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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE V
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Dott.ssa Alessia TROVATO, all'udienza del 17.03.2025 all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1307/2024 R.G.
PROMOSSA DA
nata a [...], il [...], residente in Misterbianco, E. Fermi 1/A, Codice Parte_1 fiscale elettivamente domiciliata in Catania, via Asiago 53, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato Giuseppe Di Gregorio, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti;
CONTRO
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania, via CP_1
Vitalino Brancati 23/33;
Con atto di citazione notificato il 06.02.2024 citava la società (p. iva Parte_1 CP_1
), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania, via P.IVA_1
Vitalino Brancati 23/33, a comparire davanti al Tribunale di Catania deducendo e documentando che l'autovettura Citroen C3 pure , targata GK 949 LS, acquistata dall'attrice il Controparte_2
16/06/2022 presso in Catania, consegnatale il 19/10/2022, aveva presentato sin dalla data di CP_1 consegna vizi e difetti di conformità, tempestivamente denunciati, tali da renderla inidonea all'uso; deduceva altresì che il servizio di assistenza e garanzia, anche questo oggetto del contratto di vendita, si era rivelato inadeguato non avendo né individuato, né eliminato i denunciati vizi. Chiedeva , pertanto, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto sentire dichiarare la risoluzione del CP_1 predetto contratto di vendita e sentire condannare il venditore al rimborso delle spese sopportate dall'attrice ed al risarcimento dei danni da quest'ultima subiti.
Seppur regolarmente citata, la non si è costituita, restando contumace. CP_1
Con la memoria ex art 171 ter c.p.c. n. 2 depositata il 17/05/2024 l'attrice deduceva che successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, segnatamente il 07/02/2024, aveva trasmesso alla società convenuta ed alla " , officina autorizzata Citroen ove la vettura si trovava ricoverata dal Parte_2
29.01.2024, comunicazione a mezzo pec con la quale dava notizia a quest'ultima della pendenza del presente procedimento avente ad oggetto la risoluzione del contratto di vendita ed, al contempo, le comunicava che entro il successivo 09/02/2024 la dott.ssa avrebbe provveduto autonomamente a ritirare l'auto Parte_1 per trasferirla presso la sua rimessa. Ed infatti, il 08/02/2024 l'odierna attrice, con l'ausilio di carro attrezzi ritirava la vettura, ormai priva di copertura assicurativa per la responsabilità civile e per il furto, e la trasferiva presso il garage di un suo familiare in Misterbianco, ove a tutt'oggi il bene si trova. All'udienza del 10/06/2024 davanti al Giudice Istruttore compariva l'attrice personalmente, nessuno era presente per la parte convenuta, di talché veniva chiesto al Giudice dichiararsi la contumacia di CP_1
non costituitasi sebbene ritualmente citata, ed insisteva nelle richieste istruttorie formulate;
in
[...] subordine chiedeva rinvio per la discussione e decisione con termine per note conclusive.
Il G.I. con ordinanza resa l' 8 luglio 2024 , ritenuta la causa di natura documentale e pronta per la decisione, rinviava ex art 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 17.03.2025 per la decisione assegnando i termini di cui all'art 189 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, che sebbene citata non si è costituita.
Nel merito la domanda attorea è fondata e pertanto merita di essere accolta.
Ed invero parte attrice ha dato prova documentale del Difetto di conformità di non lieve entità della vettura venduta alla dott.ssa che sin dalla data di consegna del bene - 19/10/2022 – era affetta da vizi Parte_1 tali da renderla inidonea all'uso ("la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del
[... suo scopo"); che i vizi sono stati tempestivamente denunciati, ad ogni rilevazione di allert dalla dott.ssa che ha avvertito la rete di assistenza Citroen ed il venditore conducendo la vettura in officina Pt_1 autorizzata Citroen;
della incapacità/impossibilità della rete di assistenza autorizzata di ripristino della conformità.
Ed invero il servizio di assistenza e garanzia, anche questo oggetto del contratto di vendita, si è palesato inadeguato non avendo né individuato, né eliminato i denunciati vizi come provato dai ripetuti ingressi in officina , dai relativi prolungati ricoveri presso la stessa ed i pochissimi Km che la vettura ha potuto percorrere, nemmeno 3.000, in 15 mesi (quasi tutti ad uso e consumo del personale delle officine autorizzate
Citroen). Ed infatti, la vettura messa su strada il 19/10/2022, è stata ricoverata in officina I. il 20/10/2022, II. il 11/11/2022, III. dal 18/11/2022 al 28/11/2022, IV. dal 29/11/2022 al 07/12/2022, V. dal 31/01/2023 al
05/09/2023 ,VI. il 13.09.2023 VII. dal 20/11/2023 al 17/01/2024 ,VIII. dal 26/01/2024 al 08/02/2024
(06/02/2024 notifica dell'atto di citazione).
Parte attrice ha altresì documentato di avere sostenuto esporsi tutti imputabili alla convenuta contumace, per complessivi € 13.345,08 a diverso titolo ed inutilmente, atteso che non ha mai potuto godere del bene per essere questo non idoneo all'uso. A ciò va aggiunto che l'attrice, in ragione del predetto finanziamento finalizzato acceso con CA SA , ha sostenuto il pagamento delle rate di finanziamento da 252,71 mensili e poi versare la rata finale da € 11.253,75.
In ordine alla Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo va citata la recente
Sentenza della Corte di Cassazione , sez, II Civile, 30/06/2020, n. 13148 ha ribadito che nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d,lgs. n. 206 del 2005
e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" operata da un soggetto qualificabile in termini di
"venditore" alla stregua di tale disciplina speciale, trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto.
Nel caso a mano , deve qualificarsi "consumatrice" l'odierna attrice e "bene di consumo" la vettura Citroen
C3 pure TE 110 S&S Shine Pack , targata GK 949 LS , acquistata il 16/06/2022 presso il "venditore" CP_1 in Catania, consegnatale il 19/10/2022. Ne consegue che trovano applicazione innanzitutto le norme
[...] in merito alla vendita di beni di consumo e la disciplina del relativo codice (Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206).
Orbene, l'art. 133 codice del consumo prevede che "Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento". Il consumatore deve quindi rivolgersi al venditore, che è l'unico soggetto con il quale intercorre un rapporto contrattuale.
Il successivo art. 135 del medesimo codice, che disciplina l'onere della prova , prevede che "Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità".
Nel caso in esame parte attrice ha documentato che l'autovettura oggetto di causa è stta consegnata alla signora il 19/10/2022da , e che alle ore 20.00 dello stesso giorno, dopo aver Parte_1 CP_1 percorso appena 17 km, il sistema informatico della vettura denunciava diverse anomalie: anomalia sistema ESP/ASR: far riparare il veicolo Anomalia sistema di frenata ABS: far riparare il veicolo Anomalia freno a mano: far riparare il veicolo Anomalia sorveglianza pneumatici sgonfi Temperatura frizione elevata: limitare l'uso del pedale della frizione che sono state prontamente denunciate al venditore.
Di controparte parte convenuta ha disertato l'invito alla negoziazione e poi ha ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio per contestare le deduzioni e le domande attore rimanendo contumace.
La manifesta inidoneità della vettura e l'impossibilità, altrettanto manifesta, di ripristino della sua conformità, legittimano pertanto la richiesta di risoluzione del contratto di vendita e la restituzione del prezzo pagato
(Cass. Civile, sez II, 20/01/2020 n. 1082; Cass. Civile, sez III, 30/05/2019, n. 14775; Tribunale di Ravenna
21/09/2021 r.g. 403/2020).
Ed infatti, secondo il disposto dell'art. 130 del codice del consumo, se al momento della consegna di un bene si riscontra un difetto di conformità, rispetto all'originale, il consumatore ha diritto a richiedere la sua riparazione o sostituzione (c.d. rimedi primari) ovvero, nel caso in cui queste soluzioni gli arrechino eccessivo disagio o si rivelino impossibili o troppo onerose per il venditore, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari). In caso di riparazione o sostituzione del bene, il venditore ha l'obbligo di adoperarsi, affinché esse siano eseguite entro un termine congruo e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per cui è stato acquistato.
Nel caso in disamina è accaduto che la riparazione più volte domandata dall'attrice non ha prodotto alcun risultato utile, atteso che a tutt'oggi il difetto di conformità persiste e non è stata individuata la causa;
che il venditore non ha mai proposto la sostituzione del bene pur avendo consapevolezza del difetto di conformità più volte denunciato.
In ogni ipotesi, nemmeno il rimedio di riduzione del prezzo è adeguato al caso de quo atteso che il difetto di conformità della vettura riguarda tra l'altro il sistema frenante abs e quel rimedio, pertanto, cede al cospetto delle ragioni di sicurezza di guida e di garanzia di incolumità dei soggetti che viaggiano su quella vettura.
Va quindi in accoglimento della domanda attorea accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto va dichiarata la risoluzione del predetto contratto di vendita e CP_1 conseguentemente condannato il venditore alla restituzione di tutte le somme corrisposte in ragione dell'acquisto e del possesso dell'autovettura.
Non viene accolta invece, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto non sufficientemente provati.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario come liquidate in dispositivo di sentenza.
PQM
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n.1307/2024 nella contumacia di in persona del legale rappresentante pro tempore così statuisce: CP_1
accerta e dichiara la sussistenza tra in persona del suo legale rappresentante pro tempore e CP_1
di un contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura Citroen C3 pure Parte_1 [...]
, targata GK 949 LS , acquistata dall'attrice il 16/06/2022 presso in Catania, Controparte_2 CP_1 consegnatale il 19/10/2022;
accerta e dichiara, che l'autovettura Citroen C3 pure TE 110 S&S Shine Pack , targata GK 949 LS, acquistata dall'attrice il 16/06/2022 presso in Catania, consegnatale il 19/10/2022, ha presentato sin CP_1 dalla data di consegna vizi e difetti di conformità tali da renderla inidonea all'uso e, pertanto, dichiara l'inadempimento dell'obbligo contrattuale gravante sul venditore , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, di consegnare a il bene conforme al summenzionato Parte_1 contratto di vendita;
accerta e dichiara che il servizio di assistenza non ha ricondotto a conformità il bene oggetto di vendita e comunque non ha eliminato i vizi denunciati e, per l'effetto dichiara la responsabilità di , in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, per violazione dell'obbligo di garanzia ed il suo conseguente inadempimento contrattuale a danno dell'attrice;
per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti il 16/06/2022 avente ad oggetto l'autovettura Citroen C3 pure TE , targata GK 949 LS ordinando a Controparte_2 CP_1 il ritiro della vettura a sue cura e spese.
Per l'effetto dichiara altresì tenuta e condanna la in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore a rimborsare a le somme da quest'ultima pagate pari oggi ad € 13.092,37 Parte_1 oltre interessi dalla data di ogni singolo pagamento e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
nonché a tutto quanto sarà costretta a corrispondere per le medesime ragioni e per le altre collegate all'acquisto e detenzione della vettura, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
dichiara tenuta e condanna la convenuta all'estinzione del finanziamento n. 19789053/1, acceso il
16/06/2022 con ed al rimborso delle rate di prossima scadenza;
rigetta ogni altra Controparte_3 domanda di risarcimento danni in quanto non sufficientemente provata.
condanna per il principio della soccombenza la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore di Parte_1 dichiaratosi antistatario, nella misura pari ad euro 5.250,00 comprensiva anche della negoziazione assistita, oltre alle spese vive pari ad euro 264,00, e a quelle generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso all'udienza del 17.03.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
SEZIONE V
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Dott.ssa Alessia TROVATO, all'udienza del 17.03.2025 all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1307/2024 R.G.
PROMOSSA DA
nata a [...], il [...], residente in Misterbianco, E. Fermi 1/A, Codice Parte_1 fiscale elettivamente domiciliata in Catania, via Asiago 53, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato Giuseppe Di Gregorio, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti;
CONTRO
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania, via CP_1
Vitalino Brancati 23/33;
Con atto di citazione notificato il 06.02.2024 citava la società (p. iva Parte_1 CP_1
), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania, via P.IVA_1
Vitalino Brancati 23/33, a comparire davanti al Tribunale di Catania deducendo e documentando che l'autovettura Citroen C3 pure , targata GK 949 LS, acquistata dall'attrice il Controparte_2
16/06/2022 presso in Catania, consegnatale il 19/10/2022, aveva presentato sin dalla data di CP_1 consegna vizi e difetti di conformità, tempestivamente denunciati, tali da renderla inidonea all'uso; deduceva altresì che il servizio di assistenza e garanzia, anche questo oggetto del contratto di vendita, si era rivelato inadeguato non avendo né individuato, né eliminato i denunciati vizi. Chiedeva , pertanto, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto sentire dichiarare la risoluzione del CP_1 predetto contratto di vendita e sentire condannare il venditore al rimborso delle spese sopportate dall'attrice ed al risarcimento dei danni da quest'ultima subiti.
Seppur regolarmente citata, la non si è costituita, restando contumace. CP_1
Con la memoria ex art 171 ter c.p.c. n. 2 depositata il 17/05/2024 l'attrice deduceva che successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, segnatamente il 07/02/2024, aveva trasmesso alla società convenuta ed alla " , officina autorizzata Citroen ove la vettura si trovava ricoverata dal Parte_2
29.01.2024, comunicazione a mezzo pec con la quale dava notizia a quest'ultima della pendenza del presente procedimento avente ad oggetto la risoluzione del contratto di vendita ed, al contempo, le comunicava che entro il successivo 09/02/2024 la dott.ssa avrebbe provveduto autonomamente a ritirare l'auto Parte_1 per trasferirla presso la sua rimessa. Ed infatti, il 08/02/2024 l'odierna attrice, con l'ausilio di carro attrezzi ritirava la vettura, ormai priva di copertura assicurativa per la responsabilità civile e per il furto, e la trasferiva presso il garage di un suo familiare in Misterbianco, ove a tutt'oggi il bene si trova. All'udienza del 10/06/2024 davanti al Giudice Istruttore compariva l'attrice personalmente, nessuno era presente per la parte convenuta, di talché veniva chiesto al Giudice dichiararsi la contumacia di CP_1
non costituitasi sebbene ritualmente citata, ed insisteva nelle richieste istruttorie formulate;
in
[...] subordine chiedeva rinvio per la discussione e decisione con termine per note conclusive.
Il G.I. con ordinanza resa l' 8 luglio 2024 , ritenuta la causa di natura documentale e pronta per la decisione, rinviava ex art 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 17.03.2025 per la decisione assegnando i termini di cui all'art 189 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, che sebbene citata non si è costituita.
Nel merito la domanda attorea è fondata e pertanto merita di essere accolta.
Ed invero parte attrice ha dato prova documentale del Difetto di conformità di non lieve entità della vettura venduta alla dott.ssa che sin dalla data di consegna del bene - 19/10/2022 – era affetta da vizi Parte_1 tali da renderla inidonea all'uso ("la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del
[... suo scopo"); che i vizi sono stati tempestivamente denunciati, ad ogni rilevazione di allert dalla dott.ssa che ha avvertito la rete di assistenza Citroen ed il venditore conducendo la vettura in officina Pt_1 autorizzata Citroen;
della incapacità/impossibilità della rete di assistenza autorizzata di ripristino della conformità.
Ed invero il servizio di assistenza e garanzia, anche questo oggetto del contratto di vendita, si è palesato inadeguato non avendo né individuato, né eliminato i denunciati vizi come provato dai ripetuti ingressi in officina , dai relativi prolungati ricoveri presso la stessa ed i pochissimi Km che la vettura ha potuto percorrere, nemmeno 3.000, in 15 mesi (quasi tutti ad uso e consumo del personale delle officine autorizzate
Citroen). Ed infatti, la vettura messa su strada il 19/10/2022, è stata ricoverata in officina I. il 20/10/2022, II. il 11/11/2022, III. dal 18/11/2022 al 28/11/2022, IV. dal 29/11/2022 al 07/12/2022, V. dal 31/01/2023 al
05/09/2023 ,VI. il 13.09.2023 VII. dal 20/11/2023 al 17/01/2024 ,VIII. dal 26/01/2024 al 08/02/2024
(06/02/2024 notifica dell'atto di citazione).
Parte attrice ha altresì documentato di avere sostenuto esporsi tutti imputabili alla convenuta contumace, per complessivi € 13.345,08 a diverso titolo ed inutilmente, atteso che non ha mai potuto godere del bene per essere questo non idoneo all'uso. A ciò va aggiunto che l'attrice, in ragione del predetto finanziamento finalizzato acceso con CA SA , ha sostenuto il pagamento delle rate di finanziamento da 252,71 mensili e poi versare la rata finale da € 11.253,75.
In ordine alla Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo va citata la recente
Sentenza della Corte di Cassazione , sez, II Civile, 30/06/2020, n. 13148 ha ribadito che nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d,lgs. n. 206 del 2005
e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" operata da un soggetto qualificabile in termini di
"venditore" alla stregua di tale disciplina speciale, trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto.
Nel caso a mano , deve qualificarsi "consumatrice" l'odierna attrice e "bene di consumo" la vettura Citroen
C3 pure TE 110 S&S Shine Pack , targata GK 949 LS , acquistata il 16/06/2022 presso il "venditore" CP_1 in Catania, consegnatale il 19/10/2022. Ne consegue che trovano applicazione innanzitutto le norme
[...] in merito alla vendita di beni di consumo e la disciplina del relativo codice (Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206).
Orbene, l'art. 133 codice del consumo prevede che "Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento". Il consumatore deve quindi rivolgersi al venditore, che è l'unico soggetto con il quale intercorre un rapporto contrattuale.
Il successivo art. 135 del medesimo codice, che disciplina l'onere della prova , prevede che "Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità".
Nel caso in esame parte attrice ha documentato che l'autovettura oggetto di causa è stta consegnata alla signora il 19/10/2022da , e che alle ore 20.00 dello stesso giorno, dopo aver Parte_1 CP_1 percorso appena 17 km, il sistema informatico della vettura denunciava diverse anomalie: anomalia sistema ESP/ASR: far riparare il veicolo Anomalia sistema di frenata ABS: far riparare il veicolo Anomalia freno a mano: far riparare il veicolo Anomalia sorveglianza pneumatici sgonfi Temperatura frizione elevata: limitare l'uso del pedale della frizione che sono state prontamente denunciate al venditore.
Di controparte parte convenuta ha disertato l'invito alla negoziazione e poi ha ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio per contestare le deduzioni e le domande attore rimanendo contumace.
La manifesta inidoneità della vettura e l'impossibilità, altrettanto manifesta, di ripristino della sua conformità, legittimano pertanto la richiesta di risoluzione del contratto di vendita e la restituzione del prezzo pagato
(Cass. Civile, sez II, 20/01/2020 n. 1082; Cass. Civile, sez III, 30/05/2019, n. 14775; Tribunale di Ravenna
21/09/2021 r.g. 403/2020).
Ed infatti, secondo il disposto dell'art. 130 del codice del consumo, se al momento della consegna di un bene si riscontra un difetto di conformità, rispetto all'originale, il consumatore ha diritto a richiedere la sua riparazione o sostituzione (c.d. rimedi primari) ovvero, nel caso in cui queste soluzioni gli arrechino eccessivo disagio o si rivelino impossibili o troppo onerose per il venditore, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari). In caso di riparazione o sostituzione del bene, il venditore ha l'obbligo di adoperarsi, affinché esse siano eseguite entro un termine congruo e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per cui è stato acquistato.
Nel caso in disamina è accaduto che la riparazione più volte domandata dall'attrice non ha prodotto alcun risultato utile, atteso che a tutt'oggi il difetto di conformità persiste e non è stata individuata la causa;
che il venditore non ha mai proposto la sostituzione del bene pur avendo consapevolezza del difetto di conformità più volte denunciato.
In ogni ipotesi, nemmeno il rimedio di riduzione del prezzo è adeguato al caso de quo atteso che il difetto di conformità della vettura riguarda tra l'altro il sistema frenante abs e quel rimedio, pertanto, cede al cospetto delle ragioni di sicurezza di guida e di garanzia di incolumità dei soggetti che viaggiano su quella vettura.
Va quindi in accoglimento della domanda attorea accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto va dichiarata la risoluzione del predetto contratto di vendita e CP_1 conseguentemente condannato il venditore alla restituzione di tutte le somme corrisposte in ragione dell'acquisto e del possesso dell'autovettura.
Non viene accolta invece, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto non sufficientemente provati.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario come liquidate in dispositivo di sentenza.
PQM
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n.1307/2024 nella contumacia di in persona del legale rappresentante pro tempore così statuisce: CP_1
accerta e dichiara la sussistenza tra in persona del suo legale rappresentante pro tempore e CP_1
di un contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura Citroen C3 pure Parte_1 [...]
, targata GK 949 LS , acquistata dall'attrice il 16/06/2022 presso in Catania, Controparte_2 CP_1 consegnatale il 19/10/2022;
accerta e dichiara, che l'autovettura Citroen C3 pure TE 110 S&S Shine Pack , targata GK 949 LS, acquistata dall'attrice il 16/06/2022 presso in Catania, consegnatale il 19/10/2022, ha presentato sin CP_1 dalla data di consegna vizi e difetti di conformità tali da renderla inidonea all'uso e, pertanto, dichiara l'inadempimento dell'obbligo contrattuale gravante sul venditore , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, di consegnare a il bene conforme al summenzionato Parte_1 contratto di vendita;
accerta e dichiara che il servizio di assistenza non ha ricondotto a conformità il bene oggetto di vendita e comunque non ha eliminato i vizi denunciati e, per l'effetto dichiara la responsabilità di , in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, per violazione dell'obbligo di garanzia ed il suo conseguente inadempimento contrattuale a danno dell'attrice;
per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti il 16/06/2022 avente ad oggetto l'autovettura Citroen C3 pure TE , targata GK 949 LS ordinando a Controparte_2 CP_1 il ritiro della vettura a sue cura e spese.
Per l'effetto dichiara altresì tenuta e condanna la in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore a rimborsare a le somme da quest'ultima pagate pari oggi ad € 13.092,37 Parte_1 oltre interessi dalla data di ogni singolo pagamento e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
nonché a tutto quanto sarà costretta a corrispondere per le medesime ragioni e per le altre collegate all'acquisto e detenzione della vettura, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
dichiara tenuta e condanna la convenuta all'estinzione del finanziamento n. 19789053/1, acceso il
16/06/2022 con ed al rimborso delle rate di prossima scadenza;
rigetta ogni altra Controparte_3 domanda di risarcimento danni in quanto non sufficientemente provata.
condanna per il principio della soccombenza la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore di Parte_1 dichiaratosi antistatario, nella misura pari ad euro 5.250,00 comprensiva anche della negoziazione assistita, oltre alle spese vive pari ad euro 264,00, e a quelle generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso all'udienza del 17.03.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato