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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1 con l'avv. PEZZUTO ANDREA FRANCESCO
Ricorrente contro
CP_1 con l'Avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Assegno - pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità (ex ) tale da comportare la riduzione Numer_1
permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, con conseguente diritto della stessa istante a percepire l'assegno di invalidità civile.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la fondatezza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari solo al 67%. Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso. Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda Controparte_2
fase del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, assumendo insussistente il requisito sanitario.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
CP_ In via preliminare, va disattesa, poiché infondata, l'eccezione di sui limiti al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio disposta da Giudice nell'alveo del potere discrezionale allo stesso, ex lege, riconosciuto. Ed invero a norma di quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c.: “Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
La Suprema Corte (Ordinanza n. 18265 del 2020), sul punto, ha precisato che “la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla
Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti (Cass.n.30860/2019)” e che “risulta in sostanza sussistente l'obbligo di accertare le infermità presenti sino al momento della pronuncia giudiziaria e ciò anche all'interno del procedimento dell'ATP che, pur articolato e strutturato in due fasi eventuali e successive, è comunque finalizzato ad accertare lo stato invalidante sino al momento della pronuncia giudiziale”.
E quindi, ove sussista un aggravamento della condizione sanitaria della parte adeguatamente documentato, il giudice potrà valutare la possibilità di ordinare un nuovo accertamento peritale ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi di contestazione della CTU illustrati in ricorso.
CP_ Di conseguenza le doglianze di sul punto sono prive di fondamento alcuno e vanno rigettate.
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di opposizione, dott. , Persona_1
alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta, ha sufficientemente motivato in ordine alle ragioni del riconoscimento del beneficio per cui è causa. Lo stesso, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad attestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario anelato.
Ed invero, lo stesso consulente ha effettuato le sue valutazioni cliniche così, in parte, argomentando: “Dalla documentazione presente in atti emerge che la GN , Parte_1
da diversi anni ipertesa in trattamento e affetta da psoriasi cutanea, più recentemente è risultata diabetica con necessaria terapia farmacologica, ha sviluppato artrite psoriasica ed è risultata portatrice di lieve insufficienza mitralica e aortica. Dell'agosto 2021 è altresì il riscontro strumentale di sindrome del tunnel carpale bilaterale e di radicolopatia ai quattro arti, in spondiloartrosi dorso-lombare con osteofiti angolari multipli e netta riduzione in ampiezza dei dischi intervertebrali su tutto il rachide. Presente, inoltre, tireopatia nodulare diffusa, coxartrosi e gonartrosi bilaterale in uno stato di obesità lieve (IMC: 31.25; Obesità classe 1). In detta situazione, la commissione valutatrice prima (28.01.2022) e il ctu incaricato per atp
(28.11.2022) ritenevano di dover riconoscere una percentuale invalidante pari al 67% per diagnosi di “Diabete mellito tipo due in trattamento con ipoglicemizzanti orali, senza complicanze d'organo (25%). Ipertensione arteriosa in trattamento (21%). Artrosi polidistrettuale (35%). Tireopatia nodulare (non valutabile)”. Valutazione, quest'ultima, sostanzialmente condivisibile in considerazione della natura delle minorazioni sofferte e delle disfunzioni documentate. Solo nel febbraio 2023 è stata posta diagnosi di “Epatosteatosi di grado severo”, probabilmente conseguenza della terapia farmacologica, a cui si è aggiunta una ipertrofia eccentrica del ventricolo sinistro del cuore (maggio 2023) e vi è stato un aggravamento del quadro polientesopatico articolare psoriasico (settembre 2023) e della radicolopatia agli arti inferiori. Ciò premesso, considerato il quadro clinico più recente effettuato dallo scrivente con rilievo di media disfunzione del rachide e degli arti con lieve riduzione della presa bilaterale,in accordo alle tabelle annesse al decreto del Ministero della
Sanità del 5 febbraio 1992, si ritiene di poter esprimere la seguente valutazione:
• Diabete mellito tipo due in controllo glico-metabolico: 25% (codice analogico 6465 – pancreatite cronica II classe: 21-30) per il buon compenso farmacologico e l'assenza di complicanze.
• Cardiopatia ipertensiva in insufficienza mitralica ed aortica lieve: 25% (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve – I classe NYHA: 21-30) per il buon compenso emodinamico documentato. • Epatosteatosi di grado severo: 11% (codice analogico 9322 – neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale: 11).
• Artrosi del rachide con discopatie multiple e sofferenza neuropatica radicolare in obesità di prima classe: 40% (codice 7105 – obesità, indice di massa corporea compreso tra 35
e 40 con complicanze artrosiche: 31-40).
• Coxartrosi e gonartrosi femoro-tibiale mediale bilaterale;
artrosi psoriasica in trattamento;
piede cavo bilaterale: 11% (codice cumulativo e analogico 7220; anchilosi sottoastragalica isolata: 11%.
• Tireopatia nodulare: in franchigia (inferiore all'11%).
Realizzando, a questo punto, il calcolo con l'utilizzo della formula a scalare di Balthazard per le minorazioni coesistenti sopra riportate, si ottiene una percentuale invalidante pari al 74% a decorrere dal febbraio 2023, quando vi è stato l'aggravamento generale e l'insorgenza di nuove minorazioni. Ne deriva che dalla data della domanda amministrativa (25.10.2021) e fino al mese di gennaio 2023) lo stato invalidante presente era inferiore al 74%.”
Lo stesso Ctu ha, quindi, concluso: “
• La GN , allo stato attuale, è da considerare invalida civile con uno Parte_1
stato invalidante pari al 74% (L. 118/71).
• Alla luce dell'aggravamento del quadro clinico-patologico-disfunzionale, si ritiene che la percentuale invalidante pari al 74% si sia concretizzata solo nel mese di febbraio
2023, quando è stata posta diagnosi di “Epatosteatosi di grado severo”, a cui si è aggiunta una ipertrofia eccentrica del ventricolo sinistro del cuore (maggio 2023) e vi è stato un aggravamento del quadro polientesopatico articolare psoriasico (settembre
2023) e dellaradicolopatia agli arti inferiori.
• Ne deriva che dalla data della domanda amministrativa (25.10.2021) e fino al mese di gennaio 2023) lo stato invalidante presente era inferiore al 74%.”
Avverso la relazione peritale, inviata pure in bozza alle parti, pervenivano le sole note concordi di , come dato atto dallo stesso Ctu che rendeva, pertanto, la propria consulenza definitiva CP_1
confermandola in ogni sua parte.
Le conclusioni del perito d'ufficio appaiono pienamente condivisibili dal Tribunale, in quanto immuni da vizi e censure.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere, nei termini di cui alla suddetta perizia e nei limiti della stessa, la domanda della ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno mensile di invalidità (ex L. 118/71) a far data dal mese di febbraio 2023. Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento di poco antecedente all'introduzione del presente giudizio (4.5.2023) ma successivo, comunque, alla data della domanda amministrativa (25.10.2021), devono essere compensate per metà. La
CP_ residua parte è posta carico di
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - riconosce che l'istante è affetta da infermità tali da determinare la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 74% e la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione del relativo assegno mensile di invalidità (ex L. 118/71) con decorrenza dal mese di febbraio 2023;
CP_ b) – spese di lite compensate per metà, condanna alla refusione della restante metà delle spese di lite che si liquida in euro 1300,00 oltre accessori come per legge in favore del procuratore antistatario;
CP_ c) - Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 14.01.2025
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)