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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/12/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza del 15.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1276 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Civitavecchia, via Doria n. 9, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. PARENTE ANTONELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. VITALE
FORTUNATO in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliata presso la Sede di Civitavecchia, via Sofia de Filippi Mariani s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. MORETTI MARCO in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.06.2022, l'istante in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e ha riferito di essere affetta dalle malattie professionali “Discopatia della colonna lombosacrale”, CP_1
“Epicondilite sinistra” e “Pregresso intervento di decompressione e neurolisi nervo mediano al polso destro”, determinate “da posture incongrue, dallo sforzo intenso, dalla movimentazione di carichi del peso variabile dai 5 Kg fino ai 200 Kg e dai continui piegamenti che la ricorrente è stata costretta a compiere per oltre 6 anni, e che a tutt'oggi compie, ogni giorno, nello svolgimento della sua attività lavorativa”, come operatrice multiservizi, sin dal TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
giugno 2014, dapprima alle dipendenze della ed in seguito della CP_2 CP_3 presso i punti di ristoro siti all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. CP_ Esponeva parte ricorrente di aver presentato n. 3 domande amministrative all'
(specificatamente: in data 28.06.2021 per il riconoscimento della malattia professionale “Discopatia della colonna lombosacrale”; in data 30.09.2021 per il riconoscimento della malattia professionale
“Epicondilite sinistra” e, in data 05.10.2021, per il riconoscimento della malattia professionale “Pregresso intervento di decompressione e neurolisi nervo mediano al polso destro”) ma che l' , con provvedimenti CP_1 del 12.08.2021 e del 19.01.2022, rigettava in quanto “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legale”.
In data 8.04.2022 la ricorrente presentava n. 3 ricorsi amministrativi avverso i suddetti dinieghi, rimasti senza esito.
L'istante ha adito, pertanto, questo Tribunale chiedendo di: - accertare e dichiarare la rapportabilità causale all'attività lavorativa espletata, delle malattie professionali (Discopatia della colonna lombosacrale, Epicondilite sinistra e Pregresso intervento di decompressione e neurolisi nervo mediano al polso destro); - accertare e dichiarare le percentuali di indennizzabilità che ne sono derivate, e che comunque si indica per la Discopatia della colonna lombosacrale nella misura del 6%, per Epicondilite sinistra nella misura del 4% e per il Pregresso intervento di decompressione e neurolisi nervo mediano al polso destro nella misura del 4%; e così nella misura complessiva del 12% o nella misura maggiore o minore, come da relazione allegata al presente atto;
- per l'effetto, condannare l' , alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo in capitale del danno biologico complessivo in favore della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione;
o alla costituzione in favore della ricorrente di una rendita vitalizia, con la decorrenza di legge, oltre interessi e/o rivalutazione sui ratei arretrati, qualora venga accertata una invalidità complessiva pari o superiore al 16%; - condannare, altresì, l' al CP_1 pagamento del periodo dell'inabilità temporanea che verrà eventualmente accertato;
con vittoria di spese, da distrarsi.
Radicatosi il contraddittorio, l' ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione del diritto CP_1 vantato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 112 D.P.R. n. 1124/65 “relativamente alla denuncia di m.p. n.
518740126 (discopatia della colonna lombo-sacrale) e n. 518741656 (pregresso intervento di decompressione nervo mediano polso destro) […] atteso il decorso del termine triennale intercorso dalla manifestazione delle due patologie meglio sopra descritte e la domanda amministrativa presentata all'Istituto”, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La causa, istruita documentalmente, con la prova testimoniale e con l'espletamento di CTU medico legale, è stata decisa depositando telematicamente contestuale motivazione.
2. Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata da volta a CP_1 sostenere che le patologie “discopatia della colonna lombo-sacrale” e “pregresso intervento di decompressione nervo mediano polso destro” si sarebbero manifestate, rispettivamente, a far data dagli esami specialistici del
19.12.2017 e dall'intervento chirurgico del settembre 2015, mentre le relative domande amministrative sarebbero state presentate ad solamente nel 2021, pertanto ben oltre il CP_1 termine triennale stabilito dall'art. 112 D.P.R. n. 1124/65; eccezione contestata dalla ricorrente che ha escluso, per la prima patologia, il raggiungimento, all'epoca, del minimo indennizzabile e, per la seconda patologia, la consapevolezza, all'epoca, della natura professionale della malattia.
In proposito, sulla scorta del consolidato orientamento della S.C., va rammentato che “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato con CP_1 riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell'assicurato, ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi dell'incapacità lavorativa determinata da tale stato in relazione alla sua eziologia professionale. Tale principio va poi armonizzato con l'ulteriore sentenza della Corte costituzionale, n. 116 del 1969, secondo la quale occorre tenere conto anche del raggiungimento della soglia minima per l'indennizzabilità della malattia, sicché a questo va riferito il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione, e non a quello della effettiva manifestazione della patologia, ove i due momenti non coincidano sotto il profilo temporale ed il primo (soglia di indennizzabilità) si verifichi successivamente al secondo.”(Cass n. 14717 del 26/06/2006 ).
Alla stregua dei suddetti principi di diritto, al fine di individuare il momento di manifestazione della malattia professionale (ossia il dies a quo da cui decorre il termine triennale di prescrizione dell'azione volta a conseguire la rendita di inabilità permanente, ex art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965), sono tre le circostanze di fatto che occorre dimostrare collegandole alla conoscenza dell'assicurato:
l'esistenza dello stato morboso, l'eziologia professionale della malattia e il raggiungimento della soglia legale, minima, di indennizzabilità.
Nel caso di specie, anche a voler sostenere che le malattie “discopatia della colonna lombo-sacrale” e
“pregresso intervento di decompressione nervo mediano polso destro” sono emerse all'epoca delle certificazioni prodotte nel presente giudizio da , restano in ogni caso indimostrati il secondo e il terzo degli CP_1 elementi sopra indicati, e cioè la consapevolezza che dette infermità avessero origine professionale e
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
che le stesse, all'epoca, avessero raggiunto il livello minimo di indennizzabilità, tanto più che le evidenze scientifiche emerse dalla ctu espletata nel presente giudizio rilevano il carattere multifattoriale delle patologie lamentate dalla ricorrente.
A fronte di tali considerazioni, non essendo possibile ritenere, con sufficiente certezza, che l'eziologia professionale delle predette affezioni fosse conoscibile alla ricorrente sin dal 2015-2017,
l'eccezione di prescrizione invocata da deve essere respinta. CP_1
Dall'esame dei testi e (colleghe della presso l'aeroporto Tes_1 Testimone_2 Pt_1
Leonardo da Vinci), è emerso che la ricorrente, dal giugno 2014 all'agosto 2015, ha svolto la propria attività lavorativa presso il ristorante sito al terminal 2, con turno dalle 16.30 alle 22.30; dal settembre
2015 al giugno 2018, ha svolto attività presso la gastronomia al terminal 1 con turno dalle 4.00 alle
10.00; dal luglio 2018 al marzo 2020, è stata assegnata al bar quota 6 dalle 14.00 alle 22.00, occupandosi prevalentemente di aiutare il cuoco, servire la clientela, lavare a mano utensili per la cucina, caricare la lavastoviglie, pulire vassoi e carrelli, stare alla cassa, cambiare i sacchi dell'immondizia, sistemare i prodotti negli scaffali, caricare i frigoriferi, trasportare alimenti dalla ghiacciaia/dal magazzino al reparto, preparare panini e cestini da consegnare, spostare carrelli.
A seguito di tali emergenze istruttorie è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di verificare il nesso eziologico tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente negli orari e con le mansioni di cui si è detto.
Il consulente, con ragionamento logico e coerente, fondato sulla letteratura scientifica in materia, ha concluso che le patologie “epicondilite sinistra” e “sindrome del tunnel carpale di destra” non possono essere correlate all'attività lavorativa svolta dalla aggiungendo in proposito che Pt_1
“emerge infatti agli atti del processo nell'indagine anamnestica, un intervento al polso sinistro di natura non meglio precisata (sindrome del tunnel carpale sinistro?) venti anni or sono e quindi verosimilmente da non ricondurre ad una etiopatogenesi lavorativa potendo essere la spia di una predisposizione costituzionale alla sindrome del tunnel carpale che spesso è presente nei pazienti in forma bilaterale. Essendo dette patologie lamentate inoltre ad eziologia multifattoriale, nel caso della sig.ra affetta da svariate patologie tra cui la fibromialgia e l'artrite Parte_1 psoriasica, l'attività lavorativa effettuata nel corso degli anni può avere avuto il ruolo del “momento sciogliente o rivelatore”, senza tuttavia però assurgere a ruolo causale o di efficienza determinante.” (si veda la relazione del
Dott. . Persona_1
D'altro canto, per quanto concerne la “spondilosi lombo-sacrale”, il consulente medico legale ha evidenziato che l'attività lavorativa svolta dalla “dove si presume una stazione eretta prolungata Pt_1
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
accompagnata anche da posture incongrue, può essere con ragionevole certezza considerata […] fattore concausale efficiente e determinante”, evidenziando come detta affezione si riscontri con notevole frequenza anche in lavoratori che non presentano malattie reumatiche od osteo-muscolari concomitanti.
Quanto ai postumi invalidanti derivanti dalla patologia in connessione causale con l'attività lavorativa, il CTU, sulla base dell'esame obiettivo effettuato e facendo riferimento, in via analogica, alla voce n. 213 delle tabelle allegate al D.lgs. n. 38/2000 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: valutazione fino a 12 punti percentuali), tenuto conto
“dell'assenza di documentazione sanitaria attestante segni oggettivi e non soggettivi di radicolopatìa nervosa o di visite ortopediche di controllo con necessità continua di terapie analgesiche”, ha determinato il danno biologico nella misura del 6% (sei percento), individuando la decorrenza “dal giorno successivo dalla data di inoltro della domanda amministrativa di riconoscimento della malattia professionale da parte dell'interessata, pertanto dal
29/06/2021”.
Tali risultanze della procedura di consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 38 d.lgs. n. 38/2000
– vanno, dunque, integralmente recepite, anche in considerazione dell'assenza di specifiche osservazioni provenienti dalle parti circa l'elaborato peritale, ed il ricorso va accolto nei limiti di quanto accertato.
Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, la ha riportato una Pt_1 menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, nel grado complessivo del 6%.
Di conseguenza va resa conforme condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo, CP_1 oltre accessori di legge.
La soccombenza reciproca (il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'origine professionale di tre differenti patologie mentre, come detto, solo con riferimento ad una patologia la domanda è fondata) rende equa la compensazione tra le parti della metà delle spese di lite;
la restante metà, liquidata in dispositivo, segue come di regola la soccombenza e va distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di , alla luce CP_1 della dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evince la sussistenza delle condizioni di reddito per la concessione del beneficio di cui all'art. 152 disp att. c.p.c. e ritenuto che la pretesa di
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parte ricorrente non fosse manifestamente infondata e temeraria (per l'affermazione del principio secondo cui devono ricomprendersi tra le spese al pagamento delle quali l'assicurato soccombente non è assoggettato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. anche quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, n.16515).
PQM
Dichiara che ha subito una menomazione permanente dell'integrità Parte_1 psico-fisica che va quantificata, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in 6 punti percentuali e che tale menomazione è ascrivibile causalmente all'attività lavorativa svolta.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo corrispondente, oltre CP_1 accessori di legge.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese di lite che CP_1 liquida in euro 1.904,50 oltre spese generali, iva e c.p.a, da distrarsi.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza del 15.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1276 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Civitavecchia, via Doria n. 9, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. PARENTE ANTONELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. VITALE
FORTUNATO in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliata presso la Sede di Civitavecchia, via Sofia de Filippi Mariani s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. MORETTI MARCO in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.06.2022, l'istante in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e ha riferito di essere affetta dalle malattie professionali “Discopatia della colonna lombosacrale”, CP_1
“Epicondilite sinistra” e “Pregresso intervento di decompressione e neurolisi nervo mediano al polso destro”, determinate “da posture incongrue, dallo sforzo intenso, dalla movimentazione di carichi del peso variabile dai 5 Kg fino ai 200 Kg e dai continui piegamenti che la ricorrente è stata costretta a compiere per oltre 6 anni, e che a tutt'oggi compie, ogni giorno, nello svolgimento della sua attività lavorativa”, come operatrice multiservizi, sin dal TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
giugno 2014, dapprima alle dipendenze della ed in seguito della CP_2 CP_3 presso i punti di ristoro siti all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. CP_ Esponeva parte ricorrente di aver presentato n. 3 domande amministrative all'
(specificatamente: in data 28.06.2021 per il riconoscimento della malattia professionale “Discopatia della colonna lombosacrale”; in data 30.09.2021 per il riconoscimento della malattia professionale
“Epicondilite sinistra” e, in data 05.10.2021, per il riconoscimento della malattia professionale “Pregresso intervento di decompressione e neurolisi nervo mediano al polso destro”) ma che l' , con provvedimenti CP_1 del 12.08.2021 e del 19.01.2022, rigettava in quanto “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legale”.
In data 8.04.2022 la ricorrente presentava n. 3 ricorsi amministrativi avverso i suddetti dinieghi, rimasti senza esito.
L'istante ha adito, pertanto, questo Tribunale chiedendo di: - accertare e dichiarare la rapportabilità causale all'attività lavorativa espletata, delle malattie professionali (Discopatia della colonna lombosacrale, Epicondilite sinistra e Pregresso intervento di decompressione e neurolisi nervo mediano al polso destro); - accertare e dichiarare le percentuali di indennizzabilità che ne sono derivate, e che comunque si indica per la Discopatia della colonna lombosacrale nella misura del 6%, per Epicondilite sinistra nella misura del 4% e per il Pregresso intervento di decompressione e neurolisi nervo mediano al polso destro nella misura del 4%; e così nella misura complessiva del 12% o nella misura maggiore o minore, come da relazione allegata al presente atto;
- per l'effetto, condannare l' , alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo in capitale del danno biologico complessivo in favore della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione;
o alla costituzione in favore della ricorrente di una rendita vitalizia, con la decorrenza di legge, oltre interessi e/o rivalutazione sui ratei arretrati, qualora venga accertata una invalidità complessiva pari o superiore al 16%; - condannare, altresì, l' al CP_1 pagamento del periodo dell'inabilità temporanea che verrà eventualmente accertato;
con vittoria di spese, da distrarsi.
Radicatosi il contraddittorio, l' ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione del diritto CP_1 vantato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 112 D.P.R. n. 1124/65 “relativamente alla denuncia di m.p. n.
518740126 (discopatia della colonna lombo-sacrale) e n. 518741656 (pregresso intervento di decompressione nervo mediano polso destro) […] atteso il decorso del termine triennale intercorso dalla manifestazione delle due patologie meglio sopra descritte e la domanda amministrativa presentata all'Istituto”, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La causa, istruita documentalmente, con la prova testimoniale e con l'espletamento di CTU medico legale, è stata decisa depositando telematicamente contestuale motivazione.
2. Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata da volta a CP_1 sostenere che le patologie “discopatia della colonna lombo-sacrale” e “pregresso intervento di decompressione nervo mediano polso destro” si sarebbero manifestate, rispettivamente, a far data dagli esami specialistici del
19.12.2017 e dall'intervento chirurgico del settembre 2015, mentre le relative domande amministrative sarebbero state presentate ad solamente nel 2021, pertanto ben oltre il CP_1 termine triennale stabilito dall'art. 112 D.P.R. n. 1124/65; eccezione contestata dalla ricorrente che ha escluso, per la prima patologia, il raggiungimento, all'epoca, del minimo indennizzabile e, per la seconda patologia, la consapevolezza, all'epoca, della natura professionale della malattia.
In proposito, sulla scorta del consolidato orientamento della S.C., va rammentato che “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato con CP_1 riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell'assicurato, ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi dell'incapacità lavorativa determinata da tale stato in relazione alla sua eziologia professionale. Tale principio va poi armonizzato con l'ulteriore sentenza della Corte costituzionale, n. 116 del 1969, secondo la quale occorre tenere conto anche del raggiungimento della soglia minima per l'indennizzabilità della malattia, sicché a questo va riferito il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione, e non a quello della effettiva manifestazione della patologia, ove i due momenti non coincidano sotto il profilo temporale ed il primo (soglia di indennizzabilità) si verifichi successivamente al secondo.”(Cass n. 14717 del 26/06/2006 ).
Alla stregua dei suddetti principi di diritto, al fine di individuare il momento di manifestazione della malattia professionale (ossia il dies a quo da cui decorre il termine triennale di prescrizione dell'azione volta a conseguire la rendita di inabilità permanente, ex art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965), sono tre le circostanze di fatto che occorre dimostrare collegandole alla conoscenza dell'assicurato:
l'esistenza dello stato morboso, l'eziologia professionale della malattia e il raggiungimento della soglia legale, minima, di indennizzabilità.
Nel caso di specie, anche a voler sostenere che le malattie “discopatia della colonna lombo-sacrale” e
“pregresso intervento di decompressione nervo mediano polso destro” sono emerse all'epoca delle certificazioni prodotte nel presente giudizio da , restano in ogni caso indimostrati il secondo e il terzo degli CP_1 elementi sopra indicati, e cioè la consapevolezza che dette infermità avessero origine professionale e
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
che le stesse, all'epoca, avessero raggiunto il livello minimo di indennizzabilità, tanto più che le evidenze scientifiche emerse dalla ctu espletata nel presente giudizio rilevano il carattere multifattoriale delle patologie lamentate dalla ricorrente.
A fronte di tali considerazioni, non essendo possibile ritenere, con sufficiente certezza, che l'eziologia professionale delle predette affezioni fosse conoscibile alla ricorrente sin dal 2015-2017,
l'eccezione di prescrizione invocata da deve essere respinta. CP_1
Dall'esame dei testi e (colleghe della presso l'aeroporto Tes_1 Testimone_2 Pt_1
Leonardo da Vinci), è emerso che la ricorrente, dal giugno 2014 all'agosto 2015, ha svolto la propria attività lavorativa presso il ristorante sito al terminal 2, con turno dalle 16.30 alle 22.30; dal settembre
2015 al giugno 2018, ha svolto attività presso la gastronomia al terminal 1 con turno dalle 4.00 alle
10.00; dal luglio 2018 al marzo 2020, è stata assegnata al bar quota 6 dalle 14.00 alle 22.00, occupandosi prevalentemente di aiutare il cuoco, servire la clientela, lavare a mano utensili per la cucina, caricare la lavastoviglie, pulire vassoi e carrelli, stare alla cassa, cambiare i sacchi dell'immondizia, sistemare i prodotti negli scaffali, caricare i frigoriferi, trasportare alimenti dalla ghiacciaia/dal magazzino al reparto, preparare panini e cestini da consegnare, spostare carrelli.
A seguito di tali emergenze istruttorie è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di verificare il nesso eziologico tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente negli orari e con le mansioni di cui si è detto.
Il consulente, con ragionamento logico e coerente, fondato sulla letteratura scientifica in materia, ha concluso che le patologie “epicondilite sinistra” e “sindrome del tunnel carpale di destra” non possono essere correlate all'attività lavorativa svolta dalla aggiungendo in proposito che Pt_1
“emerge infatti agli atti del processo nell'indagine anamnestica, un intervento al polso sinistro di natura non meglio precisata (sindrome del tunnel carpale sinistro?) venti anni or sono e quindi verosimilmente da non ricondurre ad una etiopatogenesi lavorativa potendo essere la spia di una predisposizione costituzionale alla sindrome del tunnel carpale che spesso è presente nei pazienti in forma bilaterale. Essendo dette patologie lamentate inoltre ad eziologia multifattoriale, nel caso della sig.ra affetta da svariate patologie tra cui la fibromialgia e l'artrite Parte_1 psoriasica, l'attività lavorativa effettuata nel corso degli anni può avere avuto il ruolo del “momento sciogliente o rivelatore”, senza tuttavia però assurgere a ruolo causale o di efficienza determinante.” (si veda la relazione del
Dott. . Persona_1
D'altro canto, per quanto concerne la “spondilosi lombo-sacrale”, il consulente medico legale ha evidenziato che l'attività lavorativa svolta dalla “dove si presume una stazione eretta prolungata Pt_1
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
accompagnata anche da posture incongrue, può essere con ragionevole certezza considerata […] fattore concausale efficiente e determinante”, evidenziando come detta affezione si riscontri con notevole frequenza anche in lavoratori che non presentano malattie reumatiche od osteo-muscolari concomitanti.
Quanto ai postumi invalidanti derivanti dalla patologia in connessione causale con l'attività lavorativa, il CTU, sulla base dell'esame obiettivo effettuato e facendo riferimento, in via analogica, alla voce n. 213 delle tabelle allegate al D.lgs. n. 38/2000 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: valutazione fino a 12 punti percentuali), tenuto conto
“dell'assenza di documentazione sanitaria attestante segni oggettivi e non soggettivi di radicolopatìa nervosa o di visite ortopediche di controllo con necessità continua di terapie analgesiche”, ha determinato il danno biologico nella misura del 6% (sei percento), individuando la decorrenza “dal giorno successivo dalla data di inoltro della domanda amministrativa di riconoscimento della malattia professionale da parte dell'interessata, pertanto dal
29/06/2021”.
Tali risultanze della procedura di consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 38 d.lgs. n. 38/2000
– vanno, dunque, integralmente recepite, anche in considerazione dell'assenza di specifiche osservazioni provenienti dalle parti circa l'elaborato peritale, ed il ricorso va accolto nei limiti di quanto accertato.
Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, la ha riportato una Pt_1 menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, nel grado complessivo del 6%.
Di conseguenza va resa conforme condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo, CP_1 oltre accessori di legge.
La soccombenza reciproca (il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'origine professionale di tre differenti patologie mentre, come detto, solo con riferimento ad una patologia la domanda è fondata) rende equa la compensazione tra le parti della metà delle spese di lite;
la restante metà, liquidata in dispositivo, segue come di regola la soccombenza e va distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di , alla luce CP_1 della dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evince la sussistenza delle condizioni di reddito per la concessione del beneficio di cui all'art. 152 disp att. c.p.c. e ritenuto che la pretesa di
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
parte ricorrente non fosse manifestamente infondata e temeraria (per l'affermazione del principio secondo cui devono ricomprendersi tra le spese al pagamento delle quali l'assicurato soccombente non è assoggettato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. anche quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, n.16515).
PQM
Dichiara che ha subito una menomazione permanente dell'integrità Parte_1 psico-fisica che va quantificata, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in 6 punti percentuali e che tale menomazione è ascrivibile causalmente all'attività lavorativa svolta.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo corrispondente, oltre CP_1 accessori di legge.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese di lite che CP_1 liquida in euro 1.904,50 oltre spese generali, iva e c.p.a, da distrarsi.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
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