CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2899/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
PALLIGGIANO GIANMARIO, Relatore
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7903/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M022492024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19879/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso, alla perizia effettuata ed insiste per l 'accoglimento.
Resistente/Appellato: Si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato, per l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo n. TF3013M02249, notificato il 27 gennaio 2025, relativo al pagamento di imposte erariali per l'anno 2018.
Il ricorrente eccepisce il difetto di notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto quello impugnato, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma sprovvisto di raccomandata informativa.
Eccepisce, altresì, il difetto di contraddittorio preventivo.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 17 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato secondo il procedimento relativo all'irreperibilità relativa, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con inoltro della raccomandata informativa n. 14844524323-5.
L'Agenzia delle entrate ha prodotto in allegato la documentazione attestante la rituale notifica dell'avviso di accertamento.
Per quanto riguarda l'eccepito difetto di contraddittorio preventivo, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, a pag. 15 dell'atto impugnato si legge:
“Appurato che tutti gli elementi fin qui raccolti, rivelano il conseguimento di ricavi omessi, e che tuttavia non ci sono ricavi senza il sostenimento dei relativi costi l'ufficio ritiene accertabile maggiori ricavi per
€ 369.229,00.".
Pertanto l'Ufficio in data 23 luglio 2024, l'Ufficio ha notificato al contribuente lo schema di atto n.
TF3T210000471/2024, per l'anno d'imposta 2018, ai sensi dell'art.
6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
Trascorsi oltre sessanta giorni dalla notifica del menzionato schema d'atto, non avendo il contribuente presentato osservazioni né istanza di accertamento con adesione e nemmeno contattato l'Ufficio, quest'ultimo ha emesso il presente avviso di accertamento.
L'Ufficio determina ed accerta il reddito d'impresa induttivamente ai sensi dell'art 39, comma 2, d.p.r.
600/1973, come da prospetto interno di liquidazione pari ad € 231. 985,00, mediante riconoscimento forfettario del 50% dei costi in relazione ai maggiori ricavi accertati.
Il suddetto reddito è imponibile ai fini Irpef e relative addizionali.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Così deciso, in Napoli, il 17 novembre 2025.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
PALLIGGIANO GIANMARIO, Relatore
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7903/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M022492024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19879/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso, alla perizia effettuata ed insiste per l 'accoglimento.
Resistente/Appellato: Si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato, per l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo n. TF3013M02249, notificato il 27 gennaio 2025, relativo al pagamento di imposte erariali per l'anno 2018.
Il ricorrente eccepisce il difetto di notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto quello impugnato, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma sprovvisto di raccomandata informativa.
Eccepisce, altresì, il difetto di contraddittorio preventivo.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 17 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato secondo il procedimento relativo all'irreperibilità relativa, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con inoltro della raccomandata informativa n. 14844524323-5.
L'Agenzia delle entrate ha prodotto in allegato la documentazione attestante la rituale notifica dell'avviso di accertamento.
Per quanto riguarda l'eccepito difetto di contraddittorio preventivo, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, a pag. 15 dell'atto impugnato si legge:
“Appurato che tutti gli elementi fin qui raccolti, rivelano il conseguimento di ricavi omessi, e che tuttavia non ci sono ricavi senza il sostenimento dei relativi costi l'ufficio ritiene accertabile maggiori ricavi per
€ 369.229,00.".
Pertanto l'Ufficio in data 23 luglio 2024, l'Ufficio ha notificato al contribuente lo schema di atto n.
TF3T210000471/2024, per l'anno d'imposta 2018, ai sensi dell'art.
6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
Trascorsi oltre sessanta giorni dalla notifica del menzionato schema d'atto, non avendo il contribuente presentato osservazioni né istanza di accertamento con adesione e nemmeno contattato l'Ufficio, quest'ultimo ha emesso il presente avviso di accertamento.
L'Ufficio determina ed accerta il reddito d'impresa induttivamente ai sensi dell'art 39, comma 2, d.p.r.
600/1973, come da prospetto interno di liquidazione pari ad € 231. 985,00, mediante riconoscimento forfettario del 50% dei costi in relazione ai maggiori ricavi accertati.
Il suddetto reddito è imponibile ai fini Irpef e relative addizionali.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Così deciso, in Napoli, il 17 novembre 2025.