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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/10/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 177/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CRESPI MARIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. NOVARA FRANCESCO CP_1 C.F._2
e UC DE
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti all'udienza del 01/10/2025 hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza altre condizioni con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in data 15/10/1994 in OL OL Pt_1 CP_1
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n 31. parte II, serie A, anno 1994). Per_ Dal matrimonio nascevano i figli ed , entrambi maggiorenni. Per_1
A seguito di ricorso depositato il 17.1.2024 il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale e la resistente si costituiva domandando, in via riconvenzionale, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato la pronuncia di separazione.
La separazione veniva pronunciata in data 24/01/2025 (sent. n. 104/2025) senza condizioni, su proposta del giudice accettata dalle parti.
All'udienza del 01/10/2025 le parti dichiaravano di non essersi riconciliate e di non avere fatto appello, con passaggio in giudicato della sentenza. Chiedevano pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza altre condizioni, con compensazione delle spese di lite.
I fatti dedotti dalle parti sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e della sentenza di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri Parte_1
e coniugatisi in data 15/10/1994 in OL OL (matrimonio trascritto CP_1 nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n 31. parte II, serie A, anno 1994);
pagina 2 di 3 2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di OL OL per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 06/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 177/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CRESPI MARIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. NOVARA FRANCESCO CP_1 C.F._2
e UC DE
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti all'udienza del 01/10/2025 hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza altre condizioni con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in data 15/10/1994 in OL OL Pt_1 CP_1
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n 31. parte II, serie A, anno 1994). Per_ Dal matrimonio nascevano i figli ed , entrambi maggiorenni. Per_1
A seguito di ricorso depositato il 17.1.2024 il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale e la resistente si costituiva domandando, in via riconvenzionale, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato la pronuncia di separazione.
La separazione veniva pronunciata in data 24/01/2025 (sent. n. 104/2025) senza condizioni, su proposta del giudice accettata dalle parti.
All'udienza del 01/10/2025 le parti dichiaravano di non essersi riconciliate e di non avere fatto appello, con passaggio in giudicato della sentenza. Chiedevano pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza altre condizioni, con compensazione delle spese di lite.
I fatti dedotti dalle parti sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e della sentenza di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri Parte_1
e coniugatisi in data 15/10/1994 in OL OL (matrimonio trascritto CP_1 nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n 31. parte II, serie A, anno 1994);
pagina 2 di 3 2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di OL OL per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 06/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3