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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/11/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 12053/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
02.11.2023, proposto da
nato in [...] in data [...], alias il 01.01.1989 (Codice CUI: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Russo
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI-CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 05.10.2023 e notificato il 26.10.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio. 1 Con provvedimento del 7.11.2023, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 2.2.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensiva, differita al 2.3.2024 e celebrata ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale -con ordinanza emessa il 4.3.2024- è stato confermato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego avversato.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3 – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata la seguente documentazione: (i) CU 2025, attestante la percezione di € 226,98 per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'impresa individuale Di
SI ID dal 23.9.2024 al 31.10.2024; (ii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione dal 3.1.2025 al 31.12.2025 alle dipendenze dell'impresa individuale dal CP_2
7.10.2025 al 31.10.2025; (iii) ricevuta di invio di comunicazione del rapporto di lavoro instaurato, dal 16.1.2025 al 31.12.2025, alle dipendenze di Casello Soc. Agricola, con buste paga emesse da gennaio ad aprile per importo complessivo netto pari a € 4.368,72; (iv) busta paga di agosto 2025
2 emessa da Alpi Due s.r.l. di € 760,00; (v) busta paga emessa da Parte_2 per l'attività lavorativa prestata a giugno 2025 (€854,48); (vi) buste paga emesse dall'impresa
[...] individuale LI IC nel 2025 a luglio (€ 226.47) e giugno (€ 603,87); (vii) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze di dal 17.1.2024 al 31.12.2024, con tre buste paga emesse da gennaio Controparte_3
a marzo per un importo netto percepito pari a € 2.803; (viii) busta paga emessa a dicembre 2024 da
Casello Soc. Agricola di importo netto pari a € 875,94; (ix) contratto di lavoro del 28.5.2023 stipulato con la prorogato sino al 31.8.2023 e relativo modello Unilav, nonché buste CP_4 paga emesse da maggio a luglio per un importo complessivo di € 2.509,25; (x) busta paga emessa da a gennaio 2023 (€ 493), nonché comunicazione di proroga al 31.7.2023 del rapporto Parte_3 di lavoro principiato il 28.5.2023; (xi) busta paga emessa dall'impresa individuale Capobianco
OR a maggio 2023 (€ 177,00); (xii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro dal 15.04.2022 al 30.06.2022 prestato alle dipendenze di
La Gioventù dei Campi Sco. coop. agr., con buste paga emesse da aprile a giugno per un importo complessivo netto di € 2.550,75; (xiii) buste paga emesse nel 2022 dall'impresa individuale
AR IE ad ottobre (€ 260,60) e dall'impresa individuale ET PE a settembre (€
571,00).
Le comunicazioni , le buste-paga e, in generale, la documentazione di Pt_4 natura amministrativa e contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si
è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi tre anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
In atti sono, inoltre, presenti il certificato di residenza rilasciato dal Comune di il CP_1
19.10.2023 nonché il contratto di locazione ad uso abitativo di immobile sito in registrato il CP_1
3.9.2025 al n. 4886 serie 3T (durata dal 4.9.2025 al 3.9.2026) e precedente contratto di locazione di immobile sito in (durata dal 4.9.2023 al 3.9.2024) registrato il 7.9.2023 al n.4442 serie 3T. CP_1
Da siffatta documentazione si evince che il richiedente risiede stabilmente sul territorio italiano e risulta essersi eradicato in tale realtà.
Conseguentemente, laddove rimpatriato, subirebbe una grave lesione per la propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
3 Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data 7.11.2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 12053/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
02.11.2023, proposto da
nato in [...] in data [...], alias il 01.01.1989 (Codice CUI: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Russo
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI-CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 05.10.2023 e notificato il 26.10.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio. 1 Con provvedimento del 7.11.2023, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 2.2.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensiva, differita al 2.3.2024 e celebrata ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale -con ordinanza emessa il 4.3.2024- è stato confermato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego avversato.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3 – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata la seguente documentazione: (i) CU 2025, attestante la percezione di € 226,98 per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'impresa individuale Di
SI ID dal 23.9.2024 al 31.10.2024; (ii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione dal 3.1.2025 al 31.12.2025 alle dipendenze dell'impresa individuale dal CP_2
7.10.2025 al 31.10.2025; (iii) ricevuta di invio di comunicazione del rapporto di lavoro instaurato, dal 16.1.2025 al 31.12.2025, alle dipendenze di Casello Soc. Agricola, con buste paga emesse da gennaio ad aprile per importo complessivo netto pari a € 4.368,72; (iv) busta paga di agosto 2025
2 emessa da Alpi Due s.r.l. di € 760,00; (v) busta paga emessa da Parte_2 per l'attività lavorativa prestata a giugno 2025 (€854,48); (vi) buste paga emesse dall'impresa
[...] individuale LI IC nel 2025 a luglio (€ 226.47) e giugno (€ 603,87); (vii) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze di dal 17.1.2024 al 31.12.2024, con tre buste paga emesse da gennaio Controparte_3
a marzo per un importo netto percepito pari a € 2.803; (viii) busta paga emessa a dicembre 2024 da
Casello Soc. Agricola di importo netto pari a € 875,94; (ix) contratto di lavoro del 28.5.2023 stipulato con la prorogato sino al 31.8.2023 e relativo modello Unilav, nonché buste CP_4 paga emesse da maggio a luglio per un importo complessivo di € 2.509,25; (x) busta paga emessa da a gennaio 2023 (€ 493), nonché comunicazione di proroga al 31.7.2023 del rapporto Parte_3 di lavoro principiato il 28.5.2023; (xi) busta paga emessa dall'impresa individuale Capobianco
OR a maggio 2023 (€ 177,00); (xii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro dal 15.04.2022 al 30.06.2022 prestato alle dipendenze di
La Gioventù dei Campi Sco. coop. agr., con buste paga emesse da aprile a giugno per un importo complessivo netto di € 2.550,75; (xiii) buste paga emesse nel 2022 dall'impresa individuale
AR IE ad ottobre (€ 260,60) e dall'impresa individuale ET PE a settembre (€
571,00).
Le comunicazioni , le buste-paga e, in generale, la documentazione di Pt_4 natura amministrativa e contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si
è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi tre anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
In atti sono, inoltre, presenti il certificato di residenza rilasciato dal Comune di il CP_1
19.10.2023 nonché il contratto di locazione ad uso abitativo di immobile sito in registrato il CP_1
3.9.2025 al n. 4886 serie 3T (durata dal 4.9.2025 al 3.9.2026) e precedente contratto di locazione di immobile sito in (durata dal 4.9.2023 al 3.9.2024) registrato il 7.9.2023 al n.4442 serie 3T. CP_1
Da siffatta documentazione si evince che il richiedente risiede stabilmente sul territorio italiano e risulta essersi eradicato in tale realtà.
Conseguentemente, laddove rimpatriato, subirebbe una grave lesione per la propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
3 Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data 7.11.2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
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