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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore
Dr.ssa Giuseppa D'Inverno Consigliere
ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4138/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi,
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Andrea Orefice (C.F. ) in virtù di procura in atti C.F._1
Attore
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1
Jaime Asproso in virtù di procura in atti
Convenuto
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il si opponeva Parte_1
alla stima effettuata ex art. 21 DPR 327/2001 dal Collegio dei tecnici - nell'ambito della procedura espropriativa approvata con determina n. 61 del 17.1.2007, avente ad oggetto i lavori di realizzazione delle infrastrutture nel Rione Cappuccini – che aveva stimato in € 29.545,00 la misura dell'indennità dovuta al per l'espropriazione CP_1 del terreno di sua proprietà (identificato in catasto al foglio 2 p.lla 321, dell'estensione di mq 60).
si costituiva opponendosi alla domanda e formulando domanda Controparte_1
riconvenzionale al fine di ottenere un indennizzo maggiore di quello liquidato dal
Collegio peritale.
Il giudizio veniva incardinato dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli (N.R.G.
1364/2011) e si concludeva con la sentenza n. 2696 del 12/06/2014, con la quale la
Corte d'Appello dichiarava l'inammissibilità per tardività sia dell'atto di citazione del sia della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto. Parte_1
Il impugnava la suddetta pronuncia dinanzi alla Corte di Parte_1
Cassazione che, con l'ordinanza n. 14667 del 29/05/2019, riformava la decisione della
Corte d'Appello nella parte in cui aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'atto di citazione del e, pertanto, rinviava il giudizio alla medesima Parte_1
Corte, in diversa composizione. Nel giudizio di legittimità il rimaneva CP_1
contumace, prestando dunque acquiescenza al capo della sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Il ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, con atto di Parte_1 citazione notificato il 24/09/2019, riproponendo integralmente l'originario atto introduttivo del giudizio di primo grado e sostenendo l'erroneità della stima redatta dal
Collegio in quanto effettuata: “a) applicando criteri di calcolo differenti da quelli previsti dall'art. 16, comma 4 e 5 L. n. 865/1971, richiamato dall'art. 5 bis per le aree inedificabili;
b) ritenendo inutilizzabili ai fini dell'individuazione del valore venale che il terreno avrebbe in una libera contrattazione di mercato i dati contenuti in atti
2 ufficiali di trasferimento di immobili ubicati nelle immediate vicinanze dell'area oggetto dell'esproprio de quo;
c) quantificando in Euro 5.000,00 la indennità da corrispondere per la demolizione del muretto di delimitazione dell'area oggetto dell'esproprio e in Euro 15.000,00 la indennità per la diminuzione di valore delle superfici abitabili del fabbricato abusivo di proprietà del sig. ; d) non CP_1
considerando l'aumento di valore del lotto residuo a seguito della realizzazione della opera pubblica progettata dal attore”. Pt_1
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando la domanda del della Pt_1
quale ha chiesto il rigetto.
Nominato il ctu ed avvenuto il deposito della relazione, all'udienza del 3.12.2024 il Collegio si è riservato per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha stimato il valore del terreno espropriato in € 27/mq in Parte_1
considerazione della destinazione urbanistica dell'area (non edificabile), determinando l'indennità di espropriazione in complessivi € 3.847,60.
Il Collegio dei tecnici, nominati ex art. 21 DPR 327/2001, ha stimato l'indennità di esproprio in complessivi € 29.545,00, di cui € 5.000,00 per la demolizione del muretto di recinzione, € 15.000,00 per la diminuzione di valore del fabbricato di cui il terreno espropriato costituiva pertinenza ed il residuo per il valore del fondo.
Il ha proposto opposizione alla stima collegiale, ritenendola erronea perché Pt_1
non terrebbe in considerazione la natura abusiva del muro di recinzione e del fabbricato, entrambi realizzati in zona non edificabile, nonché dell'aumento di valore che la proprietà avrebbe tratto dalle opere di riqualificazione urbana eseguite dall'ente espropriante.
Al fine di determinare l'esatto valore dei fondi espropriati è stato conferito l'incarico di Ctu all'ing. il quale ha verificato che il bene espropriato ha una Persona_1
superficie di 60 mq e che la procedura espropriativa si è conclusa con l'emanazione del decreto di esproprio n. 8036, notificato al in data 20/07/2010. CP_1
3 Circa la natura legittima o abusiva del fabbricato di cui l'area espropriata costituiva la pertinenza, il Ctu ha accertato che “il signor ha altresì richiesto al Comune CP_1
di accertare la sanabilità ai soli fini indennitari con atto depositato il 23 maggio 2011 presso il protocollo Generale del (documento depositato nel Parte_1
corso del giudizio numero 1364/2011RG).
All'esito di tale procedimento di sanatoria come ampiamente specificato nel corso del giudizio numero 1364 del 2011 RG, il Comune ha altresì rilasciato il permesso di costruire in sanatoria al NT (permesso di costruire n. 9 del 9 Aprile 2013)”.
Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione,
l'immobile va considerato legittimo tenuto conto che l'art. 38 comma II del DPR
327/2001 dispone che “ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante sentito il Comune accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione dell'indennità”.
Il Comune sostiene che il fabbricato dovrebbe essere comunque considerato abusivo in quanto il permesso di costruire in sanatoria è stato rilasciato nel 2013, successivamente al decreto di esproprio del 2010.
Il Collegio non condivide la tesi dell'opponente sia in quanto la richiesta di concessione del permesso in sanatoria è stata inoltrata dal NT nel 1986, molti anni prima dell'inizio della procedura espropriativa, sia perché l'art. 38 prescrive espressamente che in caso di pendenza di una procedura finalizzata alla sanatoria l'ente espropriante debba eseguire una valutazione prognostica sulla sanabilità dell'opera.
In casi analoghi la giurisprudenza ha precisato che “in tema di espropriazione di area su cui insista una costruzione abusiva, ed alla stregua dell'art. 38, comma 2 bis, del d.P.R. n. 327 del 2001, il diritto all'indennità non è escluso dall'originaria abusività dell'edificazione, ove l'immobile, alla data dell'esproprio, sia stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria non ancora scrutinata dalla P.A., dovendo, in tal caso, quest'ultima effettuare una valutazione prognostica circa la sua condonabilità; il cui esito, se positivo, impone di tener conto di esso nella quantificazione di
4 quella indennità, altrimenti restando la stessa rapportata non già alle caratteristiche oggettive del bene sottoposto ad esproprio, ma ad una circostanza affatto casuale ed insignificante, quale l'avere la P.A. deciso o meno sull'istanza di condono, anche se - per ipotesi - in violazione dei termini all'uopo previsti”
(Cass., Sentenza n. 18694 del 23/09/2016).
Il Comune ritiene che, in ogni caso, il muro di recinzione del fabbricato sarebbe stato edificato abusivamente in quanto non compreso nel permesso in sanatoria rilasciato dall'ente. Tuttavia, sul punto il Ctu ha chiarito che negli elaborati grafici allegati all'istanza di condono (grafico di sezione CD) è riportato il muro di confine con soprastante cancellata, circostanza che lo ha indotto, giustamente, a valutare l'incidenza di tale opera sull'indennità di esproprio.
Per tali ragioni il nel determinare l'indennità, avrebbe dovuto tenere conto Pt_1
della legittimità urbanistica del fabbricato e del muro di recinzione.
Per determinare l'esatto valore di mercato dei beni il ctu ha considerato che l'area espropriata di 60 mq era in parte situata all'interno del muro di recinzione del fabbricato (19 mq) ed in parte era posta all'esterno di esso (41 mq). In ragione di ciò,
l'ing. ha considerato l'area posta all'interno del muro di confine come area Per_1
pertinenziale assimilabile ad un cortile, attribuendole un valore pari al 10% del valore
OMI del fabbricato. Utilizzando i dati OMI relativi al secondo semestre 2010 (cfr. allegato n.5 della relazione), il Ctu ha stimato il valore medio dell'immobile in €.
1.275,00/mq. Pertanto, il valore unitario medio dell'area pertinenziale è pari ad €.
127,50/mq. Conseguentemente il valore venale dell'area è pari a:
V= 127,50 €/mq x 19,00 mq = € 2.422,50.
Relativamente alla porzione di 41mq esterna al muro di recinzione, l'ausiliario ha accertato che essa costituiva di fatto “una sorta di fascia di filtro tra l'originaria sede stradale preesistente e la proprietà privata. Detta fascia poteva comunque potenzialmente tornare ad essere parte integrante del cortile antistante l'abitazione
, anche se attraverso opere edili”. Pertanto, il consulente ha attribuito a tale CP_1
parte un valore pari ad 1/3 di quello precedente.
5 Conseguentemente il valore venale di tale seconda area è pari a:
V= 42,50 €/mq x 41,00 mq = € 1.742,50.
Dunque, il valore venale complessivo dell'area espropriata è pari a:
V=2.422,50+1.742,50= €. 4.165,00.
A questo importo va aggiunto quello relativo al muro di recinzione che si trovava sul terreno espropriato.
Il Ctu ha riferito che il muretto, di altezza 85,00cm e di spessore 33,00cm, era sormontato da un'inferriata di altezza pari a 150 cm. A seguito dell'esproprio il muro è stato abbattuto e ricostruito dal . Tale spesa è stata stimata dall'ing. in CP_1 Per_1
€. 180,00/mc x mc 7,00 = €. 1.300,00. A tale importo va aggiunto quello relativo alla fornitura ed installazione dei due cancelli per €. 2.000,00, cui andranno sottratti €
1.000,00 di sanzione pecuniaria che sarebbero stati corrisposti in sede di presentazione della Cila in sanatoria.
Pertanto, il valore del muro e dei cancelli soprastanti è complessivamente pari a:
V.muro = €. 1.300,00 + €. 2.000,00 – €. 1.000,00 = € 2.300,00.
Il ha contestato anche tale parte della relazione, sostenendo che il valore Pt_1 del muro non dovesse essere considerato dal ctu, tenuto conto dell'abusività del manufatto che non era stato neanche considerato nel rilascio del permesso di costruire in sanatoria, provvedimento relativo solo al fabbricato. Sul punto il Ctu, in risposta alle osservazioni dell'ente, ha però precisato che il muro era riportato nei grafici allegati alla domanda di concessione in sanatoria proposta dal NT il 30 settembre 1986 ed oggetto del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune nel 2013. Per tale ragione, correttamente il Ctu ha compreso il valore del muro nell'indennizzo da riconoscere al proprietario.
Infine, va valutato il deprezzamento dell'unità abitativa a seguito della perdita di parte dell'area esterna. Sul punto l'ausiliario ha considerato il fatto che l'area pertinenziale antistante l'immobile funge da “filtro rispetto alla strada ed al traffico pedonale e veicolare. Pertanto, l'eliminazione parziale di detta area (annettendola
6 alla sede stradale) va ad incidere negativamente sul valore del bene, sia per problemi di prospicienza diretta (ed introspezione) sia per maggiore inquinamento acustico ed ambientale (legato tra l'altro proprio al potenziamento della strada e conseguentemente del traffico veicolare)”.
Alla luce di questa considerazione la diminuzione di valore è stata stimata nel 10% del valore unitario dell'abitazione. Pertanto, riprendendo il valore unitario già considerato per il fabbricato (€. 1.275,00/mq) e calcolandone il 10% si determina il valore del deprezzamento unitario: €. 127,50/mq. Tale deprezzamento va però considerato con riferimento alla porzione di immobile prospiciente la strada, la cui superficie commerciale equivalente è pari a 70,00 mq.
Pertanto, il valore del deprezzamento è pari a:
V.depr = €. 127,50/mq x 70 mq = €. 8.925,00.
In conclusione, sommando gli importi sopra indicati si ottiene che il complessivo ammontare della indennità di esproprio è pari ad € 15.390,00.
Sull'indennità di esproprio, così definitivamente determinata, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dall'1 luglio 2010, data del decreto di esproprio. Non può trovare invece applicazione il tasso previsto dal comma 4° dell'art. 1284 c.c., avendo nel caso di specie gli interessi natura compensativa e non moratoria.
L'ordine di versare il predetto importo presso la Controparte_2
va dato al , quale ente espropriante. In proposito, si
[...] Parte_1 precisa che non può essere disposta la richiesta condanna dell'espropriante al pagamento diretto in favore dell'espropriato poiché, nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione delle indennità in caso di esproprio o occupazione legittima, la competenza della Corte si esaurisce nell'ordinare il deposito delle stesse presso la
(in precedenza presso la Cassa Depositi e Prestiti) a Controparte_2
garanzia dei diritti di eventuali terzi (Cass. SS.UU. 135/1999; Cass. 14422/2013; Cass.
19323/2013).
7 La soccombenza del , dovuta al fatto che l'opposizione del è stata CP_1 Pt_1
accolta e l'indennità determinata in misura inferiore a quella stimata dal Collegio peritale, giustifica la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite dei due giudizi svoltisi innanzi a questa Corte e di quello di legittimità, in favore del procuratore anticipatario e tenuto conto, ai fini del valore, della differenza tra l'importo dell'indennità determinato nel provvedimento opposto (€ 29.545,00) e quello determinato in questa sede (€ 15.390,00), ossia di € 14.155.
In virtù di tale premessa la liquidazione va eseguita nei seguenti importi:
Primo giudizio di merito
Fase di studio: € 540,00
Fase introduttiva: € 439,00
Fase istruttoria: € 1.229,00
Fase decisionale: € 910,00
Totale: € 3.118,00
Giudizio di legittimità
Fase di studio: € 1.000,00
Fase introduttiva: € 800,00
Fase decisionale: € 500,00
Totale € 2.300,00
Giudizio di rinvio
Fase di studio: € 1.134,00
Fase introduttiva: € 921,00
Fase istruttoria: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Totale € 5.809,00
Anche le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del . CP_1
8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal nei confronti di ogni altra domanda Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
determina in € 15.390,00 oltre interessi legali (al tasso previsto dall'art. 1284 comma
1° c.c.) dall'1/7/2010, la complessiva indennità di esproprio;
ordina al di versare il predetto importo presso la Parte_1 [...]
detratto quanto già eventualmente depositato a tale Controparte_2
titolo;
condanna al pagamento, in favore del , delle Controparte_1 Parte_1
spese dei due giudizi svoltisi innanzi a questa Corte e di quello di legittimità che liquida: per il primo giudizio di merito in € 3.118,00 per compensi ed € 467,70 per spese generali;
per il giudizio di legittimità in € 2.300,00 per compensi ed € 345,00 per spese generali;
per il presente giudizio di rinvio in € 5.809,00 per compensi ed €
871,35 per spese generali;
il tutto con attribuzione all'avv. Andrea Orefice;
pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
9
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore
Dr.ssa Giuseppa D'Inverno Consigliere
ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4138/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi,
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Andrea Orefice (C.F. ) in virtù di procura in atti C.F._1
Attore
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1
Jaime Asproso in virtù di procura in atti
Convenuto
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il si opponeva Parte_1
alla stima effettuata ex art. 21 DPR 327/2001 dal Collegio dei tecnici - nell'ambito della procedura espropriativa approvata con determina n. 61 del 17.1.2007, avente ad oggetto i lavori di realizzazione delle infrastrutture nel Rione Cappuccini – che aveva stimato in € 29.545,00 la misura dell'indennità dovuta al per l'espropriazione CP_1 del terreno di sua proprietà (identificato in catasto al foglio 2 p.lla 321, dell'estensione di mq 60).
si costituiva opponendosi alla domanda e formulando domanda Controparte_1
riconvenzionale al fine di ottenere un indennizzo maggiore di quello liquidato dal
Collegio peritale.
Il giudizio veniva incardinato dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli (N.R.G.
1364/2011) e si concludeva con la sentenza n. 2696 del 12/06/2014, con la quale la
Corte d'Appello dichiarava l'inammissibilità per tardività sia dell'atto di citazione del sia della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto. Parte_1
Il impugnava la suddetta pronuncia dinanzi alla Corte di Parte_1
Cassazione che, con l'ordinanza n. 14667 del 29/05/2019, riformava la decisione della
Corte d'Appello nella parte in cui aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'atto di citazione del e, pertanto, rinviava il giudizio alla medesima Parte_1
Corte, in diversa composizione. Nel giudizio di legittimità il rimaneva CP_1
contumace, prestando dunque acquiescenza al capo della sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Il ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, con atto di Parte_1 citazione notificato il 24/09/2019, riproponendo integralmente l'originario atto introduttivo del giudizio di primo grado e sostenendo l'erroneità della stima redatta dal
Collegio in quanto effettuata: “a) applicando criteri di calcolo differenti da quelli previsti dall'art. 16, comma 4 e 5 L. n. 865/1971, richiamato dall'art. 5 bis per le aree inedificabili;
b) ritenendo inutilizzabili ai fini dell'individuazione del valore venale che il terreno avrebbe in una libera contrattazione di mercato i dati contenuti in atti
2 ufficiali di trasferimento di immobili ubicati nelle immediate vicinanze dell'area oggetto dell'esproprio de quo;
c) quantificando in Euro 5.000,00 la indennità da corrispondere per la demolizione del muretto di delimitazione dell'area oggetto dell'esproprio e in Euro 15.000,00 la indennità per la diminuzione di valore delle superfici abitabili del fabbricato abusivo di proprietà del sig. ; d) non CP_1
considerando l'aumento di valore del lotto residuo a seguito della realizzazione della opera pubblica progettata dal attore”. Pt_1
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando la domanda del della Pt_1
quale ha chiesto il rigetto.
Nominato il ctu ed avvenuto il deposito della relazione, all'udienza del 3.12.2024 il Collegio si è riservato per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha stimato il valore del terreno espropriato in € 27/mq in Parte_1
considerazione della destinazione urbanistica dell'area (non edificabile), determinando l'indennità di espropriazione in complessivi € 3.847,60.
Il Collegio dei tecnici, nominati ex art. 21 DPR 327/2001, ha stimato l'indennità di esproprio in complessivi € 29.545,00, di cui € 5.000,00 per la demolizione del muretto di recinzione, € 15.000,00 per la diminuzione di valore del fabbricato di cui il terreno espropriato costituiva pertinenza ed il residuo per il valore del fondo.
Il ha proposto opposizione alla stima collegiale, ritenendola erronea perché Pt_1
non terrebbe in considerazione la natura abusiva del muro di recinzione e del fabbricato, entrambi realizzati in zona non edificabile, nonché dell'aumento di valore che la proprietà avrebbe tratto dalle opere di riqualificazione urbana eseguite dall'ente espropriante.
Al fine di determinare l'esatto valore dei fondi espropriati è stato conferito l'incarico di Ctu all'ing. il quale ha verificato che il bene espropriato ha una Persona_1
superficie di 60 mq e che la procedura espropriativa si è conclusa con l'emanazione del decreto di esproprio n. 8036, notificato al in data 20/07/2010. CP_1
3 Circa la natura legittima o abusiva del fabbricato di cui l'area espropriata costituiva la pertinenza, il Ctu ha accertato che “il signor ha altresì richiesto al Comune CP_1
di accertare la sanabilità ai soli fini indennitari con atto depositato il 23 maggio 2011 presso il protocollo Generale del (documento depositato nel Parte_1
corso del giudizio numero 1364/2011RG).
All'esito di tale procedimento di sanatoria come ampiamente specificato nel corso del giudizio numero 1364 del 2011 RG, il Comune ha altresì rilasciato il permesso di costruire in sanatoria al NT (permesso di costruire n. 9 del 9 Aprile 2013)”.
Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione,
l'immobile va considerato legittimo tenuto conto che l'art. 38 comma II del DPR
327/2001 dispone che “ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante sentito il Comune accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione dell'indennità”.
Il Comune sostiene che il fabbricato dovrebbe essere comunque considerato abusivo in quanto il permesso di costruire in sanatoria è stato rilasciato nel 2013, successivamente al decreto di esproprio del 2010.
Il Collegio non condivide la tesi dell'opponente sia in quanto la richiesta di concessione del permesso in sanatoria è stata inoltrata dal NT nel 1986, molti anni prima dell'inizio della procedura espropriativa, sia perché l'art. 38 prescrive espressamente che in caso di pendenza di una procedura finalizzata alla sanatoria l'ente espropriante debba eseguire una valutazione prognostica sulla sanabilità dell'opera.
In casi analoghi la giurisprudenza ha precisato che “in tema di espropriazione di area su cui insista una costruzione abusiva, ed alla stregua dell'art. 38, comma 2 bis, del d.P.R. n. 327 del 2001, il diritto all'indennità non è escluso dall'originaria abusività dell'edificazione, ove l'immobile, alla data dell'esproprio, sia stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria non ancora scrutinata dalla P.A., dovendo, in tal caso, quest'ultima effettuare una valutazione prognostica circa la sua condonabilità; il cui esito, se positivo, impone di tener conto di esso nella quantificazione di
4 quella indennità, altrimenti restando la stessa rapportata non già alle caratteristiche oggettive del bene sottoposto ad esproprio, ma ad una circostanza affatto casuale ed insignificante, quale l'avere la P.A. deciso o meno sull'istanza di condono, anche se - per ipotesi - in violazione dei termini all'uopo previsti”
(Cass., Sentenza n. 18694 del 23/09/2016).
Il Comune ritiene che, in ogni caso, il muro di recinzione del fabbricato sarebbe stato edificato abusivamente in quanto non compreso nel permesso in sanatoria rilasciato dall'ente. Tuttavia, sul punto il Ctu ha chiarito che negli elaborati grafici allegati all'istanza di condono (grafico di sezione CD) è riportato il muro di confine con soprastante cancellata, circostanza che lo ha indotto, giustamente, a valutare l'incidenza di tale opera sull'indennità di esproprio.
Per tali ragioni il nel determinare l'indennità, avrebbe dovuto tenere conto Pt_1
della legittimità urbanistica del fabbricato e del muro di recinzione.
Per determinare l'esatto valore di mercato dei beni il ctu ha considerato che l'area espropriata di 60 mq era in parte situata all'interno del muro di recinzione del fabbricato (19 mq) ed in parte era posta all'esterno di esso (41 mq). In ragione di ciò,
l'ing. ha considerato l'area posta all'interno del muro di confine come area Per_1
pertinenziale assimilabile ad un cortile, attribuendole un valore pari al 10% del valore
OMI del fabbricato. Utilizzando i dati OMI relativi al secondo semestre 2010 (cfr. allegato n.5 della relazione), il Ctu ha stimato il valore medio dell'immobile in €.
1.275,00/mq. Pertanto, il valore unitario medio dell'area pertinenziale è pari ad €.
127,50/mq. Conseguentemente il valore venale dell'area è pari a:
V= 127,50 €/mq x 19,00 mq = € 2.422,50.
Relativamente alla porzione di 41mq esterna al muro di recinzione, l'ausiliario ha accertato che essa costituiva di fatto “una sorta di fascia di filtro tra l'originaria sede stradale preesistente e la proprietà privata. Detta fascia poteva comunque potenzialmente tornare ad essere parte integrante del cortile antistante l'abitazione
, anche se attraverso opere edili”. Pertanto, il consulente ha attribuito a tale CP_1
parte un valore pari ad 1/3 di quello precedente.
5 Conseguentemente il valore venale di tale seconda area è pari a:
V= 42,50 €/mq x 41,00 mq = € 1.742,50.
Dunque, il valore venale complessivo dell'area espropriata è pari a:
V=2.422,50+1.742,50= €. 4.165,00.
A questo importo va aggiunto quello relativo al muro di recinzione che si trovava sul terreno espropriato.
Il Ctu ha riferito che il muretto, di altezza 85,00cm e di spessore 33,00cm, era sormontato da un'inferriata di altezza pari a 150 cm. A seguito dell'esproprio il muro è stato abbattuto e ricostruito dal . Tale spesa è stata stimata dall'ing. in CP_1 Per_1
€. 180,00/mc x mc 7,00 = €. 1.300,00. A tale importo va aggiunto quello relativo alla fornitura ed installazione dei due cancelli per €. 2.000,00, cui andranno sottratti €
1.000,00 di sanzione pecuniaria che sarebbero stati corrisposti in sede di presentazione della Cila in sanatoria.
Pertanto, il valore del muro e dei cancelli soprastanti è complessivamente pari a:
V.muro = €. 1.300,00 + €. 2.000,00 – €. 1.000,00 = € 2.300,00.
Il ha contestato anche tale parte della relazione, sostenendo che il valore Pt_1 del muro non dovesse essere considerato dal ctu, tenuto conto dell'abusività del manufatto che non era stato neanche considerato nel rilascio del permesso di costruire in sanatoria, provvedimento relativo solo al fabbricato. Sul punto il Ctu, in risposta alle osservazioni dell'ente, ha però precisato che il muro era riportato nei grafici allegati alla domanda di concessione in sanatoria proposta dal NT il 30 settembre 1986 ed oggetto del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune nel 2013. Per tale ragione, correttamente il Ctu ha compreso il valore del muro nell'indennizzo da riconoscere al proprietario.
Infine, va valutato il deprezzamento dell'unità abitativa a seguito della perdita di parte dell'area esterna. Sul punto l'ausiliario ha considerato il fatto che l'area pertinenziale antistante l'immobile funge da “filtro rispetto alla strada ed al traffico pedonale e veicolare. Pertanto, l'eliminazione parziale di detta area (annettendola
6 alla sede stradale) va ad incidere negativamente sul valore del bene, sia per problemi di prospicienza diretta (ed introspezione) sia per maggiore inquinamento acustico ed ambientale (legato tra l'altro proprio al potenziamento della strada e conseguentemente del traffico veicolare)”.
Alla luce di questa considerazione la diminuzione di valore è stata stimata nel 10% del valore unitario dell'abitazione. Pertanto, riprendendo il valore unitario già considerato per il fabbricato (€. 1.275,00/mq) e calcolandone il 10% si determina il valore del deprezzamento unitario: €. 127,50/mq. Tale deprezzamento va però considerato con riferimento alla porzione di immobile prospiciente la strada, la cui superficie commerciale equivalente è pari a 70,00 mq.
Pertanto, il valore del deprezzamento è pari a:
V.depr = €. 127,50/mq x 70 mq = €. 8.925,00.
In conclusione, sommando gli importi sopra indicati si ottiene che il complessivo ammontare della indennità di esproprio è pari ad € 15.390,00.
Sull'indennità di esproprio, così definitivamente determinata, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dall'1 luglio 2010, data del decreto di esproprio. Non può trovare invece applicazione il tasso previsto dal comma 4° dell'art. 1284 c.c., avendo nel caso di specie gli interessi natura compensativa e non moratoria.
L'ordine di versare il predetto importo presso la Controparte_2
va dato al , quale ente espropriante. In proposito, si
[...] Parte_1 precisa che non può essere disposta la richiesta condanna dell'espropriante al pagamento diretto in favore dell'espropriato poiché, nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione delle indennità in caso di esproprio o occupazione legittima, la competenza della Corte si esaurisce nell'ordinare il deposito delle stesse presso la
(in precedenza presso la Cassa Depositi e Prestiti) a Controparte_2
garanzia dei diritti di eventuali terzi (Cass. SS.UU. 135/1999; Cass. 14422/2013; Cass.
19323/2013).
7 La soccombenza del , dovuta al fatto che l'opposizione del è stata CP_1 Pt_1
accolta e l'indennità determinata in misura inferiore a quella stimata dal Collegio peritale, giustifica la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite dei due giudizi svoltisi innanzi a questa Corte e di quello di legittimità, in favore del procuratore anticipatario e tenuto conto, ai fini del valore, della differenza tra l'importo dell'indennità determinato nel provvedimento opposto (€ 29.545,00) e quello determinato in questa sede (€ 15.390,00), ossia di € 14.155.
In virtù di tale premessa la liquidazione va eseguita nei seguenti importi:
Primo giudizio di merito
Fase di studio: € 540,00
Fase introduttiva: € 439,00
Fase istruttoria: € 1.229,00
Fase decisionale: € 910,00
Totale: € 3.118,00
Giudizio di legittimità
Fase di studio: € 1.000,00
Fase introduttiva: € 800,00
Fase decisionale: € 500,00
Totale € 2.300,00
Giudizio di rinvio
Fase di studio: € 1.134,00
Fase introduttiva: € 921,00
Fase istruttoria: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Totale € 5.809,00
Anche le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del . CP_1
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal nei confronti di ogni altra domanda Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
determina in € 15.390,00 oltre interessi legali (al tasso previsto dall'art. 1284 comma
1° c.c.) dall'1/7/2010, la complessiva indennità di esproprio;
ordina al di versare il predetto importo presso la Parte_1 [...]
detratto quanto già eventualmente depositato a tale Controparte_2
titolo;
condanna al pagamento, in favore del , delle Controparte_1 Parte_1
spese dei due giudizi svoltisi innanzi a questa Corte e di quello di legittimità che liquida: per il primo giudizio di merito in € 3.118,00 per compensi ed € 467,70 per spese generali;
per il giudizio di legittimità in € 2.300,00 per compensi ed € 345,00 per spese generali;
per il presente giudizio di rinvio in € 5.809,00 per compensi ed €
871,35 per spese generali;
il tutto con attribuzione all'avv. Andrea Orefice;
pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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