Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 128/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 128 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi
TRA
nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Sant'Antimo NA via U. Foscolo, 17 c.f. e nata il C.F._1 Parte_2
24.08.1994 ad Aversa CE e residente in [...] c.f.
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gatta Gennaro c.f. C.F._2
, presso il cui studio in Aversa CE alla via Ippolito Nievo n. 15, C.F._3
elettivamente domiciliano, in virtù di procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 17.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 17.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 15.01.2025, i ricorrenti Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio Sant' Antimo NA il 24.09.2020, dalla cui Parte_2
unione nasceva la figlia: (nata il [...]), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere Per_1 impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 17.04.2025, sostituita con note scritte, depositate congiuntamente il 15.04.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
La figlia è affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la Per_1
potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
La minore avrà domicilio privilegiato presso la madre IG.ra alla quale verrà assegnata la Pt_2 casa coniugale condotta in locazione sita in Sant'Antimo (NA), via U. Foscolo, 17, con i mobili ivi esistenti, continuando ella ad abitarla unitamente alla figlia, mentre il IG. fisserà Parte_1
pagina 2 di 4 altrove la propria residenza prelevando dalla casa coniugale i propri effetti personali;
Il padre, IG. , potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne, ogni fine Parte_1
settimana, dalle 15:00 del sabato alle 20:00 della domenica, nonché per 2 giorni alla settimana, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, previo avviso telefonico e comunque secondo le esigenze della bambina e secondo le esigenze lavorative del padre;
Il padre potrà tenere con sé la minore ad anni alterni per le festività natalizie, dalle ore 15:00 del
24/12 fino alle 20:00 del 26/12, oppure per quelle di fine anno, dalle ore 15:00 del 30/12 fino alle
20:00 dell'1/1, nonché ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, nonché 7 giorni consecutivamente durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi tra le parti entro il mese di luglio di ogni anno.
Nulla a disporsi in ordine al mantenimento della madre in quanto economicamente autosufficiente;
Il IG. verserà entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale e/o mediante accredito su Parte_1
conto corrente intestato a la somma di euro 1300,00 (milletrecento/00) per il Parte_2
mantenimento della figlia oltre le spese straordinarie suddivise al 50% tra i coniugi;
tale Per_1 somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli Indici Istat, mentre l'assegno unico sarà ripartito tra i coniugi in ragione del 50%;
I genitori si comunicheranno reciprocamente il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con la figlia ed avranno cura di far avere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore;
La minore trascorrerà con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; ad anni alterni trascorrerà con l'uno o l'altro genitore il giorno del compleanno;
inoltre ad anni alterni trascorrerà con il padre le festività del calendario. I genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio di documenti di identità e validi per l'espatrio per sé e per la figlia;
I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni cambio di domicilio;
Disporre la trasmissione della emananda omologa all'Ufficio di Stato Civile, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art 69 del D.P.R. 396/2000;
Spese legali interamente compensate tra le parti.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico, e non essendo in contrasto con l'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
pagina 3 di 4 03.04.1992 a Mugnano di Napoli NA e nata il [...] ad [...]; ai sensi Parte_2 dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (NA) (Atto n.17, Anno 2020, Parte II Serie
A ufficio 1);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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