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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12675 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29548/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Amalia Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 29548/2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
SE SI SI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 95
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto notarile depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto, in Roma, Via
C. Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come nei rispettivi atti introduttivi, da intendersi, per quella parte, qui richiamati. pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, , Parte_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per vedersi riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile
(ex artt. 12 e 13, l. 118/1971, nonché in via subordinata ai fini del collocamento mirato ex L. 68/1999), nonché lo stato di disabilità ex art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992; di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla ctu espletata nel corso del detto procedimento, in cui non erano state riconosciute le condizioni utili ai fini delle prestazioni indicate, né lo stato di disabilità, ha convenuto in giudizio l' , CP_1
affinché, previa rinnovazione della ctu, fossero riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini dell'assegno di invalidità civile o della pensione di inabilità, nonché lo stato di disabilità grave, a decorrere dalla domanda amministrativa o comunque dalla data ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1
ricorso per genericità delle contestazioni agli esiti dell'ATP e contestandone in ogni caso la fondatezza nel merito.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
pagina 2 di 5 tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente,
i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa, dopo aver elencato le patologie da cui è affetta, si sia limitata a censurare la ctu nei seguenti termini: “Si rileva che troppo semplicisticamente il CTU ha ritenuto il ricorrente non meritevole delle provvidenze invocate, quando un più approfondito esame delle affezioni di cui lo stesso è portatore avrebbe potuto confortarlo per il riconoscimento di quanto richiesto.
Dalla documentazione sanitaria in atti si può rilevare infatti un quadro complessivo morboso assai rilevante, fortemente ingravescente, con esami specialistici effettuati presso strutture pubbliche e non tenuti nella giusta considerazione dal CTU se non addirittura fortemente minimizzati o dimenticati, che rende il sig. invalido con Pt_1
diritto alle provvidenze richieste”.
Premesso che la documentazione medica è stata, per stessa ammissione di parte (cfr. pag. 2 del ricorso) presa in considerazione dal CTU, manca nel ricorso, in ogni caso, un richiamo alle singole patologie, la valutazione dell'incidenza funzionale delle stesse, l'indicazione della percentuale di invalidità che si ritenere sia derivata per effetto di ciascuna di esse e poi l'indicazione della percentuale di invalidità totale, in pagina 3 di 5 sede di valutazione complessiva. In altre parole, la parte ricorrente neppure fornisce un quadro valutativo alternativo a quello espresso dal CTU nominato dal primo giudice;
sicché le censure rinvenibili nel ricorso si traducono in semplici generiche contestazioni rispetto alla valutazione cui è pervenuto il consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico;
valutazione non ritenuta corrispondente al diverso valore cui aspira la parte ricorrente (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). La parte ricorrente, infatti, se da un lato lamenta la sommarietà dell'accertamento compiuto dal medico legale, dall'altro, non si premura di offrire una valida alternativa diagnostica, a sostegno della fondatezza della pretesa avanzata con l'odierno giudizio.
Si verte, in conclusione nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento – neppure paventato dalla relativa difesa - del quadro clinico della ricorrente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Considerato poi che il CTU nominato nel giudizio di ATP ha riconosciuto che “il complesso patologico accertato è responsabile di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50%” e dunque la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/1999; che l' non ha contestato gli esiti del predetto accertamento;
CP_1
che il ricorrente anche nel presente giudizio di opposizione ha insistito quantomeno per la conferma di detto accertamento;
deve dichiararsi che a decorrere dalla domanda pagina 4 di 5 amministrativa il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per l'iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/1999.
Le spese del giudizio di ATP possono essere compensate nella misura dei 2/3, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale delle domande attoree, con condanna dell' al pagamento del restante 1/3 delle spese sostenute dalla parte ricorrente, CP_1
liquidato come in dispositivo.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale contenuta ricorso, può dichiararsi la non ripetibilità delle spese di lite del presente giudizio di opposizione agli esiti dell'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. - rigetta il ricorso in opposizione agli esti dell'ATP;
2. - accerta e dichiara che il ricorrente dalla data del ricorso amministrativo
(9.3.2023) si trova nelle condizioni per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/1999;
3. - dichiara la non ripetibilità delle spese di lite del presente giudizio;
4. - compensa le spese del giudizio di ATP nella misura dei 2/3, ponendo a carico dell' il restante 1/3 delle spese di costituzione e difesa sopportate dalla CP_1
parte ricorrente nel giudizio di ATP, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
1/3 che si liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 9.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Amalia Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 29548/2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
SE SI SI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 95
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto notarile depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto, in Roma, Via
C. Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come nei rispettivi atti introduttivi, da intendersi, per quella parte, qui richiamati. pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, , Parte_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per vedersi riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile
(ex artt. 12 e 13, l. 118/1971, nonché in via subordinata ai fini del collocamento mirato ex L. 68/1999), nonché lo stato di disabilità ex art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992; di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla ctu espletata nel corso del detto procedimento, in cui non erano state riconosciute le condizioni utili ai fini delle prestazioni indicate, né lo stato di disabilità, ha convenuto in giudizio l' , CP_1
affinché, previa rinnovazione della ctu, fossero riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini dell'assegno di invalidità civile o della pensione di inabilità, nonché lo stato di disabilità grave, a decorrere dalla domanda amministrativa o comunque dalla data ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1
ricorso per genericità delle contestazioni agli esiti dell'ATP e contestandone in ogni caso la fondatezza nel merito.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
pagina 2 di 5 tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente,
i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa, dopo aver elencato le patologie da cui è affetta, si sia limitata a censurare la ctu nei seguenti termini: “Si rileva che troppo semplicisticamente il CTU ha ritenuto il ricorrente non meritevole delle provvidenze invocate, quando un più approfondito esame delle affezioni di cui lo stesso è portatore avrebbe potuto confortarlo per il riconoscimento di quanto richiesto.
Dalla documentazione sanitaria in atti si può rilevare infatti un quadro complessivo morboso assai rilevante, fortemente ingravescente, con esami specialistici effettuati presso strutture pubbliche e non tenuti nella giusta considerazione dal CTU se non addirittura fortemente minimizzati o dimenticati, che rende il sig. invalido con Pt_1
diritto alle provvidenze richieste”.
Premesso che la documentazione medica è stata, per stessa ammissione di parte (cfr. pag. 2 del ricorso) presa in considerazione dal CTU, manca nel ricorso, in ogni caso, un richiamo alle singole patologie, la valutazione dell'incidenza funzionale delle stesse, l'indicazione della percentuale di invalidità che si ritenere sia derivata per effetto di ciascuna di esse e poi l'indicazione della percentuale di invalidità totale, in pagina 3 di 5 sede di valutazione complessiva. In altre parole, la parte ricorrente neppure fornisce un quadro valutativo alternativo a quello espresso dal CTU nominato dal primo giudice;
sicché le censure rinvenibili nel ricorso si traducono in semplici generiche contestazioni rispetto alla valutazione cui è pervenuto il consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico;
valutazione non ritenuta corrispondente al diverso valore cui aspira la parte ricorrente (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). La parte ricorrente, infatti, se da un lato lamenta la sommarietà dell'accertamento compiuto dal medico legale, dall'altro, non si premura di offrire una valida alternativa diagnostica, a sostegno della fondatezza della pretesa avanzata con l'odierno giudizio.
Si verte, in conclusione nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento – neppure paventato dalla relativa difesa - del quadro clinico della ricorrente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Considerato poi che il CTU nominato nel giudizio di ATP ha riconosciuto che “il complesso patologico accertato è responsabile di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50%” e dunque la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/1999; che l' non ha contestato gli esiti del predetto accertamento;
CP_1
che il ricorrente anche nel presente giudizio di opposizione ha insistito quantomeno per la conferma di detto accertamento;
deve dichiararsi che a decorrere dalla domanda pagina 4 di 5 amministrativa il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per l'iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/1999.
Le spese del giudizio di ATP possono essere compensate nella misura dei 2/3, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale delle domande attoree, con condanna dell' al pagamento del restante 1/3 delle spese sostenute dalla parte ricorrente, CP_1
liquidato come in dispositivo.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale contenuta ricorso, può dichiararsi la non ripetibilità delle spese di lite del presente giudizio di opposizione agli esiti dell'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. - rigetta il ricorso in opposizione agli esti dell'ATP;
2. - accerta e dichiara che il ricorrente dalla data del ricorso amministrativo
(9.3.2023) si trova nelle condizioni per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/1999;
3. - dichiara la non ripetibilità delle spese di lite del presente giudizio;
4. - compensa le spese del giudizio di ATP nella misura dei 2/3, ponendo a carico dell' il restante 1/3 delle spese di costituzione e difesa sopportate dalla CP_1
parte ricorrente nel giudizio di ATP, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
1/3 che si liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 9.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 5 di 5