Articolo 2 della Legge 22 febbraio 1999, n. 38
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 marzo 1999
Art. 2. 1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente in fruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Entrata in vigore il 13 marzo 1999
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