo e quindi nel giudizio di controllo demandato, nella sua duplice modulazione, al tribunale del riesame». La decisione rimarca come «il sequestro preventivo e quello probatorio [...], nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi. Mentre quel percorso non può che essere affine per quanto concerne il dovere di verifica - non più concepibile in termini solo astratti - della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione» (così Sez. U n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, cit., in motivazione, paragrafo 6.4.). Grava, quindi, sul giudice del riesame, l'onere di controllo anche sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo. Tuttavia il Tribunale del riesame non deve instaurare un processo nel processo, ma deve svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657). 2.1.3. Va chiarito che gli elementi forniti dalla difesa devono agire sullo stesso piano dei presupposti del sequestro nel senso che, ad esempio, consentono di escludere il fumus commissi delicti, laddove elidano, in radice e in modo evidente, gli elementi portati dall'accusa; mentre non potranno rilevare unicamente sul profilo della precisione e univocità di tali elementi, spostando il piano di valutazione da quello prodromico del fumus a quello della prova della sussistenza del reato che caratterizza l'esito del giudizio di cognizione. Come è stato osservato da Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia: l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possíbilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così da poter affermare che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio proprio della fase cautelare reale opporre all'indizio 6 accusatorio elementi difensivi che, comunque, non privino il primo della sua attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata. 2.2. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata si struttura come segue: - nella prima parte riassume gli esiti dell'attività di indagine, condotta dal Pubblico ministero a seguito della querela presentata il 13 ottobre 2016 da «Ville/la LE socio di minoranza della IZ s.r.l. (società operante in regime di accreditamento regionale per 33 posti letto, con struttura ubicata nel Comune di Camapana)» (pagg. 2-4); - nella seconda parte osserva che la difesa «ha proposto una diversa ricostruzione delle vicende, avallata da numerosi riscontri documentali» che passa poi ad illustrare (pagg. 4, 5); - nell'ultima parte, quella riservata alle ragioni del decidere, esordisce premettendo che è necessaria una «approfondita istruttoria» ma che in questa fase «si palesa sufficiente ad accogliere il riesame [...] l'apprezzabile credibilità razionale delle giustificazioni avanzate dal ricorrente in ordine alla condotta contestata al capo A), vale a dire la mancanza di certezza e determinabilità oggettiva del credito, unitamente alla carenza di legittimazione del querelante Ville//a LE, socio escluso dalla società sin dal 10 maggio 2010, ad invocare l'impedito controllo ex art. 2625 cod. civ. in epoca successiva alla sua esclusione e alla non ravvisabilità, allo stato, del carattere fraudolento della cessione di ramo di azienda» (pag. 6). È evidente come il canone valutativo - individuato nella "l'apprezzabile credibilità razionale delle giustificazioni avanzate dal ricorrente" - sia avulso ed eccentrico rispetto al compito demandato al Tribunale del riesame secondo i principi sopra richiamati al paragrafo 2.1. E, nella motivazione che segue tale premessa, il Tribunale del Riesame rinuncia del tutto a verificare la compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa con le fattispecie penali oggetto di addebito, per sposare integralmente la prospettazione alternativa della difesa, la quale, però, in base a quanto esplicitato dallo stesso Tribunale, sembra idonea non ad intaccare il fumus dei reati ma solo a ingenerare un ragionevole dubbio. In tal modo il Tribunale smarrisce il parametro proprio del riesame reale e si assesta, invece, su quello stabilito dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. per addivenire a una pronuncia di condanna;
così, per un verso, compie proprio ciò che gli è precluso (un accertamento sul merito dell'azione penale) e, per altro verso, lascia del tutto privo di motivazione il piano del fumus. 2.3. Questo collegio ritiene che, in ragione di tale vulnus, la motivazione del provvedimento in esame, pur graficamente presente, si sostanzia in argomentazioni non riferite a ben individuati elementi normativi, probatori e 7 processuali. Essa, pertanto, non assolve la sua necessaria funzione di illustrazione della decisione adottata in punto di sussistenza del fumus commissi delicti, poiché nulla dice al riguardo. Si è dunque in presenza non di un vizio riconducibile alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (non deducibile ex art. 325 cod. proc. pen., cfr. sul tema Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv. 273812, cit.) ma di un vizio della motivazione così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, come tale, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; nonché Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio e Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, non massimate sul punto). Ciò configura la violazione della norma di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che prescrive la motivazione delle sentenze e delle ordinanze a pena di nullità dunque deducibile, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, anche in sede di ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame reale. In questo senso si colloca la sentenza Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, EL, che, pur non precisando la natura del vizio rilevato, ha annullato con rinvio per nuovo esame l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva, a sua volta annullato, il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero, svolgendo un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa. 2.4. Se la motivazione è nel complesso apparente, va aggiunto che essa è del tutto assente su alcuni punti significativi. In particolare, nel trattare i reati di impedito controllo (capo B) e di infedeltà patrimoniale (capo C), il Tribunale si concentra unicamente sul fatto che LE LE sarebbe stato escluso dalla società, senza spiegare le ragioni di tale affermazione che verte su una questione dibattuta, limitandosi a citare l'esito di un lodo arbitrale, successivamente annullato per violazione della riserva di giurisdizione. 3. Ferma la decisività delle considerazioni che precedono e che impongono, da sole, l'annullamento del provvedimento impugnato, occorre rilevare la presenza di un ulteriore vizio, riconducibile, questa volta, alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. 3.1. Il capo A) dell'addebito provvisorio afferisce al reato di cui all'art. 2621 cod. pen. consistito nella omessa indicazione, nei bilanci di esercizio relativi agli anni 2016 e 2017, del credito vantato dalla SA IZ s.r.l. nei confronti della Regione Calabria a titolo di "aggiornamento tariffe". 8 Il Tribunale del riesame ritiene che il credito di cui si discute - indicato in 1.500.000,00 euro circa - non avrebbe dovuto essere iscritto in bilancio perché non liquido né esigibile. La soluzione è giuridicamente errata. Il credito in parola (di seguito meglio illustrato) va ricondotto alla nozione, evocata dall'art. 2621 cod. civ., di «fatto materiale rilevante la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società». 3.2. Sulla scorta delle Sezioni Unite SA (n. 22474 del 31/03/2016) possono tracciarsi le seguenti linee guida. Il codice civile regolamenta la redazione del bilancio nella Sezione Nona, Capo Quinto, Titolo Quinto, Libro Quinto. Vengono in particolare rilievo gli articoli da 2423 a 2427. Il legislatore si fa carico di indicare la struttura e il contenuto del bilancio, detta i criteri di redazione dello stesso, impone canoni di valutazione e indica quale debba essere il contenuto della nota integrativa. Il bilancio, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa). è un documento dal contenuto essenzialmente valutativo, nel quale «confluiscono dati certi (es. il costo di acquisto di un bene), dati stimati (es. il prezzo di mercato di una merce) e dati congetturali (es. le quote di ammortamento). Il bilancio è dunque un documento composito e complesso, la cui lettura e intelligenza presuppone una specifica preparazione, che abbraccia la conoscenza dei criteri (tanto legali, quanto tecnici) vigenti per la sua redazione» (Sez. U, SA, cit.). Il redattore di tale documento opera valutazioni "guidate" dai suddetti criteri, vale a dire che «egli necessariamente deve effettuare una stima ponderale delle singole componenti del bilancio, attribuendo - alla fine - un valore in denaro a ciascuna di esse. Solo la "traduzione" in valuta (oggi in euro: art. 2423, ultimo comma, cod. civ.) consente la comparazione di entità eterogenee, quali possono essere, ad esempio, un immobile, un macchinario o una materia prima. E tale reductio ad unitatem è (ritenuta) indispensabile per descrivere lo "stato di salute" di un operatore economico» (Sez. U, SA, cit.). La funzione del bilancio è essenzialmente quella di informazione e comunicazione: «Attraverso il bilancio, si forniscono, infatti, notizie sulla consistenza e sulle prospettive di un'azienda e ciò, evidentemente, non solo a garanzia dei diretti (e attuali) interessati, vale a dire i soci e i creditori, ma anche a tutela dei futuri ed ipotetici soggetti che potrebbero entrare in contatto con la predetta azienda» (Sez. U, SA, cit.). «Ebbene, i destinatari della informazione (i lettori del bilancio) devono essere posti in grado di effettuare le loro valutazioni, vale a dire dì valutare un documento, 9 già in sé di contenuto essenzialmente valutativo. Ma tale "valutazione su di una valutazione" non sarebbe possibile (ovvero sarebbe assolutamente aleatoria) se non esistessero criteri - obbligatori e/o largamente condivisi - per eseguire tale operazione intellettuale. Tali criteri esistono e sono, in gran parte, imposti dallo stesso legislatore nazionale (cfr. i già citati articoli 2423 ss. cod. civ.), dalle direttive europee (cfr. Direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recepita dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139), ovvero sono frutto della elaborazione dottrinale nelle materie di competenza (e sono ufficializzate ad opera di soggetti "certificatori": Organismo italiano di contabilità e, a livello sovrannazionale, International Financial Reporting Standard)» (Sez. U, SA, cit., in motivazione). L'art. 2423 cod. civ. impone al redattore del bilancio la elaborazione di un documento che rappresenti «in modo veritiero e corretto» tanto la situazione patrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato economico dell'esercizio; possono essere trascurati solo «i dati irrilevanti» ai fini della predetta rappresentazione, mentre è consentito discostarsi dai criteri valutativi fissati per legge (negli articoli seguenti) «in casi eccezionali» quando ciò possa essere di ostacolo proprio a quella esposizione veritiera e corretta dell'assetto societario. Tuttavia tale deroga non solo deve essere giustificata dalla situazione contingente, ma deve trovare esauriente spiegazione nella nota integrativa (art. 2427 cod. civ.), la quale ha la funzione di «motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico». Inoltre, «gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recuperato». La nota integrativa rappresenta, quindi, la chiave di lettura del bilancio e la esplicitazione dei criteri (e della eventuale deroga a tali criteri) di redazione dello stesso (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, SA, cit., in motivazione). 3.3. Nella specie risulta quanto segue. In base al decreto n. 454 del 28 ottobre 2015 della Regione Calabria, dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie - adottato dal commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza dal Tribunale amministrativo regionale-, alle strutture di assistenza sanitaria extraospedaliera (come la SA IZ SR) viene riconosciuto il diritto a percepire dalla Regione le differenze, per la quota sanitaria (70%), relative alle prestazioni SA Anziani erogate dal 1 gennaio 2010 al 10 giugno 2015. Con il citato decreto n. 454 del 2015 il commissario ad acta, superando l'inerzia della pubblica amministrazione, si è limitato ha approvare, in attuazione 10 della legge regionale n. 24 del 2008 e del regolamento regionale n. 13 del 2009, le tariffe per le strutture sanitarie extraospedaliere recependo l'accordo raggiunto in data 8 gennaio 2010 tra la Regione e le organizzazioni di categoria, tra le quali l'NA (il cui CCNL applica la SA IZ s.r.I.); il commissario ad acta ha riconosciuto inoltre la rivalutazione ISTAT. In forza di tanto alla SA IZ SR spettava un differenza di credito per prestazioni già eseguite, calcolate, per la quota del 70% a carico della Regione, in euro 850.267,59, oltre interessi (che alla data del 31 ottobre 2017 vengono determinati in 319.713,59 euro); cui si somma l'ulteriore 30% a carico del fondo sociale, per un importo complessivo pari a circa 1.500.000,00 euro. Per la società, la sussistenza del credito sembra pacifica, tanto che il 20 novembre 2017 l'amministratore RU PA invia una diffida ad adempiere all'Ente debitore, con la quale espone l'ammontare del credito, specificando di applicare il CCNL NA, e propone, "contestualmente", una soluzione conciliativa alle medesime condizioni del patto transattivo concluso con altri soggetti nel 2016 e recepito dal commissario ad acta con Decreto n, 87 del 2016. Si tratta di credito di consistente valore che viene ad esistenza nel 2015 quando la diatriba con i soci di minoranza LE si fa più accesa e quando sono sub iudice questioni che involgono, tra l'altro, il valore delle quote sociali. 3.4. Il credito in esame - concernente l'adeguamento tariffario di prestazioni già eseguite con costi sostenuti negli anni dal 2010 al 2015- doveva essere riportato nelle comunicazioni sociali della SA IZ SR. Il credito esiste, è cospicuo, incide sensibilmente sulla situazione patrimoniale della società; esso, dunque, doveva essere esposto, se non nel conto economico, quantomeno nello stato patrimoniale, eventualmente accompagnato da un chiarimento nella nota integrativa. Certo è che quella rilevantissima posizione creditoria non poteva essere taciuta, come invece è avvenuto. 4. Consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza. Così deciso il 13/05/2021