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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/10/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 71 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, cui è stata riunita la causa n.159/2025 vertente
TRA
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/01/1991 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Corinna Della Monica ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Nocera, 136, come da procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario
Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: bonus carta elettronica ed RPD
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente giudizio n.71/25: Voglia il Giudice del Lavoro: “1) previa disapplicazione del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota n. CP_3
15219 del 15 ottobre 2015 nonché del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. , ai sensi dell'art. 1, comma 121, Parte_1
della Legge n. 17/2015, in forza dei contratti a tempo determinato dettagliati al capo 1 nella parte narrativa del presente atto e per tutti i motivi in fatto e diritto analiticamente suesposti, ad accedere (usufruire) alla Carta Elettronica del docente, nella misura di Euro
500,00 (Euro cinquecento) annui per i seguenti anni scolastici, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025;
2) per l'effetto, ordinare e condannare il , in persona Controparte_1
del l.r.p.t., ad erogare (assegnare) in favore della sig. , direttamente o Parte_1
anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali il ricorrente è legato (o è stato legato) da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura di Euro 500,00 (Euro cinquecento) annui per i seguenti anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di € 2.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
3) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di spese e compensi di causa, in attribuzione al sottoscritto difensore antistatario in applicazione del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. n. 37/2018 con maggiorazione del 30% per predisposizione di collegamenti ipertestuali per PCT.
4) munire la sentenza di clausola come per legge”.
Ricorrente giudizio n. 159/25: Voglia il Giudice del Lavoro:
“1) accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente Sig. alla Parte_1
corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (compenso accessorio in busta paga) - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001 e successivamente incrementato - per i periodi di supplenza scolastica anche breve e saltuaria, dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati in fatto;
2) per l'effetto, ordinare e condannare i resistenti al pagamento delle differenze retributive che scaturiranno dal riconoscimento del diritto, della parte ricorrente, a percepire la
Retribuzione Professionale Docenti, con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria - dettagliatamente indicate in ricorso e richiamate in fatto - oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
3) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in attribuzione al sottoscritto difensore antistatario in applicazione del D.M.
55/2014, così come integrato dal D.M. n. 37/2018 con maggiorazione per predisposizione al PCT.
4) munire la sentenza di clausola come per legge.”
Convenuto giudizio n.71/2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate;
- in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse conclusioni disporsi la compensazione per intero o nella misura del 50% delle spese di lite tenuto conto della serialità della questione, dell'esistenza di orientamenti non univoci tali da rendere necessario l'intervento della CGUE.”
Convenuto giudizio n.159/2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- per le ragioni sopra esposte voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate;
- con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- in subordine, ove fosse accolto il ricorso ex adverso proposto, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
1. Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025, conveniva Parte_1 in giudizio il per sentire dichiarare e riconoscere (i) il Controparte_1 proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti (RPD) per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, avendo svolto periodi di supplenze brevi o saltuarie, come documentalmente risultanti in atti in dette annualità (causa RG.
n. 159/2025); (ii) del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, cd. Bonus Carta, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (Rg. n.
71/2025).
2. Si costituiva nelle due cause il e del merito chiedendone Controparte_1 la riunione e rilevando come, alla luce della ratio della normativa vigente, la
RPD e il Bonus Carta docenti non spettassero in favore di chi svolge supplenze brevi o saltuarie, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato e con incarichi annuali.
3. Disposta la riunione, all'udienza del 7 ottobre 2025 la causa veniva discussa sulla base di note scritte e quindi decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. La retribuzione professionale docenti (RPD) è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario effettuare ore aggiuntive, realizzare progetti o svolgere particolari funzioni), istituito dal CCNL “secondo biennio economico 2000/2001”. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3 stabilisce poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999”.
5. Parte ricorrente invoca a sostegno dell'illegittimità della esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi o temporanee dalla corresponsione della RPD la violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo
28.6.1999 (1999/70/CE).
6. L'assunto è fondato.
In ambito europeo trova infatti cittadinanza il principio in forza del quale è vietata la disparità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e no.
Tale principio trova fondamento nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione
Europea (principio di non discriminazione), così come interpretata dalla Corte di
Giustizia. Il suo rispetto, invocato da parte ricorrente, impone dunque la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa svolta in ragione di contratti a termine. La predetta clausola 4 stabilisce infatti che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ;
(…) “I criteri del periodo di anzianità̀ di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità̀ siano giustificati da motivazioni oggettive”. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha così chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché́ la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità̀ di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (si veda: Corte di
Giustizia 13 settembre 2007 C-307/5 punto 29; Corte di Giustizia 22 Per_1 dicembre 2010 C-444/09 e C- 456/09 Torres punto 43). Una disparità Per_2 di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro, scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità̀ di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”.
7. Rispetto alla norma che ha istituito la retribuzione in parola, gli interventi successivi hanno solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007). Da tale complesso normativo emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e educativo. Il trattamento retributivo in esame rientra quindi, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva (v. in tal senso anche C. App. Milano, 20.4.2012). Del resto, tale interpretazione della Corte di Giustizia costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 21 della
Carta dei Diritti Fondamentali UE.
8. In applicazione di siffatti principi, la Corte di Cassazione n. 20015/2018 ha ritenuta ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per
“supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, proprio in ragione del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato. Secondo la S.C. infatti l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
9. Parte resistente, si è limitata a dedurre che l'emolumento spetterebbe solo al personale con contratto a tempo indeterminato, ai supplenti annuali e a quelli con contratto fino al termine delle attività didattiche, in quanto solo tali docenti parteciperebbero a tutte quelle attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
In realtà, il compenso in parola non assume la natura di corrispettivo per prestazioni aggiuntive svolte, ma costituisce un emolumento volto a valorizzare il ruolo del docente onde offrire un migliore servizio scolastico. Come tale, pertanto, esso deve valere anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale per i quale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti. Funzioni – si ripete - in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato appunto istituito.
Del resto – ha evidenziato la stessa S.C. nel citato arresto - una diversa interpretazione “finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più̀ che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità̀ di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
10.La domanda sul punto deve essere quindi accolta.
Non essendovi contestazione sul presupposto relativo all'entità dell'impegno svolto dalla ricorrente con contratti a tempo determinato per supplenze brevi o Cont saltuarie svolte negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, il deve essere condannato a corrispondere le relative differenze retributive risultanti dall'applicazione del compenso nella misura normativamente predeterminata, oltre interessi dal dovuto al saldo.
***
11.Per la definizione della questione relativa al cd. Bonus Carta Docenti giova richiamare la normativa di riferimento.
12.In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa, «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. n. 28 settembre 2016; quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 –che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 13.In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte CP_3 in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il C.d.S.,
“un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale,
e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe infatti un contrasto «con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera malgrado ciò a avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile, infatti, sostenere che il cd. Bonus Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la
Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. Peraltro, «l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.p.c.m. del 28 novembre
2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della
Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi osservato come il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit. Gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento pertanto «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo» 14.In ambito sovranazionale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, è stata investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna in parte qua e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, come
è noto, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. A tal proposito ha rilevato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la Carta docente sembra far parte delle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale
è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
Ebbene la Corte ha altresì negato la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando invero che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Tali “elementi precisi e concreti” dunque «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti
a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», al contrario va escluso che rilevi la mera natura temporanea del contratto di lavoro a tempo determinato perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 91/2022 del
22.11.2022. Numerose sono inoltre le pronunce di merito che si stanno formando sulla questione astratta di principio relativa all'illegittimità della disparità di trattamento postulala in via teorica, per quanto sottesa, dalla normativa interna tra personale assunto a tempo indeterminato e personale precario.
In tale contesto, giova nondimeno ricordare che tale linea interpretativa, che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo, appare conforme anche ai principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea e, a seguire dalla nostra giurisprudenza, anche di legittimità, in relazione ad altra nota questione concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la Corte di
Cassazione, con la nota sentenza n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, nello specifico, è necessario accertarsi che non vi siano ragioni che giustifichino concretamente la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, quali in ipotesi, lo svolgimento di compiti e mansioni dissimili da quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato (in ambito europeo, si possono rammentare, tra le altre,
Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C- Per_3
456/09, ). Persona_4
15.Giova peraltro rilevare che recentemente il Legislatore, preso atto delle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e della necessità di adottare misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'U.E. (ex art. 37 l. n.
24/12/2012 n. 234, c.d. Legge-quadro comunitaria) al fine di evitare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 260 par. 2 TFUE – ha adottato il d.l.
13 giugno 2023 n. 69, recante, appunto, “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Ebbene il cd. “Decreto Salva-Infrazioni”, all'articolo 15, comma 1, così dispone:
“All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole "del docente di ruolo" sono aggiunte le parole "e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e, al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo nominale" è aggiunta la parola "massimo".
Il Decreto in esame in sostanza estende la Carta del Docente a diverse migliaia di docenti precari con contratto annuale fino al 31 agosto.
Come è noto, la supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il
1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. Questo tipo di supplenze, secondo il D.M. 131/2007, vengono utilizzate per copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Al contrario la supplenza "fino al termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno che viene utilizzato per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. La differenza rimanda quindi al diverso concetto di organico di diritto e organico di fatto. Tuttavia, nonostante la modifica apportata, la platea degli esclusi dal beneficio resta ancora amplia, contando in primis docenti con contratto al 30 giugno e docenti che insegnano per oltre 180 giorni in un anno scolastico, secondo una differenziazione che né la Corte di Giustizia europea né la
Cassazione e il Consiglio di Stato hanno mai operato. Ed in effetti appare irragionevole negare il bonus ai docenti che hanno avuto contratti fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, laddove lo strumento è funzionale proprio ad assicurare la qualità dell'insegnamento.
Orbene recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 agosto
2023, n. 103, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023, lasciando confermati i contenuti del decreto-legge per quanto riguarda gli interventi relativi al settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
16.Nel quadro così delineato deve senz'altro richiamarsi la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 29961 del 27 ottobre 2023, che dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto, ha affrontato la complessa questione dei presupposti di “piena” concessione del beneficio della c.d. «Carta Elettronica del docente».
La Corte, in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge 103 del 10 agosto
2023 (cd. Decreto salva infrazioni) che aveva esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), escludendo i docenti con contratto al 30 giugno, ha ben chiarito che l'istituto della Carta docente e il correlativo diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari - precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30 giugno) - non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente.
La Corte ha poi puntualizzato che il Bonus Carta, quanto alla propria natura giuridica, va qualificato come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionato dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Analizzando i quesiti posti dal Tribunale di Taranto, la Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Ciò posto, non può tuttavia non rilevarsi che la ricorrente nell'anno scolastico
2021/2022 non ha prestato servizio con contratto annuale, bensì si è vista attribuire solo supplenze temporanee e successive.
Relativamente a tale tipologia di supplenze giova richiamare i punti da 7.4 fino a 7.7. della sentenza n. 29961/23 della Corte di Cassazione sopra citata nella quale testualmente la Corte così si esprime:
”
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno con la Carta
Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate. Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999. 7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che
«alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'” annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica e educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
Ebbene le considerazioni della Suprema Corte appaiono ampiamente condivisibili tenuto conto della ratio della carta docenti, finalizzata a supportare l'attività di formazione già riconosciuta ai docenti dal sistema scolastico con una formazione scelta autonomamente dal singolo docente;
attività quest'ultima che tuttavia deve riversarsi positivamente su tutto il sistema scolastico e sull'utenza, richiedendo pertanto la stabilità del rapporto lavorativo o perlomeno una persistenza significativa quantomeno di durata annuale, come poi in effetti riconosciuto dallo stesso Legislatore, nei decreti introdotti nel corso di questo anno, che hanno attribuito il beneficio della carta docenti anche ai supplenti annuali con temine per le supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto dell'anno scolastico.
A tale pronuncia ha tuttavia fatto seguito un nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. rimesso dal Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, alla Corte di cassazione. Il Tribunale di Novara, dopo aver evidenziato il fatto che nella sentenza n. 29961/2023 non era stata affrontata la situazione dei docenti con contratti a tempo determinato per le supplenze temporanee previste dal comma 3 di detta legge (supplenze cd brevi e saltuarie), ha rimesso alla Corte le seguenti questioni di diritto così formulate:
“a) se il beneficio di cui all'art. 1, commi 121 e 122 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), spetti ai titolari di contratti di supplenze temporanee di cui all'art. 4, terzo comma, l. n.
124/1999; e, in caso di risposta affermativa a tale questione:
b) se esso spetti a prescindere dalla durata del contratto e dell'orario di lavoro, ovvero se vi sia una soglia minima, di giorni di servizio, di orario, o derivante dalla combinazione di tali due elementi, al di sotto della quale esso non debba essere riconosciuto;
c) se debba, o meno, escludersi la spettanza del beneficio, ove sussista soluzione di continuità tra diversi contratti di supplenza breve, nel medesimo anno scolastico;
d) se rilevi, ai fini del riconoscimento, o meno, dello stesso, la circostanza per cui i diversi servizi, nel medesimo anno scolastico, siano stati prestati per
l'insegnamento di materie differenti e/o in scuole differenti;
e) se esso debba essere in ogni caso riconosciuto nella misura intera (500 euro annui), ovvero debba essere applicata una formula aritmetica, per riproporzionare l'importo spettante ai giorni e/o all'orario di insegnamento effettivamente svolti, in rapporto a un contratto per la durata dell'intero anno scolastico e/o a tempo pieno”.
La Corte di cassazione, pur dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale, ha ribadito quanto già sostenuto dalla Cass. n. 29961 del 2023, ossia la scelta legislativa, di dare sostegno pieno, con la Carta Docente, alla sola didattica
"annua". La Cassazione, tuttavia, richiamando la precedente Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 - concernente le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva
1999/70/CE - non ha escluso che il requisito della partecipazione alla didattica annua possa essere valutato ex post nei casi di abuso dell'utilizzo del contratto a termine, l'abuso che “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, CP_1 quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto
e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Orbene nel caso di specie deve rilevarsi che la ricorrente nell'anno scolastico
2021/2022, ha prestato servizio dal 13/12/2019 al 17/06/2020 per l'assegnazione di più supplenze con soluzione di continuità solo per il periodo natalizio (dal
24.12.2023 al 9.01.2024) con orario settimanale completo presso lo stesso istituto su posto di sostegno psicofisico. Per tale annualità, visto il prolungato servizio reso per la quasi totalità dell'anno scolastico il beneficio in esame può esserle riconosciuto.
Stesso discorso deve farsi per l'anno scolastico 2023/2024 in cui la ricorrente ha prestato servizio sulla base di più contratti reiterati con soluzione di continuità per i soli giorni di riposo non lavorativi dal 27/09/2023 al 14/06/2024 presso lo stesso istituto su posto di sostegno psicofisico con orario di settimanale completo. Anche per tale annualità si è pertanto configurato l'abuso sopra richiamato con conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio in esame.
17.Ciò posto, nel caso di specie, va rilevato che la ricorrente ha svolto anche nelle altre annualità un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo;
nessun elemento risulta pertanto idoneo a giustificare il diverso trattamento del docente a tempo determinato e ciò, a maggior ragione, in considerazione del rilievo che assume la formazione e l'aggiornamento del docente che deve avere uguale valore sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. Ragionare diversamente, infatti, significherebbe ritenere che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente;
il tutto in evidente contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ciò comporterebbe, in ultima analisi, anche l'irrimediabile lesione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, poiché si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che si risolverebbe chiaramente in un'inammissibile disparità di trattamento.
18.Accertato quindi il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso, il deve essere Controparte_1 condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
19.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014
n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Il valore della causa, la sua natura integralmente seriale, legata al noto e diffusissimo contenzioso del bonus carta in favore dei docenti precari, ancor più consolidatosi dopo la recente pronuncia della Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023 ex art. 363 bis cpc. su rinvio pregiudiziale, nonché il mancato svolgimento della fase istruttoria, giustificano la ridotta liquidazione dei compensi, anche in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento (cfr. giurisprudenza consolidata, ex multis, Cass. ord. 11601/2018 secondo cui "in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione" e la più recente
Cass. n. 8146 del 23 aprile 2020, secondo cui “non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (L. n. 794 del 1942, art. 24; cfr. anche
Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente D.M. n. 140 del
2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal
D.M. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale.” Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4 co 1 bis D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la Cassazione, con sentenza n. 37692 del 23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti e, per l'effetto,
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive a tal titolo risultanti in relazione alle supplenze brevi svolte nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, nella misura normativamente predeterminata, oltre interessi legali e rivalutazione;
-accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e per l'effetto,
-condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_1 consentirne il godimento;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida per CP_1 compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in complessivi euro 1.100, da distrarsi a favore dell'Avvocato Corinna Della Monica, dichiaratasi antistataria.
Grosseto, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso