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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/09/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 20/09/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.827/2017R.g.
Tra
n.07/08/1955 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Barillari
RICORRENTE
E
in Controparte_1 CP_2
( ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Procopio
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 07/04/2017, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria difensiva.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 29.11.2017 all'11.11.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 09.06.2021, 21.06.2023, 27.03.2024, 13.11.2024, e 1 all'udienza del 17.09.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti , ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
In via preliminare si rileva che nel caso di specie opera il principio espresso dalla giurisprudenza – cui il Giudicante presta adesione – secondo cui Sul diritto dei dirigenti medici al conferimento del relativo incarico la consolidata giurisprudenza di merito si è pronunciata più volte riconoscendo tale diritto in relazione all'art. 15 ter, comma 4, del D. Lgs n. 502 del 1992 e all'art. 19 del D. Lgs n. 165 del 2001, il cui comma 10 così recita: “I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffi ci dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali”. Dal riconoscimento del diritto al conferimento dell'incarico discende l'attribuzione della retribuzione di posizione, che rappresenta una componente fondamentale del trattamento economico dei dirigenti medici, strettamente collegato, in relazione alla graduazione delle funzioni ex art.
51, comma 3, del CCNL del 5 dicembre 1996, all'incarico conferito. Va altresì puntualizzato che la retribuzione di posizione si compone di una parte fissa e di una parte variabile e spetta per tredici mensilità». La S.C.
(Cassazione civile sez. lav., 20/11/2024, n.29871) ha inoltre statuito che “in tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l'ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale;
il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo
Pag. 2 di 4 svolgimento, l'omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l'obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all'adozione di tale provvedimento”; “la violazione dell'obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l'adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento della controparte;
il datore di lavoro è gravato, invece, dell'onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile".
“Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all'inadempimento della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa;
in proposito il dipendente deve allegare l'esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità".
Nel caso di specie va, dunque, accertato l'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi ad opera della parte resistente che in sede di costituzione in giudizio non ha, peraltro, puntualmente contestato le circostanze poste a fondamento del ricorso.
Giova, rilevare che, parte attrice non ha proposto domanda di condanna al risarcimento del danno, pur deducendo nella parte narrativa dell'atto introduttivo l'intervenuta dequalificazione professionale dell'istante. Al riguardo la S.C. ha statuito (Cassazione civile sez. lav., 06/07/2023, n.19111) che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115
c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta
Pag. 3 di 4 equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (ex multis Cass. 29 aprile 2022, n.
13515; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass. 12 ottobre 2011, n. 20990); dunque,
l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta presuppone che sia stato già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.
Tuttavia, nel caso di specie, non può darsi luogo alla liquidazione in via equitativa attesa la non sussistenza del presupposto legale dell'impossibilità di prova del danno nel suo preciso ammontare. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse e dei motivi della decisione.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 20 settembre 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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