Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3772 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Benedetta TA LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RGAC 557 anno 2025 promossa da
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE ( P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2 oprio e quale erede di deceduto il CP_2 C.F._1 Per_1 sette settembre 2023 Elettivamente domiciliate presso lo studio degli Avv.ti Gloria Naticchioni e Beatrice Celli che le rappresentano e difendono per mandato in atti
Nei confronti di
( P IVA ) Controparte_3 P.IVA_3
OGGETTO : impugnazione sentenza del Tribunale di Latina N. 1438/2024 nel procedimento r.g. 1627/2011 – contratti bancari-
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Con sentenza 1438/2024 il Tribunale di Latina 1438/2024 così disponeva :
“condanna al pagamento in favore di anche quale cessionaria del CP_3 Pt_1 credito d della somma di € 240.822,41, oltre agli interessi legali dalla Controparte_1 costituzione in mora del 03 giugno 2009 e sino al saldo;
rigetta la domanda risarcitoria per danno all'immagine avanzata d condann alle Pt_1 Controparte_1 CP_3 spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00, liquida in favore degli avv.ti Celli Beatrice e Naticchioni Gloria, dichiaratesi antistatarie, in complessivi € 25.000,00 per compensi ed in € 927,27 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
condann al rimborso in favore d CP_3 Pt_1
e d della somma di € 2.650,00 ciascuna, per spese di perizia di parte;
Controparte_1 pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di ” CP_3
proponeva appello chiedendo la condanna di a pagare una somma Parte_1 Controparte_3 maggiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado.
Era fissata udienza di prima comparizione delle parti per il giorno nove giugno 2025 in trattazione scritta come da decreto del ventidue aprile 2025.
L'appellata non si costituiva.
Parte appellante non depositava note sostitutive di udienza.
All'udienza di rinvio del sedici giugno 2025 ex art. 348 c.p.c. parte appellante non compariva e la Corte emetteva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio di appello.
Parte appellante non ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza del nove giugno 2025 come stabilito con decreto depositato il ventidue aprile 2025 ritualmente comunicato;
la medesima parte non è comparsa per la successiva udienza del sedici giugno 2025 ore 11,00, da tenersi in presenza, nonostante ne fosse a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Atteso quanto detto sussistono i presupposti di cui all'art. 348 c.p.c..
Nulla per le spese del presente grado attesa la mancata costituzione dell'appellata.
2 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di improcedibilità; sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Nulla per le spese di lite del grado.
Roma, sedici giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta TA LL de Courtelary
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