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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2070/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ETTORE FAIS,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito Parte_1 dell'accertamento peritale svolto dal CTU dott. nell'ambito del procedimento per Persona_1
accertamento tecnico preventivo dal medesimo proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc e conclusosi con l'accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1 Legge n. 222/1984.
Il ricorrente ha, quindi, introdotto il giudizio di merito nel quale ha richiesto dichiararsi l'accertamento dei presupposti per l'accesso alle prestazioni invocate a decorrere dalla data della domanda in via amministrativa e, segnatamente, dal 27/06/2023.
Costituitosi in giudizio, l' ha concluso per il rigetto dell'opposizione alla luce delle CP_1
argomentazioni svolte in comparsa.
La causa, acquisite in via istruttoria le osservazioni peritali, è stata decisa all'odierna udienza, concessi i termini per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter cpc.
In sede di chiarimenti resi in udienza del 10/04/2025, il CTU dott. ha precisato che: Persona_1
“sulla colonna cervicale rileva che la perdita della lordosi è costituzionale perché ha muscolatura congenitamente corta e quindi anche livello lombare ha anomalie di assetto di carico;
l'azione di
pagina 1 di 2 trazione comprime i dischi uno dietro l'altro: la risonanza mostra infatti protusioni di scarico vale
l'assottigliamento del disco che è stato infatti parte operato nella parte destra, dove hanno sostituito la parte assottigliata con uno spessore, tant'è che il ricorrente non è arrivato ad accusare l'ernia del disco;
tanto è vero che non vi è produzione di certificazione medica (elettrobiografia) attestante patologia neurologica in quanto non è stata necessaria, non serviva;
confermo quindi le conclusioni di cui alla relazione in atti”.
Ed ancora, il CTU, nel richiamare i certificati del medico del lavoro che nel 2023 ha assegnato 30 giorni per l'operazione del menisco ed ulteriori 30 giorni per l'intervento della schiena, ha chiarito di non condividere il giudizio di inidoneità al lavoro del ricorrente in quanto “in base alle mie valutazioni ritengo che invece sia idoneo alla mansione e che possa fare tutto quello che faceva, vale a dire autista del camion della betoniera che prevede tratti di percorrenza brevi;
inoltre ha fasi di riposo durante lo scarico”.
Nel confermare il proprio elaborato peritale in sede di procedura ex art. 445 bis cpc (R.G. 125/2024), dott. ha ribadito che nei confronti di non vi è pericolo di Persona_1 Parte_1 esposizione a usura e danno in caso di continuazione dell'attività lavorativa.
Esaurita l'istruttoria, ritiene il Tribunale che i chiarimenti resi dal CTU siano condivisibili in quanto coerenti con la documentazione medica in atti e, perciò, privi di vizi sotto il profilo logico – argomentativo;
pertanto, gli stessi possono porsi a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 152 disp. Att. cpc le spese del presente giudizio sono irripetibili avendo la ricorrente autocertificato nel ricorso di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara non ripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 22/05/2025.
Il giudice
Paola Irene Calastri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2070/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ETTORE FAIS,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito Parte_1 dell'accertamento peritale svolto dal CTU dott. nell'ambito del procedimento per Persona_1
accertamento tecnico preventivo dal medesimo proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc e conclusosi con l'accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1 Legge n. 222/1984.
Il ricorrente ha, quindi, introdotto il giudizio di merito nel quale ha richiesto dichiararsi l'accertamento dei presupposti per l'accesso alle prestazioni invocate a decorrere dalla data della domanda in via amministrativa e, segnatamente, dal 27/06/2023.
Costituitosi in giudizio, l' ha concluso per il rigetto dell'opposizione alla luce delle CP_1
argomentazioni svolte in comparsa.
La causa, acquisite in via istruttoria le osservazioni peritali, è stata decisa all'odierna udienza, concessi i termini per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter cpc.
In sede di chiarimenti resi in udienza del 10/04/2025, il CTU dott. ha precisato che: Persona_1
“sulla colonna cervicale rileva che la perdita della lordosi è costituzionale perché ha muscolatura congenitamente corta e quindi anche livello lombare ha anomalie di assetto di carico;
l'azione di
pagina 1 di 2 trazione comprime i dischi uno dietro l'altro: la risonanza mostra infatti protusioni di scarico vale
l'assottigliamento del disco che è stato infatti parte operato nella parte destra, dove hanno sostituito la parte assottigliata con uno spessore, tant'è che il ricorrente non è arrivato ad accusare l'ernia del disco;
tanto è vero che non vi è produzione di certificazione medica (elettrobiografia) attestante patologia neurologica in quanto non è stata necessaria, non serviva;
confermo quindi le conclusioni di cui alla relazione in atti”.
Ed ancora, il CTU, nel richiamare i certificati del medico del lavoro che nel 2023 ha assegnato 30 giorni per l'operazione del menisco ed ulteriori 30 giorni per l'intervento della schiena, ha chiarito di non condividere il giudizio di inidoneità al lavoro del ricorrente in quanto “in base alle mie valutazioni ritengo che invece sia idoneo alla mansione e che possa fare tutto quello che faceva, vale a dire autista del camion della betoniera che prevede tratti di percorrenza brevi;
inoltre ha fasi di riposo durante lo scarico”.
Nel confermare il proprio elaborato peritale in sede di procedura ex art. 445 bis cpc (R.G. 125/2024), dott. ha ribadito che nei confronti di non vi è pericolo di Persona_1 Parte_1 esposizione a usura e danno in caso di continuazione dell'attività lavorativa.
Esaurita l'istruttoria, ritiene il Tribunale che i chiarimenti resi dal CTU siano condivisibili in quanto coerenti con la documentazione medica in atti e, perciò, privi di vizi sotto il profilo logico – argomentativo;
pertanto, gli stessi possono porsi a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 152 disp. Att. cpc le spese del presente giudizio sono irripetibili avendo la ricorrente autocertificato nel ricorso di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara non ripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 22/05/2025.
Il giudice
Paola Irene Calastri
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