Art. 267.
(Distruzione di aeromobile civile nemico catturato).
L'aeromobile civile nemico catturato, appartenente a privati, puo' essere distrutto, se l'autorita' militare lo giudica necessario.
(Distruzione di aeromobile civile nemico catturato).
L'aeromobile civile nemico catturato, appartenente a privati, puo' essere distrutto, se l'autorita' militare lo giudica necessario.