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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/02/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13239/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniele Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13239/2023 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AGAGLIATE Parte_1 C.F._1
STEFANIA MARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CISOTTO CLAUDIA, CP_1 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta: come da note scritte del 12/12/2024 e del 16/12/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Hammam – Lif (Tunisia) Parte_1 CP_1
il 11/04/2009. pagina 1 di 4 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 331
parte 2 serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 7/4/2011 e , il 27/9/2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/07/2023 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
In data 5/1/2024 si costituiva in giudizio il Signor CP_1
All'udienza del 5/2/2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni ed all'esito il Giudice
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 2081/2024 del 29/03/2024, pubblicata in data 05/04/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è
stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Le parti, nel termine perentorio assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c. pagina 2 di 4 Nulla sulle spese.
P.Q.M.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
La prole avrà residenza abituale presso la nuova abitazione della ricorrente, con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
DISPONE che i figli trascorrano con ciascun genitore un tempo paritario. Durante le vacanze natalizie,
salvo diverse intese e alternativamente di anno in anno e, rispettando l'alternanza Natale/Capodanno, dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio;
i figli trascorreranno alternativamente di anno in anno la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro,
nonché le relative vacanze da suddividersi equamente e salvo diverso accordo da concordarsi preventivamente;
in ordine alle vacanze estive, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diverse intese, i minori trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre,
anche non consecutivamente, almeno 3 settimane;
i figli trascorreranno, inoltre, le altre festività,
compresi i c.d. “ponti” o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico alternativamente con i genitori.
DA' ATTO che il signor autorizza sin d'ora la signora a CP_1 Parte_1
trascorrere anche 1 (un) mese di vacanze con le figlie in Tunisia, purché preventivamente comunicato nei termini infra descritti;
ASSEGNA la casa coniugale al signor , unitamente a tuti gli arredi che la CP_1
compongono, fatti salvi gli effetti personali della signora che potranno essere dalla stessa Pt_1 pagina 3 di 4 asportati;
DISPONE che il signor provveda al pagamento del 50% delle spese mediche e CP_1
farmaceutiche prescritte dal pediatra o medico curante non coperte dal SSN (compresi i farmaci da banco per malesseri stagionali) nonché le visite specialistiche trattamenti/dispositivi sanitari;
il 50%delle spese relative all'acquisto di personal computer, tablet, cellulari e console;
il 50%/delle spese ricreative e sportive, ed ancora il 50%delle spese ludiche e ricreative;
nonché il 50% delle spese di abbigliamento per i figli di volta in volta necessario e preventivamente concordato tra le parti o altrimenti necessitate e,
in ogni caso debitamente documentate. Per quanto non espressamente previsto, le parti dichiarano di rimettersi al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino siglato il 15.03.2016,
di cui hanno preso visione e conservano copia;
DISPONE che il signor provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante CP_1
versamento a alla signor dell'importo di Euro 500,00 mensili (per 12 mensilità) e Parte_1
nella specie € 250 per ciascun figlio minore, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
La somma (fissata con decorrenza dal mese di agosto 2023) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: agosto 2024), purché l'indice sia positivo;
DÀ ATTO che l'assegno UNICO rilasciato a favore dei figli minori e verrà versato Per_2 Per_1
in ragione del 100% direttamente alla signora;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti rinunciano ad ogni reciproca pretesa in ordine al mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo
citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniele Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13239/2023 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AGAGLIATE Parte_1 C.F._1
STEFANIA MARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CISOTTO CLAUDIA, CP_1 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta: come da note scritte del 12/12/2024 e del 16/12/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Hammam – Lif (Tunisia) Parte_1 CP_1
il 11/04/2009. pagina 1 di 4 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 331
parte 2 serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 7/4/2011 e , il 27/9/2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/07/2023 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
In data 5/1/2024 si costituiva in giudizio il Signor CP_1
All'udienza del 5/2/2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni ed all'esito il Giudice
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 2081/2024 del 29/03/2024, pubblicata in data 05/04/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è
stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Le parti, nel termine perentorio assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c. pagina 2 di 4 Nulla sulle spese.
P.Q.M.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
La prole avrà residenza abituale presso la nuova abitazione della ricorrente, con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
DISPONE che i figli trascorrano con ciascun genitore un tempo paritario. Durante le vacanze natalizie,
salvo diverse intese e alternativamente di anno in anno e, rispettando l'alternanza Natale/Capodanno, dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio;
i figli trascorreranno alternativamente di anno in anno la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro,
nonché le relative vacanze da suddividersi equamente e salvo diverso accordo da concordarsi preventivamente;
in ordine alle vacanze estive, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diverse intese, i minori trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre,
anche non consecutivamente, almeno 3 settimane;
i figli trascorreranno, inoltre, le altre festività,
compresi i c.d. “ponti” o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico alternativamente con i genitori.
DA' ATTO che il signor autorizza sin d'ora la signora a CP_1 Parte_1
trascorrere anche 1 (un) mese di vacanze con le figlie in Tunisia, purché preventivamente comunicato nei termini infra descritti;
ASSEGNA la casa coniugale al signor , unitamente a tuti gli arredi che la CP_1
compongono, fatti salvi gli effetti personali della signora che potranno essere dalla stessa Pt_1 pagina 3 di 4 asportati;
DISPONE che il signor provveda al pagamento del 50% delle spese mediche e CP_1
farmaceutiche prescritte dal pediatra o medico curante non coperte dal SSN (compresi i farmaci da banco per malesseri stagionali) nonché le visite specialistiche trattamenti/dispositivi sanitari;
il 50%delle spese relative all'acquisto di personal computer, tablet, cellulari e console;
il 50%/delle spese ricreative e sportive, ed ancora il 50%delle spese ludiche e ricreative;
nonché il 50% delle spese di abbigliamento per i figli di volta in volta necessario e preventivamente concordato tra le parti o altrimenti necessitate e,
in ogni caso debitamente documentate. Per quanto non espressamente previsto, le parti dichiarano di rimettersi al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino siglato il 15.03.2016,
di cui hanno preso visione e conservano copia;
DISPONE che il signor provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante CP_1
versamento a alla signor dell'importo di Euro 500,00 mensili (per 12 mensilità) e Parte_1
nella specie € 250 per ciascun figlio minore, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
La somma (fissata con decorrenza dal mese di agosto 2023) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: agosto 2024), purché l'indice sia positivo;
DÀ ATTO che l'assegno UNICO rilasciato a favore dei figli minori e verrà versato Per_2 Per_1
in ragione del 100% direttamente alla signora;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti rinunciano ad ogni reciproca pretesa in ordine al mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo
citato nel provvedimento.
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